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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1348/2023
Tribunale Ordinario di GO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1348/2023
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per la parte appellante, avv. Rossi, oggi sostituito dall'avv. Giorgio Rossi;
per la parte appellata, avv. Cretì;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono come memorie depositate in via telematica, e la parte appellante come da atto d'appello, contestando la comparsa conclusionale dell'appellata; le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della stessa, emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE- Il Tribunale Ordinario di GO, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1348/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Legnago (VR) via Matteotti n. 66, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Cretì (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in GO, piazzale D'Annunzio n. 1 giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 555/2022 (R.G. 6784/22) emessa dal Giudice di Pace di GO in data 14.11.2022 e depositata il 27.12.2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza dell'11.06.2025 fissata per la discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2022 ha proposto avanti il Giudice di Pace di Parte_1
GO opposizione avverso il verbale n. S-5733 del 05/09/2019, emesso dal Comune di AN EL
(RO) – Polizia Municipale – con cui gli è stato contestato che in data 5/9/2019 alle ore 00.33, alla guida del suo autoveicolo personale, superava il limite di velocità di oltre 10 km/h, velocità rilevata attraverso autovelox mobile.
pagina 2 di 8 Il ricorrente ha allegato che il verbale è stato notificato all'indirizzo pec estratto Email_1
dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti corrispondente alla impresa individuale di cui è titolare e non all'indirizzo pec di posta personale.
Ha inoltre dedotto che la notifica sarebbe avvenuta sulla predetta casella pec senza che ivi fosse stato eletto domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. e che il verbale di contestazione non riguarderebbe l'attività di impresa dallo stesso esercitata con conseguente violazione della privacy perché consente a terzi di prendere visione di questioni personali e pertanto illegittima la notifica per violazione di legge.
Ha allegato di essere venuto a conoscenza del verbale in questione solo a seguito del sollecito di pagamento della relativa sanzione pecuniaria da parte del in data 12.8.2022. Controparte_1
Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità della notifica del verbale n. S-5733 del 05/09/2019, e, in via principale, l'annullamento del verbale indicato per la decadenza in cui è incorso il
[...]
non avendo notificato correttamente nei termini previsti dall'art. 201 c.d.s. e la CP_1
conseguente nullità di tutti i verbali ad esso collegati e, in via subordinata, la rimessione in termini per il pagamento della contravvenzione e la concessione di nuovi termini per l'indicazione del soggetto che risultava alla guida dell'autoveicolo
Si è costituito in giudizio il deducendo l'inammissibilità del ricorso perché Controparte_1
proposto contro un sollecito di pagamento e non avverso il verbale di contestazione precedentemente notificato.
Con la sentenza n. 555/2022 (R.G. 6784/2022) emessa in data 14.11.2022 e pubblicata il 27.12.2022 il
Giudice di Pace ha rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese di lite del grado di giudizio.
Il Giudice di prime cure, ritenuto che il ricorrente non ha impugnato il sollecito di pagamento bensì il verbale di contestazione precedentemente notificato, ha rilevato che il non ha negato di aver Parte_1
avuto conoscenza del predetto verbale attraverso la notificazione a mezzo pec, chiamando anzi il proprio commercialista a testimoniare sulla circostanza.
Richiamando Cass. 15984/2017 ha rilevato che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo pec non ne comporta la nullità qualora la consegna dell'atto abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza applicandosi alla fattispecie l'istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.
Ha rilevato che l'indirizzo pec è stato estratto dai pubblici elenchi e quindi il ricorrente avrebbe dovuto eccepire e potuto provare che il codice fiscale associato alla pec alla quale è stato trasmesso il verbale non era suo, non essendo sufficiente la mera affermazione che l'indirizzo di pec non è a sé riferibile.
pagina 3 di 8 Ha affermato che la notifica deve ritersi valida ed efficace in quanto avvenuta in conformità del D.M.
18.12.2017 che prevede l'utilizzo dell'indirizzo pec del proprietario del mezzo quale risultante dai pubblici elenchi e che non può essere pronunciata la nullità della notifica ai sensi dell'art. 156 comma 3
c.p.c. in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
-errata applicazione delle valutazioni istruttorie da parte del Giudice di Pace in ordine alla affermata presunzione che il commercialista citato da nella sua testimonianza avrebbe potuto Parte_1
affermare che il ricorrente abbia avuto conoscenza della contravvenzione attraverso la notifica avvenuta a mezzo pec in quanto il teste commercialista non è stato sentito e pertanto nessuna deduzione può essere fatta sul punto e comunque desumendosi dal ricorso la conoscenza della contravvenzione solo con l'atto di sollecito di pagamento comunicato a mezzo lettera ordinaria al proprio indirizzo di residenza nel 2022, “con una ricerca eseguita dal gestore della posta della propria azienda
(commercialista)” e quindi l'inesistenza della notifica per mancata consegna dell'atto al ricorrente all'indirizzo stabilito dalla legge ovvero quello risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal
P.R.A. alla data dell'accertamento;
- difetto di vizio logico delle ulteriori deduzioni del Giudice di Pace fatte derivare dalla presunta conoscenza della notifica del verbale avvenuta via pec nel 2019 in assenza del presupposto della conoscenza dell'atto;
- violazione di legge sul rilievo che il non ha giustificato la notifica a mezzo Controparte_1
PEC presso l'indirizzo aziendale del indirizzo diverso da quello imposto per legge e Parte_1
neppure dimostrato che il ha fatto l'elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata della propria azienda nei modi e nei termini di cui all'art. 47 del c.c.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, in totale riforma della sentenza n. 555/22, Cro 3777/22 resa inter partes dal Giudice di Pace di
GO in data 14/11/2022, depositata il 27/12/2022: In via preliminare accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità della notifica del verbale documento 1 n. S-5733 del 05/09/2019; In via principale l'annullamento del verbale indicato per la decadenza in cui è incorso il CP_1
non avendo notificato correttamente nei termini previsti dall'art. 201 c.d.s. e la conseguente
[...]
nullità di tutti i verbali ad esso collegato. In via subordinata la rimessione in termini per l'obbligo di nuova notifica del verbale S-5733 del 05/09/2019 per l'accertata nullità e la concessione di nuovi termini per l'indicazione del soggetto che risultava alla guida dell'autoveicolo. Ai fini del presente ricorso si chiede l'ammissione delle prove prodotte e non ammesse in primo grado, insistendo per la
pagina 4 di 8 prova per testi con l'audizione del commercialista del signor sulla circostanza dell'arrivo Parte_1
del verbale nella casella di posta certificata. Condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio in favore del ricorrente”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado oltre alla rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
In fatto, ha dedotto che in data 9.9.2019 è stata accertata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. da parte di e redatto il verbale n. S 5733/2019 notificato al in data 2.10.2019 Parte_1 Parte_1
a mezzo pec. Tale verbale non è stato opposto nel termine di 30 giorni (scaduti in data 1.11.2019).
In data 12.8.2022, stante il mancato pagamento del verbale di cui sopra, il ha Controparte_1
inviato il sollecito di pagamento n. 60161202.
Il appellato ha puntualmente contestato i motivi di appello deducendo la correttezza della CP_1
decisione del Giudice di Pace in ordine alla validità ed efficacia della notifica a mezzo pec del verbale di violazione del Codice della Strada in data 2.10.2019 all'indirizzo pec dell'impresa individuale dell'appellante risultante dai pubblici registri ed eseguita in conformità del D.M. 18.12.2017 e durante la vigenza della circolare del 20.02.2018, n. 300/A/1500/18/127/9 del Ministero dell'Interno in cui è prevista la notifica della multa via pec a qualunque soggetto – fisico o giuridico – dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto, il ricorso avverso il verbale di cui sopra sarebbe stato presentato tardivamente con conseguente inammissibilità dello stesso e conferma del verbale impugnato, come stabilito dal Giudice di Pace con sentenza.
L'appellato ha contestato la richiesta di prova per testi formulata dal con l'audizione del suo Parte_1
commercialista sulla circostanza dell'arrivo del verbale nella casella di posta certificata rilevandone l'inammissibilità per violazione dell'art. 244 cpc in quanto non sono stati formulati i capitoli di prova e neppure indicata specificamente ed individuata la persona da interrogare indicato solo con “il commercialista del . Parte_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e giunta alla cognizione di questo giudice, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, è stata discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 11.6.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
pagina 5 di 8 Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre rilevare come l'odierno Giudice concordi con la valutazione e con l'esame dei documenti nell'ambito del giudizio di primo grado.
Il primo motivo d'appello riguardante l'errata applicazione delle valutazioni istruttorie da parte del
Giudice di Pace nel presumere che il commercialista (citato dal nella sua testimonianza Parte_1
avrebbe potuto affermare che il ricorrente avesse avuto conoscenza della contravvenzione attraverso la notifica via pec, non è fondato.
Sul punto, appare condivisibile l'argomentazione del Giudice di primo grado secondo cui il Parte_1
non ha mai contestato che il verbale di violazione del Codice della Strada sia giunto sulla pec della ditta individuale di cui lo stesso è titolare.
L'appellante, nelle sue contestazioni, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non ha mai contestato di aver ricevuto il verbale di contestazione notificato a mezzo pec, di esserne venuto a conoscenza e quindi di aver ricevuto la notifica tramite posta elettronica certificata, avendo soltanto allegato che il codice fiscale corrispondente all'impresa individuale ed associato alla pec non fosse a sé riferibile, ma senza contestarlo specificamente e senza indicare il proprio alternativo codice fiscale, e senza rilevarne la non corrispondenza a quello della casella di destinazione.
Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto la sussistenza del raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto impugnato e la conseguente impossibilità di dichiarare la nullità della notifica.
Infatti, la notifica a mezzo pec di cui trattasi deve ritenersi valida ed efficace in quanto è stata eseguita durante la vigenza del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 (in Gazz. Uff., 16 gennaio
2018, n. 12) ( “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”) che, agli artt. 2 e 3, prevede che la notifica mezzo pec dei verbali di contestazione redatti a seguito dell'accertamento di violazioni del
Codice della Strada si effettua nei confronti di colui che ha commesso la violazione che “abbia un
pagina 6 di 8 domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis del CAD e delle relative disposizioni attuative” e che
“l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso”.
Nel caso di specie è pacifico che l'indirizzo pec del è stato estratto dai pubblici elenchi (doc. Parte_1
4 parte appellata).
Essendo dimostrata la sussistenza del presupposto della conoscenza della notifica a mezzo pec da parte del deve rigettarsi il secondo motivo di appello che censura le ulteriori deduzioni del Parte_1
Giudice di Pace contenute nella sentenza, non apparendo verosimile la circostanza che il Parte_1
abbia avuto conoscenza del verbale notificato solo a seguito del sollecito di pagamento della sanzione da parte del nell'agosto del 2020, atteso che il titolare di una casella di posta Controparte_1 elettronica certificata ha l'onere di controllare la messaggistica in arrivo.
Infine, anche il terzo motivo d'appello relativo alla violazione di legge in materia di notificazioni a mezzo pec dei verbali di contravvenzione risulta infondato, ossia la doglianza rivolta al per CP_1 non avere l'appellato giustificato la notifica a mezzo pec presso l'indirizzo aziendale del e Parte_1
per non aver dimostrato che il avesse fatto l'elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata della propria ditta, nei modi e nei termini di cui all'art. 47 del c.c.
Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, la notifica del verbale è avvenuta nel rispetto del
Decreto Ministeriale 18.12.2017 che all'epoca della violazione ha consentito e dato la possibilità al di notificare a mezzo pec i verbali di contestazione di violazioni del Codice Controparte_1
della Strada, al contravventore titolare di un domicilio digitale, ovvero a come è Parte_1
avvenuto nel caso di specie.
La dedotta violazione della privacy conseguente alla notifica a mezzo pec risulta priva di rilievo attesa l'esistenza di una fonte normativa secondaria che al tempo della contravvenzione prevede(va) una tale modalità di comunicazione del verbale al soggetto interessato.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda formulata dall'appellante, in via subordinata, di
“rimessione in termini per l'obbligo di nuova notifica del verbale S-5733 del 5.9.2019 per l'accertata nullità e la concessione di nuovi termini per l'indicazione del soggetto che risultava alla guida dell'autoveicolo” in ragione del difetto dei relativi presupposti.
Deve rigettarsi la richiesta di prova per testi formulata dall'appellante per violazione dell'art. 244 c.p.c. non avendo la parte formulato specifici capitoli ed indicato precisamente la persona da interrogare, essendosi limitato a chiedere “Ai fini del presente ricorso si chiede l'ammissione delle prove prodotte e
pagina 7 di 8 non ammesse in primo grado, insistendo per la prova per testi con l'audizione del commercialista del signor sulla circostanza dell'arrivo del verbale nella casella di posta certificata”. Parte_1
L'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, sulla base del valore della sanzione pecuniaria irrogata per la violazione contestata di € 474,84
(scaglione fino a € 1.100,00), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 555/2022 Parte_1
(R.G. 6784/22) emessa dal Giudice di Pace di GO in data 14.11.2022 e depositata il
27.12.2022;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello in favore del di AN EL (RO) liquidate in euro 462,00 per compensi, CP_1
oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Si applica altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
GO, 11.06.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di GO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1348/2023
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per la parte appellante, avv. Rossi, oggi sostituito dall'avv. Giorgio Rossi;
per la parte appellata, avv. Cretì;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono come memorie depositate in via telematica, e la parte appellante come da atto d'appello, contestando la comparsa conclusionale dell'appellata; le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della stessa, emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE- Il Tribunale Ordinario di GO, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1348/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Legnago (VR) via Matteotti n. 66, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Cretì (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in GO, piazzale D'Annunzio n. 1 giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 555/2022 (R.G. 6784/22) emessa dal Giudice di Pace di GO in data 14.11.2022 e depositata il 27.12.2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza dell'11.06.2025 fissata per la discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2022 ha proposto avanti il Giudice di Pace di Parte_1
GO opposizione avverso il verbale n. S-5733 del 05/09/2019, emesso dal Comune di AN EL
(RO) – Polizia Municipale – con cui gli è stato contestato che in data 5/9/2019 alle ore 00.33, alla guida del suo autoveicolo personale, superava il limite di velocità di oltre 10 km/h, velocità rilevata attraverso autovelox mobile.
pagina 2 di 8 Il ricorrente ha allegato che il verbale è stato notificato all'indirizzo pec estratto Email_1
dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti corrispondente alla impresa individuale di cui è titolare e non all'indirizzo pec di posta personale.
Ha inoltre dedotto che la notifica sarebbe avvenuta sulla predetta casella pec senza che ivi fosse stato eletto domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. e che il verbale di contestazione non riguarderebbe l'attività di impresa dallo stesso esercitata con conseguente violazione della privacy perché consente a terzi di prendere visione di questioni personali e pertanto illegittima la notifica per violazione di legge.
Ha allegato di essere venuto a conoscenza del verbale in questione solo a seguito del sollecito di pagamento della relativa sanzione pecuniaria da parte del in data 12.8.2022. Controparte_1
Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità della notifica del verbale n. S-5733 del 05/09/2019, e, in via principale, l'annullamento del verbale indicato per la decadenza in cui è incorso il
[...]
non avendo notificato correttamente nei termini previsti dall'art. 201 c.d.s. e la CP_1
conseguente nullità di tutti i verbali ad esso collegati e, in via subordinata, la rimessione in termini per il pagamento della contravvenzione e la concessione di nuovi termini per l'indicazione del soggetto che risultava alla guida dell'autoveicolo
Si è costituito in giudizio il deducendo l'inammissibilità del ricorso perché Controparte_1
proposto contro un sollecito di pagamento e non avverso il verbale di contestazione precedentemente notificato.
Con la sentenza n. 555/2022 (R.G. 6784/2022) emessa in data 14.11.2022 e pubblicata il 27.12.2022 il
Giudice di Pace ha rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese di lite del grado di giudizio.
Il Giudice di prime cure, ritenuto che il ricorrente non ha impugnato il sollecito di pagamento bensì il verbale di contestazione precedentemente notificato, ha rilevato che il non ha negato di aver Parte_1
avuto conoscenza del predetto verbale attraverso la notificazione a mezzo pec, chiamando anzi il proprio commercialista a testimoniare sulla circostanza.
Richiamando Cass. 15984/2017 ha rilevato che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo pec non ne comporta la nullità qualora la consegna dell'atto abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza applicandosi alla fattispecie l'istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.
Ha rilevato che l'indirizzo pec è stato estratto dai pubblici elenchi e quindi il ricorrente avrebbe dovuto eccepire e potuto provare che il codice fiscale associato alla pec alla quale è stato trasmesso il verbale non era suo, non essendo sufficiente la mera affermazione che l'indirizzo di pec non è a sé riferibile.
pagina 3 di 8 Ha affermato che la notifica deve ritersi valida ed efficace in quanto avvenuta in conformità del D.M.
18.12.2017 che prevede l'utilizzo dell'indirizzo pec del proprietario del mezzo quale risultante dai pubblici elenchi e che non può essere pronunciata la nullità della notifica ai sensi dell'art. 156 comma 3
c.p.c. in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
-errata applicazione delle valutazioni istruttorie da parte del Giudice di Pace in ordine alla affermata presunzione che il commercialista citato da nella sua testimonianza avrebbe potuto Parte_1
affermare che il ricorrente abbia avuto conoscenza della contravvenzione attraverso la notifica avvenuta a mezzo pec in quanto il teste commercialista non è stato sentito e pertanto nessuna deduzione può essere fatta sul punto e comunque desumendosi dal ricorso la conoscenza della contravvenzione solo con l'atto di sollecito di pagamento comunicato a mezzo lettera ordinaria al proprio indirizzo di residenza nel 2022, “con una ricerca eseguita dal gestore della posta della propria azienda
(commercialista)” e quindi l'inesistenza della notifica per mancata consegna dell'atto al ricorrente all'indirizzo stabilito dalla legge ovvero quello risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal
P.R.A. alla data dell'accertamento;
- difetto di vizio logico delle ulteriori deduzioni del Giudice di Pace fatte derivare dalla presunta conoscenza della notifica del verbale avvenuta via pec nel 2019 in assenza del presupposto della conoscenza dell'atto;
- violazione di legge sul rilievo che il non ha giustificato la notifica a mezzo Controparte_1
PEC presso l'indirizzo aziendale del indirizzo diverso da quello imposto per legge e Parte_1
neppure dimostrato che il ha fatto l'elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata della propria azienda nei modi e nei termini di cui all'art. 47 del c.c.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, in totale riforma della sentenza n. 555/22, Cro 3777/22 resa inter partes dal Giudice di Pace di
GO in data 14/11/2022, depositata il 27/12/2022: In via preliminare accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità della notifica del verbale documento 1 n. S-5733 del 05/09/2019; In via principale l'annullamento del verbale indicato per la decadenza in cui è incorso il CP_1
non avendo notificato correttamente nei termini previsti dall'art. 201 c.d.s. e la conseguente
[...]
nullità di tutti i verbali ad esso collegato. In via subordinata la rimessione in termini per l'obbligo di nuova notifica del verbale S-5733 del 05/09/2019 per l'accertata nullità e la concessione di nuovi termini per l'indicazione del soggetto che risultava alla guida dell'autoveicolo. Ai fini del presente ricorso si chiede l'ammissione delle prove prodotte e non ammesse in primo grado, insistendo per la
pagina 4 di 8 prova per testi con l'audizione del commercialista del signor sulla circostanza dell'arrivo Parte_1
del verbale nella casella di posta certificata. Condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio in favore del ricorrente”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado oltre alla rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
In fatto, ha dedotto che in data 9.9.2019 è stata accertata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. da parte di e redatto il verbale n. S 5733/2019 notificato al in data 2.10.2019 Parte_1 Parte_1
a mezzo pec. Tale verbale non è stato opposto nel termine di 30 giorni (scaduti in data 1.11.2019).
In data 12.8.2022, stante il mancato pagamento del verbale di cui sopra, il ha Controparte_1
inviato il sollecito di pagamento n. 60161202.
Il appellato ha puntualmente contestato i motivi di appello deducendo la correttezza della CP_1
decisione del Giudice di Pace in ordine alla validità ed efficacia della notifica a mezzo pec del verbale di violazione del Codice della Strada in data 2.10.2019 all'indirizzo pec dell'impresa individuale dell'appellante risultante dai pubblici registri ed eseguita in conformità del D.M. 18.12.2017 e durante la vigenza della circolare del 20.02.2018, n. 300/A/1500/18/127/9 del Ministero dell'Interno in cui è prevista la notifica della multa via pec a qualunque soggetto – fisico o giuridico – dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto, il ricorso avverso il verbale di cui sopra sarebbe stato presentato tardivamente con conseguente inammissibilità dello stesso e conferma del verbale impugnato, come stabilito dal Giudice di Pace con sentenza.
L'appellato ha contestato la richiesta di prova per testi formulata dal con l'audizione del suo Parte_1
commercialista sulla circostanza dell'arrivo del verbale nella casella di posta certificata rilevandone l'inammissibilità per violazione dell'art. 244 cpc in quanto non sono stati formulati i capitoli di prova e neppure indicata specificamente ed individuata la persona da interrogare indicato solo con “il commercialista del . Parte_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e giunta alla cognizione di questo giudice, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, è stata discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 11.6.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
pagina 5 di 8 Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre rilevare come l'odierno Giudice concordi con la valutazione e con l'esame dei documenti nell'ambito del giudizio di primo grado.
Il primo motivo d'appello riguardante l'errata applicazione delle valutazioni istruttorie da parte del
Giudice di Pace nel presumere che il commercialista (citato dal nella sua testimonianza Parte_1
avrebbe potuto affermare che il ricorrente avesse avuto conoscenza della contravvenzione attraverso la notifica via pec, non è fondato.
Sul punto, appare condivisibile l'argomentazione del Giudice di primo grado secondo cui il Parte_1
non ha mai contestato che il verbale di violazione del Codice della Strada sia giunto sulla pec della ditta individuale di cui lo stesso è titolare.
L'appellante, nelle sue contestazioni, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non ha mai contestato di aver ricevuto il verbale di contestazione notificato a mezzo pec, di esserne venuto a conoscenza e quindi di aver ricevuto la notifica tramite posta elettronica certificata, avendo soltanto allegato che il codice fiscale corrispondente all'impresa individuale ed associato alla pec non fosse a sé riferibile, ma senza contestarlo specificamente e senza indicare il proprio alternativo codice fiscale, e senza rilevarne la non corrispondenza a quello della casella di destinazione.
Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto la sussistenza del raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto impugnato e la conseguente impossibilità di dichiarare la nullità della notifica.
Infatti, la notifica a mezzo pec di cui trattasi deve ritenersi valida ed efficace in quanto è stata eseguita durante la vigenza del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 (in Gazz. Uff., 16 gennaio
2018, n. 12) ( “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”) che, agli artt. 2 e 3, prevede che la notifica mezzo pec dei verbali di contestazione redatti a seguito dell'accertamento di violazioni del
Codice della Strada si effettua nei confronti di colui che ha commesso la violazione che “abbia un
pagina 6 di 8 domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis del CAD e delle relative disposizioni attuative” e che
“l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso”.
Nel caso di specie è pacifico che l'indirizzo pec del è stato estratto dai pubblici elenchi (doc. Parte_1
4 parte appellata).
Essendo dimostrata la sussistenza del presupposto della conoscenza della notifica a mezzo pec da parte del deve rigettarsi il secondo motivo di appello che censura le ulteriori deduzioni del Parte_1
Giudice di Pace contenute nella sentenza, non apparendo verosimile la circostanza che il Parte_1
abbia avuto conoscenza del verbale notificato solo a seguito del sollecito di pagamento della sanzione da parte del nell'agosto del 2020, atteso che il titolare di una casella di posta Controparte_1 elettronica certificata ha l'onere di controllare la messaggistica in arrivo.
Infine, anche il terzo motivo d'appello relativo alla violazione di legge in materia di notificazioni a mezzo pec dei verbali di contravvenzione risulta infondato, ossia la doglianza rivolta al per CP_1 non avere l'appellato giustificato la notifica a mezzo pec presso l'indirizzo aziendale del e Parte_1
per non aver dimostrato che il avesse fatto l'elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata della propria ditta, nei modi e nei termini di cui all'art. 47 del c.c.
Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, la notifica del verbale è avvenuta nel rispetto del
Decreto Ministeriale 18.12.2017 che all'epoca della violazione ha consentito e dato la possibilità al di notificare a mezzo pec i verbali di contestazione di violazioni del Codice Controparte_1
della Strada, al contravventore titolare di un domicilio digitale, ovvero a come è Parte_1
avvenuto nel caso di specie.
La dedotta violazione della privacy conseguente alla notifica a mezzo pec risulta priva di rilievo attesa l'esistenza di una fonte normativa secondaria che al tempo della contravvenzione prevede(va) una tale modalità di comunicazione del verbale al soggetto interessato.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda formulata dall'appellante, in via subordinata, di
“rimessione in termini per l'obbligo di nuova notifica del verbale S-5733 del 5.9.2019 per l'accertata nullità e la concessione di nuovi termini per l'indicazione del soggetto che risultava alla guida dell'autoveicolo” in ragione del difetto dei relativi presupposti.
Deve rigettarsi la richiesta di prova per testi formulata dall'appellante per violazione dell'art. 244 c.p.c. non avendo la parte formulato specifici capitoli ed indicato precisamente la persona da interrogare, essendosi limitato a chiedere “Ai fini del presente ricorso si chiede l'ammissione delle prove prodotte e
pagina 7 di 8 non ammesse in primo grado, insistendo per la prova per testi con l'audizione del commercialista del signor sulla circostanza dell'arrivo del verbale nella casella di posta certificata”. Parte_1
L'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, sulla base del valore della sanzione pecuniaria irrogata per la violazione contestata di € 474,84
(scaglione fino a € 1.100,00), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 555/2022 Parte_1
(R.G. 6784/22) emessa dal Giudice di Pace di GO in data 14.11.2022 e depositata il
27.12.2022;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello in favore del di AN EL (RO) liquidate in euro 462,00 per compensi, CP_1
oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Si applica altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
GO, 11.06.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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