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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.503/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/07/2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale proposto da contro Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del 17/07/2024 n. 2399/2024 del Parte_1
Tribunale di Lecce così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'appello principale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio n. 10717/2023 innanzi al Tribunale di Lecce;
Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
Condanna parte appellante principale al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore di controparte e le liquida in € 300,00 oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma
1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 08/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/07/2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale proposto da contro Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del 17/07/2024 n. 2399/2024 del Parte_1
Tribunale di Lecce così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'appello principale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio n. 10717/2023 innanzi al Tribunale di Lecce;
Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
Condanna parte appellante principale al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore di controparte e le liquida in € 300,00 oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma
1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 08/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Caterina Mainolfi