Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 134-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig.
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Terme (PI) – Via Umbria n. 20, int. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Tommaso Casani, presso il cui studio in 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) – Viale Buozzi n. 68/b e domicilio digitale ( è elettivamente domiciliato, Email_1
che: CP_1
Il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di
Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 15/12/2023 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott.
[...]
. Per_1
In data 09/07/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1. A fini della valutazione della competenza del presente Tribunale occorre sottolineare che il ricorrente, Sig. risiede in Via Umbria n. 20, int. 14 nel Comune di Montecatini Parte_1
Terme (in provincia di Pistoia); cionondimeno il presente Tribunale ritiene di dover confermare la propria competenza alla stregua di quanto segue.
Ai sensi dell'art. 28 CCII, così modificato dal decreto legislativo del 13 settembre 2024, n. 136,
“Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata”.
Nella fattispecie all'esame la variazione di residenza del ricorrente, quale centro dei suoi interessi principali, è avvenuta in data 6/12/2023, quindi nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata (avvenuto in data 9/7/2024), e pertanto essa non è idonea a modificare la competenza del presente Tribunale ai fini della disamina della domanda.
2. Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
3. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012,
“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo
e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale
Rimini, 12/08/2021).
4. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione R.G. n. 134-1/2024
controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;
5. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;
NOMINA Liquidatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
R.G. n. 134-1/2024
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Così deciso in Pisa, il 28/1/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Marco Zinna dott.ssa Eleonora Polidori