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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 428/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DEI MICHELE Parte_1 C.F._1
e
C.F. con il patrocinio dell'Avv. DEI MICHELE CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il giorno 25/06/2023 in OL (PI), trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di OL (PI) all'anno 2023, al n° 8, Parte 2,
Serie A, dalla cui unione nascevano i figli (Pontedera, 13/12/2019, c.f. Per_1
) e (Pontedera, 21/03/2024, c.f. entrambi C.F._3 Per_2 C.F._4
minorenni, frequentanti, rispettivamente, la scuola materna ed il nido. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. , che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in OL (PI) il 25/06/2023, trascritto nei registri dell'Ufficio dello
Stato civile del Comune di OL (PI) all'anno 2023, al n° 8, Parte 2, Serie A; diritto di visita/frequentazione da parte di ciascun genitore è programmata avendo rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extrascolastici dei ragazzi. In merito a educazione, istruzione e mantenimento, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli devono essere assunte tra i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Nei rispettivi periodi di convivenza, ciascun genitore può autonomamente gestire le questioni di ordinaria amministrazione, mentre, le questioni di straordinaria amministrazione devono essere condivise. I figli minori vengono collocati prevalentemente presso la nuova casa della madre in Gambassi Terme, in Via Michelangelo n.73. Come da piano genitoriale, nei giorni feriali, tutte le mattina, va a scuola mentre sta con la madre e i nonni in base ai Per_1 Per_2
giorni assegnati in caso di disponibilità di posti nella struttura più idonea alle eSIenze, il bambino verrà iscritto al nido dal prossimo settembre. Durante la settimana, la prole dorme a casa della madre. Il lunedì e mercoledì, da dopo scuola a dopo cena, i bambini staranno con il padre, i restanti giorni con la madre;
i fine settimana (da sabato mattina a domenica sera dopo la cena) sono alternati. Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): come sopra, centro estivo (da valutarsi), ogni genitore potrà trascorrere con ambo i figli quindici giorni, anche non consecutivi. A tal fine, entro il 1 aprile di ogni anno, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il proprio periodo di ferie.
Rispetto alla frequenza scolastica, la madre li accompagna e li riprende tutti i giorni, ad eccezione di lunedì e di mercoledì in cui provvede il padre;
in caso di impossibilità dei genitori, provvedono i nonni o gli zii. Al rispetto degli impegni ludico/sportivi, provvedono entrambi i genitori, in base ai rispettivi impegni e alla calendarizzazione di cui sopra. I genitori, in caso di proprio impedimento, assenza, hanno delegato i nonni materni e paterni gli zii e, come estrema ratio, la baby sitter. Per le feste di Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali, fino a che ci saranno le condizioni, i genitori e i bambini passeranno le feste comandate tutti insieme presso la casa della madre o del padre o altra condivisa location.
Natale, dal 23 al 30 dicembre, presso un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio presso l'altro, ad anni alterni. Per Pasqua, la domenica santa con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Per i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: i ponti di collegheranno al fine settimana assegnato. Il compleanno di ciascun figlio è celebrato a pranzo da un genitore e a cena con l'altro e così ad anni alterni.
Quindi, come da ricorso, i genitori hanno prestato il consenso ed alla più ampia e libera frequentazione dei figli con i parenti dell'altro genitore. In merito alle festività e vacanze, almeno per l'anno 2025, e così sino a quando le circostanze lo permetteranno, i genitori hanno dichiarato che trascorreranno le festività (Natale, Pasqua) ed i compleanni dei figli, tutti e quattro insieme. Diversamente o in alternativa a quando ciò non sarà più possibile, vale quanto segue. Natale: con un genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. L'anno seguente, i periodi si invertiranno e così via. Pasqua: dal giovedì Santo al lunedì dell'Angelo con un genitore e l'anno seguente con l'altro e così via. Compleanno: per ciascun figlio, sarà festeggiato un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
Vacanze estive: ciascun genitore trascorre con i figli 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi. Al fine di non far sovrapporre tale periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, ogni genitore deve comunicare/concordare con l'altro il periodo di ferie. Ogni genitore ha diritto a passare la giornata del proprio compleanno, dell'onomastico e della rispettiva festa
(papà/mamma) con i figli. Il SI. e la SI.ra hanno concesso l'autorizzazione al CP_1 Pt_1
rilascio dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio così come hanno autorizzato il rilascio di tali documenti per i figli, restando inteso che eventuali viaggi, sia in territorio nazionale che all'estero, dovranno essere previamente concordati
3 vista la maggiore permanenza con la madre, l'obbligo a carico del padre del Pt_2
versamento del contributo al mantenimento dei figli, da effettuarsi alla SI.ra , Parte_1 la somma di € 200,00/mese (euro duecento/00) per ciascun figlio. Tale somma è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nella misura del 50%. Il contributo in parola deve essere erogato entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate: , iban [...]. Per le eventuali Parte_1 piccole spese e bisogni giornalieri dei figli provvede il genitore che li ha con se'. I genitori devono concordare e contribuire, ognuno nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, a quelle scolastiche, a quelle sportive ed a quelle straordinarie. I genitori hanno convenuto che l'assegno unico e universale (ad oggi, per entrambi i figli, di € 560,00)
è percepito, in via totalitaria ed esclusiva, dalla madre. I genitori si sono impegnati a darsi piena ed esaustiva comunicazione circa gli eventi relativi alla salute ed al rendimento scolastico del figlio.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi hanno dato atto che il contributo al mantenimento dei figli cesserà al raggiungimento della loro indipendenza economica o nell'ipotesi di abbandono della scuola che imporrà lo stabile inserimento nel mondo del lavoro;
-a salvaguardia della serenità psicofisica dei figli, i genitori hanno ritenuto opportuno evitare, anzi vietarsi, di frequentare i nuovi (ed eventuali) rispettivi compagni di vita per i venturi due anni dall'omologa;
- entrambi i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i coniugi hanno dato atto di aver già definito ogni altra questione economica e patrimoniale fra loro esistente e, pertanto, hanno dichiarato di nulla avere a che pretendere vicendevolmente;
-i coniugi hanno riconosciuto e si sono impegnati in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettarsi in ogni circostanza ed a mantenere un sereno e civile dialogo, anche dopo la separazione.
- in merito alla casa coniugale, i separandi abitano un immobile di proprietà dei genitori del SI. ed adiacente alla casa dove vivono gli stessi suoceri. In ragione di tale vicinanza, per volontà CP_1
della SI.ra , condivisa e compresa dal SI. tale casa resterà nella disponibilità di Pt_1 CP_1 quest'ultimo. E', quindi, la SI.ra , insieme ai figli, a trasferirsi;
più precisamente, in Gambassi Pt_1
T. (PI), Via Michelangelo n. 73, in un immobile già opzionato ove, insieme ai figli, prenderà la residenza. L'ubicazione della nuova sistemazione abitativa è strategica perché è a metà strada tra
OL (ove è sita la casa del padre) e IO (ove lavorano entrambi i genitori), inoltre, è vicina alla scuola primaria che, da settembre p.v., la piccola andrà a frequentare. Per_1
L'acquisto della casa de qua è condizionato all'approvazione di un mutuo ipotecario che la SI.ra accenderà aderendo alle agevolazioni per i soggetti under 36 (nello specifico, il valore di Pt_1 acquisto dell'immobile è di € 130.000,00, il mutuo verrà acceso per un paritetico importo da restituire in 30 anni con una rata fissa di € 502,00/mese). Per facilitare il suddetto acquisto, il SI. CP_1 elargirà (a fondo perduto) alla SI. la somma di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) che otterrà Pt_1 mediante l'apertura di un finanziamento con Agos, per 10 anni, corrispondente ad una rata fissa di €
268,00/mese. Per quanto attiene alle suppellettili che attualmente arredano la casa familiare, i separandi si sono già accordati circa la loro ripartizione.
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 19/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 AFFIDA, in armonia al principio della bigenitorialità, i figli ad entrambi i genitori con la formula del c.d. affido condiviso, in modo da consentire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare SInificativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La potestà genitoriale è esercitata congiuntamente dai due genitori. La regolamentazione del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 428/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DEI MICHELE Parte_1 C.F._1
e
C.F. con il patrocinio dell'Avv. DEI MICHELE CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il giorno 25/06/2023 in OL (PI), trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di OL (PI) all'anno 2023, al n° 8, Parte 2,
Serie A, dalla cui unione nascevano i figli (Pontedera, 13/12/2019, c.f. Per_1
) e (Pontedera, 21/03/2024, c.f. entrambi C.F._3 Per_2 C.F._4
minorenni, frequentanti, rispettivamente, la scuola materna ed il nido. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. , che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in OL (PI) il 25/06/2023, trascritto nei registri dell'Ufficio dello
Stato civile del Comune di OL (PI) all'anno 2023, al n° 8, Parte 2, Serie A; diritto di visita/frequentazione da parte di ciascun genitore è programmata avendo rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extrascolastici dei ragazzi. In merito a educazione, istruzione e mantenimento, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli devono essere assunte tra i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Nei rispettivi periodi di convivenza, ciascun genitore può autonomamente gestire le questioni di ordinaria amministrazione, mentre, le questioni di straordinaria amministrazione devono essere condivise. I figli minori vengono collocati prevalentemente presso la nuova casa della madre in Gambassi Terme, in Via Michelangelo n.73. Come da piano genitoriale, nei giorni feriali, tutte le mattina, va a scuola mentre sta con la madre e i nonni in base ai Per_1 Per_2
giorni assegnati in caso di disponibilità di posti nella struttura più idonea alle eSIenze, il bambino verrà iscritto al nido dal prossimo settembre. Durante la settimana, la prole dorme a casa della madre. Il lunedì e mercoledì, da dopo scuola a dopo cena, i bambini staranno con il padre, i restanti giorni con la madre;
i fine settimana (da sabato mattina a domenica sera dopo la cena) sono alternati. Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): come sopra, centro estivo (da valutarsi), ogni genitore potrà trascorrere con ambo i figli quindici giorni, anche non consecutivi. A tal fine, entro il 1 aprile di ogni anno, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il proprio periodo di ferie.
Rispetto alla frequenza scolastica, la madre li accompagna e li riprende tutti i giorni, ad eccezione di lunedì e di mercoledì in cui provvede il padre;
in caso di impossibilità dei genitori, provvedono i nonni o gli zii. Al rispetto degli impegni ludico/sportivi, provvedono entrambi i genitori, in base ai rispettivi impegni e alla calendarizzazione di cui sopra. I genitori, in caso di proprio impedimento, assenza, hanno delegato i nonni materni e paterni gli zii e, come estrema ratio, la baby sitter. Per le feste di Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali, fino a che ci saranno le condizioni, i genitori e i bambini passeranno le feste comandate tutti insieme presso la casa della madre o del padre o altra condivisa location.
Natale, dal 23 al 30 dicembre, presso un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio presso l'altro, ad anni alterni. Per Pasqua, la domenica santa con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Per i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: i ponti di collegheranno al fine settimana assegnato. Il compleanno di ciascun figlio è celebrato a pranzo da un genitore e a cena con l'altro e così ad anni alterni.
Quindi, come da ricorso, i genitori hanno prestato il consenso ed alla più ampia e libera frequentazione dei figli con i parenti dell'altro genitore. In merito alle festività e vacanze, almeno per l'anno 2025, e così sino a quando le circostanze lo permetteranno, i genitori hanno dichiarato che trascorreranno le festività (Natale, Pasqua) ed i compleanni dei figli, tutti e quattro insieme. Diversamente o in alternativa a quando ciò non sarà più possibile, vale quanto segue. Natale: con un genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. L'anno seguente, i periodi si invertiranno e così via. Pasqua: dal giovedì Santo al lunedì dell'Angelo con un genitore e l'anno seguente con l'altro e così via. Compleanno: per ciascun figlio, sarà festeggiato un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
Vacanze estive: ciascun genitore trascorre con i figli 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi. Al fine di non far sovrapporre tale periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, ogni genitore deve comunicare/concordare con l'altro il periodo di ferie. Ogni genitore ha diritto a passare la giornata del proprio compleanno, dell'onomastico e della rispettiva festa
(papà/mamma) con i figli. Il SI. e la SI.ra hanno concesso l'autorizzazione al CP_1 Pt_1
rilascio dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio così come hanno autorizzato il rilascio di tali documenti per i figli, restando inteso che eventuali viaggi, sia in territorio nazionale che all'estero, dovranno essere previamente concordati
3 vista la maggiore permanenza con la madre, l'obbligo a carico del padre del Pt_2
versamento del contributo al mantenimento dei figli, da effettuarsi alla SI.ra , Parte_1 la somma di € 200,00/mese (euro duecento/00) per ciascun figlio. Tale somma è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nella misura del 50%. Il contributo in parola deve essere erogato entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate: , iban [...]. Per le eventuali Parte_1 piccole spese e bisogni giornalieri dei figli provvede il genitore che li ha con se'. I genitori devono concordare e contribuire, ognuno nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, a quelle scolastiche, a quelle sportive ed a quelle straordinarie. I genitori hanno convenuto che l'assegno unico e universale (ad oggi, per entrambi i figli, di € 560,00)
è percepito, in via totalitaria ed esclusiva, dalla madre. I genitori si sono impegnati a darsi piena ed esaustiva comunicazione circa gli eventi relativi alla salute ed al rendimento scolastico del figlio.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi hanno dato atto che il contributo al mantenimento dei figli cesserà al raggiungimento della loro indipendenza economica o nell'ipotesi di abbandono della scuola che imporrà lo stabile inserimento nel mondo del lavoro;
-a salvaguardia della serenità psicofisica dei figli, i genitori hanno ritenuto opportuno evitare, anzi vietarsi, di frequentare i nuovi (ed eventuali) rispettivi compagni di vita per i venturi due anni dall'omologa;
- entrambi i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i coniugi hanno dato atto di aver già definito ogni altra questione economica e patrimoniale fra loro esistente e, pertanto, hanno dichiarato di nulla avere a che pretendere vicendevolmente;
-i coniugi hanno riconosciuto e si sono impegnati in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettarsi in ogni circostanza ed a mantenere un sereno e civile dialogo, anche dopo la separazione.
- in merito alla casa coniugale, i separandi abitano un immobile di proprietà dei genitori del SI. ed adiacente alla casa dove vivono gli stessi suoceri. In ragione di tale vicinanza, per volontà CP_1
della SI.ra , condivisa e compresa dal SI. tale casa resterà nella disponibilità di Pt_1 CP_1 quest'ultimo. E', quindi, la SI.ra , insieme ai figli, a trasferirsi;
più precisamente, in Gambassi Pt_1
T. (PI), Via Michelangelo n. 73, in un immobile già opzionato ove, insieme ai figli, prenderà la residenza. L'ubicazione della nuova sistemazione abitativa è strategica perché è a metà strada tra
OL (ove è sita la casa del padre) e IO (ove lavorano entrambi i genitori), inoltre, è vicina alla scuola primaria che, da settembre p.v., la piccola andrà a frequentare. Per_1
L'acquisto della casa de qua è condizionato all'approvazione di un mutuo ipotecario che la SI.ra accenderà aderendo alle agevolazioni per i soggetti under 36 (nello specifico, il valore di Pt_1 acquisto dell'immobile è di € 130.000,00, il mutuo verrà acceso per un paritetico importo da restituire in 30 anni con una rata fissa di € 502,00/mese). Per facilitare il suddetto acquisto, il SI. CP_1 elargirà (a fondo perduto) alla SI. la somma di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) che otterrà Pt_1 mediante l'apertura di un finanziamento con Agos, per 10 anni, corrispondente ad una rata fissa di €
268,00/mese. Per quanto attiene alle suppellettili che attualmente arredano la casa familiare, i separandi si sono già accordati circa la loro ripartizione.
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 19/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 AFFIDA, in armonia al principio della bigenitorialità, i figli ad entrambi i genitori con la formula del c.d. affido condiviso, in modo da consentire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare SInificativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La potestà genitoriale è esercitata congiuntamente dai due genitori. La regolamentazione del