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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.4.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti A.R. Madaghiele Parte_1
e G. Errico
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. M. Milone Parte_2
Resistente
rappresentato e difeso, dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
litisconsorte
Oggetto: rivendicazione crediti da lavoro
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 6.12.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal
20.8.2020 al 5.5.2022 alle dipendenze della sig.ra , sebbene il rapporto fosse Parte_2
stato formalizzato solo dal 6.10.2021, con contratto part time.
Allegava di aver svolto mansioni di assistente a persona non autosufficiente, con orario di lavoro full time (e riposo di due ore giornaliere dalle 17.00 alle 19.00), prestando la propria attività lavorativa in regime di convivenza.
Rappresentava di aver percepito la retribuzione risultante dalle buste paga - inferiore rispetto a quella dovuta per la quantità e la qualità del lavoro prestato - e di non aver ricevuto il saldo del TFR maturato.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 11.551,00 o al pagamento della maggiore o minore somma accertata a mezzo ctu nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Si costituiva tardivamente parte convenuta che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , l'Ente si costituiva in giudizio CP_1 evidenziando che “il datore di lavoro ha assunto la lavoratrice domestica Parte_2
1 dal 07/10/2021 al 05/05/2022 (cessazione per licenziamento) per 31 ore settimanali e Parte_1 per una retribuzione oraria di E. 6,22 . I corrispondenti contributi sono stati interamente versati”.
Formulava richiesta di condanna della convenuta al pagamento di quanto eventualmente dovuto, nei limiti della prescrizione, nell'ipotesi di accoglimento della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, assunta la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A fondamento della domanda, l'istante ha dedotto in punto di fatto:
- di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 20.8.2020 e dunque anteriormente rispetto alla data di formale assunzione;
- di aver svolto, per tutto l'arco del rapporto, un orario di lavoro superiore rispetto a quello poi indicato in contratto, prestando la propria attività in regime di convivenza;
- di aver svolto mansioni di assistente a persona non autosufficiente (Livello Cs del CCNL personale domestico convivente) e non di assistente a persona autosufficiente (livello Bs del
CCNL personale domestico non convivente).
Sulla scorta di tali presupposti, la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5635,00 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria (somma comprensiva dei ratei di 13°, come risulta dai conteggi di parte), € 3250,50 a titolo di contributi non versati, € 111,00 per permessi non fruiti, € 1256,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1299,00
a titolo di TFR (pari alla differenza, come emerge dalla ctp in atti, tra quanto corrisposto per gli anni
2021/2022 e quanto in tesi maturato per gli anni 2020/2022).
Ciò posto, il teste – che ha dichiarato di conoscere la ricorrente in quanto amico del Testimone_1
di lei compagno – ha riferito che l'istante, nell'agosto 2020, lo informò di essere stata assunta come badante dalla sig.ra precisando che “non sono mai entrato nell'abitazione della sig.ra Parte_2 ma di tanto venivo informato dalla stessa . Nel confermare le circostanze n. 3,4 e Parte_2 Pt_1
5 del ricorso, ha soggiunto che “pur non avendo mai personalmente assistito alle attività compiute dalla dentro l'abitazione della mi veniva riferito dalla e dal sig. cosa Pt_1 Parte_2 Tes_2 CP_2 facesse in favore della sig.ra . Parte_2
Il teste ha altresì dichiarato che “in un paio di circostanze è capitato che io stesso accompagnassi il
Sig. prendere la sig.ra he viveva all'interno dell'abitazione ed aveva una libera uscita CP_2 Pt_1 quotidiana dalle 17.00 alle 19.00”.
2 Il teste – “convivente della sig.ra da circa 13 anni” - ha confermato le circostanze CP_2 Tes_2 indicate in ricorso, precisando che “sono entrato nella casa della sig.ra solo una volta Parte_2 perché la mia compagna aveva dimenticato il cellulare e lo portai” e che “ero io personalmente a prelevare da casa della sig.ra la mia compagna e a riaccompagnarla quando dalle 17.00 Parte_2 alle 19.00 usufruiva di due ore libere”.
A parere del Tribunale, il contributo orale fornito dai testi escussi è inidoneo a comprovare gli assunti attorei concernenti lo svolgimento, in via prevalente e continuativa, delle mansioni descritte in ricorso, in quanto la relativa circostanza risulta confermata non per averne avuto diretta conoscenza, ma sulla scorta di quanto riferito dalla stessa ricorrente.
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto: il teste ha dichiarato che solo “in un paio di circostanze” ha accompagnato il compagno della Tes_1 ricorrente a prenderla dall'abitazione della sig.ra sicché quanto riferito sul punto dal teste Parte_2
risulta privo di adeguati riscontri probatori, dovendosi peraltro osservare come il fatto che la CP_2
ricorrente sia stata prelevata da casa della resistente alle ore 17.00 e sia stata poi riaccompagnata alle
19.00 non esclude, in ogni caso, che l'istante abbia osservato l'orario contrattualmente pattuito
(articolato in 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì ed in 6 ore il sabato).
Anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro, deve ritenersi che quanto riferito dal teste non risulti corroborato da alcuna ulteriore risultanza istruttoria poiché – anche con riferimento CP_2
a tale aspetto- il teste ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza in quanto informato dalla Tes_1
stessa istante.
In definitiva, a parere di chi scrive, la deposizione resa dal teste appare insufficiente – anche CP_2
per la genericità della stessa - a comprovare, ex se, gli assunti attorei.
A quanto sinora esposto consegue che non vi è ragione di ritenere che gli importi pacificamente corrisposti (anche a titolo di TFR) in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nel periodo risultante documentalmente, non sia stato adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dalla ricorrente.
Medesimi rilievi devono essere formulati in ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, fermo restando che, come noto, l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, il cui onere probatorio incombe sul ricorrente (cfr. Cass. sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav.,
21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Il ricorso, sul punto, difetta di puntuali allegazioni e l'espletata istruttoria riflette tale genericità, sicché non vi sono elementi per discostarsi dalle risultanze dei prospetti paga in atti, che recano
3 l'analitica indicazione delle ore/giorni fruiti per i suddetti titoli e la liquidazione delle ferie maturate e non godute.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese si compensano integralmente tra la ricorrente ed atteso che l'Ente, costituendosi in CP_1 giudizio, non ha svolto difese nel merito, rimettendosi all'accertamento dei presupposti fattuali dai quali sarebbe, in ipotesi, derivato un maggior onere contributivo.
La regolamentazione delle spese tra la ricorrente e parte convenuta – liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1
ed , così provvede: Parte_2 CP_1
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente ed . CP_1
Brindisi, 18.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Maria Forastiere)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.4.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti A.R. Madaghiele Parte_1
e G. Errico
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. M. Milone Parte_2
Resistente
rappresentato e difeso, dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
litisconsorte
Oggetto: rivendicazione crediti da lavoro
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 6.12.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal
20.8.2020 al 5.5.2022 alle dipendenze della sig.ra , sebbene il rapporto fosse Parte_2
stato formalizzato solo dal 6.10.2021, con contratto part time.
Allegava di aver svolto mansioni di assistente a persona non autosufficiente, con orario di lavoro full time (e riposo di due ore giornaliere dalle 17.00 alle 19.00), prestando la propria attività lavorativa in regime di convivenza.
Rappresentava di aver percepito la retribuzione risultante dalle buste paga - inferiore rispetto a quella dovuta per la quantità e la qualità del lavoro prestato - e di non aver ricevuto il saldo del TFR maturato.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 11.551,00 o al pagamento della maggiore o minore somma accertata a mezzo ctu nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Si costituiva tardivamente parte convenuta che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , l'Ente si costituiva in giudizio CP_1 evidenziando che “il datore di lavoro ha assunto la lavoratrice domestica Parte_2
1 dal 07/10/2021 al 05/05/2022 (cessazione per licenziamento) per 31 ore settimanali e Parte_1 per una retribuzione oraria di E. 6,22 . I corrispondenti contributi sono stati interamente versati”.
Formulava richiesta di condanna della convenuta al pagamento di quanto eventualmente dovuto, nei limiti della prescrizione, nell'ipotesi di accoglimento della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, assunta la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A fondamento della domanda, l'istante ha dedotto in punto di fatto:
- di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 20.8.2020 e dunque anteriormente rispetto alla data di formale assunzione;
- di aver svolto, per tutto l'arco del rapporto, un orario di lavoro superiore rispetto a quello poi indicato in contratto, prestando la propria attività in regime di convivenza;
- di aver svolto mansioni di assistente a persona non autosufficiente (Livello Cs del CCNL personale domestico convivente) e non di assistente a persona autosufficiente (livello Bs del
CCNL personale domestico non convivente).
