Art. 31.
La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell' articolo 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , puo', fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potra' essere costituita, oltreche' di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro.
Saranno stabiliti con decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.
La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell' articolo 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , puo', fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potra' essere costituita, oltreche' di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro.
Saranno stabiliti con decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.