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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5520 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 8375/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter
Parte_1
EL e IO CI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Renzo Cavadi.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
somma di ammontare complessivo pari ad € 1.762,10, oltre la maggior somma tra
1 interessi e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo, dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per i seguenti anni scolastici:
- 2017/2018, limitatamente alle somme maturate dal 18.2.2018, dovendo ritenersi prescritti i crediti antecedenti al 18.2.2018.
- 2018/2019;
-2019/2020.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per il servizio di supplenza svolto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, di ammontare pari ad € 1.871,51, oltre accessori come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e distrae in favore degli avv.ti Walter EL e IO CI, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/06/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il per sentirlo condannare alla Controparte_1
corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, durante i quali aveva prestato servizio per il convenuto con CP_1
ripetuti contratti a tempo determinato, deducendo, in particolare, la spettanza di detto elemento retributivo anche per coloro che avessero prestato servizio con supplenze non annuali bensì temporanee, e ciò anche in forza del principio di non discriminazione.
Affermava, inoltre, di avere svolto attività di docenza alle dipendenze del convenuto mediante la stipula di ripetuti contratti di docenza a tempo CP_1
determinato succedutisi negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e lamentava
2 che il convenuto non gli aveva corrisposto l'indennità sostitutiva delle CP_1
ferie non godute in relazione a tali anni scolastici.
Domandava, pertanto, di “dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.762,10
a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD) per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 e conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che
[...]
sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
• Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.871,51 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Ritualmente citato, il convenuto eccepiva la prescrizione delle pretese CP_1
attoree e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza nel merito.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Va, in primo luogo vagliata la pretesa attorea relativa avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, la quale risulta fondata alla luce del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “2. l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
3 per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso
4 incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
5 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1
percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
6 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”
(Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto
7 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Alla luce dei succitati principi giurisprudenziali e rilevato che il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (in particolare nell'a.s. 2017/2018 ha provato di aver lavorato per 106 giorni, mentre nell'a.s. 2018/2019 di aver lavorato per 239 giorni, ed infine nell'a.s.
2019/2020 di aver lavorato per 19 giorni, cfr. stato matricolare all. al ricorso), devono accogliersi le pretese attoree, in quanto fondate.
Bisogna, tuttavia, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal convenuto. CP_1
In merito, giova rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n. 10219).
In ossequio a tale condivisibile principio, dovendosi individuare il primo atto interruttivo della prescrizione nella data di diffida trasmessa via pec in data
18.2.2023, in atti (all.15 al ricorso), la cui ricezione non è stata specificatamente contestata dal convenuto, ne consegue che i crediti anteriori al 18/02/2018 vanno dichiarati prescritti.
Sicché il convenuto va condannato a corrispondere al ricorrente i CP_1
crediti a titolo di retribuzione professionale docenti maturati a partire soltanto dal
18/02/2018 in poi, dovendosi dichiarare prescritti quelli antecedenti.
Considerato, peraltro, che gli importi indicati in ricorso non risultano specificatamente contestati nel quantum dal convenuto, quest'ultimo va CP_1
8 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docente pari ad € 509,83 per l'a.s. 2017/2018 (periodo dal
19/02/2018 al 10/06/2018); pari ad € 1.183,73 per l'a.s. 2018/2019; e pari ad €
68,54 per l'a.s. 2019/2020; per un ammontare complessivo pari, dunque, ad €
1.762,10 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo, dovendo invece ritenersi prescritti i crediti anteriori al 18/02/2018.
Va adesso esaminata la pretesa attorea avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute CP_1
per il servizio di supplenza svolto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Appare dunque utile vagliare il quadro normativo di riferimento.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto scuola, ha previsto all'art. 13, commi 9 e 10 che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA” mentre l'art. 19, relativo ai docenti a tempo determinato ha previsto che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si
9 applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto che “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
10 La L. n. 228/2012 ha stabilito poi, all'art. 1 comma 54, che “Il personale. docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha quindi introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute già previsto dal comma 8, art.5 d.l. 95/2012 sopra citato, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L' art. 1, comma 56, ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013, attribuendo dunque perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle clausole contrattuali preesistenti e in contrasto con esso e, nello specifico, all'art. art. 19, CCNL SCUOLA 2006/2009, che come visto non obbligava i docenti a termine a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, consentendo dunque la monetizzazione delle ferie non godute.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012, il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, mentre a partire dall'entrata in vigore della l. 228/2012 e fino al 31 agosto 2013 ha continuato ad avere efficacia l'art. art. 11 19, CCNL SCUOLA 2006/2009; infine, dal settembre 2013, per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, è stata autorizzata la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14268/2022 del 5.5.2022 ha inoltre evidenziato la “necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5, comma otto,
DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione” precisando che “La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa
C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo… in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…” (cfr. Cassazione, ord. n. 14268/2022 del 5.5.2022).
Ciò posto, tenuto conto degli anni scolatici che vengono in rilievo nella specie, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1 comma 54 L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali - e dall'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) -
12 che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente:
- nell'a.s. 2019/2020 ha lavorato 254 giorni, maturando 21,17 giorni di ferie e festività soppresse;
nel detto anno ha fruito di 14 giorni di ferie, così accumulando un residuo di ferie non godute, al netto della sospensione dell'attività scolastica, pari a n. 7,17 giorni;
- nell'a.s. 2020/2021 ha lavorato 275 giorni, maturando 22,92 giorni di ferie e festività soppresse;
nel detto anno ha fruito di 14 giorni di ferie, così accumulando un residuo di ferie non godute, al netto della sospensione dell'attività scolastica, pari a n. 8,92 giorni;
- nell'a.s. 2021/2022 ha lavorato 298 giorni, maturando 24,83 giorni di ferie e festività soppresse;
nel detto anno ha fruito di 14 giorni di ferie, così accumulando un residuo di ferie non godute, al netto della sospensione dell'attività scolastica, pari a n. 10,83 giorni.
Come già visto, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (così Cass. 21780/2022).
Nella specie, l'amministrazione convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati dal ricorrente nel corso degli anni scolastici in questione, lo stesso ne
13 avrebbero potuto fruire, in quanto informato delle giornate di ferie ulteriori rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica e in quanto invitato a fruirne.
Sicché, in assenza di specifiche contestazioni da parte del convenuto CP_1
sulla quantificazione dei crediti operati in seno all'atto introduttivo, la pretesa deve essere accolta, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per il servizio di supplenza svolto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, di ammontare pari ad € 1.871,51, oltre accessori come per legge.
Le dette pretese creditorie, alla luce di quanto sopra detto, non possono ritenersi prescritte, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, atteso che il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso avvenuta il 9.8.2023 e che non vengono avanzate pretese relative al quinquennio antecedente la detta data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione di riferimento e i valori minimi (tenuto conto del carattere seriale della lite) e con distrazione in favore degli avv.ti Walter
EL e IO CI, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 18/12/2025.
IL GIUDICE
EL LI
14
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 8375/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter
Parte_1
EL e IO CI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Renzo Cavadi.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
somma di ammontare complessivo pari ad € 1.762,10, oltre la maggior somma tra
1 interessi e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo, dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per i seguenti anni scolastici:
- 2017/2018, limitatamente alle somme maturate dal 18.2.2018, dovendo ritenersi prescritti i crediti antecedenti al 18.2.2018.
- 2018/2019;
-2019/2020.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per il servizio di supplenza svolto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, di ammontare pari ad € 1.871,51, oltre accessori come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e distrae in favore degli avv.ti Walter EL e IO CI, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/06/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il per sentirlo condannare alla Controparte_1
corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, durante i quali aveva prestato servizio per il convenuto con CP_1
ripetuti contratti a tempo determinato, deducendo, in particolare, la spettanza di detto elemento retributivo anche per coloro che avessero prestato servizio con supplenze non annuali bensì temporanee, e ciò anche in forza del principio di non discriminazione.
Affermava, inoltre, di avere svolto attività di docenza alle dipendenze del convenuto mediante la stipula di ripetuti contratti di docenza a tempo CP_1
determinato succedutisi negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e lamentava
2 che il convenuto non gli aveva corrisposto l'indennità sostitutiva delle CP_1
ferie non godute in relazione a tali anni scolastici.
Domandava, pertanto, di “dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.762,10
a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD) per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 e conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che
[...]
sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
• Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.871,51 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Ritualmente citato, il convenuto eccepiva la prescrizione delle pretese CP_1
attoree e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza nel merito.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Va, in primo luogo vagliata la pretesa attorea relativa avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, la quale risulta fondata alla luce del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “2. l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
3 per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso
4 incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
5 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1
percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
6 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”
(Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto
7 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Alla luce dei succitati principi giurisprudenziali e rilevato che il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (in particolare nell'a.s. 2017/2018 ha provato di aver lavorato per 106 giorni, mentre nell'a.s. 2018/2019 di aver lavorato per 239 giorni, ed infine nell'a.s.
2019/2020 di aver lavorato per 19 giorni, cfr. stato matricolare all. al ricorso), devono accogliersi le pretese attoree, in quanto fondate.
Bisogna, tuttavia, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal convenuto. CP_1
In merito, giova rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n. 10219).
In ossequio a tale condivisibile principio, dovendosi individuare il primo atto interruttivo della prescrizione nella data di diffida trasmessa via pec in data
18.2.2023, in atti (all.15 al ricorso), la cui ricezione non è stata specificatamente contestata dal convenuto, ne consegue che i crediti anteriori al 18/02/2018 vanno dichiarati prescritti.
Sicché il convenuto va condannato a corrispondere al ricorrente i CP_1
crediti a titolo di retribuzione professionale docenti maturati a partire soltanto dal
18/02/2018 in poi, dovendosi dichiarare prescritti quelli antecedenti.
Considerato, peraltro, che gli importi indicati in ricorso non risultano specificatamente contestati nel quantum dal convenuto, quest'ultimo va CP_1
8 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docente pari ad € 509,83 per l'a.s. 2017/2018 (periodo dal
19/02/2018 al 10/06/2018); pari ad € 1.183,73 per l'a.s. 2018/2019; e pari ad €
68,54 per l'a.s. 2019/2020; per un ammontare complessivo pari, dunque, ad €
1.762,10 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo, dovendo invece ritenersi prescritti i crediti anteriori al 18/02/2018.
Va adesso esaminata la pretesa attorea avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute CP_1
per il servizio di supplenza svolto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Appare dunque utile vagliare il quadro normativo di riferimento.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto scuola, ha previsto all'art. 13, commi 9 e 10 che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA” mentre l'art. 19, relativo ai docenti a tempo determinato ha previsto che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si
9 applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto che “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
10 La L. n. 228/2012 ha stabilito poi, all'art. 1 comma 54, che “Il personale. docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha quindi introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute già previsto dal comma 8, art.5 d.l. 95/2012 sopra citato, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L' art. 1, comma 56, ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013, attribuendo dunque perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle clausole contrattuali preesistenti e in contrasto con esso e, nello specifico, all'art. art. 19, CCNL SCUOLA 2006/2009, che come visto non obbligava i docenti a termine a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, consentendo dunque la monetizzazione delle ferie non godute.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012, il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, mentre a partire dall'entrata in vigore della l. 228/2012 e fino al 31 agosto 2013 ha continuato ad avere efficacia l'art. art. 11 19, CCNL SCUOLA 2006/2009; infine, dal settembre 2013, per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, è stata autorizzata la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14268/2022 del 5.5.2022 ha inoltre evidenziato la “necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5, comma otto,
DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione” precisando che “La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa
C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo… in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…” (cfr. Cassazione, ord. n. 14268/2022 del 5.5.2022).
Ciò posto, tenuto conto degli anni scolatici che vengono in rilievo nella specie, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1 comma 54 L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali - e dall'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) -
12 che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente:
- nell'a.s. 2019/2020 ha lavorato 254 giorni, maturando 21,17 giorni di ferie e festività soppresse;
nel detto anno ha fruito di 14 giorni di ferie, così accumulando un residuo di ferie non godute, al netto della sospensione dell'attività scolastica, pari a n. 7,17 giorni;
- nell'a.s. 2020/2021 ha lavorato 275 giorni, maturando 22,92 giorni di ferie e festività soppresse;
nel detto anno ha fruito di 14 giorni di ferie, così accumulando un residuo di ferie non godute, al netto della sospensione dell'attività scolastica, pari a n. 8,92 giorni;
- nell'a.s. 2021/2022 ha lavorato 298 giorni, maturando 24,83 giorni di ferie e festività soppresse;
nel detto anno ha fruito di 14 giorni di ferie, così accumulando un residuo di ferie non godute, al netto della sospensione dell'attività scolastica, pari a n. 10,83 giorni.
Come già visto, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (così Cass. 21780/2022).
Nella specie, l'amministrazione convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati dal ricorrente nel corso degli anni scolastici in questione, lo stesso ne
13 avrebbero potuto fruire, in quanto informato delle giornate di ferie ulteriori rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica e in quanto invitato a fruirne.
Sicché, in assenza di specifiche contestazioni da parte del convenuto CP_1
sulla quantificazione dei crediti operati in seno all'atto introduttivo, la pretesa deve essere accolta, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per il servizio di supplenza svolto negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, di ammontare pari ad € 1.871,51, oltre accessori come per legge.
Le dette pretese creditorie, alla luce di quanto sopra detto, non possono ritenersi prescritte, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, atteso che il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso avvenuta il 9.8.2023 e che non vengono avanzate pretese relative al quinquennio antecedente la detta data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione di riferimento e i valori minimi (tenuto conto del carattere seriale della lite) e con distrazione in favore degli avv.ti Walter
EL e IO CI, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 18/12/2025.
IL GIUDICE
EL LI
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