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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37502/2024 promossa da:
(C.F. , con la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Donegani n. 2, presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento Parte_3 si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista
[...] Controparte_2 dal contratto di leasing n. 00507340 (oggi n. 70940194 ) del 14 marzo 2008 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di rispetto alle Parte_3 obbligazioni contrattuali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 00507340
(oggi n. 70940194 ) del 14 marzo 2008.
3) in ogni caso, condannare , P.IVA , con sede in Poppi Parte_3 P.IVA_3
(AR), Via Guazzi 2/1, in persona del titolare e legale rappresentante (C.F. Parte_3
), e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a in C.F._2 Parte_2 qualità di mandataria di i seguenti “immobili facenti parte del complesso Controparte_2 immobiliare sito in Comune di Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei
Guazzi e precisamente:
- porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di Recupero
Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla Frazione Ponte a Poppi del Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri e riportato nel
Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di
Variazione protocollo n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq.
35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n. AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla 137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl.
70, giusta la Denuncia di Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di
Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria p.lla 137 (ex 137/a) del fl. 70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n.
141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di Arezzo il 30 novembre 2006”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 14 marzo 2008 a rogito Notaio rep. n. Persona_1
53.455/12.767, fissando la data per l'avvio dell'esecuzione.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 25.11.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza all'impresa individuale notifica Parte_4
a mezzo PEC inviata all'indirizzo come risultante dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente, eseguita nel termine perentorio assegnato dal giudice- la società in qualità Parte_2 di mandataria di ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di Parte_1 diritto per operatività della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. 00507340, concluso in data 14.03.2008, o in subordine di pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatrice e conseguentemente condannare titolare dell'impresa individuale Parte_3 Parte_4
, al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile oggetto di locazione finanziaria.
[...]
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
- in data 14.03.2008 la società ET EA S.p.A. (oggi ha stipulato Controparte_2 con titolare dell'impresa individuale HAs, il contratto di leasing n. 00507340, Parte_3 avente ad oggetto alcuni immobili ad uso commerciale facenti parte del complesso immobiliare sito nel Comune di Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei Guazzi;
- al fine di concedere il complesso immobiliare in locazione finanziaria, la società ET EA
S.p.A. ha stipulato per atto pubblico, a rogito del Notaio dott. (rep. n. Persona_1
53.455/12.767), atto di compravendita del 14.03.2008, con cui ha acquistato la proprietà dei seguenti “immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di Poppi alla
Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei Guazzi e precisamente: porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di Recupero Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla Frazione Ponte a Poppi del
Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri
e riportato nel Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina
n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6,
Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq. 35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n. AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla
137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl. 70, giusta la Denuncia di Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta
p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria
p.lla 137 (ex 137/a) del fl. 70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n. 141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di Arezzo il 30 novembre 2006” (doc. 4);
- gli immobili oggetto del contratto di leasing sono stati regolarmente consegnati alla signora Pt_3 contestualmente alla stipula del contratto di compravendita (doc. 4);
[...]
- in data 06.03.2008, l'impresa individuale HAs di ha cambiato denominazione Parte_3 sociale in (doc. 6); Parte_4
- l'originaria concedente ET EA Spa è stata fusa per incorporazione nella società
[...]
a far data dal 31.10.2012 (doc. 7) e, con decreto-legge n. Controparte_3
183/2015, è divenuta , cambiando successivamente Controparte_4 denominazione in;
quest'ultima, con efficacia dal 27.11.2017, è stata Controparte_5 fusa in che, a sua volta, è stata poi fusa per incorporazione in CP_6 Controparte_2
(doc. 8);
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e pertanto, con racc. a.r. datata 06.03.2023, la ricorrente ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto n. 70940194, ed intimato alla resistente il pagamento degli oneri scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 9).
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dalla società ricorrente deve essere rigettata per mancanza di prova, non avendo la medesima prodotto il titolo su cui la domanda si fonderebbe e, cioè, il contratto di leasing con tutte le conseguenze che si espongono.
Il doc. 5, il cui file pdf è denominato “contratto di leasing”, tuttavia non contiene il contratto di leasing;
il contratto di leasing non risulta depositato. Il doc. 5 è la fideiussione rilasciata da CP_7 on cui il medesimo ha dichiarato, in data 14.3.2008, di costituirsi fideiussore, sino all'importo
[...] di Euro 330.000,00, di HAs di in relazione al contratto di leasing n. 00507340 che Parte_3 quest'ultima “ha stipulato o stipulerà”. Non vi è alcun riferimento al bene oggetto di leasing.
Anche nel contratto di contratto di compravendita del bene si dà atto che le parti del presente giudizio avrebbero provveduto, nella medesima data, alla stipula di un contratto di locazione finanziaria.
Tuttavia, questo non è stato prodotto.
Sebbene non vi sia un obbligo di forma scritta ad substantiam (se non ex artt. 1284 c.c. e 117 TUB e per le norme sulla trasparenza bancaria con tutte le conseguenze di legge), la mancanza di produzione del contratto provoca la mancanza di prova di una serie di elementi primo fra tutti l'entità dell'impegno economico assunto dalla asserita debitrice ma anche l'univocità del numero di contratto richiamato dalla ricorrente.
Inoltre, non vi è prova di invio e ricezione della comunicazione con cui la ricorrente assume di aver esercitato la facoltà di risolvere il contratto;
e detta comunicazione riporta nell'oggetto il numero di contratto 70940194 (v. doc. 9), diverso cioè rispetto a quello per il quale risulterebbe eventualmente prestata la fideiussione del 14.03.2008 (ivi indicato nel n. 00507340).
Ancora, la ricorrente assume che il contratto sia stato stipulato in data 14.03.2008 con l'impresa individuale HAs di tuttavia, la ricorrente stessa ha documentato, attraverso la Parte_3 produzione della visura storica (doc. 6), l'intervenuto cambio di denominazione sociale, in data 06.03.2008, dell'impresa individuale “HAs di nella nuova impresa Parte_3 [...]
. Sebbene il cambio di denominazione non muti il soggetto giuridico Parte_4 però tale elemento aumenta le incertezze ed i dubbi sul rapporto e sulla effettiva conclusione del contratto della cui sottoscrizione -come detto- non vi è prova documentale.
Anche l'allegazione dell'inadempimento è del tutto generica, e non è possibile entrare nel merito di un inadempimento non definito nel quantum se non tramite un rinvio alla messa in mora che -come detto- non è sicuro che si riferisca al contratto de quo e non risulta comunque trasmessa a controparte;
questo inadempimento poi dovrebbe essere valutato alla luce della mancata prova della pattuizione scritta dei tassi con un ricalcolo del dare-avere ma risulta mancante qualsiasi piano di ammortamento ed anche qualsiasi rendiconto o estratto conto dei pagamenti.
In mancanza del contratto poi non è provato se sia stata sottoscritta una clausola risolutiva espressa o se debba entrarsi nel merito della gravità dell'inadempimento.
Il fideiussore risulta aver sottoscritto per presa anche delle clausole riferite come facenti parte delle condizioni generali della locazione finanziaria;
tra le quali: Si potrebbe quindi argomentare che -ove questa fideiussione sia riferibile allo specifico contratto di locazione finanziaria invocato nel presente giudizio-, il contratto dovrebbe includere la clausola risolutiva espressa, la cui attivazione tuttavia necessita di una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo, come detto, non provato. A tal fine, può però valere la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. Tuttavia, nell'ambito della valutazione, prevale la circostanza che la fideiussione è un inter-alias acta.
In ogni caso, in tema di risoluzione opera l'art. 1, comma 137, L. 124/2017 secondo cui “Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria” in quanto come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 2061/2021, “La legge 124 del 2017 (articolo 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore”, tuttavia, non essendo noto l'ammontare dei canoni e la periodicità non è possibile entrare nel merito della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge (o di eventuale contratto) per la risoluzione di diritto.
Infine, si rilevano carenze probatorie -pure dirimenti- in ordine alla titolarità del diritto fatto valere da avendo la ricorrente dedotto di essere subentrato nel diritto di ET Controparte_2
EA spa richiamando -nel ricorso e nell'indice delle produzioni- la fusione tra CP_8
(quale finale incorporante ET EA spa) ed del 2021 ma risultando invero Controparte_2 prodotto, al doc. 8, il diverso atto di fusione per incorporazione della risalente al Controparte_9
2022.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda per tramite della mandataria Parte_1 [...] nei confronti titolare dell'impresa individuale Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
- nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37502/2024 promossa da:
(C.F. , con la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Donegani n. 2, presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento Parte_3 si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista
[...] Controparte_2 dal contratto di leasing n. 00507340 (oggi n. 70940194 ) del 14 marzo 2008 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di rispetto alle Parte_3 obbligazioni contrattuali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 00507340
(oggi n. 70940194 ) del 14 marzo 2008.
3) in ogni caso, condannare , P.IVA , con sede in Poppi Parte_3 P.IVA_3
(AR), Via Guazzi 2/1, in persona del titolare e legale rappresentante (C.F. Parte_3
), e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a in C.F._2 Parte_2 qualità di mandataria di i seguenti “immobili facenti parte del complesso Controparte_2 immobiliare sito in Comune di Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei
Guazzi e precisamente:
- porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di Recupero
Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla Frazione Ponte a Poppi del Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri e riportato nel
Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di
Variazione protocollo n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq.
35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n. AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla 137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl.
70, giusta la Denuncia di Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di
Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria p.lla 137 (ex 137/a) del fl. 70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n.
141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di Arezzo il 30 novembre 2006”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 14 marzo 2008 a rogito Notaio rep. n. Persona_1
53.455/12.767, fissando la data per l'avvio dell'esecuzione.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 25.11.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza all'impresa individuale notifica Parte_4
a mezzo PEC inviata all'indirizzo come risultante dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente, eseguita nel termine perentorio assegnato dal giudice- la società in qualità Parte_2 di mandataria di ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di Parte_1 diritto per operatività della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. 00507340, concluso in data 14.03.2008, o in subordine di pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatrice e conseguentemente condannare titolare dell'impresa individuale Parte_3 Parte_4
, al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile oggetto di locazione finanziaria.
[...]
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
- in data 14.03.2008 la società ET EA S.p.A. (oggi ha stipulato Controparte_2 con titolare dell'impresa individuale HAs, il contratto di leasing n. 00507340, Parte_3 avente ad oggetto alcuni immobili ad uso commerciale facenti parte del complesso immobiliare sito nel Comune di Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei Guazzi;
- al fine di concedere il complesso immobiliare in locazione finanziaria, la società ET EA
S.p.A. ha stipulato per atto pubblico, a rogito del Notaio dott. (rep. n. Persona_1
53.455/12.767), atto di compravendita del 14.03.2008, con cui ha acquistato la proprietà dei seguenti “immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di Poppi alla
Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei Guazzi e precisamente: porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di Recupero Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla Frazione Ponte a Poppi del
Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri
e riportato nel Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina
n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6,
Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq. 35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n. AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla
137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl. 70, giusta la Denuncia di Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta
p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria
p.lla 137 (ex 137/a) del fl. 70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n. 141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di Arezzo il 30 novembre 2006” (doc. 4);
- gli immobili oggetto del contratto di leasing sono stati regolarmente consegnati alla signora Pt_3 contestualmente alla stipula del contratto di compravendita (doc. 4);
[...]
- in data 06.03.2008, l'impresa individuale HAs di ha cambiato denominazione Parte_3 sociale in (doc. 6); Parte_4
- l'originaria concedente ET EA Spa è stata fusa per incorporazione nella società
[...]
a far data dal 31.10.2012 (doc. 7) e, con decreto-legge n. Controparte_3
183/2015, è divenuta , cambiando successivamente Controparte_4 denominazione in;
quest'ultima, con efficacia dal 27.11.2017, è stata Controparte_5 fusa in che, a sua volta, è stata poi fusa per incorporazione in CP_6 Controparte_2
(doc. 8);
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e pertanto, con racc. a.r. datata 06.03.2023, la ricorrente ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto n. 70940194, ed intimato alla resistente il pagamento degli oneri scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 9).
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dalla società ricorrente deve essere rigettata per mancanza di prova, non avendo la medesima prodotto il titolo su cui la domanda si fonderebbe e, cioè, il contratto di leasing con tutte le conseguenze che si espongono.
Il doc. 5, il cui file pdf è denominato “contratto di leasing”, tuttavia non contiene il contratto di leasing;
il contratto di leasing non risulta depositato. Il doc. 5 è la fideiussione rilasciata da CP_7 on cui il medesimo ha dichiarato, in data 14.3.2008, di costituirsi fideiussore, sino all'importo
[...] di Euro 330.000,00, di HAs di in relazione al contratto di leasing n. 00507340 che Parte_3 quest'ultima “ha stipulato o stipulerà”. Non vi è alcun riferimento al bene oggetto di leasing.
Anche nel contratto di contratto di compravendita del bene si dà atto che le parti del presente giudizio avrebbero provveduto, nella medesima data, alla stipula di un contratto di locazione finanziaria.
Tuttavia, questo non è stato prodotto.
Sebbene non vi sia un obbligo di forma scritta ad substantiam (se non ex artt. 1284 c.c. e 117 TUB e per le norme sulla trasparenza bancaria con tutte le conseguenze di legge), la mancanza di produzione del contratto provoca la mancanza di prova di una serie di elementi primo fra tutti l'entità dell'impegno economico assunto dalla asserita debitrice ma anche l'univocità del numero di contratto richiamato dalla ricorrente.
Inoltre, non vi è prova di invio e ricezione della comunicazione con cui la ricorrente assume di aver esercitato la facoltà di risolvere il contratto;
e detta comunicazione riporta nell'oggetto il numero di contratto 70940194 (v. doc. 9), diverso cioè rispetto a quello per il quale risulterebbe eventualmente prestata la fideiussione del 14.03.2008 (ivi indicato nel n. 00507340).
Ancora, la ricorrente assume che il contratto sia stato stipulato in data 14.03.2008 con l'impresa individuale HAs di tuttavia, la ricorrente stessa ha documentato, attraverso la Parte_3 produzione della visura storica (doc. 6), l'intervenuto cambio di denominazione sociale, in data 06.03.2008, dell'impresa individuale “HAs di nella nuova impresa Parte_3 [...]
. Sebbene il cambio di denominazione non muti il soggetto giuridico Parte_4 però tale elemento aumenta le incertezze ed i dubbi sul rapporto e sulla effettiva conclusione del contratto della cui sottoscrizione -come detto- non vi è prova documentale.
Anche l'allegazione dell'inadempimento è del tutto generica, e non è possibile entrare nel merito di un inadempimento non definito nel quantum se non tramite un rinvio alla messa in mora che -come detto- non è sicuro che si riferisca al contratto de quo e non risulta comunque trasmessa a controparte;
questo inadempimento poi dovrebbe essere valutato alla luce della mancata prova della pattuizione scritta dei tassi con un ricalcolo del dare-avere ma risulta mancante qualsiasi piano di ammortamento ed anche qualsiasi rendiconto o estratto conto dei pagamenti.
In mancanza del contratto poi non è provato se sia stata sottoscritta una clausola risolutiva espressa o se debba entrarsi nel merito della gravità dell'inadempimento.
Il fideiussore risulta aver sottoscritto per presa anche delle clausole riferite come facenti parte delle condizioni generali della locazione finanziaria;
tra le quali: Si potrebbe quindi argomentare che -ove questa fideiussione sia riferibile allo specifico contratto di locazione finanziaria invocato nel presente giudizio-, il contratto dovrebbe includere la clausola risolutiva espressa, la cui attivazione tuttavia necessita di una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo, come detto, non provato. A tal fine, può però valere la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. Tuttavia, nell'ambito della valutazione, prevale la circostanza che la fideiussione è un inter-alias acta.
In ogni caso, in tema di risoluzione opera l'art. 1, comma 137, L. 124/2017 secondo cui “Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria” in quanto come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 2061/2021, “La legge 124 del 2017 (articolo 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore”, tuttavia, non essendo noto l'ammontare dei canoni e la periodicità non è possibile entrare nel merito della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge (o di eventuale contratto) per la risoluzione di diritto.
Infine, si rilevano carenze probatorie -pure dirimenti- in ordine alla titolarità del diritto fatto valere da avendo la ricorrente dedotto di essere subentrato nel diritto di ET Controparte_2
EA spa richiamando -nel ricorso e nell'indice delle produzioni- la fusione tra CP_8
(quale finale incorporante ET EA spa) ed del 2021 ma risultando invero Controparte_2 prodotto, al doc. 8, il diverso atto di fusione per incorporazione della risalente al Controparte_9
2022.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda per tramite della mandataria Parte_1 [...] nei confronti titolare dell'impresa individuale Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
- nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili