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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2089/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2089/2021 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...], esercente in Parte_1 C.F._1 autodifesa in qualità di Avvocato del Foro di LÌ (pec ) ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Via Biondini n. 1 in LÌ (FC)
APPELLANTE
Contro
(C.F. – P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Via Sani n. 1 in Reggio Emilia (RE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica
Nicolini ( ed Alessandra Innaro (pec Email_2
, entrambi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente Email_3 domiciliata presso i predetti difensori con studio sito in Piazza Fontanesi n. 2 in Reggio Emilia (RE)
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ranieri del Foro di LÌ CE (pec
) elettivamente domiciliato presso l'Avv. Adriano Email_4
Sponzilli del Foro di GN (pec con studio sito in Via Email_5
Murri n. 9 in GN (BO)
APPELLATI
pagina 1 di 17 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di LÌ n. 1058/2021, Rep. 2173/2021 nelle cause civili riunite iscritte al n. R.G. 938/2017 e 4723/2017, emessa in data 22.10.2021 e pubblicata in data 27.10.2021 notificata in data 27.10.2021
Assegnata a decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 dicembre 2024
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate nelle note scritte depositate. E così
Per come da note scritte depositate il 2 dicembre 2024 Parte_1
“-PREGIUDIZIALMENTE- - DARE ATTO che l'Avv. ha agito in causa e radicando il Parte_1 processo distinto al n. 938/2017 RG del Tribunale di LÌ concluso con l'appellata sentenza n.
1058/2021, NON IN PROPRIO, ma esclusivamente nella qualità di accettante l'eredità con beneficio di inventario;
- DARE ATTO che l'Avv. ha agito dunque solo ed esclusivamente Parte_1 nell'interesse della massa dell'eredità di nato il [...] e deceduto il 26/12/2016, Persona_1 onde ricondurre le somme nel RELICTUM ereditario dell'Avv. - DARE ATTO che ogni Persona_1 conseguente vantaggio sarà a favore della massa;
- DARE ATTO che le conseguenze positive, se accolte le domande, sono e saranno ad esclusivo vantaggio della massa;
- DARE ATTO che pure le conseguenze negative non possono che essere a carico della massa;
Dunque, se vi sarà rigetto, le spese legali e di soccombenza dovranno essere poste a carico della massa e non dell'Avv. - Parte_1
DARE ATTO che l'inventario ha prodotto gli esiti di cui all'allegazione; - DARE ATTO che la denuncia di successione è quella citata;
- DARE ATTO che dunque è possibile il soddisfacimento sulle somme di cui al relictum liquidato;
- DARE ATTO che, per contro, in ipotesi di esito favorevole, la somma sarebbe da erogare alla massa e cioè entrare in successione - NEL MERITO- -ACCOGLIERE
l'impugnazione proposta;
-ACCOGLIERE i motivi di gravame articolati;
-ACCOGLIERE l'appello solo ed esclusivamente basato su un solido ancoraggio giurisprudenziale;
- E
CONSEGUENTEMENTE – -ACCERTARE e DICHIARARE la natura di investimento dei contratti sottoscritti dal de cuius con - ACCERTARE e DICHIARARE Persona_1 CP_3 Parte_2 comunque che tutte le polizze per cui è causa non possono essere ricondotte ad un' assicurazione sulla vita, stante la reale mancanza dell'alea e di un rischio demografico anche in relazione alla data di stipulazione;
- DICHIARARE, senza che si snaturi così l'azione ex art. 460 c.c., la nullità e/o lo scioglimento dell'assicurazione/polizza, a causa delle descritte condizioni di salute dell'Avv. Per_1 che erano gravemente deteriorate a causa di un ictus e dell'infarto subiti da egli nel 2008 e
[...] dall'avanzamento del tumore silente ma già presente prima dell'accertamento; - DICHIARARE che le somme oggetto dei contratti de quibus appartengono e/o sono da devolvere alla massa ereditaria e pagina 2 di 17 cioè al relictum, sia per la natura del contratto da sussumere in ipotesi di investimenti sia per volontà del de cuius evidenziata nel progetto di testamento;
- E PER L'EFFETTO ED IN OGNI CASO - -
ORDINARE a di pagare e/o corrispondere le somme alla massa e dunque al Parte_3 relictum dell'Avv. -DICHIARARE che le somme di euro 40.000 e di euro 160.000 Persona_1 investite da nelle polizze non costituivano un contratto assicurativo né potevano Persona_1 rientrare in una polizza previdenziale, né in un contratto similare o di tale natura, costituendo per contro un investimento sottoposto al TUF;
-DICHIARARE quindi che la somma deve rientrare nella massa o relictum di non essendo ad essa estraneo;
- E se vi fosse stato adempimento a Persona_1 favore di per effetto della sentenza di prime cure: - ORDINARE a Controparte_2 [...] di restituire e/o di rimborsare e/o di erogare e/o di corrispondere la somma di € Controparte_2
200.000,00, oltre ad interessi dalla data della morte o del decesso del de cuius sino all'effettiva erogazione o della percezione;
- IN OGNI CASO E COMUNQUE - -Spese integralmente rifuse oltre ad accessori, e cioè 15% TF, 4% CPA ed IVA al 22% o in subordine compensate per la controvertibilità dell'oggetto.
-QUANTO ALLA CAUSA RIUNITA DISTINTA AL N.R.G. 4723/2017-
- PRELIMINARMENTE - -DICHIARARE nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1474/2017 D.I. reso nel procedimento n. 2874/2017 RG, emesso in data 28.09.2017 e pubblicato il 11.10.2017 dal
Tribunale di LÌ per inammissibilità dell'azione essendo priva di Controparte_2 legittimazione e di interesse competendo la somma alla massa;
-ACCOGLIERE la domanda proposta dall'Avv. in tutte le articolazioni prospettate e cioè negare ai contratti natura di polizze Parte_1 assicurative e/o previdenziali;
Ed ancora: -ACCERTARE e DICHIARARE la natura di investimento dei contratti sottoscritti dal de cuius con e comunque di tutti i contratti Persona_1 Parte_3 per cui è causa;
-DICHIARARE, senza che si snaturi l'azione ex art. 460 c.c., la nullità/scioglimento/ annullamento, per le ragioni tutte indicate nell'atto di citazione di appello, dell'assicurazione/polizza;
- ORDINARE a di non pagare le somme al beneficiario e, se come pare già erogate Parte_3 per effetto della sentenza di prime cure;
- ORDINARE al percipiente la restituzione delle somme in esse indicati sino a diverso ordine giudiziario essendovi contestazione tra gli eredi;
-DICHIARARE che le somme oggetto dei contratti de quibus appartengono alla massa ereditaria sia per la natura degli investimenti sia per volontà del de cuius evidenziata nel progetto di testamento;
-E PER
L'EFFETTO ED IN OGNI CASO- -Spese rifuse oltre ad accessori (15% TF, 4% CPA e 22% IVA) con riferimento ai due gradi di giudizio o compensazione integrale;
- E COMUNQUE- -DISPORRE le restituzioni delle somme versate oggetto del pignoramento per le spese e per i costi delle espropriazioni contro l'Avv. in proprio;
- E CON RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI Parte_1
pagina 3 di 17 PROSPETTATE- - DICHIARARE inammissibili e/o improponibili e/o irricevibili tutte le eccezioni e/o tutte le questioni sollevate da - DICHIARARE inammissibili e/o improponibili Controparte_2
e/o irricevibili tutte le domande, le deduzioni, le richieste e le istanze prospettate da Controparte_2
- DICHIARARE inammissibili e/o improponibili e/o irricevibili tutte le eccezioni e/o tutte le
[...] questioni tutte le eccezioni e/o tutte le questioni sollevate da;
-E SE CONFERMATA Parte_3
LA SENTENZA DI PRIME CURE- - COMPENSARE le spese di lite per la manifesta controvertibilità;
- IN SUBORDINE SUL PUNTO: - DARE ATTO che l'Avv. ha agito per la massa;
- Parte_1
PORRE le spese di prime e seconde cure a carico della massa ex art. 460/461 cc. - E PERTANTO- -
DARE ATTO che avendo agito in sede espropriativa con in proprio la controparte ha Parte_1 palesato mala fede e difetto di lealtà e di probità; -AFFERMARE il principio e DICHIARARE la circostanza e DISPORRE in conformità all'art 92/1 cpc condannando, in ogni caso la controparte alla refusione delle spese di lite”.
Perome da note scritte depositate il 23 ottobre 2023 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di GN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigettare l'appello promosso dall'Avv. perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello dell'Avv. dichiarare Parte_1 la Sig.a tenuta a restituire le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado, CP_2 pagate da , ed a pagare all'Avv. le somme a questi eventualmente dovute. CP_1 Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per ome da note scritte depositate il 28 novembre 2024 Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di GN, contrariis rejectis:
I. In via pregiudiziale:
a. Accertare la carenza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 comma I n. 2) cod. proc. civ., per le causali esposte;
b. accertare che la controparte non ha puntualmente individuato le circostanze di fatto e/o di diritto idonee a dimostrare la violazione di norme di legge, per tutte le causali compiutamente esposte;
c. accertare che la controparte si è limitata a richiamare le linee difensive del primo grado, per le ragioni esposte;
d. pertanto, ai sensi dell'art. 342 comma I n. 2 cod. proc. civ., dichiarare l'appello avversario inammissibile od improcedibile;
e. per l'effetto, dichiarare la conferma della sentenza n. 1058/2021 R.G. Sent. Del Tribunale di LÌ pubblicata in data 27/10/2021, con ogni conseguente statuizione di legge.
II. In via principale:
pagina 4 di 17 a. accertare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande e dei motivi di appello avversari;
b. conseguentemente, dichiarare l'appello inammissibile o comunque rigettarlo;
c. per
l'effetto, dichiarare la conferma della sentenza n. 1058/2021 R.G. Sent. Del Tribunale di LÌ pubblicata in data 27/10/2021, con ogni conseguente statuizione di legge;
III. In ogni caso:
a. condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., alla refusione in favore della parte convenuta in appello delle spese e del compenso anche del presente grado del giudizio, con accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 9.3.2017 , in qualità di chiamato ed erede Parte_1 legittimario accettante con beneficio di inventario del defunto padre deceduto in data Persona_1
26.12.2016, ha evocato in giudizio dinanzi a Tribunale di LÌ iscritto poi al Controparte_1
n .R.G. 938/2017 deducendo: 1) che il padre aveva in vita stipulato la polizza vita Persona_1
41089 denominata Investire Sicuro cedola, impegnando in data 8 aprile 2013 la somma di euro
40.000,00 e in data 6 maggio 2014 quella di euro 160.000,00; 2) che tale contratto prevedeva la liquidazione, in caso di premorienza prima della scadenza del contratto, ad un soggetto beneficiario, ignoto a parte attrice e che i era rifiutato di indicare, ma poi risultato essere Controparte_1
compagna in vita di 3) di avere a ciò legittimazione e interesse Controparte_2 Persona_1 al fine di ricostruire la massa ereditaria e poter redigere l'inventario, precisando peraltro che la domanda relativa alla ricostituzione del relitto unitamente ad altre questioni successorie o comunque collegate erano state formulate nell'ambito di altri giudizi, incardinati presso il medesimo Ufficio.
L'attore ha domandato la condanna della convenuta alla consegna/rilascio/esibizione dei contratti in questione e all'indicazione del beneficiario del contratto, oltre che la condanna al risarcimento dei danni per la mancata tempestiva ostensione di tale documentazione;
l'accertamento della natura di investimento dei contratti sottoscritti, sottoposti al T.U.F. e sottratti alla disciplina dell'assicurazione; ha invocato la declaratoria di nullità dei predetti contratti a causa delle condizioni di salute del Per_1
e ha chiesto di dichiarare l'appartenenza delle somme oggetto dei contratti alla massa ereditaria,
[...] consistenti in liberalità indirette, con ordine alla convenuta di non pagarle al beneficiario.
In corso di causa ha proposto un ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. (R.G. Parte_1
938-1/2017, conclusosi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che all'udienza del 22 maggio 2017 parte attrice ha dato atto che in pari data si era tenuto il distinto giudizio per sequestro liberatorio recante R.G. n. 914/17 radicato dalla ), un Controparte_1 procedimento ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire il pagamento del premio al beneficiario (R.G. 938-
2/2017, concluso con dichiarazione di improcedibilità del 19.11.2017 per difetto di attivazione del pagina 5 di 17 contraddittorio in ragione della mancata notifica alle parti e un ricorso ex art. 186 ter c.p.c (R.G. 938-
3/2017, depositato in data 10.11.2017).
*
Nel giudizio così radicatosi (iscritto al ruolo in data 6 marzo 2017 con il n R.G. 938/2017) si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2017, Controparte_1 domandando il rigetto delle pretese attoree, deducendo di avere già da tempo, con comunicazione del
24.2.2017, già trasmessa a controparte la copia della polizza ed il relativo fascicolo informativo, informandola in ordine al fatto che i premi versati erano rispettivamente di euro 40.000,00 in data
08/04/2013 e di euro 160.000,00 in data 06/05/2014, aggiungendo che ciò soltanto era possibile consegnare e riferire da parte di all'erede, poiché la legge sulla privacy Controparte_1 precludeva alla Compagnia di assicurazione di fornire comunicazioni a soggetti diversi dai beneficiari della polizza. Ha altresì rappresentato che in data 08.04.2013 il defunto dopo aver Persona_1 ricevuto il relativo fascicolo informativo, ha stipulato con il contratto di Controparte_1 assicurazione sulla vita “Investire Sicuro Cedola” n. 41089, della durata di 4 anni, con capitale e rendimento garantiti, versando un premio lordo, in sede di perfezionamento della polizza, di Euro
40.000,00 e successivamente, in data 6.5.2014, un ulteriore versamento aggiuntivo, a valere sulla stessa polizza, di euro 160.000,00, ed indicando quale beneficiaria, per il caso morte, Controparte_2
Ha dedotto che il contratto de quo è un prodotto assicurativo di ramo I con capitale e rendimento minimo garantito, senza alcun rischio finanziario per il beneficiario. Previa chiamata in causa di
[...]
ha domandato la condanna della medesima a manlevare e tenere indenne la predetta Controparte_2
Compagnia di Assicurazioni di ogni e qualsiasi somma fosse tenuta a corrispondere a parte attrice.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 20/11/2017, il Giudice di prime cure ha disposto il differimento della prima udienza al 16.4.2018 autorizzando la chiamata in giudizio di Controparte_2
la quale si è costituita, a sua volta contestando le domande attoree e quelle subordinate di
[...] hiedendo, nella denegata ipotesi di qualificazione della polizza come prodotto Controparte_1 finanziario, la condanna della al risarcimento del danno cagionato alla Controparte_1 beneficiaria per aver offerto al defunto un prodotto diverso da quello assicurativo richiesto, con accertamento della responsabilità contrattuale e-o precontrattuale, con condanna della CP_1 alla rifusione delle spese di giudizio.
[...]
1.2- Con separato atto di citazione notificato il 15.12.2017 ha proposto Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto in data 28 settembre 2017 da
[...] per la liquidazione della polizza in questione (la cui causa veniva rubricata al n. Controparte_2
4723/2017 R.G. del Tribunale di LÌ), evocando altresì Parte_1
pagina 6 di 17 Si sono costituiti in quel giudizio sia contestando in toto gli assunti Controparte_2 dell'opponente, sia l'Avv. riproponendo le tesi e le domande svolte nel giudizio n. Parte_1
938/2017.
1.3- Prima di instaurare tale secondo giudizio aveva peraltro radicato un Controparte_1 procedimento volto all'autorizzazione del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. n R.G. 914/2017 delle somme di polizza, concluso con provvedimento di rigetto, e successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il predetto provvedimento (R.G. 2775/2017), giudizio conclusosi anch'esso con rigetto e conferma dell'ordinanza emessa in data 28.6.2017.
1.4- La causa n 4723/2017 è stata riunita a quella iscritta al n 938/2017 e all'esito dell'istruttoria il
Tribunale di LÌ, con sentenza n. 1058/2021 Rep. 2173/2021 emessa in data 22.10.2021 e pubblicata in data 27.10.2021 ha deciso: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1474/17 del 11.10.2017; condanna in solido e a corrispondere, Parte_1 Parte_3 in favore di , le spese di lite che quantifica in € 25.254,00, a titolo di Controparte_2 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;
dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
A sostegno della decisione il Giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza di elementi atti a giustificare una pronuncia di nullità, essendo versati in atti il documento di polizza sottoscritto dal de cuius, il progetto esemplificativo personalizzato delle prestazioni contenente gli estremi della proposta, lo sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto, nonché il fascicolo informativo con la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni generali di assicurazione.
Ha inoltre respinto la domanda di annullabilità del contratto sia perché non è risultata provata la perdita di capacità d'agire del defunto, sia perché l'età anagrafica e la patologia tumorale non sono indizi univoci di carenza intellettiva.
Quanto alla qualificazione giuridica del contratto, lo stesso è stato inquadrato quale polizza vita. A tal fine il Giudice di prime cure ha escluso che si tratti di una polizza vita c.d. linked in ragione dell'assenza di rischio in capo al contraente-beneficiario e, al pari della polizza vita tradizionale, il rischio è assunto dall'impresa assicuratrice, il cui profitto è proporzionale al lasso del tempo intercorrente tra la stipulazione del contratto e la verificazione dell'evento dedotto. Parimenti il Giudice di prime cure ha escluso trattarsi di una polizza di tipo misto unit - linked, non dipendendo il rendimento dall'investimento sottostante in quote OICR, ma essendo garantito lo scopo assicurativo, pagina 7 di 17 giusta previsione contrattuale secondo cui l'assicuratore aveva assunto l'impegno a pagare al contraente
(in caso di scadenza) oppure ai beneficiari (in caso di premorienza rispetto alla scadenza) quantomeno la somma dei premi stessi, detratti i costi di gestione, già predeterminati in 1,80 punti percentuali. Ha, pertanto, concluso per la correttezza dell'azione radicata dalla beneficiaria CP_2
innanzi al Giudice del monitorio, a fronte del mancato pagamento
[...] del premio da parte dell'impresa assicuratrice.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1 in data 10-11.11.2021 articolando il gravame su sette motivi.
A) Con il primo motivo ha dedotto l'erronea qualificazione, ad opera del Giudice di prime cure, del contratto di polizza stipulato dal de cuius, in contrasto con il precedente provvedimento collegiale reso all'esito del reclamo avverso il rigetto, ad opera del giudice monocratico, dell'istanza di sequestro liberatorio ex art. 687, c.p.c., nel cui Collegio ha fatto parte la stessa Autorità Giudicante, sempre in qualità di giudice estensore. Per l'effetto ha insistito per l'accertamento della natura finanziaria e non assicurativa dello stesso, perché avente esclusiva finalità di capitalizzazione, andandosi ad erogare un capitale che frutta un determinato importo e mancando la connessione diretta con l'evento morte.
B) Con il secondo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 458 c.c. e 1337 c.c., nonché di “varie disposizioni del T.U.F.”, oltre alla nullità dell'investimento per difetto di sottoscrizione del contratto quadro. Ha argomentato che le polizze sulla vita non aventi contenuto finanziario, ma assicurativo sono donazioni indirette se recano un beneficiario non legato al contraente da vincolo di mantenimento e-o dipendenza economica e, dunque, sono rilevanti ai fini dell'azione di riduzione laddove vi sia stata lesione della quota dei legittimari.
C) Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione in ordine al mancato ancoraggio al rischio demografico del premio mancando la previsione, quale criterio di determinazione del premio, della differenza fra la durata della vita media e quella del defunto padre Ha argomentato che Persona_1
l'incidenza del rischio demografico è da intendersi non solo nel senso della mera esigibilità della prestazione da parte dell'assicurato al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, ma anche nel suo rilievo ai fini del calcolo del rischio effettuato secondo le tavole di mortalità e di sopravvivenza. Ha quindi ribadito che debba escludersi la natura assicurativa del contratto laddove, come nel caso di specie, tale componente abbia unicamente lo scopo di individuare il momento in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato.
D) Con il quarto motivo ha eccepito il difetto di alea nel contratto stipulato, in ragione del fatto che l'assicurato versa un premio ed ha pattuito che lo stesso importo vada corrisposto, in caso di morte, ad un beneficiario. pagina 8 di 17 E) Con il quinto motivo ha dedotto la nullità del contratto “per varie cause e motivi”. Ha argomentato che il padre avrebbe stipulato il contratto con l'intento elusivo di arrecare vantaggi alla a favore CP_2 della quale fece in vita ulteriori elargizioni, parimenti in danno dei legittimari in ragione dell'intangibilità della quota di legittima e di sfuggire all'azione di riduzione. Ha, pertanto, eccepito l'illiceità della causa del contratto ex art. 1343 c.c. e 1344 c.c. e, ai sensi dell'art. 1345 c.c., per essersi e determinati a concludere il contratto per un motivo illecito Controparte_2 Persona_1 comune ad entrambi ovvero consentire a di sfuggire all'azione di riduzione ed Controparte_2 impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione dell'asse ereditario per assenza di notizie circa il reale beneficiario.
F) Con il sesto motivo, “consequenziale/riepilogativo: investimento e non altro” ha eccepito la mancata sottoscrizione del contratto generale di investimento, la violazione delle norme sull'informativa al cliente non essendo il stato adeguatamente edotto degli investimenti, del rendimento, Persona_1 delle modalità del riscatto, delle caratteristiche dell'impresa emettente, dei criteri con cui essa investe, della sua solidità e delle garanzie che offre di restituire ed ha eccepito la mancata redazione e consegna del prospetto dell'offerta. Da ultimo, ha invocato la restituzione alla massa ereditaria delle somme ricevute dalla o all'appellante pro quota, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. CP_2
G) Con il settimo motivo ha invocato la riforma della sentenza in punto di condanna alle spese, avendo errato il Tribunale nel porle a carico di parte appellante anziché della massa ereditaria, avendo agito il medesimo per conto della massa.
2.1 – Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.5.2022 si è costituita in giudizio il quale ha resistito all'impugnazione eccependone l'infondatezza nel merito. Controparte_1
Più precisamente, con riguardo ai motivi di appello interessanti la propria posizione, ha dedotto la natura assicurativa del contratto stipulato dal defunto in data 8.4.2013, quale prodotto assicurativo di ramo I, in ragione della garanzia di conservazione del capitale versato a titolo di premio assicurativo, non oggetto di un rischio finanziario da parte del cliente, e della garanzia del rendimento del contratto.
A tal fine ha evidenziato la denominazione del prodotto e le clausole contrattuali dalle quali si evincerebbe la mancata assunzione di rischi finanziari in capo al defunto, avendo la compagnia di assicurazioni assunto l'obbligo di garantire la restituzione di tutto il capitale ed il pagamento delle cedole annuali.
2.2 – Con comparsa di costituzione del 16.5.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha resistito all'impugnazione chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In
[...] via pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del primo comma dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza delle deduzioni avversarie. pagina 9 di 17 Con ordinanza in data 1° febbraio 2022 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata proposta dall'appellante
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 17.5.2022, tenuta con modalità cartolare, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.10.2023.
Disposta la trattazione cartolare della causa, la causa è stata una prima volta trattenuta in decisione ma si è resa necessaria la rimessione in istruttoria per via della cessazione dal servizio di uno dei componenti del Collegio, ed è stata infine trattenuta la causa in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024 alla quale sono stati assegnati alle parti termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Va in primo luogo respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellata , sulla scorta del fatto che l'appellante non avrebbe Controparte_2 puntualmente indicato le parti della sentenza impugnate, né motivato le ragioni per le quali il convincimento del primo giudice debba ritenersi erroneo o viziato, reiterando pedissequamente le tesi già esposte in primo grado.
Parte appellante, invero, seppure sulla scorta di argomenti non condivisibili – per quanto si dirà - ha allegato espressamente le “ragioni di erroneità” della sentenza impugnata ed i motivi di gravame, a prescindere dalla loro fondatezza, sono intellegibili ed argomentati.
4 - Venendo al merito dei motivi di impugnazione, occorre premettere che il primo motivo di appello si presta ad essere trattato congiuntamente al terzo ed al quarto, risultando le censure ivi spiegate tutte legate all'accertamento della natura del contratto stipulato dal de cuius in data Persona_1
8/4/2013.
In particolare, con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accertato la natura assicurativa del contratto oggetto di causa. Ha, altresì, dedotto che il contratto era stato stipulato dal padre, quasi novantenne, malato e ormai prossimo alla morte, come tale nullo per inesistenza di interesse. Ha, da ultimo, aggiunto che la qualificazione quale polizza vita tradizionale, ad opera del giudice di prime cure si porrebbe in antitesi con il provvedimento collegiale emesso all'esito del procedimento di reclamo recante R.G. 2775/2017, di cui lo stesso magistrato persona fisica era stato estensore. Con il terzo motivo ha eccepito il mancato ancoraggio del premio al rischio demografico, insistendo quindi per l'accertamento della natura finanziaria del contratto. Con il quarto motivo ha dedotto il difetto di alea del contratto.
Tali motivi non sono fondati e non possono trovare accoglimento.
pagina 10 di 17 Analizzando i concreti caratteri del contratto sottoscritto dal la garanzia della Persona_1 restituzione del capitale alla scadenza del contratto a favore dell'assicurato o, in caso di premorienza rispetto alla scadenza, a favore della beneficiaria, l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore, l'indipendenza del capitale restituito da eventi attinenti alla performance di titoli e strumenti finanziari, sono tutti elementi che consentono di ritenere acclarata la natura assicurativa del contratto stipulato.
Come sottolineato dall'estensore della decisione impugnata, nel vaglio della fattispecie, è essenziale la disamina degli elementi distintivi del contratto, con il precipuo scopo di accertare se “al di là del nomen juris”, il medesimo sia collocabile nell'alveo delle polizze assicuratrice o tra i prodotti finanziari di investimento.
Segnatamente, la clausola n. 2 prevede che: “Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente potrà ottenere: - il pagamento, direttamente sul proprio conto corrente sotto forma di “cedola”, della rivalutazione periodica attribuita da al contratto ogni 31 dicembre;
- la conservazione, a CP_1 scadenza, dell'importo dei premi investiti poiché il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, non potrà mai diminuire”.
La clausola n. 3 del contratto disciplina le prestazioni assicurative e le garanzie offerte.
Più precisamente, la lettera a) disciplina le prestazioni in caso di vita ovvero il riconoscimento, sotto forma di cedola, della rivalutazione annua del capitale assicurato ed il pagamento, alla scadenza del contratto, del capitale assicurato.
La lettera b) della clausola n. 3, disciplinante le prestazioni in caso di decesso, prevede che: “In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato alla data del decesso”. Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene trattenuto da per far fronte ai costi del CP_1 contratto e pertanto non concorre alla determinazione dei pagamenti periodici (cedole) e del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto”.
È, dunque, evidente che la garanzia di conservazione del capitale non viene meno in ragione del reinvestimento dei premi ad opera della compagnia assicuratrice, essendo tenuto indenne il contraente dalle dinamiche del mercato, con rischio finanziario a carico esclusivo della compagnia assicuratrice.
Ciò trova conferma nell'importo in linea capitale di euro 200.046,67 di cui al decreto ingiuntivo n.
1474/2017 ottenuto dalla avverso l'appellata importo corrispondente CP_2 Controparte_1 all'ammontare del premio di cui alla polizza stipulata.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la natura "previdenziale" non è solo presente nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita che appartengono al ramo I, intendendosi pagina 11 di 17 per tali quelle polizze che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked, ad eccezione, tuttavia, di quelle cd. pure (come più avanti approfondito). Nelle polizze tradizionali appartenenti al ramo I, al verificarsi dell'evento legato alla vita umana, l'assicuratore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di un capitale predeterminato nel quantum fin dal momento della stipulazione del contratto (salvo quelle aventi una componente anche finanziaria che possono rivalutarsi sulla base degli eventuali rendimenti di una gestione separata in strumenti finanziari, nelle quali, a differenza di quanto accade nelle polizze del ramo III, l'assicurato non assume un rischio di natura finanziaria in quanto l'entità della prestazione da parte dell'assicuratore può solo aumentare e mai diminuire nel corso del rapporto)” (Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, (ud. 17/01/2024, dep. 12/02/2024), n.
3785).
Ancora si è detto che
In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato). (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Mutuando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, devono ritenersi senz'altro condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, che ha ritenuto che l'analisi della polizza vita sottoscritta conferma la sua collocazione nell'area assicurativa.
4.1 - Quanto all'eccepito mancato ancoraggio del premio al rischio demografico, deve piuttosto evidenziarsi che il capitale erogato è proprio finalizzato alla copertura del rischio demografico di pagina 12 di 17 (commisurato all'età), il quale, come dedotto dalla stessa parte appellante, era una Persona_1 persona ultraottantenne, che ha evidentemente perseguito il fine di accumulare il capitale a scopi previdenziali (a meno di non voler escludere del tutto la persona anziana dalla possibilità di contrarre un'assicurazione sulla vita).
Nel caso di specie, deve da un lato evidenziarsi che il margine di profitto dell'impresa assicuratrice è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita dedotto in contratto, il quale reca infatti la garanzia del capitale versato a titolo di premio e la garanzia del rendimento minimo delle cedole annuali, in ciò consistendo la concreta utilità dell'assicurato, avendo l'impresa assunto l'obbligo di pagamento delle cedole per tutti gli anni di vita del contraente (tant'è che è pacifico che il contraente ha incassato tali cedole annuali Persona_1 garantite sino al 2016 per un totale di euro 7.271,57); dall'altro è evidente la “reale utilità” dell'assicurato, con possibilità di rendimenti maggiori rispetto ai normali contratti di assicurazione, con a suo carico alcun rischio finanziario connesso all'andamento del mercato e la “reale utilità” della beneficiaria, per il caso di premorienza dell'assicurato alla scadenza, non avendo provveduto al versamento dei premi la suddetta beneficiaria, bensì l'assicurato.
Parimenti sono infondati gli assunti dell'appellante secondo cui il contratto sarebbe privo di alea. A tal fine deve evidenziarsi che le prestazioni assicurative sono collegate ad un evento incerto (la vita o la morte dell'assicurato), con assenza di rischio finanziario in capo all'assicurato, in ragione del fatto che l'impresa aveva assunto l'impegno di pagare all'assicurato, in caso di scadenza, o alla beneficiaria, in caso di premorienza alla scadenza, i premi dallo stesso versati, detratti i soli costi di gestione, già predeterminati in 1,80 punti percentuali.
Va inoltre osservato che l'alea del contratto è data, per la Compagnia, dal rischio di non coprire i costi con i propri (aleatori) ricavi in caso morte, dovendo garantire comunque il capitale originario anche in caso di perdite dell'investimento; per il de cuius, in “caso vita”, dal rischio dell'andamento dell'investimento finanziario. E' vero peraltro che il beneficiario designato da quest'ultimo percepisce, in “caso morte”, la sorte capitale originaria, anche ignorando le cedole medio tempore maturate ed incamerate e che il rischio sussiste, come in ogni tipologia di prodotto assicurativo del resto, ed è a tutto danno della Compagnia.
In definitiva appare corretto l'assunto della società appellata per cui l'assenza di rischio finanziario in capo al contraente, la garanzia della restituzione del capitale e la presenza della garanzia sulla prestazione cedolare (garantita, perché almeno pari alla rivalutazione) che la compagnia si impegna a pagare per tutta la durata della vita (rischio demografico) del soggetto nel corso della durata del rapporto (alea che nel caso di specie risulta subita dalla compagnia per il 92,5%, posto che su 4 anni di pagina 13 di 17 durata del contratto, che sarebbe scaduto l'8.4.2017, ha pagato le cedole annuali sino al dicembre
2016), rende evidente e neppure minimamente revocabile in dubbio che il contratto per cui è causa sia una polizza vita. In tal senso, la stessa giurisprudenza che ha qualificato come strumenti finanziari talune polizze assicurative, lo ha fatto argomentando dalla presenza di rischi finanziari per i contraenti e dall'assenza di garanzie da parte delle compagnie di assicurazioni
5 - Quanto all'eccepita “singolarità” della sentenza impugnata, che secondo la prospettazione dell'appellante, confliggerebbe con il provvedimento collegiale in sede di reclamo (avverso il diniego dell'istanza di sequestro liberatorio proposta da ) nel quale il medesimo estensore CP_1 della sentenza oggi impugnata era stato estensore, questa Corte ritiene che le argomentazioni del
Collegio giudicante in sede di reclamo non inficiano la motivazione della sentenza impugnata, poiché svolte in sede delibativa e sommaria, ove si erano valutate le diverse alternative con l'espressa esclusione di alcun approfondimento istruttorio “incompatibile in questa fase” (“delle due l'una: se il prodotto in questione fosse… da qualificare come polizza assicurativa ...la somma non avrebbe potuto essere sequestrata;
... se viceversa l'intima natura finanziaria venisse accertata all'esito del giudizio di merito, conseguirebbe l'addebito, in capo alla stessa , di avere con colpa grave cagionato CP_1 indeterminatezza sull'obbligo e sulle modalità di adempimento....attraverso la predisposizione a monte di un prodotto dall'ambigua natura....”) al solo fine di valutare la sussistenza dei presupposti per autorizzare il “sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta”.
Nel far ciò il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza di tali presupposti, ritenendo invece dovuto il pagamento della somma richiesta in suo favore da parte di carico di Controparte_2
Controparte_1
6 – Vanno, da ultimo, condivise le conclusioni del primo giudice in ordine alla nullità - annullabilità del contratto per asseriti vizi della volontà o incapacità dell'assicurato. In disparte i profili di genericità delle deduzioni dell'appellante, che in alcun modo smentiscono la logica delle argomentazioni della sentenza impugnata, questa Corte ritiene che non sia stato in alcun modo dimostrato che la capacità dell'avv. fosse ridotta, in ragione dell'elevata età anagrafica o della patologia tumorale Persona_1 in corso. Non può essere pertanto accolta la richiesta di parte appellante di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (peraltro domandata per la prima volta in appello, atteso che nel giudizio di primo grado all'udienza del 13 maggio 2019 i difensori delle parti hanno concordemente rinunciato ai termini per le memorie 183 comma sesto c.p.c, ritenendo che la causa potesse essere trattenuta in pagina 14 di 17 decisione così come documentalmente istruita), non potendo la CTU supplire a deficienze probatorie delle parti.
7 – La qualificazione della polizza sulla vita come prodotto assicurativo comporta l'assorbimento del secondo motivo di gravame a mezzo del quale parte appellante ha profilato la violazione degli artt. 458
e 1337 c.c., nonché di “varie disposizioni del T.U.F.”, oltre alla nullità dell'investimento per difetto di sottoscrizione del contratto quadro, nonché del sesto motivo “consequenziale/riepilogativo: investimento e non altro” in seno al quale ha eccepito la mancata sottoscrizione del contratto generale di investimento, oltre che la violazione delle norme sull'informativa al cliente, tutti motivi che postulano la qualificazione della polizza come strumento finanziario.
8 – Con il quinto motivo di appello, parte appellante ha riproposto varie questioni di nullità lamentando che non siano state esaminate dal Giudice di prime cure.
A ben vedere, si osserva che si tratta di questioni estranee al presente giudizio, nel quale non si può genericamente esplorare cos'abbia fatto il de cuius in favore della (intestazioni di immobili, CP_2 assegni, bonifici diretti ecc): si tratta di questioni che attengono all'individuazione della massa ereditaria ed eventualmente alla genuinità della volontà testamentaria (se è stato impugnato) e non possono essere genericamente dedotte in questa sede a sostegno dell'invalidità della polizza vita.
Parimenti ogni altra conseguenza che l'appellante fa discendere dalla natura diversa da polizza assicurativa e all'inapplicabilità della sua disciplina (di cui all'art 1920 c.c.) (ivi compresa la natura di donazione indiretta di quest'ultima, prospettata al fine di ricostituire il relitto ereditario per asserita lesione di legittima) resta assorbita.
9 – Con il settimo motivo - lapidariamente intitolato “SPESE A CARICO DELLA MASSA: ERROR
IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO”, l'appellante avvocato svolge alcune Parte_1 considerazioni in punto di spese, imperniate sul fatto che egli avrebbe agito “come accettante dell'eredità paterna con beneficio d'inventario” e “dunque non per motivi egoistici, ma per la massa”, che non confluiscono tuttavia in una specifica domanda.
A prescindere dal fatto che l'appellante non esprime la conseguenza che dovrebbe discendere dal fatto che egli assume di aver agito per scopi non egoistici in favore della massa (ereditaria): egli non arriva infatti ad affermare che quest'ultima (e non egli stesso) avrebbe dovuto essere stata condannata alle spese di lite, si osserva in ogni caso che egli ha dichiarato fin dal primo grado “l'attore agisce in questa sede nella qualità di chiamato all'eredità ed erede accettante con beneficio di inventario del defunto padre Avv. . Ciò evidentemente vale a giustificare la sua legittimazione e il suo Persona_1 interesse ad agire, ma non a qualificarlo alla stregua di legale rappresentante della massa ereditaria.
pagina 15 di 17 E' appena il caso poi di rilevare l'inconferenza del richiamo svolto al punto VII/c alla disciplina delle spese nei giudizi di divisione (che non rileva nel caso di specie, non avendo il presente giudizio in alcun modo uno scioglimento di comunione).
10- E' appena il caso, da ultimo, di rilevare l'inammissibilità della richiesta di giuramento svolta dalla parte appellante nelle note depositate il 16 ottobre 2023 su capitoli irrilevanti (giuro e giurando affermo (o nego) preciso che la di cui sono Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione stipula (o non stipula) polizze previdenziali con persone che hanno superato il limite della vita media ed in particolare con ultra ottantenni;
11) giuro e giurando affermo (o nego) che la stipula polizze previdenziali con persone che hanno superato ottant'anni; 12) giuro Controparte_1
e giurando affermo (o nego) preciso che la stipula (o non stipula) polizze Controparte_1 previdenziali con persone ultra ottantenni che hanno subito un ictus ), posto che la risposta affermativa da parte del legale rappresentante di al riguardo non si rivelerebbe in ogni caso Controparte_1 determinante ai fini della decisione.
