CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Maria Teresa Laurito – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello numero 1663 del ruolo generale dell'anno 2021 tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Gargani Parte_1
- appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Ciccotti e Claudio CP_1
Sabbatani Schiuma
- appellata avverso ordinanza Tribunale di Roma 15 febbraio 2021 – rep. 3311/2021 oggetto risarcimento danni conclusioni come in atti
L'avvocato aveva convenuto avanti al Tribunale di Roma Parte_1
– già presidente e legale rappresentante del disciolto Consorzio di Parte_2
Marsia - per sentirlo condannare, in proprio, alla restituzione di quanto dovuto pagare al Consorzio, oltre al risarcimento dei danni, in esito a procedura esecutiva presso terzi, in quanto tale procedura esecutiva era stata ritenuta illegittima per essere stato dichiarato nullo e inefficace, con autorità di giudicato, il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) posto a base del pignoramento.
Deduceva il che siccome era stato accertato, con autorità di giudicato Pt_1
(sentenza Corte di Cassazione 24590 dell'anno 2019), che il Consorzio di Marsia era stato sciolto fin dall'anno 2009, e che il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto dal Consorzio nell'anno 2011, il , in forza del combinato disposto CP_1
di cui agli artt. 2608 e 1705 c.c., doveva ritenersi un mandatario che aveva agito senza rappresentanza per cui, avendo agito in proprio, aveva acquisito in proprio il fascio dei diritti e degli obblighi relativi agli atti compiuti con i terzi.
Tra gli obblighi in questione vi era anche quello di restituire al le Pt_1
somme pagate al Consorzio, le spese processuali cui il Consorzio era stato condannato, oltre al risarcimento del danno per essere stato esso ssoggettato Pt_1
a un ingiusto pignoramento.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda del ritenendo il , in proprio, privo di Pt_1 CP_1
legittimazione passiva.
Avverso la detta sentenza insorgeva il Pt_1
Si costituiva per resistere il . CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante – con un primo rilievo – deduce che alla fattispecie deve applicarsi l'art. 1705 c.c. secondo cui, dal momento dello scioglimento del
Consorzio, quindi a far tempo dall'anno 2009, il aveva perso i poteri di CP_1
rappresentanza dell'Ente così come statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma
(poi confermata in cassazione) posto che “dalla dichiarazione di scioglimento del
Consorzio di Marsia ex art. 2 St., a decorrere dal 2009, consegue il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni così come disposto dall'art. 29”.
Il motivo non è fondato.
E' lo stesso appellante, infatti, che ricorda come il Tribunale abbia inibito agli amministratori il compimento di “nuove operazioni”,
Nelle “nuove operazioni” non si possono comprendere quelle di recupero di crediti pregressi.
In ogni caso, come condivisibilmente osserva il Tribunale, la sentenza che accerta l'avvenuto scioglimento del Consorzio risale all'anno 2012, quindi in epoca successiva (anno 2011) all'azione di recupero del credito nei confronti del
Pt_1
La circostanza che il Consorzio avesse agito in executivis senza un titolo valido non può far sorgere in capo al legale rappresentante pro tempore una sua personale responsabilità; l'obbligazione di restituire quanto percepito in sede esecutiva e la rifusione delle spese processuali rimane in capo al Consorzio.
Con un secondo rilievo l'appellante deduce che il sarebbe CP_1
responsabile in proprio ex art. 38 c.c. – dato che ai consorzi si applica la disciplina delle associazioni non riconosciute - secondo cui “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Ora, in disparte che la questione viene proposta per la prima volta in appello e anche ammettendo che l'art. 38 c.c. si applichi ai consorzi, il rilievo è infondato per due ordini di ragioni.
Vale in proposito premettere che l'art. 38 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni sorte in capo all'associazione in ragioni di negozi posti in essere del legale rappresentante: “La responsabilità personale e solidale prevista dall'art.
38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità
è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cass. 25 agosto 2014, n. 18188).
Nel caso di specie, non vi è alcun atto negoziale – che abbia ingenerato in capo al Consorzio una obbligazione – posto in essere dal dato che questi CP_1
ha semmai agito in senso opposto, e cioè ha agito per l'adempimento di una obbligazione a carico del di cui il Consorzio era creditore. Pt_1
Il rilievo, peraltro, è antinomico rispetto a quello precedente dato che con il motivo in esame viene attribuita al la rappresentanza del Consorzio CP_1
quando, come primo motivo, tale rappresentanza era stata decisamente negata.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod..
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
del Tribunale di Roma 15 febbraio 2021 – rep. 3311/2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Pt_2
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.996,00, oltre a
[...]
rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge se dovuti;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 7 maggio 2025
Il presidente estensore