Decreto presidenziale 20 marzo 2019
Sentenza 15 aprile 2019
Ordinanza collegiale 28 giugno 2019
Rigetto
Sentenza 19 luglio 2019
Decreto cautelare 26 luglio 2019
Ordinanza cautelare 5 settembre 2019
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2019
Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2020
Parere interlocutorio 10 febbraio 2020
Parere interlocutorio 26 ottobre 2020
Parere definitivo 27 febbraio 2025
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- 1. Accesso difensivo e know howhttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
La sentenza in commento si inserisce nella copiosa giurisprudenza in tema di accesso difensivo agli atti amministrativi. L'arresto offre l'occasione per riprendere alcuni principi consolidati in materia con particolare attenzione al bilanciamento di interessi tra il diritto alla tutela giurisdizionale dell'istante e l'opposto diritto del titolare delle informazioni contenute negli atti alla riservatezza delle stesse, soprattutto laddove siano tali da costituire know how aziendale. Preliminarmente, giova ricordare che per know how si intende un ampio e variegato complesso di conoscenze e abilità tecniche e operative, spesso frutto dell'esperienza acquisita nel tempo, necessarie per …
Leggi di più… - 2. Accesso agli atti nelle gare d’appalto tra “vecchio Codice” e d.lgs. 36/2023: più in salita la strada che porta avanti al T.A.R.? (nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez.…Giacomo Biasutti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giacomo Biasutti Sommario: 1. Introduzione; 2. La vicenda sostanziale e processuale; 3. Disciplina dell'accesso agli atti tra vecchio e nuovo codice: incidenza sul termine ad impugnare; 4. Regola generale e prospettive applicative particolari; 5. Lo spinoso caso dei segreti commerciali; 6. Alcune ulteriori riflessioni in tema di interesse al ricorso; 7. Conclusioni 1. Introduzione Presupposti, limiti e disciplina processuale dell'accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica sono temi centrali di dibattito nella dottrina in materia come pure nel tempo oggetto di alterni orientamenti nella giurisprudenza . La celerità delle gare e la necessità di tutelare i segreti industriali …
Leggi di più… - 3. Accesso agli atti nelle gare d’appalto tra “vecchio Codice” e d.lgs. 36/2023: più in salita la strada che porta avanti al T.A.R.? (nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez.…Giacomo Biasutti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giacomo Biasutti Sommario: 1. Introduzione; 2. La vicenda sostanziale e processuale; 3. Disciplina dell'accesso agli atti tra vecchio e nuovo codice: incidenza sul termine ad impugnare; 4. Regola generale e prospettive applicative particolari; 5. Lo spinoso caso dei segreti commerciali; 6. Alcune ulteriori riflessioni in tema di interesse al ricorso; 7. Conclusioni 1. Introduzione Presupposti, limiti e disciplina processuale dell'accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica sono temi centrali di dibattito nella dottrina in materia come pure nel tempo oggetto di alterni orientamenti nella giurisprudenza . La celerità delle gare e la necessità di tutelare i segreti industriali …
Leggi di più… - 4. anno 2019 - Pagina 7https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2019 Il T.A.R. Lazio sull'illegittimità del diniego all'accesso civico generalizzato su informazioni relative alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare. (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, sent. 1 agosto 2019, n. 10202) E' illegittimo il diniego all'accesso civico sulle informazioni relative alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare (Search and Rescue) motivato sul presupposto per cui le informazioni relative alle operazioni possano contenere informazioni sulla “programmazione, pianificazione e condotta di attività operative – esercitazioni NATO e nazionali”, non risultando sufficiente in tal senso il mero possibile […] Irretroattività del riconoscimento …
Leggi di più… - 5. Accesso agli atti nelle gare d’appalto tra “vecchio Codice” e d.lgs. 36/2023: più in salita la strada che porta avanti al T.A.R.? (nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez.…Giacomo Biasutti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00141/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01693/2019
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Onoranze Funebri Santarelli S.r.l. contro il Comune di Jesi avverso: i) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 18 dicembre 2018, di individuazione delle aree idonee per la localizzazione delle sale del commiato; ii) ogni altro atto che sia o possa considerarsi, presupposto o correlato alla predetta della deliberazione n. 203 del 18 dicembre 2018.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 0019073 del 28 novembre 2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario notificato il 10 maggio 2019;
Visti i pareri interlocutori n. 391/2020 del 10 febbraio 2020 e n. 1646/2020 del 26 ottobre 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti, non specificamente contestate:
a) la Onoranze Funebri Santarelli s.r.l., esercente nel territorio del Comune di Jesi l’attività di onoranze funebri, come definita dall’art. 7 della legge regionale delle Marche 1 dicembre 2005, n. 3, ha esposto di aver stipulato in data 18 settembre 2018 un contratto preliminare di acquisto di un fabbricato, con annessa corte, sito in Jesi, in via Guerri, n. 6, ricompreso in Z.t.o. omogenea B (ex art. 4 delle NTA del PRG) e normato dall'art. 36 (Ambiti da ristrutturare TT2) delle relative NTA, condizionato "alla variazione, da parte del Comune di Jesi, delle norme tecnico-urbanistiche relative all'area dove è ubicato l'immobile in contratto, variazione che consenta ...omissis l'insediamento nell'immobile stesso di una "Sala del Commiato", in ossequio a quanto previsto dall'art.9-bis della Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 introdotto dalla Legge regionale 14.5.2018, n. 11" ;
b) il 18 dicembre 2018 il Comune di Jesi con delibera consiliare n. 203 individuava le aree idonee per la localizzazione delle sale da commiato nelle aree S1.2h e S1.1h (servizi sanitari e ospedalieri); S5 (cimiteri); TE 2.2 (città consolidata con prevalenza attività economiche), TE3.2 (città recente con prevalenza attività economiche);
2. Poiché tra le aree così individuate non erano ricomprese quelle di cui risultava proprietaria ovvero promissaria acquirente, la predetta società ha impugnato con ricorso straordinario la predetta delibera, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi di censura, rubricati rispettivamente il primo “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 26 e 30 della L.R. Marche 5 agosto 1992, n. 34. Eccesso di potere per sviamento ” e il secondo “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del TUEL. Violazione dell’art. 9-bis della L.R. Marche n.5/2003. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e per illogicità manifesta ”.
3. In data 23 ottobre 2019 il Comune di Jesi ha prodotto una memoria difensiva, rivendicando la legittimità del proprio operato, a cui la società ricorrente ha replicato con atto in data 12 febbraio 2020.
4. Con parere interlocutorio n.391/2020 del 10 febbraio 2020 la Sezione ha richiesto al Ministero il deposito della rituale relazione, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune, anche ai fini della delibazione dell’istanza cautelare, richiamando l’attenzione sulla necessità di affrontare e controdedurre sui profili di compatibilità col regime urbanistico.
5. In adempimento di tale ordine istruttorio il Ministero ha depositato la propria relazione concludendo per l’infondatezza del ricorso infondato.
In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, il Ministero ha evidenziato che il Comune avrebbe correttamente applicato l’art. 9- bis della legge regionale n. 3/2005, inserito dall’art.1 della legge regionale n. 11/2018, limitandosi a compiere una ricognizione delle aree destinate ad attività terziaria, propria dell’attività esercitata attraverso le “sale da commiato”, in base alle previsioni del P.R.G. e all’interno di zone già compatibili con l’uso richiesto, anche con riferimento al carico urbanistico e alla dotazione di spazi pubblici, senza alcuna modifica della loro destinazione urbanistica. Anche la modifica dell’art.62 del regolamento edilizio comunale non avrebbe introdotto nuovi parametri urbanistico-edilizi rispetto a quelli previsti dal P.R.G., che sarebbero rimasti, essendosi limitata ad indicare gli spazi a parcheggio privato d’uso pubblico, nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq di superficie totale, per la specifica attività “sala da commiato”, quale quantità minima di parcheggi privati aggiuntivi rispetto a quelli pertinenziali a servizio della medesima attività.
A confutazione del secondo motivo di ricorso il Ministero ha richiamato la notoria discrezionalità dell’ente locale Comune nelle scelte urbanistiche, negando che nel caso di specie esse fossero illogiche o irrazionale e sottolineando l’irrilevanza della normativa successiva all’adozione dell’atto impugnato.
6. La società ricorrente con apposita memoria ha insistito sulla riconducibilità della delibera impugnata a una variazione dello strumento urbanistico, adottata in spregio al principio di nominatività degli strumenti urbanistici e sulla illegittimità dell’introduzione, mediante la modifica dell’art. 62 REC, di parametri urbanistico-edilizi diversi rispetto a quelli previsti dal P.R.G., nonché sulla carenza di una motivazione circa il mancato accoglimento della proposta avanzata dell’Area tecnica.
7. Con parere interlocutorio n. 1646/2020 del 26 ottobre 2020, la Sezione ha reiterato gli incombenti istruttori disposti col precedente parere interlocutorio n. 391/2020 ed ha invitato il Ministero, previa acquisizione con urgenza da parte del Comune di Jesi, da un lato, a completare l’istruttoria mediante l’invio delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e del regolamento edilizio comunale vigenti alla data della delibera impugnata ovvero di ogni altro supporto documentale attinente il regime urbanistico delle aree in discussione e, dall’altro, a inoltrare la suddetta documentazione, oltre ad eventuale relazione integrativa, al ricorrente, con la concessione di un congruo termine per la presentazione di eventuali repliche, inviando poi il tutto alla Sezione.
8. L’incombente istruttorio è stato adempiuto giusta nota prot. n. 0021166 del 17 dicembre 2020.
9. In data 16 gennaio 2021 la società ricorrente ha prodotto una memoria relativa alle osservazioni formulate dall’Amministrazione, ribadendo le proprie tesi difensive; la stessa risulta poi aver proceduto in data 28 gennaio 2022 all’acquisto del fabbricato da cielo a terra a destinazione commerciale con corte esclusiva sito nel comune di Jesi, Via Giuseppe Guerri n. 6.
10. Ciò posto, il ricorso straordinario in trattazione non è meritevole di favorevole considerazione.
10.1. Con il primo motivo di censura la società ha sostenuto che l’individuazione delle aree per la localizzazione delle sale del commiato, mediante l’indicazione del requisito della destinazione d’uso ad artigianato di servizio, costituirebbe una modifica dello strumento urbanistico generale, adottata in violazione dell’art. 26 della legge regionale n. 34/1992, per non essere stata sottoposta al parere della Giunta provinciale. Risulterebbero altresì violati gli articoli 15, comma 5, e 30 della medesima in quanto la delibera impugnata non sarebbe configurabile come atto di indirizzo ai sensi dell’art. 17 T.U.E.L., bensì di variante al P.R.G. Sotto altro concorrente profilo natura di variante al P.R.G., adottata in violazione della suindicata normativa regionale, sarebbe anche la modifica dell’art. 62 del Regolamento edilizio comunale, in quanto volta ad introdurre parametri urbanistico-edilizi diversi rispetto a quelli previsti nel P.R.G., sia in riferimento al parametro ST- Superficie totale, differente da quello indicato nell’art.12 delle N.T.A. del P.R.G., ossia la S.U.L. (Superficie Utile Lorda), sia in riferimento allo standard di parcheggio.
Tale censura non è fondata,
In realtà con la delibera gravata l’amministrazione comunale ha dato attuazione all’art. 9- bis della legge regionale n. 3/2005, limitandosi a compiere una mera ricognizione delle aree destinate ad attività terziaria, propria dell’attività esercitata attraverso le “sale da commiato”, in base alle previsioni del P.R.G. e all’interno di zone già compatibili con l’uso richiesto, anche in termini di carico urbanistico e di dotazione di spazi pubblici, senza alcuna modifica della loro destinazione urbanistica.
Anche la modifica dell’art.62 del regolamento edilizio comunale, lungi dall’introdurre nuovi parametri urbanistico-edilizi rispetto a quelli previsti dal P.R.G., ha soltanto indicato gli spazi a parcheggio privato d’uso pubblico, nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq di superficie totale, per la specifica attività “sala da commiato”, quale quantità minima di parcheggi privati aggiuntivi rispetto a quelli pertinenziali a servizio della medesima attività.
E’ da rilevare al riguardo che ai sensi dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigenti all’epoca della gravata delibera consiliare “i cimiteri e le attrezzature assimilabili” rientravano nelle destinazioni d’uso terziarie tra le articolazioni di servizio pubblico e di pubblico interesse, con la conseguente piena legittimità della decisione dell’Area servizi tecnici e della conseguente deliberazione del consiglio comunale di Jesi.
La delibera impugnata, peraltro coerentemente con il suo tenore letterale (che costituisce il primo criterio di interpretazione degli atti amministrativi), deve essere considerata quale mero atto di ricognizione o indirizzo; il che poi trova ulteriore conferma nella circostanza che la delibera di variante è stata adottata solo in un momento successivo.
10.2. Con il secondo motivo di censura con cui la società ricorrente ha dedotto la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del TUEL. Violazione dell’art. 9-bis della L.R. Marche n.5/2003. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e per illogicità manifesta ”, per non avere il Consiglio comunale esternato le ragioni per le quali non si sarebbe conformato alla proposta dell’Area tecnica del Comune di includere anche l’ambito da ristrutturare TT.2.4 “via Guerri” tra quelle idonee alla localizzazione delle sale da commiato, previo adeguamento della destinazione d’uso specifica. Ha anche aggiunto che successivamente alla delibera impugnata sarebbe intervenuta una modifica del comma 3 dell’art. 9- bis della L.R. n.3/2005, che avrebbe previsto in via transitoria, sino alla individuazione delle aree, la possibilità di collocare le sale da commiato in z.o. D, F, B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici ricreativi, salvaguardando riservatezza, accessibilità e disponibilità di aree di sosta.
Anche tale motivo di ricorso risulta privo di fondamento.
Fermo quanto osservato nel paragrafo precedente circa la natura giuridica della delibera gravata, quest’ultima costituisce manifestazione della ampia discrezionalità di cui è titolare l’ente locale in tema di scelte in materia urbanistica e non risulta manifestamente affetta da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità o travisamento di fatto.
Peraltro essa si è attenuta, richiamandoli, ai contenuti del documento istruttorio formulato dall’Area servizi tecnici che ha puntualmente motivato la scelta delle aree dove collocare le sale di commiato; tale scelta risulta del resto attuativa della decisione della Giunta comunale del 5 dicembre 2018 che, in merito alla proposta avanzata dall’Area tecnica di distinguere le diverse aree in tre categorie e cioè quelle “ direttamente idonee; quelle a idoneità condizionata; quelle a idoneità che necessità di adeguamento della destinazione d’uso specifica (tra cui rientra l’ambito di ristrutturazione TT2.4 “Via Guerri” di interesse della società ricorrente) ” aveva ritenuto opportuno “ consentire la realizzazione delle case del commiato solo nelle aree individuate come idonee ”, espressamente escludendo le altre due.
Peraltro non può non sottolinearsi che la proposta dell’Area tecnica costituisce un atto di natura meramente interna (all’ente) e preparatoria, finalizzato a consentire all’assemblea consiliare di adottare con la necessaria consapevolezza le proprie scelte, così che non è rinvenibile alcun obbligo di motivazione della delibera consiliare di discostarsi da quanto proposto dagli uffici.
11. In conclusione la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone