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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 687/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, con l'avv. Stefano STENDARDO Parte_1
nonché da
(in persona del legale rappresentante pro tempore), Parte_2
con l'avv. Stefano STENDARDO - Ricorrenti - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Roberta LEZZI - Convenuto -
OGGETTO: “OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E OPPOSIZIONE AVVERSO AVVISO DI ADDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2022, i ricorrenti in epigrafe chiesero al
Giudice del lavoro di Taranto:
→ l'annullamento e/o la declaratoria di infondatezza del VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2018010019 del 27 luglio 2018, riferito al disconoscimento da parte dell' del rapporto di lavoro subordinato CP_1 intercorso tra la società e (ed alla iscrizione Controparte_2
d'ufficio di costui nella GESTIONE COMMERCIANTI, quale asserito collaboratore d'azienda), nel periodo dal 17 marzo 2015 al 31 maggio
2018, con ogni ulteriore effetto;
→ dichiarare non dovuti i contributi richiesti a tale titolo (fino a dicembre
1
Sentenza R.G. n° 687/22 2019) mediante l'AVVISO DI ADDEBITO n° 359-2021-00025197-88-000.
L si è costituito negando la fondatezza del ricorso e riportandosi, in CP_1 buona sostanza, agli accertamenti effettuati in sede ispettiva, rilevando nondimeno che, avendo preso atto della assunzione del presso CP_2 altro datore di lavoro dal febbraio 2019, aveva provveduto in autotutela all'annullamento della iscrizione d'ufficio del predetto nella GESTIONE
COMMERCIANTI a decorrere da tale data ed al conseguente sgravio parziale dell'avviso di addebito.
Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testimoni addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
Appare in primo luogo necessario prendere atto del sopravvenuto annullamento – operato dall' in autotutela e risultante ex actis - della CP_1 iscrizione d'ufficio nella GESTIONE COMMERCIANTI di dal Controparte_2 febbraio al dicembre 2019 (avendo l' preso atto della assunzione CP_1 presso altro datore di lavoro), con conseguente sgravio parziale dell'avviso di addebito. In parte qua, quindi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con riferimento altresì ai contributi richiesti a tale titolo mediante l'AVVISO DI ADDEBITO n° 359-2021-00025197-88-000.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568. Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio
2
Sentenza R.G. n° 687/22 fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
*******************
Per i periodi precedenti, il ricorso è fondato e va accolto.
Va innanzitutto chiarito, quanto al riparto dell'onere probatorio, che, secondo l'orientamento ermeneutico di legittimità cui questo giudice presta adesione:
«In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione» (sic
CASS. LAV. 19 GENNAIO 2021 N° 809).
In sostanza, non è configurabile, in capo all' , un onere Parte_3 di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui
3
Sentenza R.G. n° 687/22 pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (cfr. anche 16 2018 N° 12001). Parte_4 Pt_5
D'altra parte, deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, il contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva – lungi dall'essere esaustivo ed inequivoco – presentava invece significativi aspetti di incompletezza e genericità, sicché è stato ritenuto necessario, nella presente sede giudiziale, procedere ad un congruo approfondimento istruttorio, mediante l'escussione dei testi indicati e addotti dalle parti.
Deve osservarsi, inoltre, che, nel caso di specie, l' ha formulato le CP_1 contestazioni relative alle violazioni sopra richiamate essenzialmente sulla base delle dette dichiarazioni acquisite all'epoca.
Occorre dunque rimarcare, in relazione alle verbalizzazioni effettuate in sede ispettiva, che: “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni
o di personali considerazioni logiche” (sic ex plurimis CASS. LAV. 17 NOVEMBRE
2014 N° 23800). Ed ancora, i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, non hanno efficacia di prova fino a querela di falso del contenuto degli accertamenti basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.(1)
Occorre cioè ritenere che, relativamente a tali circostanze, non si tratti di prove “precostituite”, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve 1 In tal senso CASS. SEZ. U, SENT. 1133 del 26/10/2000.
4
Sentenza R.G. n° 687/22 passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori.(2)
----------------------
Nella vicenda qui in esame, rileva in particolare il fatto (specificamente rimarcato in sede ispettiva) che il lavoratore ( è Controparte_2 coniuge dell'amministratore unico della società datrice di lavoro (la ricorrente e che, in casi siffatti, il rapporto di familiarità Parte_1 imporrebbe una valutazione rigorosa della “subordinazione” (cfr. CASS.
LAV., 19 MAGGIO 2003 N. 7845, 15 MARZO 2006 N° 5632, 20 FEBBRAIO 2006 N° 3602,
2 AGOSTO 2010 N° 17992, 20 APRILE 2011 N° 9043 e CASS. SEZ. I, 25 GENNAIO 2016
N° 1266). Tuttavia, deve anche considerarsi che, nel caso di specie, non si tratta di prestazioni rese “in ambito strettamente familiare” (le quali vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causa"), ma in relazione ad una ben specifica attività imprenditoriale “esterna” del coniuge, peraltro anche svolta per il tramite di una società.
Sul punto, si segnalano le seguenti pronunzie della S.C.:
✓ CASS. LAV. 16 GIUGNO 2015 N° 12433: “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro”; 2 Così CASS. LAV. 10/12/2002 N° 17555. In senso conforme, ex plurimis: Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005 Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005 Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004 Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004 SEZ. L, SENTENZA N. 18400 DEL 02/12/2003 SEZ. L, SENTENZA N. 9963 DEL 09/07/2002 SEZ. U, SENTENZA N. 1133 DEL 26/10/2000 SEZ. L, SENTENZA N. 9827 DEL 26/07/2000 SEZ. L, SENTENZA N. 2275 DEL 01/03/2000.
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Sentenza R.G. n° 687/22 ✓ CASS. LAV. 10 LUGLIO 2015 N° 14434: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale”;
✓ CASS. 22 SETTEMBRE 2014 N° 19925: «L'istituto dell'impresa familiare, Pt_4 per il carattere residuale emergente dall'"incipit" dell'art. 230-bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare» (conf. CASS. LAV. 15 GIUGNO 2020 N° 11533);
✓ CASS. LAV. 11 APRILE 2024 N° 9778: «… l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico contesto del rapporto sentimentale e di convivenza … …, alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente
a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento … nella organizzazione di lavoro … e l'assenza … di autonomia gestionale …».
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Sentenza R.G. n° 687/22 Orbene, sulla base di tali presupposti valutativi, deve rilevarsi che - mentre i fatti oggetto del verbale ispettivo e della memoria dell' non sono stati CP_1 adeguatamente provati dall' – le parti ricorrenti hanno fornito idonea CP_1 dimostrazione delle circostanze che era loro onere provare, rispetto alla sussistenza della subordinazione. Ed invero, i testi e Tes_1 Tes_2 hanno confermato le circostanze articolate nel ricorso introduttivo e, cioè
l'effettiva presenza quotidiana del nei periodi di interesse CP_2 presso la sede della società, ove riceveva gli ordini di servizio da parte dell'AMMINISTRATORE UNICO e/o dei soci della per poi Parte_2 procedere alla lettura dei contatori gas e alla successiva fatturazione delle bollette che venivano consegnate al domicilio dei clienti.
A ciò si aggiunga che le parti ricorrenti hanno altresì fornito idonea prova documentale non solo della regolare formalizzazione dei rapporti di lavoro
(invero nemmeno contestata dall' ), ma anche della onerosità dei rapporti CP_1 tra esse intercorsi, avuto riguardo alle copie delle buste-paga e dei relativi ordini di bonifico eseguiti dalla società datrice di lavoro.
Opina dunque il TRIBUNALE che gli elementi istruttori acquisiti consentano di individuare anche in concreto la sussistenza dei normali indici sintomatici della subordinazione, con particolare riguardo all'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Trattasi, invero, di rapporti di lavoro di non breve durata (quindi con prestazioni certamente non sporadiche), caratterizzati dalla costante collaborazione e dal continuativo inserimento del lavoratore all'interno della organizzazione aziendale, spettando esclusivamente al legale rappresentante della società ovvero ai soci il compito di gestire il lavoro ed assegnarlo, senza alcuna possibilità di rifiutare i compiti affidati, risultando che nessun altro dipendente svolgesse mansioni analoghe; in sostanza, le direttive erano necessariamente impartite dall'amministratore unico o dai soci, secondo scansioni temporali ben precise che presupponevano prestazioni fisse, sicché anche eventuali assenze e/o modalità flessibili di gestione dell'orario lavorativo dovevano plausibilmente essere regolate dalla medesima società; inoltre la retribuzione (prestabilita) era erogata con cadenza fissa mensile.
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Sentenza R.G. n° 687/22 In definitiva, a fronte di siffatto costante coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, non pare possano residuare dubbi sul fatto che il lavoratore fosse assoggettato a direttive specifiche, reiterate ed intrinsecamente inerenti alle prestazioni lavorative, in quanto stabilmente funzionalizzate all'organizzazione aziendale (cfr. CASS. LAV. 16 NOVEMBRE 2018 N° 29646), così individuandosi una situazione di etero-organizzazione, comunque rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione (cfr. CASS. LAV. 24 GENNAIO 2020 N° 1663,
a proposito del disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015).
***************
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza
(anche quella virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al chiesto annullamento della iscrizione d'ufficio nella GESTIONE COMMERCIANTI di dal febbraio al dicembre 2019 ed ai contributi Controparte_2 richiesti a tale titolo mediante l'AVVISO DI ADDEBITO n° 359-2021-00025197-
88-000;
2. accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, accertata la illegittimità della iscrizione d'ufficio nella Controparte_3 anche per i residui periodi oggetto del VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO n.
2018010019 del 27 luglio 2018, con ogni ulteriore conseguenza di legge in relazione alle posizioni previdenziali e contributive delle parti ricorrenti, dichiara non dovuti i contributi richiesti a tale titolo mediante l'AVVISO DI
ADDEBITO n° 359-2021-00025197-88-000;
3. condanna l' alla rifusione in favore delle parti ricorrenti delle spese e CP_1 competenze di lite, che liquida in complessivi €.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 7 aprile 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 687/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, con l'avv. Stefano STENDARDO Parte_1
nonché da
(in persona del legale rappresentante pro tempore), Parte_2
con l'avv. Stefano STENDARDO - Ricorrenti - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Roberta LEZZI - Convenuto -
OGGETTO: “OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E OPPOSIZIONE AVVERSO AVVISO DI ADDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2022, i ricorrenti in epigrafe chiesero al
Giudice del lavoro di Taranto:
→ l'annullamento e/o la declaratoria di infondatezza del VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2018010019 del 27 luglio 2018, riferito al disconoscimento da parte dell' del rapporto di lavoro subordinato CP_1 intercorso tra la società e (ed alla iscrizione Controparte_2
d'ufficio di costui nella GESTIONE COMMERCIANTI, quale asserito collaboratore d'azienda), nel periodo dal 17 marzo 2015 al 31 maggio
2018, con ogni ulteriore effetto;
→ dichiarare non dovuti i contributi richiesti a tale titolo (fino a dicembre
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Sentenza R.G. n° 687/22 2019) mediante l'AVVISO DI ADDEBITO n° 359-2021-00025197-88-000.
L si è costituito negando la fondatezza del ricorso e riportandosi, in CP_1 buona sostanza, agli accertamenti effettuati in sede ispettiva, rilevando nondimeno che, avendo preso atto della assunzione del presso CP_2 altro datore di lavoro dal febbraio 2019, aveva provveduto in autotutela all'annullamento della iscrizione d'ufficio del predetto nella GESTIONE
COMMERCIANTI a decorrere da tale data ed al conseguente sgravio parziale dell'avviso di addebito.
Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testimoni addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Appare in primo luogo necessario prendere atto del sopravvenuto annullamento – operato dall' in autotutela e risultante ex actis - della CP_1 iscrizione d'ufficio nella GESTIONE COMMERCIANTI di dal Controparte_2 febbraio al dicembre 2019 (avendo l' preso atto della assunzione CP_1 presso altro datore di lavoro), con conseguente sgravio parziale dell'avviso di addebito. In parte qua, quindi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con riferimento altresì ai contributi richiesti a tale titolo mediante l'AVVISO DI ADDEBITO n° 359-2021-00025197-88-000.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568. Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio
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Sentenza R.G. n° 687/22 fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Per i periodi precedenti, il ricorso è fondato e va accolto.
Va innanzitutto chiarito, quanto al riparto dell'onere probatorio, che, secondo l'orientamento ermeneutico di legittimità cui questo giudice presta adesione:
«In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione» (sic
CASS. LAV. 19 GENNAIO 2021 N° 809).
In sostanza, non è configurabile, in capo all' , un onere Parte_3 di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui
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Sentenza R.G. n° 687/22 pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (cfr. anche 16 2018 N° 12001). Parte_4 Pt_5
D'altra parte, deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, il contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva – lungi dall'essere esaustivo ed inequivoco – presentava invece significativi aspetti di incompletezza e genericità, sicché è stato ritenuto necessario, nella presente sede giudiziale, procedere ad un congruo approfondimento istruttorio, mediante l'escussione dei testi indicati e addotti dalle parti.
Deve osservarsi, inoltre, che, nel caso di specie, l' ha formulato le CP_1 contestazioni relative alle violazioni sopra richiamate essenzialmente sulla base delle dette dichiarazioni acquisite all'epoca.
Occorre dunque rimarcare, in relazione alle verbalizzazioni effettuate in sede ispettiva, che: “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni
o di personali considerazioni logiche” (sic ex plurimis CASS. LAV. 17 NOVEMBRE
2014 N° 23800). Ed ancora, i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, non hanno efficacia di prova fino a querela di falso del contenuto degli accertamenti basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.(1)
Occorre cioè ritenere che, relativamente a tali circostanze, non si tratti di prove “precostituite”, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve 1 In tal senso CASS. SEZ. U, SENT. 1133 del 26/10/2000.
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Sentenza R.G. n° 687/22 passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori.(2)
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Nella vicenda qui in esame, rileva in particolare il fatto (specificamente rimarcato in sede ispettiva) che il lavoratore ( è Controparte_2 coniuge dell'amministratore unico della società datrice di lavoro (la ricorrente e che, in casi siffatti, il rapporto di familiarità Parte_1 imporrebbe una valutazione rigorosa della “subordinazione” (cfr. CASS.
LAV., 19 MAGGIO 2003 N. 7845, 15 MARZO 2006 N° 5632, 20 FEBBRAIO 2006 N° 3602,
2 AGOSTO 2010 N° 17992, 20 APRILE 2011 N° 9043 e CASS. SEZ. I, 25 GENNAIO 2016
N° 1266). Tuttavia, deve anche considerarsi che, nel caso di specie, non si tratta di prestazioni rese “in ambito strettamente familiare” (le quali vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causa"), ma in relazione ad una ben specifica attività imprenditoriale “esterna” del coniuge, peraltro anche svolta per il tramite di una società.
Sul punto, si segnalano le seguenti pronunzie della S.C.:
✓ CASS. LAV. 16 GIUGNO 2015 N° 12433: “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro”; 2 Così CASS. LAV. 10/12/2002 N° 17555. In senso conforme, ex plurimis: Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005 Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005 Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004 Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004 SEZ. L, SENTENZA N. 18400 DEL 02/12/2003 SEZ. L, SENTENZA N. 9963 DEL 09/07/2002 SEZ. U, SENTENZA N. 1133 DEL 26/10/2000 SEZ. L, SENTENZA N. 9827 DEL 26/07/2000 SEZ. L, SENTENZA N. 2275 DEL 01/03/2000.
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Sentenza R.G. n° 687/22 ✓ CASS. LAV. 10 LUGLIO 2015 N° 14434: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale”;
✓ CASS. 22 SETTEMBRE 2014 N° 19925: «L'istituto dell'impresa familiare, Pt_4 per il carattere residuale emergente dall'"incipit" dell'art. 230-bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare» (conf. CASS. LAV. 15 GIUGNO 2020 N° 11533);
✓ CASS. LAV. 11 APRILE 2024 N° 9778: «… l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico contesto del rapporto sentimentale e di convivenza … …, alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente
a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento … nella organizzazione di lavoro … e l'assenza … di autonomia gestionale …».
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Sentenza R.G. n° 687/22 Orbene, sulla base di tali presupposti valutativi, deve rilevarsi che - mentre i fatti oggetto del verbale ispettivo e della memoria dell' non sono stati CP_1 adeguatamente provati dall' – le parti ricorrenti hanno fornito idonea CP_1 dimostrazione delle circostanze che era loro onere provare, rispetto alla sussistenza della subordinazione. Ed invero, i testi e Tes_1 Tes_2 hanno confermato le circostanze articolate nel ricorso introduttivo e, cioè
l'effettiva presenza quotidiana del nei periodi di interesse CP_2 presso la sede della società, ove riceveva gli ordini di servizio da parte dell'AMMINISTRATORE UNICO e/o dei soci della per poi Parte_2 procedere alla lettura dei contatori gas e alla successiva fatturazione delle bollette che venivano consegnate al domicilio dei clienti.
A ciò si aggiunga che le parti ricorrenti hanno altresì fornito idonea prova documentale non solo della regolare formalizzazione dei rapporti di lavoro
(invero nemmeno contestata dall' ), ma anche della onerosità dei rapporti CP_1 tra esse intercorsi, avuto riguardo alle copie delle buste-paga e dei relativi ordini di bonifico eseguiti dalla società datrice di lavoro.
Opina dunque il TRIBUNALE che gli elementi istruttori acquisiti consentano di individuare anche in concreto la sussistenza dei normali indici sintomatici della subordinazione, con particolare riguardo all'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Trattasi, invero, di rapporti di lavoro di non breve durata (quindi con prestazioni certamente non sporadiche), caratterizzati dalla costante collaborazione e dal continuativo inserimento del lavoratore all'interno della organizzazione aziendale, spettando esclusivamente al legale rappresentante della società ovvero ai soci il compito di gestire il lavoro ed assegnarlo, senza alcuna possibilità di rifiutare i compiti affidati, risultando che nessun altro dipendente svolgesse mansioni analoghe; in sostanza, le direttive erano necessariamente impartite dall'amministratore unico o dai soci, secondo scansioni temporali ben precise che presupponevano prestazioni fisse, sicché anche eventuali assenze e/o modalità flessibili di gestione dell'orario lavorativo dovevano plausibilmente essere regolate dalla medesima società; inoltre la retribuzione (prestabilita) era erogata con cadenza fissa mensile.
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Sentenza R.G. n° 687/22 In definitiva, a fronte di siffatto costante coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, non pare possano residuare dubbi sul fatto che il lavoratore fosse assoggettato a direttive specifiche, reiterate ed intrinsecamente inerenti alle prestazioni lavorative, in quanto stabilmente funzionalizzate all'organizzazione aziendale (cfr. CASS. LAV. 16 NOVEMBRE 2018 N° 29646), così individuandosi una situazione di etero-organizzazione, comunque rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione (cfr. CASS. LAV. 24 GENNAIO 2020 N° 1663,
a proposito del disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015).
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Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza
(anche quella virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al chiesto annullamento della iscrizione d'ufficio nella GESTIONE COMMERCIANTI di dal febbraio al dicembre 2019 ed ai contributi Controparte_2 richiesti a tale titolo mediante l'AVVISO DI ADDEBITO n° 359-2021-00025197-
88-000;
2. accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, accertata la illegittimità della iscrizione d'ufficio nella Controparte_3 anche per i residui periodi oggetto del VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO n.
2018010019 del 27 luglio 2018, con ogni ulteriore conseguenza di legge in relazione alle posizioni previdenziali e contributive delle parti ricorrenti, dichiara non dovuti i contributi richiesti a tale titolo mediante l'AVVISO DI
ADDEBITO n° 359-2021-00025197-88-000;
3. condanna l' alla rifusione in favore delle parti ricorrenti delle spese e CP_1 competenze di lite, che liquida in complessivi €.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 7 aprile 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 687/22