Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15984/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15984 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Greco, con domicilio digitale come da pec da registri id giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via NC Ferrara 8;
contro
Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’ottemperanza,
alla Sentenza della Corte di appello di Roma, I Sezione Civile, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 27/04/2021, notificata in forma esecutiva in data 19 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IA La FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione, depositata in data 14 aprile 2026, con la quale il ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di appello di Roma, I Sezione civile, n. -OMISSIS-;
Vista l’adesione depositata nella medesima data dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con cui ha dichiarato di accettare la rinuncia anche quanto alla richiesta compensazione delle spese di lite;
Rilevato che, sebbene la rinuncia risulti irrituale in quanto non notificata alla controparte può, comunque, essere valutata quale manifestazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso, disponendo altresì la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LE, Presidente
NA Scali, Primo Referendario
IA La FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La FA | NC LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.