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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004455268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI di
NE e della Regione Calabria per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140004081238000, notificata l'11 dicembre 2014 riferita alla tassa automobilistica dell'anno 2008 e n. 13320150007239274000, notificata il 30 luglio 2015, riferita alla tassa automobilistica dell'anno 2009 e dell'anno 2010.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle pretese anche considerando valida la data di notificazione delle cartelle presupposte.
La ricorrente ha altresì eccepito l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti all'iscrizione a ruolo e la prescrizione.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'ADER che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali presupposte ed in punto di prescrizione ha richiamato la normativa di cui al D.L. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di prescrizione.
Si è costituita la Regione Calabria che chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero deve trovare credito l'eccezione di prescrizione atteso che dalla data di notificazione delle cartelle presupposte, non sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, dunque è decorso il termine triennale applicabile alle tasse automobilistiche e non può venire in considerazione la disciplina di cui al D.L. 18/2020 perché i termini erano già decorsi in periodo precedente a quello pandemico.
Le spese seguono la soccombenza ma vanno poste a carico dell'ER e compensate rispetto alla
Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di NE, Sezione II, accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 150, oltre accessori di legge, da distrarsi, compensandole rispetto alla Regione Calabria.
NE, 13.1.2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004455268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI di
NE e della Regione Calabria per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140004081238000, notificata l'11 dicembre 2014 riferita alla tassa automobilistica dell'anno 2008 e n. 13320150007239274000, notificata il 30 luglio 2015, riferita alla tassa automobilistica dell'anno 2009 e dell'anno 2010.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle pretese anche considerando valida la data di notificazione delle cartelle presupposte.
La ricorrente ha altresì eccepito l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti all'iscrizione a ruolo e la prescrizione.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'ADER che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali presupposte ed in punto di prescrizione ha richiamato la normativa di cui al D.L. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di prescrizione.
Si è costituita la Regione Calabria che chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero deve trovare credito l'eccezione di prescrizione atteso che dalla data di notificazione delle cartelle presupposte, non sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, dunque è decorso il termine triennale applicabile alle tasse automobilistiche e non può venire in considerazione la disciplina di cui al D.L. 18/2020 perché i termini erano già decorsi in periodo precedente a quello pandemico.
Le spese seguono la soccombenza ma vanno poste a carico dell'ER e compensate rispetto alla
Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di NE, Sezione II, accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 150, oltre accessori di legge, da distrarsi, compensandole rispetto alla Regione Calabria.
NE, 13.1.2026