Sulla scorta di tali presupposti, la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5635,00 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria (somma comprensiva dei ratei di 13°, come risulta dai conteggi di parte), € 3250,50 a titolo di contributi non versati, € 111,00 per permessi non fruiti, € 1256,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1299,00
a titolo di TFR (pari alla differenza, come emerge dalla ctp in atti, tra quanto corrisposto per gli anni
2021/2022 e quanto in tesi maturato per gli anni 2020/2022).
Ciò posto, il teste – che ha dichiarato di conoscere la ricorrente in quanto amico del Testimone_1
di lei compagno – ha riferito che l'istante, nell'agosto 2020, lo informò di essere stata assunta come badante dalla sig.ra precisando che “non sono mai entrato nell'abitazione della sig.ra Parte_2 ma di tanto venivo informato dalla stessa . Nel confermare le circostanze n. 3,4 e Parte_2 Pt_1
5 del ricorso, ha soggiunto che “pur non avendo mai personalmente assistito alle attività compiute dalla dentro l'abitazione della mi veniva riferito dalla e dal sig. cosa Pt_1 Parte_2 Tes_2 CP_2 facesse in favore della sig.ra . Parte_2
Il teste ha altresì dichiarato che “in un paio di circostanze è capitato che io stesso accompagnassi il
Sig. prendere la sig.ra he viveva all'interno dell'abitazione ed aveva una libera uscita CP_2 Pt_1 quotidiana dalle 17.00 alle 19.00”.
2 Il teste – “convivente della sig.ra da circa 13 anni” - ha confermato le circostanze CP_2 Tes_2 indicate in ricorso, precisando che “sono entrato nella casa della sig.ra solo una volta Parte_2 perché la mia compagna aveva dimenticato il cellulare e lo portai” e che “ero io personalmente a prelevare da casa della sig.ra la mia compagna e a riaccompagnarla quando dalle 17.00 Parte_2 alle 19.00 usufruiva di due ore libere”.
A parere del Tribunale, il contributo orale fornito dai testi escussi è inidoneo a comprovare gli assunti attorei concernenti lo svolgimento, in via prevalente e continuativa, delle mansioni descritte in ricorso, in quanto la relativa circostanza risulta confermata non per averne avuto diretta conoscenza, ma sulla scorta di quanto riferito dalla stessa ricorrente.
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto: il teste ha dichiarato che solo “in un paio di circostanze” ha accompagnato il compagno della Tes_1 ricorrente a prenderla dall'abitazione della sig.ra sicché quanto riferito sul punto dal teste Parte_2
risulta privo di adeguati riscontri probatori, dovendosi peraltro osservare come il fatto che la CP_2
ricorrente sia stata prelevata da casa della resistente alle ore 17.00 e sia stata poi riaccompagnata alle
19.00 non esclude, in ogni caso, che l'istante abbia osservato l'orario contrattualmente pattuito
(articolato in 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì ed in 6 ore il sabato).
Anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro, deve ritenersi che quanto riferito dal teste non risulti corroborato da alcuna ulteriore risultanza istruttoria poiché – anche con riferimento CP_2
a tale aspetto- il teste ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza in quanto informato dalla Tes_1
stessa istante.
In definitiva, a parere di chi scrive, la deposizione resa dal teste appare insufficiente – anche CP_2
per la genericità della stessa - a comprovare, ex se, gli assunti attorei.
A quanto sinora esposto consegue che non vi è ragione di ritenere che gli importi pacificamente corrisposti (anche a titolo di TFR) in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nel periodo risultante documentalmente, non sia stato adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dalla ricorrente.
Medesimi rilievi devono essere formulati in ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, fermo restando che, come noto, l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, il cui onere probatorio incombe sul ricorrente (cfr. Cass. sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav.,
21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Il ricorso, sul punto, difetta di puntuali allegazioni e l'espletata istruttoria riflette tale genericità, sicché non vi sono elementi per discostarsi dalle risultanze dei prospetti paga in atti, che recano
3 l'analitica indicazione delle ore/giorni fruiti per i suddetti titoli e la liquidazione delle ferie maturate e non godute.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese si compensano integralmente tra la ricorrente ed atteso che l'Ente, costituendosi in CP_1 giudizio, non ha svolto difese nel merito, rimettendosi all'accertamento dei presupposti fattuali dai quali sarebbe, in ipotesi, derivato un maggior onere contributivo.
La regolamentazione delle spese tra la ricorrente e parte convenuta – liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1
ed , così provvede: Parte_2 CP_1
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente ed . CP_1
Brindisi, 18.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Maria Forastiere)
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