CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. Ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 438/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RG RE
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. PES FERNANDO
parte appellata – appellante incidentale
Oggetto: contratti bancari
All'udienza del 20.12.2025 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 203/2022 (Rg 697/2015) emessa dal Tribunale di Nuoro in data 29 marzo 2022, non notificata, accogliere integralmente le conclusioni
formulate nel primo grado di giudizio e pertanto:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
“1) in via principale:
- accertare e dichiarare che per i c/c nn. 220018 e 1478 per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge;
- accertare e dichiarare che per il c/c , costantemente affidato, sono state P.IVA_3
pattuite condizioni economiche illegittime, quali rinvio agli usi su piazza, i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
2) ovvero in via subordinata per i c/c 220018 e 1478: condannare, nel caso in
cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei
c/c 220018 e 1478, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità
/ illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli
interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari;
la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi;
la comm. Disponibilità fondi;
3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse,
la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
4) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare
e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e
non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo dei c/c all'ultimo e/c in atti, fermo restando la estraneità alla appellante del c/c 1478 in quanto aperto unilateralmente dalla banca, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo da
considerarsi sempre contestato o in subordine da quello apparente per permettere comunque un ricalcolo;
5) compensare i saldi positivi dei c/c sopra indicati con quanto dovuto per n. 14 cambiali scontate da BN Spa di cui n.5 per complessivi euro 50.000 scadute il
18/4/2012; n.1 di euro 2000 (originari euro 5000, poi ridotte a 2000) scadute il
18/4/2012; n.3 per complessivi euro 25000 scadute il 18/5/2012; n.5 per complessivi euro 50.000 scadute il 20/8/2012; euro 1471,50 per spese di protesto ed euro 6439,90 per interessi al tasso legale, per un totale di euro 134911,30, azionati dalla banca nei confronti dei garanti a prima richiesta con il
D.I. 103/15 senza chiedere la condanna della per non vedersi Parte_2
opporre in compensazione i crediti relativi ai c/c 220017, 220018 e 1478;
6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv.
DR OR che si dichiara antistatario”.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi a favore dell'Avv. DR OR che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse di parte appellata: “all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia dichiarare: in accoglimento dell'appello incidentale
1. la revoca delle ordinanze 14.12.2017 e 21.6.2018 con le quali è stata ordinata alla convenuta l'esibizione della documentazione richiesta da parte attrice, CP_1
non sussistendo i presupposti di legge;
2. la revoca dell'ordinanza 9.6.2020 (erroneamente datata 8.6.2020) con la quale il Giudice ha rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., parte attrice per la produzione di ulteriore documentazione conseguita in forza e virtù di decreto
ingiuntivo richiesto ed ottenuto nell'anno 2019;
3. per effetto dell'accoglimento delle domande sub 1 e 2, previa qualificazione della domanda spiegata dall'appellante quale azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., respingersi le avverse domande per carenza di prova, anche per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto,
4. in ogni caso ed a prescindere dagli altri rapporti, la condanna di
[...]
al pagamento della somma di euro 388.567,84.= o miglior Controparte_2
somma da determinarsi in giudizio, di cui euro 253.656,54 in dipendenza del saldo passivo del c/insoluti 1478 ed euro 134.911,30 in dipendenza di n.14 effetti cambiari, di cui:
- n. 5 per complessivi euro 50.000,00, emessi in data 15.11.2011, scaduti il
18.4.12 e rimasti insoluti, protestati;
- n. 1 di euro 2.000,00 come ridotto dagli originari euro.5.000,00, emesso in data 15.11.2011, scaduto il 18.4.12 e rimasto insoluto, protestato;
- n. 3 per complessivi euro.25.0000,00, emessi in data 15.11.11, scaduti il
18.5.12 e rimasti insoluti, protestati;
- n. 5 per complessivi euro.50.000,00, emessi in data 16.2.2012, scaduti il
20.8.2012 e rimasti insoluti, non potuti protestare per mancanza di pubblico
ufficiale; tutti con sul retro la firma di girata;
euro.1.471,50 per spese di protesto;
euro.6.439,80 per interessi al tasso legale, maturati da ogni singola scadenza e fino alla data del 10.3.2015, oltre successivi interessi dal 11.3.2015 e fino alla data dell'effettivo pagamento;
in via subordinata, salvo il gravame
5. previo espletamento di accertamento tecnico contabile sui conti oggetto del giudizio, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertare i rapporti dare/avere tra le parti applicando al conto ordinario 220017, per tutto il periodo documentato, gli interessi legali fino al 6.7.2011 e da questa data gli interessi convenzionali come pattuiti per iscritto;
per il c/anticipi 220018 gli interessi legali
per tutta la durata del rapporto;
per il c/insoluti 1478, accogliendo le fatture insolute oggetto del c/anticipi 220018, gli interessi legali per tutta la durata del rapporto fino al pagamento effettivo;
6. in relazione ai rapporti di c/c ordinario n. 220017, c/speciale n. 220018 e
c/insoluti n. 1478 (ex anticipi n. 220018), la prescrizione ordinaria ex art. 2946
c.c. del diritto di di ripetere, ex art. 2033 c.c., le Controparte_2
somme versate a qualsiasi titolo, di cui alle annotazioni negli estratti conto
prodotti, qualificabili come pagamenti, aventi quindi natura solutoria, volti ad eliminare la scopertura di conto corrente;
in ogni caso
7. con vittoria di spese e compensi di causa dei due gradi di giudizio;
in via subordinata in punto di spese, salvo il gravame
8. nell'auspicata ipotesi di accoglimento solo in parte dell'appello incidentale, in
riforma della sentenza di primo grado, operare la giusta compensazione delle spese del primo grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo
La convenne in giudizio il Controparte_2 Controparte_3
al fine di ottenere l'elisione delle competenze illegittime addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente n. 220017, acceso in data 21.11.1986, del conto anticipi n. 220018, acceso anteriormente al gennaio 1990 e del conto ordinario
1478, a suo dire acceso d'ufficio unilateralmente il 2.1.2014. In particolare, lamentò come i conti 220018 e 1478 non fossero disciplinati in forma scritta mentre il conto 220017 fosse inficiato da plurime nullità.
Si costituì in giudizio la contestando la Controparte_1
domanda, di cui chiese il rigetto, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di euro 253.655,64 pari al saldo negativo sul conto corrente n. 220018 e 1478 alla data del 30.06.2015 e di euro 134.911,30 in forza di effetti cambiari insoluti;
eccepì la prescrizione di tutti i versamenti aventi natura solutoria antecedenti i dieci anni dalla notifica della citazione.
Con sentenza n. 203/2022 il Tribunale di Nuoro rideterminò il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 22017 in euro 22.842,09, mentre accertò che i saldi dei c/c n. 220018 (a debito di euro 302,67 al 31/12/14) e n. 1478 (a debito per euro 253.655,54 al 30/06/15) erano rimasti invariati a seguito del ricalcolo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attrice, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi:
a) violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio per non aver tenuto conto del diverso regime in relazione ai conti correnti n. 220018 e n. 1478
siccome oggetto di domanda riconvenzionale e senza considerare che il c/c 1478 era stato aperto unilateralmente dalla banca con una operazione di giro non ordinata dalla correntista;
b) omessa esclusione degli effetti della capitalizzazione successivamente al 1 luglio 2000 pur in assenza di nuova e valida previsione tra le parti;
c) omessa elisione dei costi addebitati a titolo di spese non oggetto di apposita pattuizione;
d) erronea individuazione delle rimesse irripetibili;
e) accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione al conto corrente n.
220017 pur in assenza di domanda di ripetizione di indebito;
f) erroneo ricalcolo dei saldi dei due c/c (n. 220017 e n. 1478) unitariamente e non separatamente e omessa rettifica del saldo nei periodi nei quali era presente il solo e/c mensile o il solo e/c scalare. La , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto, reiterando l'eccezione di prescrizione. Ha, altresì, proposto appello incidentale, deducendo:
i) l'omessa pronuncia sulle istanze di revoca delle ordinanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di rimessione in termini;
ii) l'erronea applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub per i conti aperti anteriormente al 9.7.1992;
iii) l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento del saldo del c/insoluti 1478 e degli effetti CP_2
cambiari prodotti.
La causa, previo esperimento di ctu tecnico-contabile, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico dev'essere esaminato prioritariamente l'appello incidentale.
1. Il motivo d'appello incidentale sub i)
Con la doglianza in disamina l'appellante incidentale Controparte_1
ha lamentato l'omessa pronuncia sull'istanza di revoca delle ordinanze
14.12.2017 e 21.6.2018 con cui venne ordinato alla banca di esibire la documentazione richiesta da parte attrice ex art. 210 c.p.c., nonché dell'ordinanza 9.6.2020 (erroneamente datata 8.6.2020) con la quale il tribunale rimise in termini ex art. 153 c.p.c. la ai fini della produzione Controparte_2
della documentazione ottenuta in seguito a decreto ingiuntivo del 2019, e consentì all'attrice di procedere alla ricostruzione del fascicolo con la produzione dei documenti indicati in citazione.
L'istanza volta all'esibizione non sarebbe stata, a dire dell'appellante incidentale, ammissibile, non avendo il richiedente assolto l'onere di motivare,
specificamente, quali fossero esattamente i documenti oggetto dell'istanza di esibizione, cosa intendesse provare con quelli, quindi il nesso di causalità tra il documento ed il fatto da provare. L'istanza non avrebbe neppure indicato, neanche sommariamente, quali circostanze fossero ivi contenute al fine di vagliarne l'ammissibilità.
Parimenti, il tribunale non avrebbe provveduto sull'istanza di revoca dell'ordinanza 9.6.2020 (erroneamente datata 8.6.2020).
L'istanza di rimessione in termini non poteva essere accolta, a dire della banca, in difetto dei relativi presupposti e cioè la dimostrazione di essere incorso in decadenza per causa non imputabile, ove la non imputabilità avrebbe dovuto rivestire il carattere dell'assolutezza. L'istanza di rimessione in termini fu depositata solamente il 20.11.2019 e relativa a documenti che la parte attrice acquisì dopo aver ottenuto ingiunzione di consegna su ricorso del 3.4.2019, ossia dopo 4 anni dall'introduzione del giudizio di primo grado e in epoca di gran lunga successiva rispetto alla scadenza, il 12.12.2015, del termine per il deposito della seconda memoria 183 co. 6 cpc. La decadenza sarebbe stata, dunque, secondo l'appellante incidentale, senz'altro imputabile alla parte, avendo agito tardivamente in sede monitoria per ottenere i documenti e ciò nonostante che l'omesso riscontro di BN (decorsi i 90 giorni dalla richiesta ex art. 119 Tub) risalisse al 13.10.2015. Inoltre, una volta intervenuta la decadenza, la parte avrebbe dovuto approntare immediata reazione all'impedimento.
Il motivo è infondato.
Correttamente il tribunale accolse l'istanza di esibizione sulla base del seguente ragionamento pienamente in linea con l'insegnamento della Suprema Corte sul punto (cfr. ad es. 35862/2023): “rilevato come il legislatore abbia previsto all'art. 119 TUB un diritto sostanziale autonomo del cliente della banca a chiedere a proprie spese che l'istituto di credito entro 90 giorni gli trasmetta copia della documentazione riguardante i rapporti intrattenuti, purché non antecedenti oltre il decennio rispetto alla richiesta;
- rilevato che solo nel caso in cui il cliente, pur avendo regolarmente richiesto copia della documentazione, con il limite temporale dei dieci anni sopra ricordato, e non abbia conseguito dalla banca in tutto in parte la documentazione indicata, potrà in sede giudiziale invocare rimedi di carattere processuale, quale in particolare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- rilevato che, nel caso di specie, il cliente ha inviato la richiesta delle copie in
data 20 maggio 2015, ossia il medesimo giorno della notifica dell'atto di citazione;
- considerato che la suddetta richiesta non è una condizione dell'azione e quindi la richiesta può essere avanzata anche contestualmente alla citazione, purché, per soddisfare l'onere probatorio, il correntista faccia istanza alla banca in un
tempo utile affinché, quantomeno alla scadenza del secondo termine di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., siano scaduti i 90 giorni, condizione verificatasi nel caso de quo;
(…)”. Del resto, i documenti oggetto dell'istanza erano stati specificamente individuati, tanto nell'atto di citazione quanto nella seconda memoria 183 co. 6 cpc con preciso e puntuale riferimento sia ai contratti di apertura dei conti correnti (pure essi specificamente indicati per numero), di apertura di credito,
di anticipo e di sconto, sia ai periodi (indicati per mese e anno nella seconda memoria 183) cui si riferivano gli estratti conto. La parte attrice odierna appellante, inoltre, ebbe cura di produrre la nota con cui aveva richiesto alla banca la consegna dei suddetti documenti, nota cui non era seguito alcun riscontro, e ne evidenziò la indispensabilità ai fini della prova dei fatti controversi.
In diritto, come chiaramente enunciato da ultimo nella pronuncia della Suprema
Corte n. 19760/2025 “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ.,
l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp.
att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto”. Ebbene, in ossequio all'esposto principio, non ci si può esimere dall'evidenziare l'indispensabilità ai fini decisori dei contratti e degli estratti conto mancanti, in un giudizio, quale il presente, volto alla rettifica del saldo previa espunzione degli addebiti illegittimi per interessi ultra-legali, anatocistici, commissioni e spese non pattuite e nel quale la parte attrice sin dalla citazione richiese disporsi ctu tecnico-contabile al fine di ricostruire l'esatto dare-avere tra le parti previa eliminazione delle poste illegittime.
L'arresto di cui sopra richiama e fa proprio il precedente della Cassazione n.
13533/2011 (fattispecie in cui la Suprema Corte aveva cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello che non aveva in alcun modo né provveduto né motivato in ordine alla richiesta di esibizione del prospetto delle polizze assicurative facenti parte del portafoglio di un agente all'epoca di interruzione del rapporto di agenzia, avendo giudicato meramente esplorativa la richiesta di nomina di un c.t.u. per ricostruire l'ammontare dei danni subiti dall'agente stesso per storno della clientela, senza, però, considerare i possibili nessi tra le due istanze istruttorie).
Nella menzionata pronuncia 13533/2011 (vd. parte motiva) vengono così delineati i presupposti dell'ordine di esibizione: “Ricapitolando quanto sopra, dagli artt. 118 e 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., si ricavano le molteplici condizioni di ammissibilità cui è subordinato l'ordine di esibizione, che richiede
a) l'indicazione specifica (del contenuto) del documento oggetto dell'istanza, da correlare alle peculiari caratteristiche del rapporto controverso (v. Cass.
n.2760/96); b) la prestazione o l'offerta della prova, che secondo le circostanze del caso può anche essere di tipo congetturale (cfr. Cass. n.2935/97), che il documento è nel possesso della parte o del terzo destinatario dell'ordine, così
esclusa ogni finalità puramente esplorativa (come specifica in particolare Cass.
n. 26943/07, con riferimento al caso in cui neppure la stessa parte istante aveva dedotto elementi sull'esistenza del documento); c) la non acquisibilità aliunde della prova del fatto (v. Cass. nn. 23120/10, 4375/10, 12997/04 e 5908/04), onde l'affermazione (per lo più nelle medesime pronunce appena citate, nonché in Cass. n. 13721/02) del carattere residuale del mezzo;
d) l'indispensabilità
(oltre che nell'accezione appena detta, anche) al fine della prova dei fatti
controversi (v. Cass. nn. 17149/08 e 10043/04); e) l'assenza di un grave danno alla parte o al terzo destinatario derivante dalla propalazione del documento (v.
Cass. nn. 713/81 e S.U. 1153/68); f) la non violazione di uno dei segreti tutelati dal codice di procedura penale (v. Cass. nn.7953/90, 3874/85, S.U. 1153/68 e
883/46)”.
Ebbene, così individuate le condizioni cui è subordinato il ricorso all'istituto in parola, è evidente che esse ricorressero tutte nella fattispecie in esame, di talché nessuna ragione vi era per la revoca dell'ordinanza ammissiva dell'ordine di esibizione (le seguenti argomentazioni devono intendersi a integrazione della motivazione della sentenza impugnata). Infatti: a) i documenti erano sufficientemente individuati (sia con riguardo alla tipologia contrattuale che con riguardo al periodo cui si riferivano gli estratti conto) in relazione alle particolari caratteristiche del rapporto controverso (conto corrente bancario con addebiti illegittimi); b) la documentazione era senz'altro in possesso dell'istituto di credito, che l'aveva formata;
c) la prova del fatto non poteva essere acquisita se non attraverso l'ordine di esibizione, posto che l'istituto di credito non aveva riscontrato la richiesta 119 tub;
d) dall'altra, l'esibizione dei documenti era certamente indispensabile al fine di comprovare i fatti controversi, dovendo essere posta a base dell'accertamento tecnico-contabile pure richiesto dalla parte;
e) ed f) nessun nocumento e nessuna violazione di segreti poteva derivare nel caso specifico, avendo anzi ex lege il cliente il diritto di ottenere dalla banca la documentazione in questione (art. 119 co. 4 tub).
Neppure poteva essere revocata l'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 153 cpc.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'operatività dell'istituto è circoscritta alle ipotesi di decadenza per causa non imputabile alla parte perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (ex aliis: Cass. civ.
32725/2018). A ben vedere ciò è quanto si è verificato nella fattispecie in disamina, ove la parte attrice, non avendo ottenuto riscontro alla richiesta dei documenti ai sensi dell'art. 119 co. 4 tub, in cui è sancito il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni, propose tempestivamente istanza ex art. 210 cpc (ricorrendone, come si è visto, tutte le condizioni) e ottenuto l'ordine giudiziale, ne attese l'attuazione da parte dell'avversario.
Tuttavia, la banca non vi diede corso.
La decadenza a carico dell'attrice odierna appellante è, dunque, imputabile a un fattore estraneo alla sua volontà, quale la condotta dell'avversario che non riscontrò la richiesta 119 co. 4 tub né ottemperò all'ordine 210 cpc (a nulla rilevando l'insuscettibilità di esecuzione di tale ordine e la sua rilevanza ai sensi dell'art. 116 co. 2 cpc, posto ciò che conta è che si trattò di un fattore indubbiamente estraneo alla volontà del soggetto incorso nella decadenza).
Quanto, infine, al rilievo secondo cui la reazione della parte decaduta sarebbe stata tardiva e cioè non tale da superare nell'immediatezza l'impedimento, non ci si può esimere dall'evidenziare la genericità della critica, priva dell'indicazione del termine entro il quale la reazione della parte sarebbe stata giudicata a dire dell'appellante incidentale tempestiva (a tacere del fatto che il ricorso monitorio per ottenere la consegna dei documenti fu presentato il 3.4.2019 immediatamente dopo il deposito della relazione di ctu, il 19.2.2019, da cui emerse la definitiva inosservanza all'ordine di esibizione da parte della banca).
Ogni ulteriore rilievo deve ritenersi assorbito.
2. Il motivo d'appello incidentale sub ii)
Con la censura in oggetto l'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata in quanto, pur essendo i rapporti 220017 e 220018 sorti anteriormente alla legge 154/1992 e al d. lgs. 385/1993, la sostituzione dei tassi ultralegali sarebbe avvenuta applicando il tasso legale soltanto sino al 9.7.1992
e da allora in poi applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 tub, mentre avrebbe dovuto trovare applicazione il tasso legale per tutta la durata del rapporto, eccettuato il caso, come per il conto 220017, di apposita convenzione scritta.
La doglianza è fondata. Al riguardo la corte di legittimità ha precisato che “La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo
in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma“
(così, Cass. 34600/2022).
Dal che consegue che nella rettifica del saldo, i tassi ultra-legali dei conti su menzionati dovranno essere sostituiti per l'intera durata del rapporto con il tasso legale (e non col tasso ex art. 117 tub a decorrere dalla sua entrata in vigore) e fatto salvo, naturalmente, il tasso convenzionale pattuito nel 2011. Di ciò ha tenuto conto, conseguentemente, il ctu (le cui conclusioni saranno illustrate diffusamente nel successivo paragrafo 9).
3. Il motivo d'appello incidentale sub iii)
L'appellante incidentale ha lamentato, infine, l'omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali proposte dalla . Controparte_1
Anche tale doglianza è fondata, non avendo il tribunale esaminato tali domande.
La corte dovrà, pertanto, provvedere sulle pretese, reiterate nella presente sede, con cui la banca in via riconvenzionale chiese:
x) la condanna al pagamento del saldo, a suo favore, pari a euro 253.655,54 rinveniente sul conto corrente speciale anticipi nr. 220018, poi 1478, oltre interessi, accessori e spese volturati sul conto ordinario 220017; xx)e di euro 134.911,30 in dipendenza di n.14 effetti cambiari, azionati nei confronti dei fideiussori con il decreto ingiuntivo n.103/2015 del 30.3.2015 del
Tribunale di Nuoro (di cui euro 127.000,00 per capitale, euro 1.471,50 per spese di protesto, euro 6.439,80 per interessi legali da ogni singola scadenza sino al
10.3.2015, oltre ulteriori interessi dal 11.3.2015 sul solo importo capitale).
Riguardo alla fondatezza della pretesa di cui al superiore punto x), corre l'obbligo di rimandare alle considerazioni più diffusamente illustrate infra, sia al paragrafo
4, relativamente alla completezza della documentazione a supporto, che al paragrafo 9, ove si analizzeranno tanto i documenti a riprova del credito quanto gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento alla pretesa sub xx), essa è senz'altro fondata, attesa la regolare produzione in giudizio tanto degli effetti cambiari su cui essa si fonda quanto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori per i medesimi titoli cambiari e in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della CP_2
che omise di sollevare qualsiasi eccezione sia in ordine all'inesistenza
[...]
come anche all'invalidità del rapporto sottostante o all'avvenuta estinzione della relativa obbligazione.
4. I motivi d'appello principale sub a) e f)
Le doglianze in disamina possono essere esaminate congiuntamente siccome strettamente connesse.
Con la critica sub a) la parte appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia oggetto di gravame per non aver fatto buon governo del criterio di riparto dell'onere probatorio. Il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'istituto, nonostante che su di esso incombesse il relativo onere avendo proposto domanda riconvenzionale avente per oggetto il pagamento del saldo dei due conti, ossia del n. 220018 volturato unilateralmente nel n. 1478, in realtà non produsse né il titolo in forza del quale aveva quantificato e poi addebitato le competenze del conto corrente anticipi n. 220018 né il titolo in forza del quale aveva proceduto a chiudere e poi dar vita a un nuovo rapporto di conto corrente
(il n. 1478), né ancora il titolo in forza del quale aveva quantificato e addebitato le competenze del conto corrente ordinario n. 1478. Avrebbe omesso, altresì, di produrre la serie continua di estratti conto.
Con il motivo d'appello sub f) l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata per aver ricalcolato i saldi dei due c/c (n. 220017 e n.
1478) unitariamente e non separatamente e per non aver rettificato il saldo nei periodi nei quali era presente il solo e/c mensile o il solo e/c scalare. Il tribunale avrebbe dovuto accertare le medesime nullità del conto 220017 anche nel conto 220018, in quanto regolato, non già da un autonomo contratto di apertura, bensì dall'art. 6 del contratto del c/c ordinario n. 220017.
Il conto 220018 non sarebbe un conto di “passaggio” senza una propria autonomia, in quanto in esso maturerebbero competenze che sono annotate a debito in conto.
Il tribunale, secondo l'assunto dell'appellante, avrebbe dovuto ricalcolare separatamente i due conti, essendo autonomi, applicando le condizioni legali senza modificare i movimenti contabili (i giroconti) intercorsi tra di loro trattandosi di movimenti contabili quindi non oggetto di domanda di ricalcolo e a ogni modo definitivi siccome non contestati nei 40 giorni dalla ricezione degli estratti conto.
A dire dell'appellante, il conto 1478 sarebbe stato aperto unilateralmente dalla banca senza il consenso neppure orale del cliente e sarebbe stato portato in passivo mediante un giroconto non ordinato dalla cooperativa ma disposto dalla banca al solo scopo di eludere le norme sull'onere della prova sul conto 220018.
Secondo l'assunto dell'appellante la sentenza impugnata avrebbe erroneamente recepito quanto attestato dal ctu nominato dal tribunale, allorché, preso atto che i rapporti di conto n. 220018 e n. 1478 risultavano girocontare trimestralmente le competenze sul conto ordinario n. 220017, per tale ragione, in sede di ricalcolo, il CTU stornò gli addebiti delle competenze effettuati dalla banca sul rapporto ordinario n. 220017 sostituendoli con quelli ricalcolati. In tal modo il saldo dei conti anticipi rimase invariato ed il recupero dei due conti accessori si riversò integralmente sul saldo del conto ordinario n. 220017. Sulla scorta di ciò, il giudice di primo grado ritenne erroneamente ininfluenti le carenze probatorie della banca in relazione ai conti 220018 e 1478.
Diversamente, il conto 220018 sarebbe dotato di propria autonomia, ragion per cui il ricalcolo sarebbe dovuto avvenire separatamente, espungendo anche in relazione a quest'ultimo gli addebiti illegittimi per contrasto col divieto di anatocismo, a titolo di commissione di massimo scoperto non dovuta e di tassi ultralegali. Inoltre, il tribunale, attese le lacune documentali, avrebbe dovuto respingere la domanda riconvenzionale relativa ai conti 220018 e 1478.
*
La critica non è condivisibile.
Il conto 220018, come ricostruito dall'ausiliare nominato nel presente grado dott. non è un conto autonomo, bensì è un conto anticipi Persona_1
collegato al conto principale 220017: infatti, l'ausiliare ha verificato che le competenze provenienti dal conto speciale 220018 venivano girocontate sul conto corrente 220017 e che nelle competenze periodiche venivano addebitate le voci relative a interessi (attivi e passivi), commissioni e spese (vd. relazione del dott. pag.6). Per_2
Poiché il primo documento relativo al conto anticipi presente agli atti è un estratto scalare al 30/09/1989 con saldo iniziale pari a Lire 0 (zero), è ragionevole presumere che il conto fosse stato aperto proprio alla data del
30/06/1989, come, del resto, condivisibilmente affermato dal consulente.
Il ctu ha accertato che l'estratto scalare è presente per tutti i trimestri ad eccezione dell'anno 2013 dove non sono rinvenuti agli atti quelli relativi al 1° e
2° trimestre e che gli estratti conto sono presenti dall'anno 1990, ma iniziano ad avere continuità dal 1993, seppure con qualche vuoto documentale nel 2° trimestre 1994, 3° trimestre 1995, 1° trimestre 2013.
Proseguendo nella sua analisi il consulente ha constatato che:
- nell'estratto conto al 30/04/2012 il conto presenta un saldo dare iniziale (al
31/03/2012) di euro 253.647,54 e un saldo finale dare (al 30/04/2012) pari a euro 25,00.
- Nel trimestre sono presenti due giroconti avere: a) il primo giroconto riguarda le competenze dello stesso conto 220018 pari a euro 3.387,98 addebitate sul conto 220017 in data 02/04/2012; b) il secondo riguarda un “giroconto g/c fatt. ins.” di euro 253.647,54 destinato al conto n. 1478.
- A seguito di tali operazioni di giroconto il conto inizia a non essere più movimentato dal mese di maggio 2012, momento dal quale vengono registrate solo scritture di addebito competenze, imposta di bollo e spese per invio documenti.
- L'ultimo estratto conto presente agli atti è quello relativo al 4° trimestre 2014 nel quale si evidenzia un saldo dare pari a euro 302,67 (vd. relazione del ctu
Meloni pag. 6).
Con riferimento al conto 1478, sempre dall'analisi documentale compiuta dal consulente, è agevole rilevare che esso risulta aperto in data 11/04/2012 (con saldo zero) e il primo movimento dare avviene in data 12/04/2012 col giroconto di euro 253.647,54, proveniente dal conto 220018.
L'ausiliare ha riscontrato che agli atti sono presenti tutti gli estratti conto e gli scalari sino al 31/12/2014, mentre per i primi due trimestri 2015 sono presenti solo gli estratti conto e mancano i relativi scalari. Dall'ultimo estratto conto a disposizione (al 30/06/2015) si evidenzia un saldo dare di euro 253.655,54.
Il consulente ha, altresì, rilevato che su tale conto erano state addebitate le sole
“spese invio documenti di trasparenza” pari a euro 1,00 a trimestre (fino a 3°
trimestre 2014), mentre le competenze venivano girocontate sul conto nr.
220017.
Quanto sopra consente di affermare la correttezza della ricostruzione offerta dalla banca, allorché ebbe a sostenere (come poi ribadito nella presente sede) che il c/c 1478 era un conto tecnico, e quindi, un conto interno, meramente accessorio che non necessitava dell'autorizzazione del correntista.
La natura di conto collegato al 220017 del conto anticipi 220018 (poi 1478), a ogni modo, non ha precluso l'eliminazione delle competenze indebite provenienti dal conto speciale che venivano girocontate sul conto principale e in tal modo ha proceduto il consulente dott. Meloni, in ottemperanza al quesito postogli da questa corte di rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 220017, rideterminando i tassi ultralegali (nella misura in appresso specificata al paragrafo 9), senza anatocismo, c.m.s. e spese, ivi calcolando anche le competenze provenienti dal conto speciale n. 220018.
Correttamente e in sostanziale e piena adesione al quesito, il consulente ha parimenti proceduto all'eliminazione delle competenze indebite del conto 1478 che erano state girocontate nel conto principale 220017, essendo il conto 1478
la prosecuzione di quello 220018 (cfr. relazione di ctu pagg.6-7: “Il quesito è chiaro e richiede di eliminare l'anatocismo per l'intera durata del conto indicato fino al 31.12.2014, procedendo altresì con l'eliminazione anche delle cms e delle spese eliminando parimenti anche le competenze provenienti dal conto speciale
220018 che venivano girocontate sul conto corrente.
Dall'analisi della documentazione è emerso che nelle competenze periodiche erano appunto addebitate le sole voci relative ad interessi (attivi e passivi),
commissioni e spese. Pertanto l'eliminazione ai fini della risposta al quesito ha riguardato l'intero addebito competenze.
In virtù della circostanza che il conto corrente 1478 nasce di fatto dal giroconto del saldo negativo del conto 220018, per il periodo conclusivo, sono state eliminate dal computo anche le competenze di detto ultimo conto 1478 che, come quelle del conto 220018, venivano girocontate sul conto principale
220017”).
Ciò detto, relativamente al riparto dell'onere probatorio tra le parti avuto riguardo alle rispettive pretese, se è vero che nella sentenza impugnata non vi
è una chiara enunciazione del principio con disamina delle ricadute pratiche derivanti dall'applicazione di esso, non è meno vero che l'istituto di credito ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Dalla disamina degli estratti conto relativi al conto anticipi 220018, all. 14, produzioni della banca in primo grado, si evince che alla data del 31.5.2010 il conto presentava un saldo zero (vd. pag. 183 dell'all.to 14), di talché è del tutto ininfluente la presenza di carenze documentali in relazione al periodo anteriore a tale momento. A decorrere da quella data e sino al giroconto sul c/c 1478 di euro 253.647,54 del 12.4.2012 per fatture insolute è, invece, presente una serie continua di estratti conto (come verificato dal ctu) che attestano il credito azionato dalla banca per anticipazioni. Analogamente, è dato riscontrare una serie continua di estratti conto con riferimento al c/c 1478 a far data da quel giroconto e sino al secondo trimestre 2015 (come verificato dal ctu), allorché la pretesa fu azionata giudizialmente con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.9.2015.
Per l'individuazione del saldo rettificato si rinvia a quanto esposto nel paragrafo
9.
5. Il motivo d'appello principale sub b)
Con la censura in disamina l'appellante si è doluto dell'esclusione dell'anatocismo, per i rapporti n. 22017 e n. 22018, limitatamente al solo periodo sino al 30.06.2000. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto:
a) che, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25 co. 3 D. Lgs.
342/1999, fosse legittima la delibera CICR 9/2/2000, nella parte in cui aveva dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere, sul presupposto che tale facoltà trovasse fondamento nella delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma aveva attribuito al CICR il potere di dettare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”;
b) che la banca avesse adeguato correttamente il contratto di c/c oggetto di causa.
Viceversa, secondo l'assunto dell'appellante, la dichiarazione di incostituzionalità dell'intero terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 avrebbe fatto venir meno il fondamento normativo in forza del quale era stata emanata la delibera del CICR (che aveva previsto le modalità a cui gli istituti di credito si sarebbero dovuti attenere al fine di conservare l'efficacia delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della stessa). Inoltre, trattandosi di modifica peggiorativa, le modalità semplificate previste dalla delibera non sarebbero state comunque idonee, anche in difetto della pronuncia di incostituzionalità, a escludere l'illegittimità dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR in mancanza di approvazione del cliente, ipotesi che non sarebbe ricorrente nella specie.
La censura è fondata.
Deve, invero, accertarsi la nullità degli addebiti per interessi anatocistici, addebitati in attuazione dell'art. 7 del contratto di conto corrente del 16/6/1994, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.2.2000 (sul punto vedi in particolare Cass. n. 23852/20 secondo cui “In ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano
o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”).
Ne consegue che, in assenza di apposita pattuizione, per tutta la durata del rapporto, dev'essere eliminato ogni effetto anatocistico e in tal senso ha proceduto il consulente nominato nel presente grado.
6. Il motivo d'appello sub c) Con la doglianza in parola la parte appellante si è doluta che il tribunale erroneamente non avrebbe escluso le spese indebitamente applicate al rapporto pur in difetto di apposita pattuizione.
Il rilievo coglie nel segno. Fin dalla citazione introduttiva del primo grado la parte attrice odierna appellante ebbe a lamentare l'illegittimità del rinvio agli usi su piazza anche riguardo a spese postali, telegrafiche e simili, nonché spese di tenuta conto e ogni altra. Difatti, concluse, in via principale, tra l'altro, affinché fosse accertata la pattuizione di condizioni economiche illegittime, e l'annotazione di spese non dovute.
Ne consegue che erroneamente il tribunale, nonostante l'indeterminatezza e indeterminabilità e, quindi, nullità, della previsione pattizia in parola e, comunque, l'assenza di qualsivoglia regolamentazione per il conto 1478, omise di disporre l'espunzione delle spese.
Il mandato conferito all'ausiliare nel presente grado, conseguentemente, ne ha contemplato l'elisione.
7. Il motivo d'appello sub d)
Con la critica in esame parte appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice avrebbe assunto a base dell'individuazione delle competenze irripetibili il saldo banca, in luogo del saldo rettificato. Un ulteriore profilo di criticità si rinverrebbe, inoltre, nell'aver posto a fondamento della decisione la relazione di ctu, ove l'ausiliare anziché imputare la rimessa solutoria alle competenze addebitate nel trimestre ove si era verificato il “pagamento”, diversamente imputò la stessa a ritroso a copertura di tutte le competenze pregresse. La censura è fondata.
Secondo l'orientamento che si reputa preferibile (cfr. Cass. Civ. 5064/2024):
“la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve esser preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o
competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca.
Altrimenti non ha senso discorrere di versamenti in funzione solutoria. In altre parole, il dies a quo della prescrizione non può iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria – finanche dinanzi a un conto non affidato - sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo …”.
Ne deriva la necessità di procedere a una nuova indagine volta all'individuazione delle competenze irripetibili e con tale finalità è stato dato incarico all'ausiliare di:
- individuare le rimesse solutorie, previa eliminazione delle competenze indebite
(c.d. saldo rettificato), determinando il saldo disponibile alla data della singola rimessa e attribuendo natura solutoria alla rimessa (o alla quota) che abbia ridotto il saldo extrafido quale desumibile dalla documentazione prodotta.
- individuare per ciascuna rimessa con funzione solutoria la quota che ha pagato le competenze illegittimamente addebitate sul saldo extrafido dalla fino al CP_1
giorno precedente la stessa rimessa e determini la quota ripetibile considerando che, se la somma indebita è superiore alla quota solutoria del versamento,
l'importo ripetibile è quest'ultimo; se la somma indebita è inferiore alla quota solutoria della rimessa, l'importo ripetibile è il primo. In ossequio al quesito sottopostogli il dott. ha, dunque, proceduto, a Per_2
individuare il saldo c.d. rettificato, previa eliminazione degli addebiti illegittimi e su di esso ha individuato i versamenti solutori in ragione di euro 3.094,14.
8) Il motivo d'appello sub e)
Parte appellante ha, altresì, criticato la decisione oggetto di gravame in quanto pur in difetto di domanda di ripetizione dell'indebito avrebbe operato, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la decurtazione delle competenze irripetibili dal saldo del conto corrente n. 220017, anziché dare separata evidenza ai due valori. Secondo l'assunto dell'appellante, infatti, il decorso del tempo estinguerebbe certamente il diritto del correntista alla ripetizione di quanto pagato indebitamente mentre non inciderebbe sugli effetti della nullità e quindi nella determinazione del saldo del rapporto di conto corrente. Infatti, detta ripartizione assumerebbe rilievo ove il conto registri un'esposizione debitoria, ipotesi in cui, pur in assenza di azione di ripetizione, il correntista subirebbe di fatto una limitazione degli effetti dell'accertata illegittimità.
Il rilievo è infondato.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, indubbiamente, è interesse della banca, anche per economia processuale, eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie intervenute nel corso del rapporto onde paralizzare la successiva pretesa attrice nell'ipotesi in cui il saldo risultasse positivo o il correntista provvedesse a chiudere il conto pagando il saldo negativo (in tali termini questa Corte si è già
espressa: vd. sentenza Corte d'Appello di Sassari n. 145/2023).
Ebbene, sulla scorta di quanto precede, nel caso concretamente in esame, avendo l'attrice-odierna appellante sollevato nel presente giudizio (tempestivamente sin dal primo grado) l'eccezione di compensazione con il
contro
-credito vantato dalla banca e dedotto a fondamento della riconvenzionale, senz'altro sussiste un interesse dell'istituto di credito a opporre,
a sua volta, la prescrizione.
9. Le risultanze della ctu
Premesso che, non essendo stata proposta alcuna impugnazione sul punto, è caduto il giudicato sull'accertamento dell'illegittimità dell'addebito per commissione di massimo scoperto siccome non pattuita, il ctu ha proceduto alla rettifica del saldo del conto 220017, ivi calcolando anche le competenze provenienti dal conto 220018 e dal conto 1478, sostituendo i tassi ultralegali con il tasso legale sino alla pattuizione delle nuove condizioni in data 6.7.2011 e con il tasso convenzionale in Dare a decorrere da quella data;
ha eliminato l'anatocismo, la cms e le spese non pattuite (conformemente al quesito sottopostogli dalla corte con ordinanza 21.3.2023 e successive modifiche), ottenendo in tal modo un saldo di euro 187.043.03 a credito del cliente, al netto delle rimesse prescritte (190.137,17 - 3.094,14).
Il saldo del conto 220017, ivi calcolando le competenze provenienti dal conto
220018 (poi 1478) dev'essere, quindi, rettificato in euro 187.043.03 a credito del cliente, alla data del 23.2.2018, al netto delle rimesse prescritte.
Il saldo del conto 220018 (poi 1478) risulta pari a euro 253.655,54 a debito del correntista, alla data del 30/6/2015 per sorte capitale (vd. relazione di ctu pag.15). Ciò è coerente con le risultanze di una serie continua di estratti conto relativi al periodo in cui era venuto a esistenza il debito a seguito di anticipazioni della per fatture rimaste insolute (segnatamente, dal 31.5.2010 al CP_1 12.4.2012 per il conto 220018 e dal 12.4.2012 al secondo trimestre 2015 per il conto 1478: per l'individuazione dei periodi di riferimento vd. anche paragrafo
4).
In particolare, dagli estratti conto regolarmente prodotti dalla banca è agevole ricavare che:
-nell'estratto conto del 220018 al 30.6.2010, il primo di una serie continua dopo il saldo zero, risulta annotata una nuova anticipazione sulla fattura n. 31 per la somma di euro 146.720,00 (pag.184, doc.14 produzioni di parte convenuta in primo grado);
- nell'estratto conto al 28.2.2011 risulta annotata un'ulteriore anticipazione per la somma di euro 104.000,00 in virtù delle fatture nn. 8 e 9, portando il saldo a debito per euro 250.727,15 (pag.194, doc.14);
- nell'estratto conto al 31.3.2011 risulta annotato l'accredito del saldo della fattura n. 31 per l'importo di euro 146.720,00, così riducendo il saldo debitore ad euro 104.007,15 (pag.195, doc.14);
- nell'estratto conto al 30.4.2011 risulta annotato l'accredito della somma di euro
29.600,00, così riducendo il saldo debitore ad euro 74.400,00 (pag.197, doc.14);
- nell'estratto conto al 31.5.2011 risulta annotato l'accredito della somma di euro
74.400,00, così portando il saldo finale a zero (pag.198, doc.14);
- nell'estratto conto al 31.1.2012 risulta annotata un'ulteriore anticipazione per la somma di euro 89.033,94 in virtù della fattura n. 80, portando il saldo a debito di pari importo (pag.210, doc.14); - nell'estratto conto al 29.2.2012 risulta annotata un'ulteriore anticipazione per la somma di euro 164.613,60 in virtù della fattura n. 3, portando il saldo a debito per la somma di euro 253.647,54 (pag.211, doc.14);
- nell'estratto conto al 30.4.2012 risulta annotato il giroconto G/C fatt. ins. di euro 253.647,54 del 12.4.2012 (pag. 214, all. 14);
- il predetto giroconto era destinato al conto n. 1478, che infatti apre dal giroconto del conto precedente in data 12/4/2012 con saldo Dare di euro
253.647,54 (come ben evidenziato nella relazione del ctu dott. Meloni a pag. 9 ed è, del resto, coerente con le risultanze dell'estratto conto al 30.6.2012 pag.
1, all. 15, produzioni di parte convenuta in primo grado);
- nessun accredito di pari importo (253.647,54) risulta registrato negli estratti conto del 1478 relativi al periodo successivo al giroconto del 12.4.2012, la cui serie continua è stata prodotta sino a tutto il secondo trimestre 2015.
Quanto sopra conferma la fondatezza della pretesa riconvenzionale della banca per l'importo capitale corrispondente alle anticipazioni sulle fatture nn. 80 e 3, a riprova della quale soccorrono le risultanze di una serie continua di estratti conto senza alcuna evidenza dell'accredito del corrispondente importo.
Per completezza, osserva la corte che le affermazioni di segno apparentemente contraddittorio contenute nel prospetto all. 4 alla relazione di ctu (che parrebbe restituire un saldo del conto 220018 a credito del cliente pari a euro 194.885,38) non possono condurre a considerazioni difformi da quelle testé esposte, solo ove si consideri che l'ausiliare ha ivi assunto un saldo di euro 302,67 ossia quello corrispondente alle piccole movimentazioni avvenute sul conto 220018 successivamente al giroconto di euro 253.647,54 del 12.4.2012 e, quindi, omettendo del tutto di considerare le risultanze del conto 1478 (prosecuzione del primo) sebbene destinatario del giroconto relativo alle fatture insolute.
10. Riforma della sentenza appellata e regolamentazione delle spese di lite
Per tutto quanto precede, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 203/2022 del Tribunale di
Nuoro, il saldo del conto 220017, ivi calcolando le competenze provenienti dal conto 220018 (poi 1478) dev'essere, quindi, rettificato in euro 187.043.03 a credito del cliente, alla data del 23.2.2018, al netto delle rimesse prescritte.
Le domande riconvenzionali proposte nell'interesse della Controparte_1
devono trovare accoglimento nella misura di seguito precisata.
[...]
Considerato il credito della banca per anticipazioni su fatture pari a euro
253.655,54 in linea capitale e ribadito che all'esito della ctu sono state rideterminate anche le competenze provenienti dal conto anticipi 220018 (poi
1478) sino alla data del 23.2.2018, tenuto conto, altresì, del
contro
-credito della correntista, oggetto di rituale eccezione di compensazione, nella misura di cui supra pari a euro 187.043.03, per l'effetto, la Controparte_2
dev'essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore dell'istituto di credito, della somma di euro 66.612,51 (253.655,54 – 187.043,03) oltre interessi al tasso legale a far data dal 24.2.2018 al saldo.
Sempre in accoglimento della pretesa riconvenzionale della banca, la dev'essere dichiarata tenuta e condannata al Controparte_2
pagamento, in favore della Bnl, dell'ulteriore somma, rinveniente dai titoli cambiari insoluti, di euro 134.911,30, di cui euro 127.000,00 in linea capitale, euro 1.471,50 per spese di protesto ed euro 6.439,80 per interessi al tasso legale, maturati da ogni singola scadenza e fino alla data del 10.3.2015, oltre successivi interessi al tasso legale sulla sorte capitale di euro 127.000,00 dal
11.3.2015 fino al saldo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e avuto riguardo all'esito complessivo della causa, la dev'essere Controparte_2
dichiara tenuta e condannata alla rifusione di 1/2 delle spese del doppio grado del giudizio che sono liquidate per intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi delle cause di valore entro 260.000,00 (di cui al DM 55/2014 come modificato nel 2018 per il primo grado e di cui al DM 147/22 per il presente grado), compensate nel resto.
I costi delle ctu devono essere posti definitivamente a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione gli appelli rispettivamente proposti da e avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_1
del Tribunale di Nuoro n. 203/2022 e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
1)accerta che il saldo del conto 220017, ivi calcolando anche le competenze provenienti dal conto 220018 (poi 1478) è pari a euro 187.043.03 a credito del cliente, alla data del 23.2.2018, al netto delle rimesse prescritte;
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento, per le Controparte_2
causali di cui alla parte motiva e operata la compensazione con il credito di cui al superiore punto 1), in favore della , delle Controparte_1
seguenti somme: euro 66.612,51 oltre interessi al tasso legale a far data dal
24.2.2018 fino al saldo ed euro 134.911,30, oltre successivi interessi al tasso legale sulla sorte capitale di euro 127.000,00 dal 11.3.2015 fino al saldo;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione, in favore Controparte_2
della , della metà delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano per l'intero in euro 1.214,00 per spese, euro 13.430,00 per compensi, oltre spese gen., iva e cpa per il primo grado, e in euro 14.317,00 per compensi,
oltre spese gen., iva e cpa quanto al secondo grado, compensate nel resto;
- pone definitivamente i costi delle ctu a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Così deciso in Sassari, il 9.10.2025
La Presidente
Dott. Ssa Maria Grixoni
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi