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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2009/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.2.2025 da
1) Parte_1 nato/a INZAGO MI il 5.10.1969 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Quadri (PEC Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_2 nato/a POZZUOLO MARTESANA MI il 11 .
5.1965 cittadino/a: Per_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonella Quadri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.11.2004 nel Comune di Pozzuolo Martesana MI
(anno 2004 atto n. 16 reg. --- parte II serie A)
□ separati con sentenza n. 2651 del 30.3.2023 Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. docc.
5-6 in atti) con i seguenti figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: nata a Persona_2
Treviglio il giorno 3.3.2005, residente in [...] – C.F.
; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Pozzuolo Martesana MI via Meucci 3 – di proprietà di terzi e concessa in comodato verbale gratuito alla Sig.ra – rimane assegnata Parte_1
alla Sig.ra unitamente agli arredi e complementi che la compongono;
Parte_1
2) Il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia mediante il versamento CP_2 Per_2
di un assegno mensile omnicomprensivo pari ad Euro 200,00 da versare in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente ex indice ISTAT
(decorrenza di tale assegno: febbraio 2025; prima rivalutazione febbraio 2026);
3) L'assegno unico per i figli previsto dagli artt.
1-2 D. Lgs.vo 231/02 continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
4) Le parti dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
5) Spese compensate (entrambe le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
viene riservato il deposito di istanza di liquidazione dei compensi da parte della procuratrice).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuolo Martesana MI in data 7.11.2004 tra i Sigg.ri e (matrimonio trascritto nel Parte_1 CP_2 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 16 parte II serie A anno 2004).
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese come da separato decreto di liquidazione essendo entrambi i ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuolo Martesana MI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG