Art. 1.
E' costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato:
a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;
b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonche' per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 luglio 1959, n.622 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Il fondo di rotazione previsto dall' articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691 , e' incrementato della somma di lire 4 miliardi.
E' costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato:
a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;
b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonche' per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 luglio 1959, n.622 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Il fondo di rotazione previsto dall' articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691 , e' incrementato della somma di lire 4 miliardi.