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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott. Elena Giuppi Presidente
Dott. Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 68/2025 discussa nella camera di consiglio del 22 luglio 2025, promossa con ricorso iscritto a ruolo il 14/01/2025, da
) rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mastretta, Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
) rappresentato e difeso dall'avv.ta Lidia Controparte_1 C.F._2
D'Agostino;
RESISTENTE data regolare comunicazione al P.M. presso il Tribunale di Lodi, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.;
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi delle parti,
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), il 04 agosto
2004, giusta trascrizione registro civile anno 2004, parte II, n. 9, serie C.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , nato in [...], il [...], Persona_1 maggiorenne non economicamente indipendente, e , nato in [...], il [...], Persona_2 minorenne.
Le parti sono comparse dinanzi alla giudice delegata all'udienza del 11/07/2025, all'esito della quale sono state autorizzate a vivere separate ed hanno insistito per la pronuncia di sentenza non definitiva relativa di separazione personale dei coniugi.
Ritenuto che la domanda sia meritevole di accoglimento, tenuto conto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritenuto che il processo debba continuare per la decisione sulle ulteriori domande svolte dalle parti, la causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Santa Maria Capua Vetere (CE), il 04 agosto 2004, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del suddetto Comune;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025.
La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott. Elena Giuppi Presidente
Dott. Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 68/2025 discussa nella camera di consiglio del 22 luglio 2025, promossa con ricorso iscritto a ruolo il 14/01/2025, da
) rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mastretta, Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
) rappresentato e difeso dall'avv.ta Lidia Controparte_1 C.F._2
D'Agostino;
RESISTENTE data regolare comunicazione al P.M. presso il Tribunale di Lodi, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.;
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi delle parti,
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), il 04 agosto
2004, giusta trascrizione registro civile anno 2004, parte II, n. 9, serie C.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , nato in [...], il [...], Persona_1 maggiorenne non economicamente indipendente, e , nato in [...], il [...], Persona_2 minorenne.
Le parti sono comparse dinanzi alla giudice delegata all'udienza del 11/07/2025, all'esito della quale sono state autorizzate a vivere separate ed hanno insistito per la pronuncia di sentenza non definitiva relativa di separazione personale dei coniugi.
Ritenuto che la domanda sia meritevole di accoglimento, tenuto conto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritenuto che il processo debba continuare per la decisione sulle ulteriori domande svolte dalle parti, la causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Santa Maria Capua Vetere (CE), il 04 agosto 2004, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del suddetto Comune;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025.
La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
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