Articolo 1 della Legge 19 novembre 1998, n. 404
Articolo 2
Versione
10 dicembre 1998
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 13 aprile 1977, n. 191 .
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.
3. E' altresi' autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, cosi' articolato:
a) dollari USA 5.175.750, quale basic contribution, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;
b) dollari USA 38.805.760, quale supplemental contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;
c) dollari USA 2.083.333, quale special contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 13 aprile 1977, n. 191 , reca: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonche' ai relativi emendamenti e loro esecuzione".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1998