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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
SOLINAS RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. IVAN GOLME Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione rapporti genitoriali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Il minore viene affidato a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
2. corrisponderà alla signora Controparte_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento del minore , la somma di Euro 300,00 mensili, oltre
[...] Controparte_1 al 50% delle spese straordinarie come esattamente indicate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui per integralmente trasfuse, somma da rivalutarsi annualmente al 75% della variazione Istat, nonché il 100% dell'assegno unico;
3. il padre potrà vedere il bambino e tenerlo con sé, al di fuori dell'abitazione familiare, e con comunicazione alla madre del luogo in cui terrà il bambino, nelle giornate di lunedi e mercoledi dalle ore 17 alle ore 20 (ore 21 nel periodo estivo) con consumazione del pasto, oltre a domeniche alternate dalle ore 10.00 sino alle ore 17; 4. il padre dovrà partecipare frequentemente alla vita del bambino;
5. il padre non porterà il bambino in posti come circoli e/o bar che non siano adeguati, ivi incluso il circolo della o altro circolo anche non appartenente al circuito calcistico;
Pt_2
6. il padre, ogni volta in cui il bambino sarà con sé, dovrà comunicare alla madre dove porta il bambino pagina 1 di 3 e la madre potrà sentire il bambino ogni volta che si troverà con il padre;
7. Il padre sarà espunto dall'isee del bambino con certificazione da parte del giudice, affinché la madre possa accedere a benefici o bonus;
8. il padre si impegna a corrispondere il mantenimento arretrato senza indugio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024 chiedeva provvedersi alla regolamentazione Parte_1 dell'affidamento e dei rapporti genitoriali riguardanti il minore figlio nato il 23 settembre CP_1
2020 dalla sua relazione con cessata nell'ottobre del 2022. Controparte_1
Esponeva che il bambino, sin dalla fine della relazione col viveva presso di sé in Sassari in CP_1 un'abitazione condotta in locazione e lamentava che il resistente si interessava in modo alquanto discontinuo del mantenimento del minore, alle cui esigenze provvedeva quasi esclusivamente la madre. Sosteneva inoltre che il non si adoperasse con adeguato impegno per reperire un'occupazione e CP_1 vedesse il bambino in modo irregolare, aggiungendo che il nucleo familiare d'origine del CP_1
non era idoneo ad ospitare il piccolo Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo
[...] CP_1 del minore, la sua collocazione presso di sé e l'imposizione a carico del padre di un contributo al suo mantenimento.
Si costituiva il e contestava quanto allegato dalla ricorrente circa i suoi rapporti col CP_1 bambino, manifestando il desiderio di vederlo più spesso e più a lungo e lamentando come la madre imponesse il suo penetrante controllo sui loro incontri, pretendendo che questi avvenissero solo in sua presenza e per tempi assai brevi.
Chiedeva quindi il resistente che il minore fosse affidato ai genitori in modo condiviso, con residenza prevalente presso la madre ma con ampia permanenza anche col padre. Offriva di corrispondere alla sig.ra che avrebbe comunque beneficiato per intero dell'assegno unico e universale, un contributo Pt_1 di 250 euro mensili, fermo il concorso paritario nelle spese straordinarie necessarie nell'interesse del bambino.
Sentite anche personalmente le parti ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte cui pervenivano le parti, all'udienza del 1° luglio 2025.
Ritiene il collegio di dover recepire le conclusioni concordate dalla parti e sopra trascritte, considerato, quanto all'affidamento condiviso, che non sono emerse in capo al resistente carenze genitoriali tali da indurre a derogare al regime preferenziale scelto dal legislatore. Le parti nel corso delle loro audizioni in udienza hanno, infatti, entrambe confermato come il piccolo appaia legato al genitore da CP_1 un solido e profondo rapporto affettivo e abbia più volte manifestato il desiderio di stare con lui e incontrarlo, con ciò rivelando la capacità del sig. di rapportarsi al bambino e mantenere con lui CP_1 una relazione proficua. D'altra parte, la discontinuità rivelata dal sig. nell'adempiere ai suoi CP_1 doveri genitoriali appare verosimilmente legata alla sua precarietà lavorativa e alla mancanza di una consolidata stabilità nella sua quotidianità occupazionale e relazionale che spesso si riverbera sulla regolarità dei suoi rapporti col minore.
La regolamentazione adottata dalle parti risulta dunque conforme all'interesse del bambino di ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati da entrambi i genitori. pagina 2 di 3 Le spese sono compensate, stante la definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: affida il minore figlio a entrambi i genitori e Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
in modo condiviso, con prevalente collocazione presso la madre, disponendo in conformità
[...] alla regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali e del mantenimento come riportata in epigrafe. Compensa interamente le spese.
Sassari 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
SOLINAS RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. IVAN GOLME Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione rapporti genitoriali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Il minore viene affidato a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
2. corrisponderà alla signora Controparte_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento del minore , la somma di Euro 300,00 mensili, oltre
[...] Controparte_1 al 50% delle spese straordinarie come esattamente indicate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui per integralmente trasfuse, somma da rivalutarsi annualmente al 75% della variazione Istat, nonché il 100% dell'assegno unico;
3. il padre potrà vedere il bambino e tenerlo con sé, al di fuori dell'abitazione familiare, e con comunicazione alla madre del luogo in cui terrà il bambino, nelle giornate di lunedi e mercoledi dalle ore 17 alle ore 20 (ore 21 nel periodo estivo) con consumazione del pasto, oltre a domeniche alternate dalle ore 10.00 sino alle ore 17; 4. il padre dovrà partecipare frequentemente alla vita del bambino;
5. il padre non porterà il bambino in posti come circoli e/o bar che non siano adeguati, ivi incluso il circolo della o altro circolo anche non appartenente al circuito calcistico;
Pt_2
6. il padre, ogni volta in cui il bambino sarà con sé, dovrà comunicare alla madre dove porta il bambino pagina 1 di 3 e la madre potrà sentire il bambino ogni volta che si troverà con il padre;
7. Il padre sarà espunto dall'isee del bambino con certificazione da parte del giudice, affinché la madre possa accedere a benefici o bonus;
8. il padre si impegna a corrispondere il mantenimento arretrato senza indugio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024 chiedeva provvedersi alla regolamentazione Parte_1 dell'affidamento e dei rapporti genitoriali riguardanti il minore figlio nato il 23 settembre CP_1
2020 dalla sua relazione con cessata nell'ottobre del 2022. Controparte_1
Esponeva che il bambino, sin dalla fine della relazione col viveva presso di sé in Sassari in CP_1 un'abitazione condotta in locazione e lamentava che il resistente si interessava in modo alquanto discontinuo del mantenimento del minore, alle cui esigenze provvedeva quasi esclusivamente la madre. Sosteneva inoltre che il non si adoperasse con adeguato impegno per reperire un'occupazione e CP_1 vedesse il bambino in modo irregolare, aggiungendo che il nucleo familiare d'origine del CP_1
non era idoneo ad ospitare il piccolo Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo
[...] CP_1 del minore, la sua collocazione presso di sé e l'imposizione a carico del padre di un contributo al suo mantenimento.
Si costituiva il e contestava quanto allegato dalla ricorrente circa i suoi rapporti col CP_1 bambino, manifestando il desiderio di vederlo più spesso e più a lungo e lamentando come la madre imponesse il suo penetrante controllo sui loro incontri, pretendendo che questi avvenissero solo in sua presenza e per tempi assai brevi.
Chiedeva quindi il resistente che il minore fosse affidato ai genitori in modo condiviso, con residenza prevalente presso la madre ma con ampia permanenza anche col padre. Offriva di corrispondere alla sig.ra che avrebbe comunque beneficiato per intero dell'assegno unico e universale, un contributo Pt_1 di 250 euro mensili, fermo il concorso paritario nelle spese straordinarie necessarie nell'interesse del bambino.
Sentite anche personalmente le parti ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte cui pervenivano le parti, all'udienza del 1° luglio 2025.
Ritiene il collegio di dover recepire le conclusioni concordate dalla parti e sopra trascritte, considerato, quanto all'affidamento condiviso, che non sono emerse in capo al resistente carenze genitoriali tali da indurre a derogare al regime preferenziale scelto dal legislatore. Le parti nel corso delle loro audizioni in udienza hanno, infatti, entrambe confermato come il piccolo appaia legato al genitore da CP_1 un solido e profondo rapporto affettivo e abbia più volte manifestato il desiderio di stare con lui e incontrarlo, con ciò rivelando la capacità del sig. di rapportarsi al bambino e mantenere con lui CP_1 una relazione proficua. D'altra parte, la discontinuità rivelata dal sig. nell'adempiere ai suoi CP_1 doveri genitoriali appare verosimilmente legata alla sua precarietà lavorativa e alla mancanza di una consolidata stabilità nella sua quotidianità occupazionale e relazionale che spesso si riverbera sulla regolarità dei suoi rapporti col minore.
La regolamentazione adottata dalle parti risulta dunque conforme all'interesse del bambino di ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati da entrambi i genitori. pagina 2 di 3 Le spese sono compensate, stante la definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: affida il minore figlio a entrambi i genitori e Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
in modo condiviso, con prevalente collocazione presso la madre, disponendo in conformità
[...] alla regolamentazione concordata dei rapporti genitoriali e del mantenimento come riportata in epigrafe. Compensa interamente le spese.
Sassari 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3