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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2104/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
ER LE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
RE VI e l'Avv. DOVICO FEDERICA che la rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e anno esposto: Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in TORINO il 31/01/1993, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 131, parte II, Serie A, dell'anno 1993; che dal matrimonio sono nati i figli e , maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 18.4.2024;
che sin dalla autorizzazione a vivere separatamente la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta, dovendosi unicamente precisare che l'assegno di mantenimento in favore della moglie deve intendersi quale assegno divorzile.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
31/01/1993 in TORINO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio CP_1
dello Stato Civile del Comune di TORINO al N. 131, parte II Serie A, anno 1993, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) il sig. si impegna a continuare ad accreditare ogni mese alla sig. la metà di sua Pt_1 Pt_2 spettanza, pari ad € 250,00, della somma complessiva di € 500,00 mensili, versata a titolo di pagamento rateale anticipato dai promissari acquirenti dell'immobile in comproprietà tra i ricorrenti, sito in
Gambasca, via Santa Lucia n. 25, in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato in data
28/6/21; tale obbligo permarrà fintanto che i promissari acquirenti pagheranno le rate e comunque fino a quando gli stessi non avranno ultimato il pagamento dell'intero prezzo pattuito, e quindi indicativamente fino alla fine dell'anno 2029, quando verrà stipulato l'atto definitivo di vendita dell'immobile medesimo;
le spese relative all'IMU dovuta su tale immobile continueranno ad essere interamente sostenute dal sig. come da accordi raggiunti nelle condizioni di separazione, fino Pt_1
alla data della vendita.
2) Le parti si danno atto che la sig. è tuttora disoccupata e priva di altre fonti di reddito, ad Pt_2 eccezione della somma di € 250,00 di cui al punto precedente, ed il sig. si impegna pertanto a Pt_1
continuare a contribuire al suo mantenimento versandole, a mezzo bonifico bancario sul conto a lei intestato, a partire dal mese di agosto 2025, la somma mensile di € 150,00 (diconsi centocinquanta), entro la fine di ogni mese, fintanto che la ricorrente non troverà un'occupazione, che le garantisca un reddito.
3) Quando, presumibilmente nel 2030, cesseranno i pagamenti rateali dei promissari acquirenti, e pertanto la sig. non riceverà più l'importo di € 250,00 mensili di cui al punto 1), il sig. in Pt_2 Pt_1
deroga a quanto previsto nelle condizioni di separazione, continuerà a versarle l'importo di € 150,00 mensili, senza aumentare il contributo al mantenimento.
4) le spese della presente procedura restano compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà al saldo delle competenze spettanti al legale incaricato.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2104/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
ER LE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
RE VI e l'Avv. DOVICO FEDERICA che la rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e anno esposto: Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in TORINO il 31/01/1993, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 131, parte II, Serie A, dell'anno 1993; che dal matrimonio sono nati i figli e , maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 18.4.2024;
che sin dalla autorizzazione a vivere separatamente la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta, dovendosi unicamente precisare che l'assegno di mantenimento in favore della moglie deve intendersi quale assegno divorzile.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
31/01/1993 in TORINO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio CP_1
dello Stato Civile del Comune di TORINO al N. 131, parte II Serie A, anno 1993, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) il sig. si impegna a continuare ad accreditare ogni mese alla sig. la metà di sua Pt_1 Pt_2 spettanza, pari ad € 250,00, della somma complessiva di € 500,00 mensili, versata a titolo di pagamento rateale anticipato dai promissari acquirenti dell'immobile in comproprietà tra i ricorrenti, sito in
Gambasca, via Santa Lucia n. 25, in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato in data
28/6/21; tale obbligo permarrà fintanto che i promissari acquirenti pagheranno le rate e comunque fino a quando gli stessi non avranno ultimato il pagamento dell'intero prezzo pattuito, e quindi indicativamente fino alla fine dell'anno 2029, quando verrà stipulato l'atto definitivo di vendita dell'immobile medesimo;
le spese relative all'IMU dovuta su tale immobile continueranno ad essere interamente sostenute dal sig. come da accordi raggiunti nelle condizioni di separazione, fino Pt_1
alla data della vendita.
2) Le parti si danno atto che la sig. è tuttora disoccupata e priva di altre fonti di reddito, ad Pt_2 eccezione della somma di € 250,00 di cui al punto precedente, ed il sig. si impegna pertanto a Pt_1
continuare a contribuire al suo mantenimento versandole, a mezzo bonifico bancario sul conto a lei intestato, a partire dal mese di agosto 2025, la somma mensile di € 150,00 (diconsi centocinquanta), entro la fine di ogni mese, fintanto che la ricorrente non troverà un'occupazione, che le garantisca un reddito.
3) Quando, presumibilmente nel 2030, cesseranno i pagamenti rateali dei promissari acquirenti, e pertanto la sig. non riceverà più l'importo di € 250,00 mensili di cui al punto 1), il sig. in Pt_2 Pt_1
deroga a quanto previsto nelle condizioni di separazione, continuerà a versarle l'importo di € 150,00 mensili, senza aumentare il contributo al mantenimento.
4) le spese della presente procedura restano compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà al saldo delle competenze spettanti al legale incaricato.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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