Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1734 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da nato il [...] in [...]–Am–Albis (Svizzera), (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Guarino, giusta procura C.F._1 in atti
E
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Guarino, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 6.11.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
1
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 30.06.1997 in Ispica (RG), con atto trascritto nel
Registro Atti di matrimonio del Comune di Ispica al n. 37 / parte II / serie A / anno 1997; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate i figli: (16.06.1999) Per_1 Per_2
(08.06.2005) e (02.03.2007); Per_3
hanno esposto di essersi separati giusta sentenza del Tribunale di Ragusa n. 31/2024 del
04.01.2024, di non essersi riconciliati da allora, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione del Tribunale di Ragusa n. 31/2024 del 04.01.2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
a) i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza ove meglio credono, senza bisogno di prestarsi alcun reciproco consenso;
b) i coniugi, atteso che ciascuno di essi è economicamente indipendente,
rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e/o assegno divorzile e, per l'effetto, ciascuno provvederà da sé al proprio mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere alle proprie eIGenze e al proprio sostentamento;
c) tra i coniugi non intercorre alcun rapporto patrimoniale, tra gli stessi non vi sono beni da dividere, sia mobili che immobili, e nulla è dovuto dall'uno all'altro per qual si voglia ragione e/o causale.
d) la casa coniugale, sita in Ispica (RG) nella via Sandro Pertini n. 9, è assegnata al IG. che è il proprietario della stessa;
Parte_1
e) il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, con Persona_4
collocazione presso il padre con il quale vivrà e dimorerà nella casa coniugale sita in Ispica (RG) nella via Sandro Pertini n. 9.
La madre vedrà e terrà il figlio con sé:
• nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
• il primo e il terzo fine settimana di ogni mese, dalle ore 18.00 del sabato con pernotto alle ore 20.00 della domenica;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre con pernotto ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio con pernotto, per il 2024 la madre inizierà con il primo periodo;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per il 2025 la madre inizierà con il giorno di Pasqua;
• trenta giorni in occasione delle vacanze estive (luglio – agosto) da concordarsi preventivamente tra i due genitori, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, secondo le eIGenze di entrambi e gli impegni del figlio;
3 • il giorno del compleanno ad anni alterni, per il 2025 inizierà la madre. I genitori si impegnano a fare in modo che quando il minore trascorre la ricorrenza con uno di loro incontri l'altro per una parte della giornata;
f) ogni decisione relativa all'educazione del minore, alla sua salute e alla formazione scolastica ovvero ogni altra attività che possa rappresentare un interesse apprezzabile per i genitori dovrà essere concordata tra gli stessi, secondo le primarie eIGenze del figlio e tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso, collaborando fattivamente e tenendosi reciprocamente informati in riferimento ad ogni circostanza relativa al figlio;
g) il IG. provvederà al mantenimento del figlio , che ha Parte_1 Per_3 espresso il desiderio di vivere con il padre e la madre è d'accordo in tal senso, fatta eccezione per quanto si dirà appresso in riferimento alle spese straordinarie;
h) il IG. a titolo di concorso per il mantenimento della figlia Parte_1
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, corrisponderà alla Per_2
IG.ra , con la quale la figlia ha espresso il desiderio di vivere, Controparte_1
entro il giorno 14 di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
per le restanti spese necessarie al mantenimento della figlia provvederà unicamente la madre, fatta eccezione per quelle straordinarie di cui si dirà appresso;
i) le spese straordinarie relative ai figli e verranno Persona_5 Persona_4
ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
tali spese straordinarie, a titolo semplificativo ma non esaustivo, sono quelle di seguito elencate e si distinguono tra spese che non devono essere concordate tra i genitori e spese che devono essere concordate tra i genitori. A tal riguardo si rappresenta quanto segue:
• i ricorrenti dichiarano e pattuiscono che le spese straordinarie relative ai figli che vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute senza che sia necessario concordarle preventivamente con l'altro genitore sono le seguenti: corredo d'inizio anno scolastico;
acquisto libri di testo;
tassa d'iscrizione presso gli istituti d'istruzione statali;
abbonamento autobus;
mensa; tickets del S.S.N.;
4 spese mediche non differibili e urgenti, ivi comprese quelle di carattere odontoiatrico;
acquisto di occhiali da vista;
acquisto di farmaci;
• i ricorrenti dichiarano e pattuiscono che le spese straordinarie relative ai figli che vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute solo in seguito al preventivo consenso dell'altro genitore sono le seguenti: spese per visite mediche specialistiche non effettuate presso il S.S.N.; spese per gite scolastiche e viaggi d'istruzione; spese per campeggi anche di carattere religioso;
spese per corsi di lingue;
spese per attività sportive e/o ricreative con acquisto di relative attrezzature;
spese per l'acquisto e la manutenzione di mezzi di trasporto in uso ai figli con relativi costi di assicurazione e tassa;
viaggi; feste di compleanno o relative ad altre ricorrenze;
spese per attività di doposcuola e/o lezioni private di ripetizione o potenziamento;
j) per i periodi a venire, spetterà unicamente alla IG.ra , e il IG. Controparte_1 la autorizza espressamente, richiedere all' l'assegno Parte_1 CP_2
unico e universale per i figli e/o ogni altro sostegno economico assimilabile e di incassarne i relativi proventi;
k) la IG.ra autorizza espressamente il IG. a Controparte_1 Parte_1 chiedere ed ottenere il rilascio in favore del figlio della carta d'identità Per_3
e della tessera sanitaria;
l) i ricorrenti si impegnano espressamente a provvedere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla chiusura del conto corrente n.
1017731736 accesso presso ed il relativo importo a saldo Controparte_3
presente sul detto conto corrente al momento della chiusura sarà di esclusiva pertinenza del IG. Parte_1
m) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente a chiedere ed ottenere il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non contrastante con l'interesse dei figli né con norme di legge e, inoltre in quanto vertono su diritti disponibili alle parti.
Quanto alla rinuncia delle parti al reciproco mantenimento, il Tribunale prende atto della loro dichiarazione, così come degli ulteriori accordi inerenti agli obblighi che le parti assumono.
5 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 30.06.1997 in Ispica (RG), tra e con atto trascritto Parte_1 Controparte_1
nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Ispica al n. 37 / parte II / serie A / anno 1997
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ispica ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
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