Articolo 19 della Legge 11 maggio 1890, n. 6847
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 giugno 1890
Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1888-89 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in lire tremilionicinquecentosessantasettemiladuecentoquattro e centesimi trentanove ... L. 3,567,204.39
delle quali furono pagate . . . . . . . . . . . . » 2,775,222.47
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Entrata in vigore il 3 giugno 1890