Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 761/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Di Parte_1 C.F._1
Francesco, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.03.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120180000886378000 e n. 59120190001959202000, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità; in subordine, chiede dichiararsi non dovute le somme richieste dall' per decadenza del diritto azionato e/o per insussistenza della pretesa CP_1
contributiva. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1 il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che gli avvisi di addebito qui impugnati hanno ad oggetto contributi previdenziali asseritamente dovuti dal ricorrente - in quanto socio e amministratore unico di Sicilia Militare Srl semplificata - a titolo di Gestione Commercianti relativamente al periodo compreso tra il mese di maggio 2017 e il mese di dicembre 2019.
Tanto premesso, va ricordato che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è stata modificata dall'art. 1, comma 203, della legge 662/1996, il quale ha riformulato l'art. 29, comma 1, della legge 160/1975, prevedendo che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Ciò detto, giova evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, l'opposizione al ruolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento va eseguito secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600), secondo il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (cfr. Cass.
SS.UU. n. 8202 del 20.04.2005; Cass. SS.UU. n. 11353 del 17.06.2004).
Ne consegue che in tali giudizi è onere dell'intimante opposto – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della pretesa creditoria vantata e che pertanto, nella specie, gravava sull' l'onere di dimostrare in giudizio la CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere in capo alla parte ricorrente dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, non può non rilevarsi come - sebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23439), affinché sorga l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti è necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell' - la pretesa dell' si fondi esclusivamente sul dato formale della qualità di CP_1 CP_1 socio e amministratore unico del ricorrente.
Sulla scorta del superiore orientamento giurisprudenziale, deve pertanto ritenersi che le deduzioni prospettate dall' – in mancanza di prova del requisito della partecipazione personale al lavoro CP_1 aziendale con carattere di abitualità e prevalenza come richiesto dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 - siano prive di qualsivoglia rilievo probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120180000886378000 e n.
59120190001959202000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo