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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 307/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 3.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 27.5.2024 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 27.5.2024 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AR RO e IC RE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in Via Calatafimi, 1/B, contro
( CP_1 Controparte_2
), P.I. C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO BOCCHI, elettivamente domiciliato presso la sede di Rovigo, Viale delle Industrie n.
1 - Avvocatura
. CP_1
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per le malattie professionali denunciate;
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura pari al 16% quanto alla discopatia, al 7% con riferimento alla tendinopatia alle spalle ed al 4% con riferimento alla meniscopatia nella misura complessiva del 26% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e CP_2 quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o capitale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura pari al 16% quanto alla discopatia, al 7% con riferimento alla tendinopatia alle spalle ed al 4% con riferimento alla meniscopatia,
pagina 2 di 11 nella misura complessiva del 26% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi av- vocati in qualità di anticipatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via principale si chiede respingersi con qualsiasi statuizione la domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 19.04.2024 , come sopra rappresentata, Parte_1
ha convenuto in giudizio Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da “ernia discale”, “menisco-condropatia bilaterale delle ginocchia” e
“tendinopatia bilaterale alle spalle”, cagionate dall'attività lavorativa svolta dal 1964, presso vari datori di lavoro con mansioni diverse: dal 1964 al 1969 è stata addetta alla coltivazione e raccolta di barbabietole e riso presso l'Azienda Agricola Ottolini di Pila (Ro); dal 1996 al
1997 ha gestito un negozio di abbigliamento a Valeggio sul Mincio, mentre dal 1998 a tutt'oggi ha svolto attività di miticoltrice per la cooperativa Pescatori di Pila (Ro).
La ricorrente ha quindi descritto le mansioni svolte, in merito alle quali ha sottolineato che l'attività di raccolta delle vongole era svolta rimanendo immersi nell'acqua che arrivava ad una altezza di circa 50cm, in posizione inginocchiata, scavando la terra manualmente o con un piccolo rastrello chiamato “rasca”; in tale attività doveva chinare il capo e mantenere una postura piegata per tutta la durata della raccolta, eseguendo inoltre continui movimenti di flesso estensione delle braccia, con applicazione della forza per scavare a terra sia manualmente sia con l'utilizzo della “rasca”. Ha aggiunto che, una volta raccolte le vongole all'interno di una cesta, la sollevava e la riponeva manualmente all'interno dell'imbarcazione flettendo la schiena per alzare la cesta dall'altezza di terra fino ad oltre un metro al fine di oltrepassare i bordi dell'imbarcazione.
Dopo l'attività di pesca ella risaliva sull'imbarcazione e procedeva all'attività di pulizia dei molluschi tramite un setaccio in plastica e ferro, di dimensioni 70cm x 50cm e dal peso di pagina 3 di 11 circa 7 kg potendo contenere fino a 5kg di molluschi, che doveva essere mantenuto saldamente e fatto oscillare con movimenti ripetitivi orizzontali utilizzando la forza delle braccia;
in questo modo raccoglieva all'incirca 20kg di vongole, che potevano arrivare a 50 nei periodi festivi (Pasqua, Natale e Ferragosto).
Al termine della pulizia la inseriva le vongole dentro sacchi del peso di 12kg ciascuno, Pt_1
che – una volta rientrata nel porto – provvedeva a scaricare, unitamente agli strumenti di lavoro, sollevandoli manualmente da terra fino ad un'altezza superiore rispetto alla propria, costringendola ad estendere le braccia oltre la linea delle spalle affinché il sacco raggiungesse il pontile posto ad una altezza di circa 2 metri dalla imbarcazione.
Parte attrice ha ulteriormente precisato che l'attività summenzionata era svolta per 6 ore giornaliere ed eseguita da lunedì a venerdì, fino al 2010, mentre da tale anno veniva esercitata tutti i giorni (domenica compresa) nei periodi di festività e 3 o 4 volte a settimana nei periodi restanti.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 14.06.2023, denuncia delle malattie CP_1
professionali suindicate, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. docc. da 2 a 4 all. al ricorso).
Si è rivolta, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita correlato al danno biologico stimato nella misura complessiva del
26%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 5 all. al ricorso) e la conseguente condanna Per_1 dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che, resistendo al CP_1
ricorso ha negato la natura professionale delle malattie denunciate, diffuse nella popolazione dell'età della ricorrente, eccependo la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e le patologie lamentate, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Dopo la prima udienza del 21.06.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianza di (presidente della Cooperativa pescatori di Pila), Testimone_1 nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. , è stata Per_2 discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda pagina 4 di 11 Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una CP_1
causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Al contrario, in caso di malattie non tabellate, come evidenziato dall' , rammentando CP_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità
pagina 5 di 11 dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come la ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale, delle spalle e delle ginocchia.
Il teste , infatti, dopo aver riferito: “ho fatto lo stesso lavoro della ricorrente, a Tes_1 volte ci vedevamo e a volte no, essendo l'area che il al quale la Cooperativa è CP_4 associata molto vasta”, interrogato sui capitoli di prova relativi alle modalità di raccolta delle vongole in acqua, ha risposto:
sul cap. 6 (Vero che tutta l'attività di raccolta avviene in posizione inginocchiata con parte del corpo e le mani immerse nell'acqua che arriva ad una altezza di circa 50cm?) per la gran parte del tempo è vero, dipende dalla marea, si sta inginocchiati oppure chinati se non è possibile stare in ginocchio, la durata di questa attività dipende dalle zone dove si opera, la media è sulle tre ore/tre ore e mezza al giorno;
sul cap. 7 (Vero che la ricorrente deve chinare il capo e mantenere una postura piegata per tutta la durata della raccolta in cui è richiesto altresì di eseguire continui movimenti di flesso estensione delle braccia con applicazione di forza per scavare a terra sa manualmente che con l'utilizzo della “rasca”?) è vero, in alcuni periodi dell'anno il lavoro è molto intenso, per una donna è molto faticoso, più di tre o quattro ore al giorno non è possibile lavorare.
Inoltre avevamo degli orari precisi per consentire il trasporto della merce nei luoghi di stabulazione, che si svolge al non erano neppure possibili pause dal Parte_2 lavoro, pena la mancata consegna.
Ha confermato inoltre la movimentazione di carichi (cesta dal peso di 20-25 kg, setaccio dal peso di 7 kg, sacchi di vongole di 12-14 kg) e l'orario di lavoro della ricorrente, così come indicato in ricorso.
sul cap. 9 (Vero che una volta riempita, la cesta viene sollevata e riposta manualmente all'interno dell'imbarcazione?) è vero;
la cesta piena pesa da 20 a 25 kg, prima di metterla in barca si scuoteva e la cesta arrivava a pesare anche di più, io la sollevavo da solo, anche qualche donna lo faceva;
sul cap. 10 (Vero che in ragione dell'altezza dell'acqua la ricorrente non può piegare le gambe a sufficienza ed è costretta a flettere il busto per sollevare la cesta dall'altezza di terra fino ad oltre un metro al fine di oltrepassare i bordi dell'imbarcazione?) è vero, la sponda della barca è alta oltre 50/60 cm. rispetto all'altezza dell'acqua;
pagina 6 di 11 sul cap. 13 (Vero che il setaccio, del peso complessivo di circa 7kg, deve essere mantenuto saldamente e fatto oscillare utilizzando la forza delle braccia e movimenti ripetitivi orizzontali in modo da eliminare quanta più terra possibile?) è vero. L'operazione con il setaccio iniziava dopo la raccolta, alcuni la facevano a mano, altri con un vaglio meccanico, che comunque necessitava dell'intervento manuale dell'operatore;
sul cap. 17 (Vero che il pontile si trova ad una altezza di circa 2 metri dalla imbarcazione quindi ogni sacco deve essere sollevato manualmente da terra fino ad un'altezza superiore rispetto a quella della ricorrente che è costretta ad estendere le braccia oltre la linea delle spalle affinché il sacco raggiunga il pontile e possa essere prelevato dall'addetto alla pesa?) è vero, il pontile è fisso e non galleggiante, con la bassa marea bisogna proprio “lanciare” il sacco, che pesa mediamente dai 12 ai 14 kg.
sul cap. 18 (Vero che ciascuna giornata lavorativa dura 6 ore e, fino all'anno 2010, la raccolta veniva eseguita 6 giorni a settimana dal lunedì al venerdì?) si lavorava cinque giorni a settimana, a Pasqua, in agosto ed in dicembre si facevano sette giorni su sette, l'orario lavorativo era quello indicato in capitolo, sei ore ci volevano tutte.
sul cap. 19 (Vero che a partire dal 2010 la ricorrente continua a lavorare tutti i giorni compresa la domenica soltanto nei periodi di festività (settimane precedenti natale, pasqua, ferragosto ecc) mentre nel resto dell'anno effettua 3 o 4 raccolte a settimana?) è vero.
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide lombosacrale, delle spalle e delle ginocchia, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. , Per_2
il quale - nelle operazioni peritali condotte in data 10.01.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. e a quello di parte , Dr.ssa – ha constatato la presenza Per_1 CP_1 Per_3
nella Zago delle malattie: “esiti di stabilizzazione vertebrale in ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia lombo-sacrale con protrusioni discali multiple, radicolopatia L5-S1 bilaterale”, “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” e “menisco- condropatia bilaterale di ginocchio”, circostanza non contestata (cfr. pag. 8 e 10 relazione
CTU).
In merito alla patologia del rachide, ha riferito che caratteristica dell'ernia del disco intervertebrale è “l'erniazione di sostanza nucleare [che] può essere conseguenza di sollecitazioni eccessive, di sforzi ripetuti, di una prolungata tensione imposta al meccanismo idraulico discale, di alterazioni dell'anulus o delle più varie combinazioni di tutti questi fattori” (cfr. pag. 10 relazione CTU).
Sul punto ha altresì evidenziato “che vi è una forte evidenza di rischio per la colonna vertebrale derivante dalle attività lavorative connesse al sollevamento manuale di carichi. La movimentazione dei carichi si riferisce all'atto lavorativo di trasportare, sostenere, sollevare,
pagina 7 di 11 deporre, spingere, tirare, spostare: se tali atti si ripropongono con continuità e nell'ambito della vita lavorativa si protraggono per una durata di anni, determinano forze compressive sulle strutture del rachide lombare che possono condurre a microlesioni, innescare il meccanismo dell'usura precoce ed anticipare i processi parafisiologici di invecchiamento strutturale”.
Venendo al caso di specie ha concluso: “la sig.ra [ha] nel corso della sua vita Pt_1
lavorativa, compiuto – per un sufficiente periodo di tempo –si voglia anche solo considerare dal 1998 in poi, sino ad oggi, attività comportanti la movimentazione manuale di carichi quale la miticoltrice” e ha reputato l'arco temporale nel quale le stesse furono svolte (oltre 25 anni) “sufficientemente congruo e adeguato alla manifestazione del disturbo lamentato”, aggiungendo: “la medesima era addetta alla raccolta di vongole in laguna. Le attività lavorative da lei svolte, con particolare riguardo alle azioni di traino e sollevamento della
“rasca” per issarla a bordo barca e di movimentazione dei sacchi di vongole hanno evidentemente comportato condizioni di sovraccarico biomeccanico del rachide lombo- sacrale connesse alla movimentazione manuale di carichi”.
Ha ritenuto così sussistente il nesso di causalità materiale tra l'attività lavorativa effettuata e la malattia denunciata, che ha ricondotto – seppur con una leggermente diversa formulazione lessicale (“Ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale”)
– alla voce 77 lettera b) delle “Nuove Tabelle Malattie Professionali” dove sono indicate le attività “…di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, precisando altresì che le “descritte attività manuali protratte per alcuni decenni hanno determinato un accertato rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide per assunzione prolungata di posture incongrue che appaiono idonee, quantomeno con ruolo di concausa, all'aver causato la patologia accertata” (cfr. pagg. da 12 a 14 relazione CTU).
Quanto alla tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori il CTU sottolinea che “la spalla
[…] è l'articolazione maggiormente esposta al rischio di tendinopatia […] come effetto di movimenti ripetuti (anche di bassa intensità) e relative lesioni e infiammazioni da usura”, considerando che le mansioni svolte certamente da oltre venticinque anni hanno comportato un rilevante sovraccarico biomeccanico a livello delle spalle, ha concluso da un punto di vista medico-legale per la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa effettuata, riconducendo la “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” alla voce 78 lettera c) delle “Nuove Tabelle Malattie Professionali” per
“lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla
pagina 8 di 11 movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue” (cfr. pag. 18 relazione
CTU).
Circa la patologia a carico delle ginocchia, invece, il dr. , premettendo che la stessa è Per_2 presente solo nella Tabella dell'Industria alla voce 79 lettera c) “Meniscopatia degenerativa” correlata a “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione
o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” e non in quella dell'Agricoltura, l'ha considerata – nel caso in esame – “degenerativo-infiammatoria delle strutture cartilaginee e meniscali delle ginocchia connesse al sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori, particolarmente sollecitati per il mantenimento dell'equilibrio nelle particolari condizioni lavorative e le modalità di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori del settore della raccolta dei mitili, data la necessità di mantenimento della stazione eretta e di spostamento su terreno sabbioso e poco stabile. Tale fattore di rischio appare presente anche
a bordo barca data l'instabilità del mezzo a causa del moto ondoso con necessità di movimenti continui degli arti inferiori per mantenere l'equilibrio”, ritenendola anch'essa di origine professionale (cfr. pag. 20 relazione CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva avanzato dubbi circa l'effettiva esposizione a CP_1
rischi professionali, ha ribadito la compatibilità scientifica delle patologie con le attività lavorative, così come descritte in corso di causa.
Il CT di parte ricorrente non ha inviato osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide, essendo state formulate in modo logico, ampiamente argomentato, e senza contraddizioni - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale delle malattie “esiti di stabilizzazione vertebrale in ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia lombo-sacrale con protrusioni discali multiple, radicolopatia L5-S1 bilaterale”, “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” e “menisco-condropatia bilaterale di ginocchio”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio, prendendo a riferimento le voci tabellari n. 213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti”), n. 200 (“Anchilosi del tratto dorsale”), n. 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”) e n. 283 (“Esiti di rottura di un menisco, non
pagina 9 di 11 operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare”) ha stimato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 20%, così suddivisi:
“Esiti di stabilizzazione vertebrale in ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia lombo-sacrale con protrusioni discali multiple, radicolopatia L5-S1 bilaterale” pari al 12%;
“tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” pari al 6%;
“menisco-condropatia bilaterale di ginocchio” pari al 3%.
Quanto alla decorrenza delle patologie, il Dr. colloca il complesso menomativo di Per_2
entrambe le patologie certamente presente al momento delle domande di malattia professionale (14.06.2023).
L' convenuto deve dunque essere condannato a costituire a favore della ricorrente la CP_2
rendita conseguente a tale riconoscimento dalla data della domanda amministrativa
(14.06.2023); l' dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi CP_1
dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale).
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 307/2024 promossa da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che le malattie “esiti di stabilizzazione vertebrale in ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia lombo-sacrale con protrusioni discali multiple, radicolopatia L5-S1 bilaterale”, “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” e “menisco-condropatia bilaterale di ginocchio” dalle quali la ricorrente è affetta sono di origine professionale e determinano nella stessa un danno biologico pari al 20%, riscontrabile a far data dalla domanda amministrativa
(14.6.2023);
2. Condanna a costituire a favore della ricorrente la rendita conseguente al CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a pagina 10 di 11 far data dalla domanda amministrativa (14.06.2023), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per essa agli avv.ti
AR RO e IC RE che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, oltre al rimborso delle spese di CTP documentate in atti;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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