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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 50022/2025
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
così composta: dott. Cecilia De Santis Presidente dott. Mariarosaria Budetta Consigliere rel. dott. Ottavio Pannone Giudice Ausiliario
riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 50022/2025 del ruolo generale degli affari diversi, riservato in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 febbraio 2025, vertente
TRA
(codice Parte_1 fiscale: ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato (C.F. , presso cui è domiciliato, in P.IVA_2
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, opponente E 1. nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_1
res.te ivi in via Monte del Grano 15 C.F._1
2. nata a [...] il [...] Parte_2
res.te ivi in via Monte del Grano 15 C.F._2
3. nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3 res.te ivi in via Monte del Grano 15
r.g. n. 1 4. nata a [...] il [...] Parte_4 C.F._4 res.te ivi in Roma via Monte del Grano 15
5. nato a [...] il [...] Parte_5
res.te ivi in via Monte del Grano 15 C.F._5
6. nato a [...] il [...] Controparte_2
res.te ivi in via Monte del Grano 15 in persona C.F._6 dell'amministratore di sostegno nata a [...] il 5-5- Parte_4
1965 res.te ivi in Roma via Monte del Grano 15 C.F._4 nominato con provvedimento del Tribunale di Roma RG 17289-2022 del 7- 2-2023 e giuramento in data 17-3-2023,
7. nato a [...] il [...] Parte_6 C.F._7 res.te ivi in via Monte del Grano 15
8. nata a [...] il [...] Parte_7
res.te ivi in via Monte del Grano 15 C.F._8
9. nato a [...] il [...] c.f. Parte_8 res.te ivi in via Monte del Grano 15, C.F._9
n.q. di eredi di nata a [...] il 23- Persona_1
3-1955 e deceduta a Roma il 21-1-2022 c.f. C.F._10
rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Forte, c.f. , del C.F._11
Foro di Cassino, e dall'Avv. Massimo Fichera del Foro di Frosinone, c.f.
, procuratori antistatari, giusta procura speciale in C.F._12 calce al ricorso (numero di fax 0776/839107 e indirizzo di posta elettronica
, ai fini della Email_1 Email_2 presente procedura elettivamente domicilia a Roma in Via Gualtiero Serafino 20 presso l'Avv. Maria Cuozzo opposti
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione al Parte_1 decreto depositato in data 11.11.2024, nel procedimento n. R.G. 51564/2024, e notificato in data 10.12.2024, con cui si è ingiunto ad esso Ministero di pagare in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi della dante causa , la somma di € 2.773,34 da dividere pro Persona_1 quota ereditaria, oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed alle spese processuali.
L'opponente ha dedotto che:
- con ricorso ex art. 3 L. 89/01, gli odierni resistenti avevano chiesto alla Corte d'appello di Roma l'emanazione del decreto motivato di condanna, a carico del , per l'eccessiva Controparte_3 durata del giudizio amministrativo presupposto, la cui durata è stata calcolata in un periodo pari ad “oltre 15 anni in totale”,
r.g. n.
2 - la Corte d'Appello accoglieva la domanda, condannando il
(non, quindi, il Parte_1 [...]
, nei cui confronti il ricorso originario era indirizzato) Controparte_3 al pagamento dell'indennizzo come quantificato in atti,
- in data 10.12.2024 il decreto veniva notificato al
[...]
nel domicilio ex le Parte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.
Tanto premesso, il ha dedotto la Parte_1
“Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.” atteso che il decreto ha disposto nei confronti di esso Ministero della Finanze, laddove la domanda era stata proposta nei confronti del , e comunque l'errata determinazione Controparte_3 del quantum, per i motivi esposti nell'atto di opposizione, per cui ha chiesto:
“ dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato il decreto della Corte d'Appello di Roma depositato in cancelleria in data 11.11.2024, nell'ambito del procedimento n. R.G. 51564/2024, e notificato in data 10.12.2024. In subordine, previa revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia del decreto opposto, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata la domanda ex adverso proposta. In ulteriore subordine, determinare la somma dovuta in coerenza con i requisiti prescritti dalla legge”.
La parte opposta si è costituita, dichiarando di aderire “alla domanda della Difesa Erariale con cui si chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto e l'illegittimità dell'emesso Controparte_3 decreto nei confronti del ”, in Parte_1 quanto dovuto ad un mero errore informatico. Ha chiesto pertanto di “ dichiarare l'inammissibilità della domanda fin dalla fase monitoria e l'inefficacia del decreto emesso con compensazione delle spese”.
All'esito del deposito delle note scritte (cui ha provveduto parte opponente), in sostituzione dell'udienza del 3 febbraio 2025, la Corte ha riservato la decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: posto che la domanda è stata erroneamente introdotta nei confronti del
, e il giudice designato ha ingiunto il pagamento al Controparte_3
, in violazione dell'art. 112 c.p.c., Parte_1 Parte_1 va rilevato che in questa sede le parti hanno concordato sulla erroneità della pronuncia, per non essere stata la domanda formulata nei confronti del soggetto ingiunto, e sulle conclusioni quanto alla illegittimità/inefficacia r.g. n. 3 del decreto opposto.
Alla concorde richiesta delle parti consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronuncia che va resa “per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”, con la conseguenza, sulla regolamentazione delle spese, della applicazione del principio della soccombenza virtuale, “ che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Cass. sent. n. 10553/2009, Cass. sent. n. 30251/2023). Non sussistendo quindi ragioni per la richiesta compensazione delle spese, cui non ha aderito la parte opponente, esse vanno poste a carico della parte opposta, soccombente virtuale, in relazione al valore delle causa (inferiore a 5.200 euro) emergente dal decreto opposto, e nella misura inferiore ai valori medi, stante la natura della causa, che non ha richiesto la valutazione di questioni di fatto o giuridiche contrapposte.
p.q.m.
La Corte, sull'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto depositato in data 11.11.2024, nel
[...] procedimento n. R.G. 51564/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, revoca il decreto opposto, condanna in solido i resistenti, n.q. di eredi di , al Persona_1 pagamento delle spese del procedimento, nei confronti del
[...]
, liquidate in euro 1.458,00,oltre accessori di Parte_1 legge. Roma, 5 febbraio 2025
Il Cons. est. Il Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Cecilia De Santis
r.g. n. 4