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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 7492/2025 R.V.G., promossa con ricorso congiunto di separazione personale e scioglimento del matrimonio da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL DA
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SS AC con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI SULLA SEPARAZIONE:
Omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) si dichiari la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare dove meglio ritiene la propria abituale dimora, con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni delle residenze;
2) si assegni la casa familiare sita in Padova, Via Cantele n. 7 alla moglie che vi abiterà con i figli;
3) la figlia minore, è affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre e, pertanto, in Padova, Via Cantele n. 7;
4) sul diritto di visita del padre: il Sig. potrà tenere con sé la figlia nei fine Pt_1 settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale, fino a dopo cena, per metà delle vacanze natalizie, quelle pasquali ad anni alterni, così come le altre diverse festività e vacanze scolastiche.
Inoltre, potrà tenere con sé la figlia per tre settimane anche non continuative durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
5) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di euro 200,00 Pt_1 Pt_2
(duecento/00) per il mantenimento della minore e del figlio non ancora Per_2 economicamente sufficiente.
L'assegno di mantenimento è così determinato in ragione dello stipendio percepito dal Sig. e in quanto quest'ultimo dovrà reperire una nuova abitazione, con Pt_1 conseguente esborso di danaro, mentre l'immobile di Via Cantele n. 7, di proprietà del figlio dei ricorrenti, non è gravato da mutuo ipotecario o da altri oneri finanziari;
6) entrambi i coniugi concorreranno, inoltre, al 50% al pagamento delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle mediche specialistiche non coperte dal
S.S.N., scolastiche (tasse, iscrizioni, libri, cancelleria, gite scolastiche), sportive e ricreative;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla si stabilisce a titolo di assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
8) i coniugi dichiarano di non avere alcun bene in comune in Italia;
9) in Serbia i predetti hanno in comune un appezzamento di terreno che, quando venderanno, traferiranno il ricavato della vendita in parti uguali ai figli;
pagina 2 di 4 10) con il presente atto le parti reciprocamente dichiarano di aver, comunque, definito ogni aspetto dei loro rapporti economico patrimoniali e di null'altro avere reciprocamente a rivendicare per diritti di qualsivoglia natura e/o a pretendere per qualsiasi pretesa creditoria sino alla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto pattuito con le presenti condizioni di separazione.
11) Spese legali interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 27.4.2006 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.83, parte I, dell'anno 2006
e che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 5.8.2006, e in Per_2 Per_1 data 6.10.2009, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
Con note scritte, sostitutive della presenza in udienza depositate in data 7.10.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologa della separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione stabilite per accordo dai coniugi appaiono coerenti con la rispettiva condizione reddituale, rappresentata in ricorso e non sono contrarie all'interesse dei figli.
Va pertanto provveduto all'omologa della separazione, alle condizioni concordate dai coniugi, come in premessa.
pagina 3 di 4 La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio in data 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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