11 – Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, anche per la fase cautelare dell'inibitoria, ai sensi del DM n. 147/2022, oggi in vigore, tenuto conto del valore della causa (da 52.000 a 260.000 euro), della complessità della controversia e delle attività difensive effettivamente svolte nel presente grado.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
LÌ n. 1058/2021, pubblicata in data 27.10.2021;
2) condanna l'appellante a rifondere a e le Parte_3 Controparte_2 spese di lite liquidate in complessivi euro 14.000,00 per ciascuno per compenso, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 16 di 17 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in GN, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2089/2021 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...], esercente in Parte_1 C.F._1 autodifesa in qualità di Avvocato del Foro di LÌ (pec ) ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Via Biondini n. 1 in LÌ (FC)
APPELLANTE
Contro
(C.F. – P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Via Sani n. 1 in Reggio Emilia (RE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica
Nicolini ( ed Alessandra Innaro (pec Email_2
, entrambi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente Email_3 domiciliata presso i predetti difensori con studio sito in Piazza Fontanesi n. 2 in Reggio Emilia (RE)
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ranieri del Foro di LÌ CE (pec
) elettivamente domiciliato presso l'Avv. Adriano Email_4
Sponzilli del Foro di GN (pec con studio sito in Via Email_5
Murri n. 9 in GN (BO)
APPELLATI
pagina 1 di 17 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di LÌ n. 1058/2021, Rep. 2173/2021 nelle cause civili riunite iscritte al n. R.G. 938/2017 e 4723/2017, emessa in data 22.10.2021 e pubblicata in data 27.10.2021 notificata in data 27.10.2021
Assegnata a decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 dicembre 2024
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate nelle note scritte depositate. E così
Per come da note scritte depositate il 2 dicembre 2024 Parte_1
“-PREGIUDIZIALMENTE- - DARE ATTO che l'Avv. ha agito in causa e radicando il Parte_1 processo distinto al n. 938/2017 RG del Tribunale di LÌ concluso con l'appellata sentenza n.
1058/2021, NON IN PROPRIO, ma esclusivamente nella qualità di accettante l'eredità con beneficio di inventario;
- DARE ATTO che l'Avv. ha agito dunque solo ed esclusivamente Parte_1 nell'interesse della massa dell'eredità di nato il [...] e deceduto il 26/12/2016, Persona_1 onde ricondurre le somme nel RELICTUM ereditario dell'Avv. - DARE ATTO che ogni Persona_1 conseguente vantaggio sarà a favore della massa;
- DARE ATTO che le conseguenze positive, se accolte le domande, sono e saranno ad esclusivo vantaggio della massa;
- DARE ATTO che pure le conseguenze negative non possono che essere a carico della massa;
Dunque, se vi sarà rigetto, le spese legali e di soccombenza dovranno essere poste a carico della massa e non dell'Avv. - Parte_1
DARE ATTO che l'inventario ha prodotto gli esiti di cui all'allegazione; - DARE ATTO che la denuncia di successione è quella citata;
- DARE ATTO che dunque è possibile il soddisfacimento sulle somme di cui al relictum liquidato;
- DARE ATTO che, per contro, in ipotesi di esito favorevole, la somma sarebbe da erogare alla massa e cioè entrare in successione - NEL MERITO- -ACCOGLIERE
l'impugnazione proposta;
-ACCOGLIERE i motivi di gravame articolati;
-ACCOGLIERE l'appello solo ed esclusivamente basato su un solido ancoraggio giurisprudenziale;
- E
CONSEGUENTEMENTE – -ACCERTARE e DICHIARARE la natura di investimento dei contratti sottoscritti dal de cuius con - ACCERTARE e DICHIARARE Persona_1 CP_3 Parte_2 comunque che tutte le polizze per cui è causa non possono essere ricondotte ad un' assicurazione sulla vita, stante la reale mancanza dell'alea e di un rischio demografico anche in relazione alla data di stipulazione;
- DICHIARARE, senza che si snaturi così l'azione ex art. 460 c.c., la nullità e/o lo scioglimento dell'assicurazione/polizza, a causa delle descritte condizioni di salute dell'Avv. Per_1 che erano gravemente deteriorate a causa di un ictus e dell'infarto subiti da egli nel 2008 e
[...] dall'avanzamento del tumore silente ma già presente prima dell'accertamento; - DICHIARARE che le somme oggetto dei contratti de quibus appartengono e/o sono da devolvere alla massa ereditaria e pagina 2 di 17 cioè al relictum, sia per la natura del contratto da sussumere in ipotesi di investimenti sia per volontà del de cuius evidenziata nel progetto di testamento;
- E PER L'EFFETTO ED IN OGNI CASO - -
ORDINARE a di pagare e/o corrispondere le somme alla massa e dunque al Parte_3 relictum dell'Avv. -DICHIARARE che le somme di euro 40.000 e di euro 160.000 Persona_1 investite da nelle polizze non costituivano un contratto assicurativo né potevano Persona_1 rientrare in una polizza previdenziale, né in un contratto similare o di tale natura, costituendo per contro un investimento sottoposto al TUF;
-DICHIARARE quindi che la somma deve rientrare nella massa o relictum di non essendo ad essa estraneo;
- E se vi fosse stato adempimento a Persona_1 favore di per effetto della sentenza di prime cure: - ORDINARE a Controparte_2 [...] di restituire e/o di rimborsare e/o di erogare e/o di corrispondere la somma di € Controparte_2
200.000,00, oltre ad interessi dalla data della morte o del decesso del de cuius sino all'effettiva erogazione o della percezione;
- IN OGNI CASO E COMUNQUE - -Spese integralmente rifuse oltre ad accessori, e cioè 15% TF, 4% CPA ed IVA al 22% o in subordine compensate per la controvertibilità dell'oggetto.
-QUANTO ALLA CAUSA RIUNITA DISTINTA AL N.R.G. 4723/2017-
- PRELIMINARMENTE - -DICHIARARE nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1474/2017 D.I. reso nel procedimento n. 2874/2017 RG, emesso in data 28.09.2017 e pubblicato il 11.10.2017 dal
Tribunale di LÌ per inammissibilità dell'azione essendo priva di Controparte_2 legittimazione e di interesse competendo la somma alla massa;
-ACCOGLIERE la domanda proposta dall'Avv. in tutte le articolazioni prospettate e cioè negare ai contratti natura di polizze Parte_1 assicurative e/o previdenziali;
Ed ancora: -ACCERTARE e DICHIARARE la natura di investimento dei contratti sottoscritti dal de cuius con e comunque di tutti i contratti Persona_1 Parte_3 per cui è causa;
-DICHIARARE, senza che si snaturi l'azione ex art. 460 c.c., la nullità/scioglimento/ annullamento, per le ragioni tutte indicate nell'atto di citazione di appello, dell'assicurazione/polizza;
- ORDINARE a di non pagare le somme al beneficiario e, se come pare già erogate Parte_3 per effetto della sentenza di prime cure;
- ORDINARE al percipiente la restituzione delle somme in esse indicati sino a diverso ordine giudiziario essendovi contestazione tra gli eredi;
-DICHIARARE che le somme oggetto dei contratti de quibus appartengono alla massa ereditaria sia per la natura degli investimenti sia per volontà del de cuius evidenziata nel progetto di testamento;
-E PER
L'EFFETTO ED IN OGNI CASO- -Spese rifuse oltre ad accessori (15% TF, 4% CPA e 22% IVA) con riferimento ai due gradi di giudizio o compensazione integrale;
- E COMUNQUE- -DISPORRE le restituzioni delle somme versate oggetto del pignoramento per le spese e per i costi delle espropriazioni contro l'Avv. in proprio;
- E CON RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI Parte_1
pagina 3 di 17 PROSPETTATE- - DICHIARARE inammissibili e/o improponibili e/o irricevibili tutte le eccezioni e/o tutte le questioni sollevate da - DICHIARARE inammissibili e/o improponibili Controparte_2
e/o irricevibili tutte le domande, le deduzioni, le richieste e le istanze prospettate da Controparte_2
- DICHIARARE inammissibili e/o improponibili e/o irricevibili tutte le eccezioni e/o tutte le
[...] questioni tutte le eccezioni e/o tutte le questioni sollevate da;
-E SE CONFERMATA Parte_3
LA SENTENZA DI PRIME CURE- - COMPENSARE le spese di lite per la manifesta controvertibilità;
- IN SUBORDINE SUL PUNTO: - DARE ATTO che l'Avv. ha agito per la massa;
- Parte_1
PORRE le spese di prime e seconde cure a carico della massa ex art. 460/461 cc. - E PERTANTO- -
DARE ATTO che avendo agito in sede espropriativa con in proprio la controparte ha Parte_1 palesato mala fede e difetto di lealtà e di probità; -AFFERMARE il principio e DICHIARARE la circostanza e DISPORRE in conformità all'art 92/1 cpc condannando, in ogni caso la controparte alla refusione delle spese di lite”.
Perome da note scritte depositate il 23 ottobre 2023 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di GN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigettare l'appello promosso dall'Avv. perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello dell'Avv. dichiarare Parte_1 la Sig.a tenuta a restituire le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado, CP_2 pagate da , ed a pagare all'Avv. le somme a questi eventualmente dovute. CP_1 Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per ome da note scritte depositate il 28 novembre 2024 Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di GN, contrariis rejectis:
I. In via pregiudiziale:
a. Accertare la carenza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 comma I n. 2) cod. proc. civ., per le causali esposte;
b. accertare che la controparte non ha puntualmente individuato le circostanze di fatto e/o di diritto idonee a dimostrare la violazione di norme di legge, per tutte le causali compiutamente esposte;
c. accertare che la controparte si è limitata a richiamare le linee difensive del primo grado, per le ragioni esposte;
d. pertanto, ai sensi dell'art. 342 comma I n. 2 cod. proc. civ., dichiarare l'appello avversario inammissibile od improcedibile;
e. per l'effetto, dichiarare la conferma della sentenza n. 1058/2021 R.G. Sent. Del Tribunale di LÌ pubblicata in data 27/10/2021, con ogni conseguente statuizione di legge.
II. In via principale:
pagina 4 di 17 a. accertare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande e dei motivi di appello avversari;
b. conseguentemente, dichiarare l'appello inammissibile o comunque rigettarlo;
c. per
l'effetto, dichiarare la conferma della sentenza n. 1058/2021 R.G. Sent. Del Tribunale di LÌ pubblicata in data 27/10/2021, con ogni conseguente statuizione di legge;
III. In ogni caso:
a. condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., alla refusione in favore della parte convenuta in appello delle spese e del compenso anche del presente grado del giudizio, con accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 9.3.2017 , in qualità di chiamato ed erede Parte_1 legittimario accettante con beneficio di inventario del defunto padre deceduto in data Persona_1
26.12.2016, ha evocato in giudizio dinanzi a Tribunale di LÌ iscritto poi al Controparte_1
n .R.G. 938/2017 deducendo: 1) che il padre aveva in vita stipulato la polizza vita Persona_1
41089 denominata Investire Sicuro cedola, impegnando in data 8 aprile 2013 la somma di euro
40.000,00 e in data 6 maggio 2014 quella di euro 160.000,00; 2) che tale contratto prevedeva la liquidazione, in caso di premorienza prima della scadenza del contratto, ad un soggetto beneficiario, ignoto a parte attrice e che i era rifiutato di indicare, ma poi risultato essere Controparte_1
compagna in vita di 3) di avere a ciò legittimazione e interesse Controparte_2 Persona_1 al fine di ricostruire la massa ereditaria e poter redigere l'inventario, precisando peraltro che la domanda relativa alla ricostituzione del relitto unitamente ad altre questioni successorie o comunque collegate erano state formulate nell'ambito di altri giudizi, incardinati presso il medesimo Ufficio.
L'attore ha domandato la condanna della convenuta alla consegna/rilascio/esibizione dei contratti in questione e all'indicazione del beneficiario del contratto, oltre che la condanna al risarcimento dei danni per la mancata tempestiva ostensione di tale documentazione;
l'accertamento della natura di investimento dei contratti sottoscritti, sottoposti al T.U.F. e sottratti alla disciplina dell'assicurazione; ha invocato la declaratoria di nullità dei predetti contratti a causa delle condizioni di salute del Per_1
e ha chiesto di dichiarare l'appartenenza delle somme oggetto dei contratti alla massa ereditaria,
[...] consistenti in liberalità indirette, con ordine alla convenuta di non pagarle al beneficiario.
In corso di causa ha proposto un ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. (R.G. Parte_1
938-1/2017, conclusosi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che all'udienza del 22 maggio 2017 parte attrice ha dato atto che in pari data si era tenuto il distinto giudizio per sequestro liberatorio recante R.G. n. 914/17 radicato dalla ), un Controparte_1 procedimento ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire il pagamento del premio al beneficiario (R.G. 938-
2/2017, concluso con dichiarazione di improcedibilità del 19.11.2017 per difetto di attivazione del pagina 5 di 17 contraddittorio in ragione della mancata notifica alle parti e un ricorso ex art. 186 ter c.p.c (R.G. 938-
3/2017, depositato in data 10.11.2017).
*
Nel giudizio così radicatosi (iscritto al ruolo in data 6 marzo 2017 con il n R.G. 938/2017) si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2017, Controparte_1 domandando il rigetto delle pretese attoree, deducendo di avere già da tempo, con comunicazione del
24.2.2017, già trasmessa a controparte la copia della polizza ed il relativo fascicolo informativo, informandola in ordine al fatto che i premi versati erano rispettivamente di euro 40.000,00 in data
08/04/2013 e di euro 160.000,00 in data 06/05/2014, aggiungendo che ciò soltanto era possibile consegnare e riferire da parte di all'erede, poiché la legge sulla privacy Controparte_1 precludeva alla Compagnia di assicurazione di fornire comunicazioni a soggetti diversi dai beneficiari della polizza. Ha altresì rappresentato che in data 08.04.2013 il defunto dopo aver Persona_1 ricevuto il relativo fascicolo informativo, ha stipulato con il contratto di Controparte_1 assicurazione sulla vita “Investire Sicuro Cedola” n. 41089, della durata di 4 anni, con capitale e rendimento garantiti, versando un premio lordo, in sede di perfezionamento della polizza, di Euro
40.000,00 e successivamente, in data 6.5.2014, un ulteriore versamento aggiuntivo, a valere sulla stessa polizza, di euro 160.000,00, ed indicando quale beneficiaria, per il caso morte, Controparte_2
Ha dedotto che il contratto de quo è un prodotto assicurativo di ramo I con capitale e rendimento minimo garantito, senza alcun rischio finanziario per il beneficiario. Previa chiamata in causa di
[...]
ha domandato la condanna della medesima a manlevare e tenere indenne la predetta Controparte_2
Compagnia di Assicurazioni di ogni e qualsiasi somma fosse tenuta a corrispondere a parte attrice.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 20/11/2017, il Giudice di prime cure ha disposto il differimento della prima udienza al 16.4.2018 autorizzando la chiamata in giudizio di Controparte_2
la quale si è costituita, a sua volta contestando le domande attoree e quelle subordinate di
[...] hiedendo, nella denegata ipotesi di qualificazione della polizza come prodotto Controparte_1 finanziario, la condanna della al risarcimento del danno cagionato alla Controparte_1 beneficiaria per aver offerto al defunto un prodotto diverso da quello assicurativo richiesto, con accertamento della responsabilità contrattuale e-o precontrattuale, con condanna della CP_1 alla rifusione delle spese di giudizio.
[...]
1.2- Con separato atto di citazione notificato il 15.12.2017 ha proposto Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto in data 28 settembre 2017 da
[...] per la liquidazione della polizza in questione (la cui causa veniva rubricata al n. Controparte_2
4723/2017 R.G. del Tribunale di LÌ), evocando altresì Parte_1
pagina 6 di 17 Si sono costituiti in quel giudizio sia contestando in toto gli assunti Controparte_2 dell'opponente, sia l'Avv. riproponendo le tesi e le domande svolte nel giudizio n. Parte_1
938/2017.
1.3- Prima di instaurare tale secondo giudizio aveva peraltro radicato un Controparte_1 procedimento volto all'autorizzazione del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. n R.G. 914/2017 delle somme di polizza, concluso con provvedimento di rigetto, e successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il predetto provvedimento (R.G. 2775/2017), giudizio conclusosi anch'esso con rigetto e conferma dell'ordinanza emessa in data 28.6.2017.
1.4- La causa n 4723/2017 è stata riunita a quella iscritta al n 938/2017 e all'esito dell'istruttoria il
Tribunale di LÌ, con sentenza n. 1058/2021 Rep. 2173/2021 emessa in data 22.10.2021 e pubblicata in data 27.10.2021 ha deciso: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1474/17 del 11.10.2017; condanna in solido e a corrispondere, Parte_1 Parte_3 in favore di , le spese di lite che quantifica in € 25.254,00, a titolo di Controparte_2 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;
dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
A sostegno della decisione il Giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza di elementi atti a giustificare una pronuncia di nullità, essendo versati in atti il documento di polizza sottoscritto dal de cuius, il progetto esemplificativo personalizzato delle prestazioni contenente gli estremi della proposta, lo sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto, nonché il fascicolo informativo con la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni generali di assicurazione.
Ha inoltre respinto la domanda di annullabilità del contratto sia perché non è risultata provata la perdita di capacità d'agire del defunto, sia perché l'età anagrafica e la patologia tumorale non sono indizi univoci di carenza intellettiva.
Quanto alla qualificazione giuridica del contratto, lo stesso è stato inquadrato quale polizza vita. A tal fine il Giudice di prime cure ha escluso che si tratti di una polizza vita c.d. linked in ragione dell'assenza di rischio in capo al contraente-beneficiario e, al pari della polizza vita tradizionale, il rischio è assunto dall'impresa assicuratrice, il cui profitto è proporzionale al lasso del tempo intercorrente tra la stipulazione del contratto e la verificazione dell'evento dedotto. Parimenti il Giudice di prime cure ha escluso trattarsi di una polizza di tipo misto unit - linked, non dipendendo il rendimento dall'investimento sottostante in quote OICR, ma essendo garantito lo scopo assicurativo, pagina 7 di 17 giusta previsione contrattuale secondo cui l'assicuratore aveva assunto l'impegno a pagare al contraente
(in caso di scadenza) oppure ai beneficiari (in caso di premorienza rispetto alla scadenza) quantomeno la somma dei premi stessi, detratti i costi di gestione, già predeterminati in 1,80 punti percentuali. Ha, pertanto, concluso per la correttezza dell'azione radicata dalla beneficiaria CP_2
innanzi al Giudice del monitorio, a fronte del mancato pagamento
[...] del premio da parte dell'impresa assicuratrice.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1 in data 10-11.11.2021 articolando il gravame su sette motivi.
A) Con il primo motivo ha dedotto l'erronea qualificazione, ad opera del Giudice di prime cure, del contratto di polizza stipulato dal de cuius, in contrasto con il precedente provvedimento collegiale reso all'esito del reclamo avverso il rigetto, ad opera del giudice monocratico, dell'istanza di sequestro liberatorio ex art. 687, c.p.c., nel cui Collegio ha fatto parte la stessa Autorità Giudicante, sempre in qualità di giudice estensore. Per l'effetto ha insistito per l'accertamento della natura finanziaria e non assicurativa dello stesso, perché avente esclusiva finalità di capitalizzazione, andandosi ad erogare un capitale che frutta un determinato importo e mancando la connessione diretta con l'evento morte.
B) Con il secondo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 458 c.c. e 1337 c.c., nonché di “varie disposizioni del T.U.F.”, oltre alla nullità dell'investimento per difetto di sottoscrizione del contratto quadro. Ha argomentato che le polizze sulla vita non aventi contenuto finanziario, ma assicurativo sono donazioni indirette se recano un beneficiario non legato al contraente da vincolo di mantenimento e-o dipendenza economica e, dunque, sono rilevanti ai fini dell'azione di riduzione laddove vi sia stata lesione della quota dei legittimari.
C) Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione in ordine al mancato ancoraggio al rischio demografico del premio mancando la previsione, quale criterio di determinazione del premio, della differenza fra la durata della vita media e quella del defunto padre Ha argomentato che Persona_1
l'incidenza del rischio demografico è da intendersi non solo nel senso della mera esigibilità della prestazione da parte dell'assicurato al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, ma anche nel suo rilievo ai fini del calcolo del rischio effettuato secondo le tavole di mortalità e di sopravvivenza. Ha quindi ribadito che debba escludersi la natura assicurativa del contratto laddove, come nel caso di specie, tale componente abbia unicamente lo scopo di individuare il momento in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato.
D) Con il quarto motivo ha eccepito il difetto di alea nel contratto stipulato, in ragione del fatto che l'assicurato versa un premio ed ha pattuito che lo stesso importo vada corrisposto, in caso di morte, ad un beneficiario. pagina 8 di 17 E) Con il quinto motivo ha dedotto la nullità del contratto “per varie cause e motivi”. Ha argomentato che il padre avrebbe stipulato il contratto con l'intento elusivo di arrecare vantaggi alla a favore CP_2 della quale fece in vita ulteriori elargizioni, parimenti in danno dei legittimari in ragione dell'intangibilità della quota di legittima e di sfuggire all'azione di riduzione. Ha, pertanto, eccepito l'illiceità della causa del contratto ex art. 1343 c.c. e 1344 c.c. e, ai sensi dell'art. 1345 c.c., per essersi e determinati a concludere il contratto per un motivo illecito Controparte_2 Persona_1 comune ad entrambi ovvero consentire a di sfuggire all'azione di riduzione ed Controparte_2 impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione dell'asse ereditario per assenza di notizie circa il reale beneficiario.
F) Con il sesto motivo, “consequenziale/riepilogativo: investimento e non altro” ha eccepito la mancata sottoscrizione del contratto generale di investimento, la violazione delle norme sull'informativa al cliente non essendo il stato adeguatamente edotto degli investimenti, del rendimento, Persona_1 delle modalità del riscatto, delle caratteristiche dell'impresa emettente, dei criteri con cui essa investe, della sua solidità e delle garanzie che offre di restituire ed ha eccepito la mancata redazione e consegna del prospetto dell'offerta. Da ultimo, ha invocato la restituzione alla massa ereditaria delle somme ricevute dalla o all'appellante pro quota, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. CP_2
G) Con il settimo motivo ha invocato la riforma della sentenza in punto di condanna alle spese, avendo errato il Tribunale nel porle a carico di parte appellante anziché della massa ereditaria, avendo agito il medesimo per conto della massa.
2.1 – Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.5.2022 si è costituita in giudizio il quale ha resistito all'impugnazione eccependone l'infondatezza nel merito. Controparte_1
Più precisamente, con riguardo ai motivi di appello interessanti la propria posizione, ha dedotto la natura assicurativa del contratto stipulato dal defunto in data 8.4.2013, quale prodotto assicurativo di ramo I, in ragione della garanzia di conservazione del capitale versato a titolo di premio assicurativo, non oggetto di un rischio finanziario da parte del cliente, e della garanzia del rendimento del contratto.
A tal fine ha evidenziato la denominazione del prodotto e le clausole contrattuali dalle quali si evincerebbe la mancata assunzione di rischi finanziari in capo al defunto, avendo la compagnia di assicurazioni assunto l'obbligo di garantire la restituzione di tutto il capitale ed il pagamento delle cedole annuali.
2.2 – Con comparsa di costituzione del 16.5.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha resistito all'impugnazione chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In
[...] via pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del primo comma dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza delle deduzioni avversarie. pagina 9 di 17 Con ordinanza in data 1° febbraio 2022 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata proposta dall'appellante
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 17.5.2022, tenuta con modalità cartolare, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.10.2023.
Disposta la trattazione cartolare della causa, la causa è stata una prima volta trattenuta in decisione ma si è resa necessaria la rimessione in istruttoria per via della cessazione dal servizio di uno dei componenti del Collegio, ed è stata infine trattenuta la causa in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024 alla quale sono stati assegnati alle parti termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Va in primo luogo respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellata , sulla scorta del fatto che l'appellante non avrebbe Controparte_2 puntualmente indicato le parti della sentenza impugnate, né motivato le ragioni per le quali il convincimento del primo giudice debba ritenersi erroneo o viziato, reiterando pedissequamente le tesi già esposte in primo grado.
Parte appellante, invero, seppure sulla scorta di argomenti non condivisibili – per quanto si dirà - ha allegato espressamente le “ragioni di erroneità” della sentenza impugnata ed i motivi di gravame, a prescindere dalla loro fondatezza, sono intellegibili ed argomentati.
4 - Venendo al merito dei motivi di impugnazione, occorre premettere che il primo motivo di appello si presta ad essere trattato congiuntamente al terzo ed al quarto, risultando le censure ivi spiegate tutte legate all'accertamento della natura del contratto stipulato dal de cuius in data Persona_1
8/4/2013.
In particolare, con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accertato la natura assicurativa del contratto oggetto di causa. Ha, altresì, dedotto che il contratto era stato stipulato dal padre, quasi novantenne, malato e ormai prossimo alla morte, come tale nullo per inesistenza di interesse. Ha, da ultimo, aggiunto che la qualificazione quale polizza vita tradizionale, ad opera del giudice di prime cure si porrebbe in antitesi con il provvedimento collegiale emesso all'esito del procedimento di reclamo recante R.G. 2775/2017, di cui lo stesso magistrato persona fisica era stato estensore. Con il terzo motivo ha eccepito il mancato ancoraggio del premio al rischio demografico, insistendo quindi per l'accertamento della natura finanziaria del contratto. Con il quarto motivo ha dedotto il difetto di alea del contratto.
Tali motivi non sono fondati e non possono trovare accoglimento.
pagina 10 di 17 Analizzando i concreti caratteri del contratto sottoscritto dal la garanzia della Persona_1 restituzione del capitale alla scadenza del contratto a favore dell'assicurato o, in caso di premorienza rispetto alla scadenza, a favore della beneficiaria, l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore, l'indipendenza del capitale restituito da eventi attinenti alla performance di titoli e strumenti finanziari, sono tutti elementi che consentono di ritenere acclarata la natura assicurativa del contratto stipulato.
Come sottolineato dall'estensore della decisione impugnata, nel vaglio della fattispecie, è essenziale la disamina degli elementi distintivi del contratto, con il precipuo scopo di accertare se “al di là del nomen juris”, il medesimo sia collocabile nell'alveo delle polizze assicuratrice o tra i prodotti finanziari di investimento.
Segnatamente, la clausola n. 2 prevede che: “Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente potrà ottenere: - il pagamento, direttamente sul proprio conto corrente sotto forma di “cedola”, della rivalutazione periodica attribuita da al contratto ogni 31 dicembre;
- la conservazione, a CP_1 scadenza, dell'importo dei premi investiti poiché il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, non potrà mai diminuire”.
La clausola n. 3 del contratto disciplina le prestazioni assicurative e le garanzie offerte.
Più precisamente, la lettera a) disciplina le prestazioni in caso di vita ovvero il riconoscimento, sotto forma di cedola, della rivalutazione annua del capitale assicurato ed il pagamento, alla scadenza del contratto, del capitale assicurato.
La lettera b) della clausola n. 3, disciplinante le prestazioni in caso di decesso, prevede che: “In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato alla data del decesso”. Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene trattenuto da per far fronte ai costi del CP_1 contratto e pertanto non concorre alla determinazione dei pagamenti periodici (cedole) e del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto”.
È, dunque, evidente che la garanzia di conservazione del capitale non viene meno in ragione del reinvestimento dei premi ad opera della compagnia assicuratrice, essendo tenuto indenne il contraente dalle dinamiche del mercato, con rischio finanziario a carico esclusivo della compagnia assicuratrice.
Ciò trova conferma nell'importo in linea capitale di euro 200.046,67 di cui al decreto ingiuntivo n.
1474/2017 ottenuto dalla avverso l'appellata importo corrispondente CP_2 Controparte_1 all'ammontare del premio di cui alla polizza stipulata.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la natura "previdenziale" non è solo presente nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita che appartengono al ramo I, intendendosi pagina 11 di 17 per tali quelle polizze che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked, ad eccezione, tuttavia, di quelle cd. pure (come più avanti approfondito). Nelle polizze tradizionali appartenenti al ramo I, al verificarsi dell'evento legato alla vita umana, l'assicuratore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di un capitale predeterminato nel quantum fin dal momento della stipulazione del contratto (salvo quelle aventi una componente anche finanziaria che possono rivalutarsi sulla base degli eventuali rendimenti di una gestione separata in strumenti finanziari, nelle quali, a differenza di quanto accade nelle polizze del ramo III, l'assicurato non assume un rischio di natura finanziaria in quanto l'entità della prestazione da parte dell'assicuratore può solo aumentare e mai diminuire nel corso del rapporto)” (Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, (ud. 17/01/2024, dep. 12/02/2024), n.
3785).
Ancora si è detto che
In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato). (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Mutuando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, devono ritenersi senz'altro condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, che ha ritenuto che l'analisi della polizza vita sottoscritta conferma la sua collocazione nell'area assicurativa.
4.1 - Quanto all'eccepito mancato ancoraggio del premio al rischio demografico, deve piuttosto evidenziarsi che il capitale erogato è proprio finalizzato alla copertura del rischio demografico di pagina 12 di 17 (commisurato all'età), il quale, come dedotto dalla stessa parte appellante, era una Persona_1 persona ultraottantenne, che ha evidentemente perseguito il fine di accumulare il capitale a scopi previdenziali (a meno di non voler escludere del tutto la persona anziana dalla possibilità di contrarre un'assicurazione sulla vita).
Nel caso di specie, deve da un lato evidenziarsi che il margine di profitto dell'impresa assicuratrice è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita dedotto in contratto, il quale reca infatti la garanzia del capitale versato a titolo di premio e la garanzia del rendimento minimo delle cedole annuali, in ciò consistendo la concreta utilità dell'assicurato, avendo l'impresa assunto l'obbligo di pagamento delle cedole per tutti gli anni di vita del contraente (tant'è che è pacifico che il contraente ha incassato tali cedole annuali Persona_1 garantite sino al 2016 per un totale di euro 7.271,57); dall'altro è evidente la “reale utilità” dell'assicurato, con possibilità di rendimenti maggiori rispetto ai normali contratti di assicurazione, con a suo carico alcun rischio finanziario connesso all'andamento del mercato e la “reale utilità” della beneficiaria, per il caso di premorienza dell'assicurato alla scadenza, non avendo provveduto al versamento dei premi la suddetta beneficiaria, bensì l'assicurato.
Parimenti sono infondati gli assunti dell'appellante secondo cui il contratto sarebbe privo di alea. A tal fine deve evidenziarsi che le prestazioni assicurative sono collegate ad un evento incerto (la vita o la morte dell'assicurato), con assenza di rischio finanziario in capo all'assicurato, in ragione del fatto che l'impresa aveva assunto l'impegno di pagare all'assicurato, in caso di scadenza, o alla beneficiaria, in caso di premorienza alla scadenza, i premi dallo stesso versati, detratti i soli costi di gestione, già predeterminati in 1,80 punti percentuali.
Va inoltre osservato che l'alea del contratto è data, per la Compagnia, dal rischio di non coprire i costi con i propri (aleatori) ricavi in caso morte, dovendo garantire comunque il capitale originario anche in caso di perdite dell'investimento; per il de cuius, in “caso vita”, dal rischio dell'andamento dell'investimento finanziario. E' vero peraltro che il beneficiario designato da quest'ultimo percepisce, in “caso morte”, la sorte capitale originaria, anche ignorando le cedole medio tempore maturate ed incamerate e che il rischio sussiste, come in ogni tipologia di prodotto assicurativo del resto, ed è a tutto danno della Compagnia.
In definitiva appare corretto l'assunto della società appellata per cui l'assenza di rischio finanziario in capo al contraente, la garanzia della restituzione del capitale e la presenza della garanzia sulla prestazione cedolare (garantita, perché almeno pari alla rivalutazione) che la compagnia si impegna a pagare per tutta la durata della vita (rischio demografico) del soggetto nel corso della durata del rapporto (alea che nel caso di specie risulta subita dalla compagnia per il 92,5%, posto che su 4 anni di pagina 13 di 17 durata del contratto, che sarebbe scaduto l'8.4.2017, ha pagato le cedole annuali sino al dicembre
2016), rende evidente e neppure minimamente revocabile in dubbio che il contratto per cui è causa sia una polizza vita. In tal senso, la stessa giurisprudenza che ha qualificato come strumenti finanziari talune polizze assicurative, lo ha fatto argomentando dalla presenza di rischi finanziari per i contraenti e dall'assenza di garanzie da parte delle compagnie di assicurazioni
5 - Quanto all'eccepita “singolarità” della sentenza impugnata, che secondo la prospettazione dell'appellante, confliggerebbe con il provvedimento collegiale in sede di reclamo (avverso il diniego dell'istanza di sequestro liberatorio proposta da ) nel quale il medesimo estensore CP_1 della sentenza oggi impugnata era stato estensore, questa Corte ritiene che le argomentazioni del
Collegio giudicante in sede di reclamo non inficiano la motivazione della sentenza impugnata, poiché svolte in sede delibativa e sommaria, ove si erano valutate le diverse alternative con l'espressa esclusione di alcun approfondimento istruttorio “incompatibile in questa fase” (“delle due l'una: se il prodotto in questione fosse… da qualificare come polizza assicurativa ...la somma non avrebbe potuto essere sequestrata;
... se viceversa l'intima natura finanziaria venisse accertata all'esito del giudizio di merito, conseguirebbe l'addebito, in capo alla stessa , di avere con colpa grave cagionato CP_1 indeterminatezza sull'obbligo e sulle modalità di adempimento....attraverso la predisposizione a monte di un prodotto dall'ambigua natura....”) al solo fine di valutare la sussistenza dei presupposti per autorizzare il “sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta”.
Nel far ciò il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza di tali presupposti, ritenendo invece dovuto il pagamento della somma richiesta in suo favore da parte di carico di Controparte_2
Controparte_1
6 – Vanno, da ultimo, condivise le conclusioni del primo giudice in ordine alla nullità - annullabilità del contratto per asseriti vizi della volontà o incapacità dell'assicurato. In disparte i profili di genericità delle deduzioni dell'appellante, che in alcun modo smentiscono la logica delle argomentazioni della sentenza impugnata, questa Corte ritiene che non sia stato in alcun modo dimostrato che la capacità dell'avv. fosse ridotta, in ragione dell'elevata età anagrafica o della patologia tumorale Persona_1 in corso. Non può essere pertanto accolta la richiesta di parte appellante di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (peraltro domandata per la prima volta in appello, atteso che nel giudizio di primo grado all'udienza del 13 maggio 2019 i difensori delle parti hanno concordemente rinunciato ai termini per le memorie 183 comma sesto c.p.c, ritenendo che la causa potesse essere trattenuta in pagina 14 di 17 decisione così come documentalmente istruita), non potendo la CTU supplire a deficienze probatorie delle parti.
7 – La qualificazione della polizza sulla vita come prodotto assicurativo comporta l'assorbimento del secondo motivo di gravame a mezzo del quale parte appellante ha profilato la violazione degli artt. 458
e 1337 c.c., nonché di “varie disposizioni del T.U.F.”, oltre alla nullità dell'investimento per difetto di sottoscrizione del contratto quadro, nonché del sesto motivo “consequenziale/riepilogativo: investimento e non altro” in seno al quale ha eccepito la mancata sottoscrizione del contratto generale di investimento, oltre che la violazione delle norme sull'informativa al cliente, tutti motivi che postulano la qualificazione della polizza come strumento finanziario.
8 – Con il quinto motivo di appello, parte appellante ha riproposto varie questioni di nullità lamentando che non siano state esaminate dal Giudice di prime cure.
A ben vedere, si osserva che si tratta di questioni estranee al presente giudizio, nel quale non si può genericamente esplorare cos'abbia fatto il de cuius in favore della (intestazioni di immobili, CP_2 assegni, bonifici diretti ecc): si tratta di questioni che attengono all'individuazione della massa ereditaria ed eventualmente alla genuinità della volontà testamentaria (se è stato impugnato) e non possono essere genericamente dedotte in questa sede a sostegno dell'invalidità della polizza vita.
Parimenti ogni altra conseguenza che l'appellante fa discendere dalla natura diversa da polizza assicurativa e all'inapplicabilità della sua disciplina (di cui all'art 1920 c.c.) (ivi compresa la natura di donazione indiretta di quest'ultima, prospettata al fine di ricostituire il relitto ereditario per asserita lesione di legittima) resta assorbita.
9 – Con il settimo motivo - lapidariamente intitolato “SPESE A CARICO DELLA MASSA: ERROR
IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO”, l'appellante avvocato svolge alcune Parte_1 considerazioni in punto di spese, imperniate sul fatto che egli avrebbe agito “come accettante dell'eredità paterna con beneficio d'inventario” e “dunque non per motivi egoistici, ma per la massa”, che non confluiscono tuttavia in una specifica domanda.
A prescindere dal fatto che l'appellante non esprime la conseguenza che dovrebbe discendere dal fatto che egli assume di aver agito per scopi non egoistici in favore della massa (ereditaria): egli non arriva infatti ad affermare che quest'ultima (e non egli stesso) avrebbe dovuto essere stata condannata alle spese di lite, si osserva in ogni caso che egli ha dichiarato fin dal primo grado “l'attore agisce in questa sede nella qualità di chiamato all'eredità ed erede accettante con beneficio di inventario del defunto padre Avv. . Ciò evidentemente vale a giustificare la sua legittimazione e il suo Persona_1 interesse ad agire, ma non a qualificarlo alla stregua di legale rappresentante della massa ereditaria.
pagina 15 di 17 E' appena il caso poi di rilevare l'inconferenza del richiamo svolto al punto VII/c alla disciplina delle spese nei giudizi di divisione (che non rileva nel caso di specie, non avendo il presente giudizio in alcun modo uno scioglimento di comunione).
10- E' appena il caso, da ultimo, di rilevare l'inammissibilità della richiesta di giuramento svolta dalla parte appellante nelle note depositate il 16 ottobre 2023 su capitoli irrilevanti (giuro e giurando affermo (o nego) preciso che la di cui sono Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione stipula (o non stipula) polizze previdenziali con persone che hanno superato il limite della vita media ed in particolare con ultra ottantenni;
11) giuro e giurando affermo (o nego) che la stipula polizze previdenziali con persone che hanno superato ottant'anni; 12) giuro Controparte_1
e giurando affermo (o nego) preciso che la stipula (o non stipula) polizze Controparte_1 previdenziali con persone ultra ottantenni che hanno subito un ictus ), posto che la risposta affermativa da parte del legale rappresentante di al riguardo non si rivelerebbe in ogni caso Controparte_1 determinante ai fini della decisione.
11 – Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, anche per la fase cautelare dell'inibitoria, ai sensi del DM n. 147/2022, oggi in vigore, tenuto conto del valore della causa (da 52.000 a 260.000 euro), della complessità della controversia e delle attività difensive effettivamente svolte nel presente grado.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
LÌ n. 1058/2021, pubblicata in data 27.10.2021;
2) condanna l'appellante a rifondere a e le Parte_3 Controparte_2 spese di lite liquidate in complessivi euro 14.000,00 per ciascuno per compenso, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 16 di 17 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in GN, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
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