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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2248/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall' Avv.to Casaburo Lucia presso cui elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in CP_1 atti, dall' Avv.to Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to in Nola,
Via Variante 7/bis (AVVOCATURA INPS)
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.04.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 2333/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (pensione di inabilità; in subordine, assegno di invalidità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa - con riferimento alla CP_1
specificità dei motivi di opposizione, al merito della pretesa ed alla domanda di condanna al pagamento della prestazione - ed eccependo l' intervenuta prescrizione. Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di questo Giudicante, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. - per lo più incentrate sulla sottostima del quadro patologico della ricorrente, con particolare riguardo agli effetti della isterectomia totale e della salpingectomia bilaterale, nonché alle patologie a carico dell' apparato osteo-articolare e all' epatite HCV - è stata disposta una nuova perizia.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Tribunale - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, esaminata anche la ulteriore documentazione medica prodotta in questa fase dalla parte opponente (cfr. certificati medici del 14.01.25 depositati il 15.01.25; cfr. certificato medico del 19.11.24 depositato il 3.12.24; cfr. certificati medici del 2.02.23 allegati al ricorso di opposizione e depositati il 24.04.23, tutti acquisiti nell' odierno giudizio), ha compiutamente valutato il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ha motivato ampiamente sulle generali condizioni della perizianda ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico della stessa non integri i requisiti medico-legali per accedere alle prestazioni invocate.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce della documentazione in atti e degli esiti dell' esame clinico, quanto segue:
“Stato attuale (05/12/2024): allo stato lamenta lacrimazione e riferisce disturbi visivi che riconduce a patologia dell'apparato lacrimale. Attualmente pratica terapia unicamente con
Yuflyma 40 mg un cerotto ogni 2 settimane per l'artrite.
Esame obiettivo generale: soggetto di regolare costituzione scheletrica, in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, del peso di 49 Kg e dell'altezza di 161 cm, con masse muscolari toniche e trofiche, con pannicolo adiposo sottocutaneo normalmente rappresentato e regolarmente distribuito.
Assenza di callosità da lavoro alle mani.
Apparato respiratorio: torace di forma cilindrica, simmetrico e normoespansibile;
fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito; suono di percussione chiaro polmonare, con basi mobili. Respiro aspro diffuso all'ascoltazione del torace;
non tosse né dispnea durante la visita.
Apparato cardiovascolare: Aia cardiaca senza bozze né rientranze;
itto puntale palpabile in sede fisiologica;
non fremiti in regione precordiale;
toni puri e netti su tutti i focolai di auscultazione;
pressione arteriosa 110/70 mmHg;
frequenza centrale 80 b/m', ritmica;
polsi periferici presenti e validi;
non edemi né varici né aree di discromia o distrofia cutanea degli arti inferiori. Apparato digerente: edentulia totale sostituita da protesi. Lingua in asse, umida, rosea e tersa;
addome pianeggiante, con cicatrice ombelicale normointroflessa, trattabile alla palpazione superficiale e profonda;
non altre cicatrici addominali;
fegato all'arco costale leggermente aumentato di consistenza, a margine liscio e regolare;
Murphy negativo;
milza non palpabile;
ernie non denunciate e non apprezzabili.
Apparato osteo-articolare: modesto atteggiamento scoliotico dorso – lombare, senza contratture antalgiche paravertebrali;
non spinalgia pressoria o percussoria;
movimenti del capo nei limiti;
buoni anche i movimenti del tronco;
Laségue negativo bilateralmente;
statica e deambulazione regolari;
normale la morfologia e la funzionalità delle rimanenti articolazioni ed, in particolare, non alterazioni delle piccole articolazioni delle mani.
Apparato genito-urinario: negativo bilateralmente;
punti ureterali superiori e Per_1
medi non dolenti.
Organi di senso: non fa uso di lenti correttive;
percepisce normalmente la voce parlata alla comune distanza interlocutoria.
Esame neurologico e psichico: l'esame neurologico è negativo: in particolare, non deficit dei nervi cranici, non nistagmo. L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio, evidenzia un soggetto calmo e tranquillo, che collabora di buon grado alla visita, senza tentativi di simulazione o di esagerazione. Buona la memoria (di fissazione e di rievocazione) ed i poteri di logica e di critica;
grado culturale conforme alla scolarità conseguita;
non depressione del tono dell'umore né polarizzazione delle idee sulle patologie sofferte e sui disturbi lamentati” (pagg. 3-4-5 della C.T.U.).
Nelle considerazioni medico-legali e nelle conclusioni, il C.T.U. ha riportato le seguenti osservazioni:
“LE CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
è una casalinga di 55 anni (è nata il [...]), 52 all'epoca di Parte_1
presentazione della domanda in fase amministrativa (presentata il 05/11/2021), affetta dalle seguenti, fondamentali infermità:
- esiti di remota (ottobre 2012) isterectomia per carcinoma in situ del collo uterino;
- artrite psoriasica e uveite in trattamento con farmaci biologici in soggetto sottoposto ad intervento per tunnel carpale;
- steatosi epatica in soggetto con pregressa epatite cronica HCV correlata trattata con terapia eradicante. Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili. In particolare, si precisa che per quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti ed all'anamnesi, il deficit visivo all'occhio sinistro era da attribuire ad una cataratta avanzata risolvibile chirurgicamente.
Le patologie in diagnosi trovano adeguata conferma in quanto emerso nel corso della visita medica e in quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti, logica e congruente.
Passando agli aspetti valutativi, va precisato quanto segue:
- gli esiti di remota isterectomia, effettuata all'età di 43 anni e, quindi, in età non più fertile (il limite per età fertile è da intendersi quello fissato per la menopausa precoce ovvero 40 anni) può essere valutato con il 15%, considerato che l'isterectomia in età fertile è valutata con il 25% (voce 6063);
- artrite psoriasica e uveite in trattamento con farmaci biologici in soggetto sottoposto ad intervento per tunnel carpale non trova una sua specifica voce di riferimento. Credo che la voce che più si avvicina al nostro caso possa essere l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni valutata con il 50% (voce 9303). Nella fattispecie, ancorché le manifestazioni artritiche non siano particolarmente accentuate, credo che tale percentuale possa riconoscersi comunque dovendo comprendere essa anche i modesti fatti artrosici vertebrali, gli esiti dell'intervento per tunnel carpale, l'uveite, eccetera;
- la steatosi epatica di I grado in soggetto con pregressa epatite cronica HCV correlata trattata con terapia eradicante può essere valutata al massimo con un 11% tenuto conto che l'epatite è stata guarita dalla terapia eradicante e residuano solo modestissimi danni epatici (steatosi di primo grado, senza nessun accenno fibrosi). A mio avviso, stando la povertà di voce di riferimento per i danni epatici estremamente modesti, credo possa applicarsi la voce 6408 (calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale) riducendola, però, stante la minore gravità clinica e funzionale del quadro presente nella fattispecie.
In definitiva, tenuto conto delle percentuali appena espresse può ritenersi più che congrua e non riduttiva rispetto alle reali condizioni della ricorrente l'invalidità del 66% riconosciuta dal precedente CTU.
Per quanto attiene alle osservazioni all'ATP presente nel ricorso, si precisa che non può essere condiviso l'operato della che, per un carcinoma in situ dell'utero CP_2
risalente ad oltre 10 anni prima e senza nessuna recidiva ha riconosciuto il codice 9323 previsto per le patologie neoplastiche in atto e non per gli esiti delle stesse. Sempre con riferimento a quanto si legge nel ricorso in opposizione si ribadisce che il limite dell'età fertile va inteso pari a quello della menopausa precoce che è di quarant'anni.
Sempre con riferimento a quanto si evince nell'opposizione all'ATP si precisa che non può essere condivisa la richiesta del 50% con la diagnosi di epatite cronica HCV correlata. Tale diagnosi, infatti, non è più attuale posto che tale patologia è stata sottoposta a terapia eradicante che consente la guarigione della malattia con la negativizzazione del virus azzerando così anche il rischio che il paziente possa essere infettivo per altre persone. Attualmente esistono solo i postumi della pregressa epatite oramai guarita, peraltro estremamente modesti consistenti in una steatosi di primo grado e per la quale può riconoscersi al massimo un 11% come già motivato prima.
LE CONCLUSIONI
è una casalinga di 55 anni, 52 all'epoca di presentazione della domanda Parte_1
in fase amministrativa, affetta dalle seguenti, fondamentali infermità:
- esiti di remota (ottobre 2012) isterectomia per carcinoma in situ del collo uterino;
- artrite psoriasica e uveite in trattamento con farmaci biologici in soggetto sottoposto ad intervento per tunnel carpale;
- steatosi epatica in soggetto con pregressa epatite cronica HCV correlata trattata con terapia eradicante.
Per le infermità suddette può ritenersi tuttora congrua e non riduttiva rispetto alle reali condizioni della ricorrente l'invalidità del 66% riconosciuta dal precedente CTU” (pagg. da 7 a 11 della C.T.U.).
Il C.T.U. ha, altresì, risposto alle osservazioni alla bozza pervenutegli dall' Avv. di parte ricorrente (mediante PEC) che si riportano di seguito:
“Si dà atto che la presente relazione veniva inviata alle Parti. Nulla osservava l' CP_1
L'avvocato Lucia Casaburo mi faceva pervenire PEC in cui precisava che “non è stato valutato il deficit visivo in soggetto con uveite anteriore bilaterale, pseudofachia occhio dx e cataratta avanzata occhio sx motu - mano. Tale patologia è riportata dal Dott.
, ctu di prime cure, alla pag. 14 e valutata al 30%. A tal proposito le allego l'esame Per_2
strumentale ed il certificato del 07.02.2024”. Successivamente depositava sul fascicolo telematico e il giudice ne autorizzava l'acquisizione la visita oculistica del 07/02/2024 già riportata nella mia relazione e OCT del 14/01/2025.
Nel certificato del 07/02/2024 è riportato unicamente una patologia dei condotti lacrimali che non raggiunge l'11% necessario per entrare nel computo complessivo dell'invalidità
(cfr voce 5108 o voce 8005 del DPR febbraio 1992). Non vi è nessun cenno ad altre patologie oculari capaci di determinare la totale cecità dell'occhio sinistro (visus motu manu e riportato nel certificato). Peraltro, come riporta anche il Dott. il deficit Per_2
visivo da lui descritto è riportato ad una cataratta, patologia verosimilmente risolta nel corso di questi anni.
Infine, ancorché non riportato nella bozza, ho rivisto gli appunti presi in corso di visita e la ricorrente, a specifica domanda, ha negato attuali differenze di acuità visiva tra i due occhi e ha riferito unicamente “visione appannata” sempre a suo dire ricondotta dall'oculista a problematiche inerenti la lacrimazione.
Si conferma, quindi, la diagnosi e la valutazione già espresse” (pagg. 11 e 12 della
C.T.U.).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura – sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione – essendovi, in atti, valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Così deciso in Nola, il 25.03.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma