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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civili di primo grado riunite iscritta al n.6764/23 di ruolo generale dell'anno 2023 e promossa
DA
, con l'avv.to Diego Bernardi e con domicilio eletto presso lo Parte_1
studio dello stesso in Treviso come da mandato in calce al ricorso ex art.281
undecies cpc
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1
Dott. con l'avv.to Giampaolo Miotto e domiciliata presso lo studio Controparte_2
dello stesso in Treviso come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO-
-contumace- Controparte_3
-CONVENUTO-
OGGETTO: Morte. CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE:
L'avv. Diego Bernardi, per il ricorrente, si riporta alle proprie note conclusionali ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Contesta integralmente
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
in via preliminare: dichiararsi la nullità della prova testimoniale escussa per incapacità del teste ed inammissibilità dei capitoli ammessi;
nel merito: accertata e dichiarata la concorrente responsabilità della vittima nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, e ridotto quindi il risarcimento richiesto dal ricorrente in proporzione al grado di colpa ad essa attribuito, ex artt.
1227 e 2056 c.c., ridursi altresì le pretese del ricorrente a quanto solo di diritto e di ragione, in relazione a quanto dedotto ed eccepito dall'esponente, rigettandosi altresì le ulteriori domande del ricorrente, in quanto infondate, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in qualità di fratello di Parte_1 Pt_2
, riferiva che in data 19.5.2023 verso le ore 13.00, quest'ultimo alla guida
[...]
della propria motocicletta BMW S1000RR targata EG13680, mentre percorreva via
Duca d'Aosta di Mignagola in Carbonera (TV), veniva colliso dall'autovettura FIAT
Punto tg BX327ZC, condotta da e di proprietà di TR [...]
, che provenendo dalla opposta direzione di marcia, svoltava a Controparte_3
sinistra, nonostante la linea continua, omettendo di dare la precedenza al motociclista, il quale a seguito dell'urto carambolava con il mezzo nella opposta
2 careggiata, finendo la propria corsa contro un camioncino che sopraggiungeva.
A seguito di ciò il motociclista perdeva la vita e l'attore agiva avanti l'intestato
Tribunale nei confronti di ed Controparte_3 Controparte_1
per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni,
[...]
quantificati in €.176.520,60 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Sulla base dei riscontri acquisiti nell'ambito del processo penale, svoltosi a carico della , in particolare avuto riguardo alla consulenza disposta dal P.M., il CP_4
ricorrente sosteneva che la velocità della motocicletta (106 km/h), benché superiore al limite imposto (70 km/h), non poteva essere posta in nesso di causa con l'evento dannoso, poiché il motociclista, per arrestarsi, avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità inferiore al limite prescritto in loco (52,12 km/h).
Pertanto, sul presupposto della responsabilità esclusiva della predetta imputata, il deducente chiedeva l'accoglimento dell'anzidetta domanda, la condanna della convenuta per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., nonché la CP_1
pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c..
si costituiva in giudizio, affermando la concorrente responsabilità del CP_1
motociclista, in particolare, sosteneva che la mera osservanza del limite di velocità,
se poteva considerarsi idonea ad adempiere al precetto di cui all'art. 142 C.d.s.,
non era, tuttavia, sufficiente a soddisfare quello imposto dall'art. 141 C.d.s., ai fini del quale, nel caso in esame, sussistevano specifiche circostanze di tempo e di luogo che imponevano al motociclista di osservare una velocità prudenziale inferiore al suddetto limite, mentre, al contrario, questi viaggiava ad una velocità
notevolmente eccedente.
Inoltre, la resistente contestava i criteri adottati dal ricorrente per calcolare il risarcimento, primo fra tutti l'impiego della tabella del Tribunale di Roma, anziché
3 quella del Tribunale di Milano, contestava la domanda ex art. 96 c.p.c. ex adverso
dedotta ed eccepiva l'inammissibilità della prova testimoniale nonchè l'incapacità
dei testi indicati.
Risultati vani i tentativi di addivenire ad una conciliazione suggerita dal giudicante,
nel corso del processo, produceva una consulenza ricostruttiva di parte e CP_1
chiedeva venisse espletata una CTU sulla dinamica dell'incidente.
Dichiarata la tardività della suddetta produzione ed escusso il teste attoreo, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata con modalità cartolari per la discussione all'udienza figurata del 16.1.2025, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
Diritto
1.An debeatur
Risulta pacifica e sostanzialmente non contestata la responsabilità della conducente del veicolo FIAT Punto targata BX327ZC, condotta da
[...]
, la quale ometteva di concedere la precedenza al motoveicolo CP_4
antagonista ed operava una svolta non consentita a sinistra, nonostante la presenza di linea continua.
Tuttavia, poiché i criteri che regolamentano la responsabilità da circolazione di veicoli in ambito civile divergono dai criteri utilizzabili in sede penale, si ritiene che un apporto causale nella produzione dell'evento debba essere imputato anche al conduttore del motociclo poi deceduto.
Infatti, è provato documentalmente che il tratto di strada ove avvenne la collisione tra i mezzi è fiancheggiato da un vasto parcheggio sterrato a raso sul lato di percorrenza del motoveicolo, area presso la quale ragionevolmente la CP_4
intendeva accedere, trattandosi di parcheggio usufruito dai dipendenti dello
4 stabilimento il cui ingresso è ubicato a poche decine di metri dal Parte_3
teatro del sinistro.
Come parimenti documentato, il giorno del sinistro l'area de qua era occupata da veicoli ed era presegnalata l'intersezione successiva.
Orbene, tale condizione ambientale avrebbe dovuto indurre il ciclomotorista ad adottare una velocità consona allo stato dei luoghi, essendo prevedibile il possibile accesso ed uscita dei mezzi dalla zona di parcheggio e ciò a prescindere dalla presenza di linea continua, attesa la destinazione dell'area.
E' evidente che la velocità sostenuta dal soggetto deceduto (Km/h 106), sia stata decisamente inadeguata posto che ad una velocità prudenziale e “pretendibile” di
Km/h 52,12, il sinistro si sarebbe potuto evitare.
Ne consegue la violazione della previsione di cui all'art.141 cds (colpa specifica) e dell'art.2054 cc. (colpa generica) in nesso causale con la verificazione dell'occorso che giustifica, in via prudenziale, un addebito in capo al de cuius nella misura del
30%.
2.Quantum
Chiarita il concorso colpevole della vittima, passando in rassegna il risarcimento preteso dal ricorrente, per quanto attiene al danno da perdita del vincolo parentale rivendicato dallo stesso, la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Sul punto è solo il caso di ricordare che il risarcimento “iure proprio” del danno subito dal parente in conseguenza dell'uccisione del de cuius è risarcibile in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella
5 peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto
“è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo
che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ. n.7748/2020)”.
Relativamente al quantum risarcibile, questo Giudice ritiene di aderire alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 28.6.2022, aggiornate al 2024,
che hanno trovato l'avvallo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Le tabelle
di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione
equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla
precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei
cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla
convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di
merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta
da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. n.37009/2022)”.
Pertanto, tenuto conto che nato il [...], (vittima secondaria) Persona_1
aveva 34 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri conviventi familiari, in particolare: la moglie, la madre e altre due sorelle giunte in Italia, ma dal doc.20 dimesso dalla convenuta,
emerge che le sorelle sopravvissute sarebbe 4 oltre ai due genitori,
documentazione peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
6 A. Età della vittima primaria anni 39: Punti riconosciuti 16;
B. Età della vittima secondaria anni 34: Punti riconosciuti 16;
C. Convivenza: Nessun punto;
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto perché di numero superiore a tre;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 20 (il ricorrente e la vittima erano giunti in Italia, entrambi avevano costituito un nucleo familiare e reciprocamente si frequentavano, abitando, peraltro, nello stesso quartiere,
come riferito dal teste la cui deposizione può certamente Testimone_1
ritenersi ammissibile in quanto cugino del ricorrente e privo di interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, dal momento che non
è rientrato tra i soggetti aventi diritto al risarcimento).
Per un totale di 52 punti equivalenti ad €.88.296,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
30%, la soma liquidabile al ricorrente depurata di tale percentuale, è pari ad
€.61.807,20.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
7 Va, invece, respinta la domanda ex art.96 cpc formulata dal ricorrente, infatti, gli esiti del giudizio attestano che in capo alla convenuta non può essere ravvisato né
dolo né colpa grave, né ciò rileva per il fatto che la compagnia non abbia partecipato alla negoziazione assistita, risultando evidente, fin da subito, la sua posizione difensiva.
Analogamente non ricorrono i presupposti di cui all'art.120 cpc per la pubblicazione della sentenza.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ma vanno modulate in relazione al liquidato, all'attività processuale svolta e alle questioni trattate, non ricorrendo comunque i presupposti per una parziale compensazione (cfr. Cass. civ .
Sez. un. 31.10.2022 n.32061).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1)in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma complessiva di €.61.807,20.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 19.5.2023, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
8 gli interessi al tasso legale.
2)Rigetta le restanti domande attoree.
3)Condanna , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di
€.8.500,00 per compenso professionale oltre spese per €.814,00, nonchè spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 28.03.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
9
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civili di primo grado riunite iscritta al n.6764/23 di ruolo generale dell'anno 2023 e promossa
DA
, con l'avv.to Diego Bernardi e con domicilio eletto presso lo Parte_1
studio dello stesso in Treviso come da mandato in calce al ricorso ex art.281
undecies cpc
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1
Dott. con l'avv.to Giampaolo Miotto e domiciliata presso lo studio Controparte_2
dello stesso in Treviso come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO-
-contumace- Controparte_3
-CONVENUTO-
OGGETTO: Morte. CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE:
L'avv. Diego Bernardi, per il ricorrente, si riporta alle proprie note conclusionali ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Contesta integralmente
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
in via preliminare: dichiararsi la nullità della prova testimoniale escussa per incapacità del teste ed inammissibilità dei capitoli ammessi;
nel merito: accertata e dichiarata la concorrente responsabilità della vittima nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, e ridotto quindi il risarcimento richiesto dal ricorrente in proporzione al grado di colpa ad essa attribuito, ex artt.
1227 e 2056 c.c., ridursi altresì le pretese del ricorrente a quanto solo di diritto e di ragione, in relazione a quanto dedotto ed eccepito dall'esponente, rigettandosi altresì le ulteriori domande del ricorrente, in quanto infondate, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in qualità di fratello di Parte_1 Pt_2
, riferiva che in data 19.5.2023 verso le ore 13.00, quest'ultimo alla guida
[...]
della propria motocicletta BMW S1000RR targata EG13680, mentre percorreva via
Duca d'Aosta di Mignagola in Carbonera (TV), veniva colliso dall'autovettura FIAT
Punto tg BX327ZC, condotta da e di proprietà di TR [...]
, che provenendo dalla opposta direzione di marcia, svoltava a Controparte_3
sinistra, nonostante la linea continua, omettendo di dare la precedenza al motociclista, il quale a seguito dell'urto carambolava con il mezzo nella opposta
2 careggiata, finendo la propria corsa contro un camioncino che sopraggiungeva.
A seguito di ciò il motociclista perdeva la vita e l'attore agiva avanti l'intestato
Tribunale nei confronti di ed Controparte_3 Controparte_1
per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni,
[...]
quantificati in €.176.520,60 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Sulla base dei riscontri acquisiti nell'ambito del processo penale, svoltosi a carico della , in particolare avuto riguardo alla consulenza disposta dal P.M., il CP_4
ricorrente sosteneva che la velocità della motocicletta (106 km/h), benché superiore al limite imposto (70 km/h), non poteva essere posta in nesso di causa con l'evento dannoso, poiché il motociclista, per arrestarsi, avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità inferiore al limite prescritto in loco (52,12 km/h).
Pertanto, sul presupposto della responsabilità esclusiva della predetta imputata, il deducente chiedeva l'accoglimento dell'anzidetta domanda, la condanna della convenuta per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., nonché la CP_1
pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c..
si costituiva in giudizio, affermando la concorrente responsabilità del CP_1
motociclista, in particolare, sosteneva che la mera osservanza del limite di velocità,
se poteva considerarsi idonea ad adempiere al precetto di cui all'art. 142 C.d.s.,
non era, tuttavia, sufficiente a soddisfare quello imposto dall'art. 141 C.d.s., ai fini del quale, nel caso in esame, sussistevano specifiche circostanze di tempo e di luogo che imponevano al motociclista di osservare una velocità prudenziale inferiore al suddetto limite, mentre, al contrario, questi viaggiava ad una velocità
notevolmente eccedente.
Inoltre, la resistente contestava i criteri adottati dal ricorrente per calcolare il risarcimento, primo fra tutti l'impiego della tabella del Tribunale di Roma, anziché
3 quella del Tribunale di Milano, contestava la domanda ex art. 96 c.p.c. ex adverso
dedotta ed eccepiva l'inammissibilità della prova testimoniale nonchè l'incapacità
dei testi indicati.
Risultati vani i tentativi di addivenire ad una conciliazione suggerita dal giudicante,
nel corso del processo, produceva una consulenza ricostruttiva di parte e CP_1
chiedeva venisse espletata una CTU sulla dinamica dell'incidente.
Dichiarata la tardività della suddetta produzione ed escusso il teste attoreo, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata con modalità cartolari per la discussione all'udienza figurata del 16.1.2025, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
Diritto
1.An debeatur
Risulta pacifica e sostanzialmente non contestata la responsabilità della conducente del veicolo FIAT Punto targata BX327ZC, condotta da
[...]
, la quale ometteva di concedere la precedenza al motoveicolo CP_4
antagonista ed operava una svolta non consentita a sinistra, nonostante la presenza di linea continua.
Tuttavia, poiché i criteri che regolamentano la responsabilità da circolazione di veicoli in ambito civile divergono dai criteri utilizzabili in sede penale, si ritiene che un apporto causale nella produzione dell'evento debba essere imputato anche al conduttore del motociclo poi deceduto.
Infatti, è provato documentalmente che il tratto di strada ove avvenne la collisione tra i mezzi è fiancheggiato da un vasto parcheggio sterrato a raso sul lato di percorrenza del motoveicolo, area presso la quale ragionevolmente la CP_4
intendeva accedere, trattandosi di parcheggio usufruito dai dipendenti dello
4 stabilimento il cui ingresso è ubicato a poche decine di metri dal Parte_3
teatro del sinistro.
Come parimenti documentato, il giorno del sinistro l'area de qua era occupata da veicoli ed era presegnalata l'intersezione successiva.
Orbene, tale condizione ambientale avrebbe dovuto indurre il ciclomotorista ad adottare una velocità consona allo stato dei luoghi, essendo prevedibile il possibile accesso ed uscita dei mezzi dalla zona di parcheggio e ciò a prescindere dalla presenza di linea continua, attesa la destinazione dell'area.
E' evidente che la velocità sostenuta dal soggetto deceduto (Km/h 106), sia stata decisamente inadeguata posto che ad una velocità prudenziale e “pretendibile” di
Km/h 52,12, il sinistro si sarebbe potuto evitare.
Ne consegue la violazione della previsione di cui all'art.141 cds (colpa specifica) e dell'art.2054 cc. (colpa generica) in nesso causale con la verificazione dell'occorso che giustifica, in via prudenziale, un addebito in capo al de cuius nella misura del
30%.
2.Quantum
Chiarita il concorso colpevole della vittima, passando in rassegna il risarcimento preteso dal ricorrente, per quanto attiene al danno da perdita del vincolo parentale rivendicato dallo stesso, la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Sul punto è solo il caso di ricordare che il risarcimento “iure proprio” del danno subito dal parente in conseguenza dell'uccisione del de cuius è risarcibile in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella
5 peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto
“è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo
che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ. n.7748/2020)”.
Relativamente al quantum risarcibile, questo Giudice ritiene di aderire alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 28.6.2022, aggiornate al 2024,
che hanno trovato l'avvallo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Le tabelle
di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione
equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla
precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei
cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla
convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di
merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta
da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. n.37009/2022)”.
Pertanto, tenuto conto che nato il [...], (vittima secondaria) Persona_1
aveva 34 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri conviventi familiari, in particolare: la moglie, la madre e altre due sorelle giunte in Italia, ma dal doc.20 dimesso dalla convenuta,
emerge che le sorelle sopravvissute sarebbe 4 oltre ai due genitori,
documentazione peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
6 A. Età della vittima primaria anni 39: Punti riconosciuti 16;
B. Età della vittima secondaria anni 34: Punti riconosciuti 16;
C. Convivenza: Nessun punto;
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto perché di numero superiore a tre;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 20 (il ricorrente e la vittima erano giunti in Italia, entrambi avevano costituito un nucleo familiare e reciprocamente si frequentavano, abitando, peraltro, nello stesso quartiere,
come riferito dal teste la cui deposizione può certamente Testimone_1
ritenersi ammissibile in quanto cugino del ricorrente e privo di interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, dal momento che non
è rientrato tra i soggetti aventi diritto al risarcimento).
Per un totale di 52 punti equivalenti ad €.88.296,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
30%, la soma liquidabile al ricorrente depurata di tale percentuale, è pari ad
€.61.807,20.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
7 Va, invece, respinta la domanda ex art.96 cpc formulata dal ricorrente, infatti, gli esiti del giudizio attestano che in capo alla convenuta non può essere ravvisato né
dolo né colpa grave, né ciò rileva per il fatto che la compagnia non abbia partecipato alla negoziazione assistita, risultando evidente, fin da subito, la sua posizione difensiva.
Analogamente non ricorrono i presupposti di cui all'art.120 cpc per la pubblicazione della sentenza.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ma vanno modulate in relazione al liquidato, all'attività processuale svolta e alle questioni trattate, non ricorrendo comunque i presupposti per una parziale compensazione (cfr. Cass. civ .
Sez. un. 31.10.2022 n.32061).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1)in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma complessiva di €.61.807,20.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 19.5.2023, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
8 gli interessi al tasso legale.
2)Rigetta le restanti domande attoree.
3)Condanna , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di
€.8.500,00 per compenso professionale oltre spese per €.814,00, nonchè spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 28.03.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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