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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa IC CO, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 550/2022 posta in deliberazione all'udienza del 15 ottobre 2025 tra:
, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Parte_1
Popolo 47, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1
con sede legale in Roma (RM), Via
[...]
Ercolano n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore
-resistente-contumace
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_2 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della dei Controparte_3 crediti , con sede in Roma, Largo Chigi n.5, rappresentato e CP_2 difeso dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Per_1
Roma del 23 dicembre 2011 rep. n.77778 e del 21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, viale Bramante 13 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 1 luglio 2025 Parte_1 ha riassunto avanti al tribunale di Terni, il procedimento Rg
[...]
550/2022 nei confronti di Controparte_1
” limitatamente al periodo in cui aveva prestato attività
[...] lavorativa presso la predetta Cooperativa (dal 14.09.2012 al 10.06.2016) e ha chiesto, sempre limitatamente al predetto periodo, la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti come da conteggi che depositava.
A sostegno dell'originario ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della
[...]
– con sede legale in Roma, Controparte_4 via Ercolano n. 18 e sedi operative in Terni, Via Tre Venezie 166 A/F, Via
Tre Monumenti, n. 27, Via Mentana, n. 32, Via Montegrappa, n. 19, Via B.
Brin, n. 74, Via del Rivo, n. 147, Via Brodolini, n. 24/A, Via Botondi, n. 12
e via B. Brin, n. 91, in forza dei rapporti contrattuali che seguono(all.to 1 al ricorso): - dal 14.09.2012 al 13.12.2012 con contratto a tempo determinato, tempo parziale 18 ore settimanali, sede lavorativa via Mentana, n. 32; - dal
04.09.2013 al 31.07.2014 con contratto a tempo determinato, tempo parziale
18 ore settimanali, sede lavorativa via Mentana, n. 32; - dal 14.10.2014 con contratto a tempo indeterminato, tempo parziale 18 ore settimanali, sede lavorativa Via Mentana, n. 32; - dal 03.11.2015 al 10.06.2016 con contratto a tempo indeterminato, tempo parziale 18 ore settimanali, sede lavorativa via Mentana, n. 32; che nella realtà, contrariamente a quanto contrattualmente previsto, ella aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
– oggi in liquidazione – dal 14.09.2012 Controparte_4 al 10.06.2016, senza soluzione di continuità, sempre nello stesso punto vendita di Via Mentana, n. 32, in Terni, con orario di lavoro full time, e precisamente dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore
16:30 alle ore 20:00; a decorrere dal 13.06.2016 (all.to 2 al ricorso), fino alla data del 24.02.2022 (all.to 3 e 3bis al ricorso) – data di avvenuto licenziamento per asserita cessazione dell'attività – aveva lavorato alle dipendenze della , con Parte_2 contratto a tempo indeterminato, dapprima a tempo parziale 18 ore settimanali, poi trasformato da part-time a full-time 40 ore settimanali, sempre nello stesso punto vendita di via Mentana, n. 32, in Terni;
nella realtà, anche in tal caso, contrariamente a quanto previsto nel contratto, aveva lavorato alle dipendenze della Parte_2 dal 13.06.2016 al 24.02.2022, senza soluzione di
[...] continuità, sempre nello stesso punto vendita di Via Mentana, n. 32, in
Terni, con orario di lavoro full time, e precisamente dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00; che aveva sempre prestato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi, e ciò per mezza giornata – al mattino -, nonché, a volte, per l'intera giornata (ad es. in occasione della Pasqua), salvo che per le festività di Natale e del 1° gennaio, in cui ha osservato il riposo;
che aveva svolto attività di commessa addetta al banco, vendita di prodotti ortofrutticoli, salumi e formaggi in favore dei clienti della poi Controparte_1 Controparte_5
sempre nello stesso locale – punto vendita di Via Mentana, n.
[...]
32, con uso di strumenti (quali banconi espositivi, bilance, coltelli, affettatrici, involucri e registratore di cassa) forniti dal datore di lavoro, inquadrata al 4° livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi con la qualifica di commessa di negozio.
Ciò premesso la ricorrente rivendica la regolarizzazione dell'intero rapporto di lavoro, come rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, anche per l'illegittimità dei contratti a termine, con inquadramento al predetto 4° livello C.C.N.L. citato e pagamento di tutte le differenze retributive spettanti, anche e soprattutto in relazione all'orario di lavoro come in effetti osservato di 9 ore giornaliere dal lunedì al sabato sin dall'inizio del rapporto
14.09.2012 e fino alla effettiva cessazione 24.02.2022, per asserita chiusura dell'attività.
Aveva concluso così concluso “- accerti e dichiari che tra la ricorrente e le
Cooperative convenute e Controparte_6 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_7 subordinato full-time a tempo indeterminato ab origine, ovvero rispettivamente dal 14.09.2012 al 10.06.2016 senza soluzione di continuità e dal 13.06.2016 al 24.02.2022 sempre senza soluzione di continuità e sempre nello stesso punto vendita di Via Mentana, n. 32, in Terni, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00; - accerti e dichiari che la ricorrente è creditrice di differenze retributive settembre
2012-febbraio 2022, come dedotte in narrativa, per l'importo di € 125.717,87 (così meglio ricostruito dal consulente C. e A. Consulting
S.r.l.s.), oltre a quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, da calcolarsi a mezzo CTU contabile, ed a titolo di indennità di mancato preavviso, quest'ultimo quantificato in € 1.241,46; - accerti e dichiari la configurabilità, nel caso di specie, di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c tra le Cooperative convenute Controparte_6
e e per l'effetto: - Condanni Controparte_7 con sede in Terni, Via Mentana, n. 32, Controparte_6
P. VA , in solido con la P.IVA_1 Controparte_7
corrente in Roma, Via Ercolano Salvi, n. 18, P. VA
[...]
, al pagamento delle retribuzioni settembre 2012 - febbraio P.IVA_2
2022 nella misura di Euro 125.717,87 oltre a quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario ed indennità di mancato preavviso, quest'ultimo quantificato in € 1.241,46, o in quella misura maggiore o minore risultante di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo. In via subordinata, per l'ipotesi di inconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. condanni le resistenti, ognuna per la propria Parte_2 spettanza, al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre ratei di
13°, 14°, ferie, rol ed ex festività, straordinario, indennità di preavviso e
TFR, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo. Con ogni conseguenza in punto di oneri contributivi nei termini richiesti/dedotti in narrativa, e in ogni caso con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Escussi numerosi testimoni, in data 22 maggio 2025, il giudizio veniva interrotto, atteso che la società dell' CP_6 Controparte_7 risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 21 novembre 2022.
Come detto nel ricorso in riassunzione depositato in data I luglio 2025, la ricorrente riassumeva il giudizio nei confronti di “
[...]
, relativamente al periodo di Controparte_1 competenza facente capo a detta Cooperativa (dal 14.09.2012 al 10.06.2016)
La società convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva e all'odierna udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che concludeva chiedendo “nell'ipotesi di accoglimento della tesi della ricorrente, accertato l'obbligo di versamento dei contributi, condannare i convenuti al pagamento in favore dell' CP_2 dell'importo dei contributi relativi al periodo e alle somme rivendicate in ricorso, nei limiti dei termini di prescrizione come sopra precisati, anche in via di condanna generica, oltre sanzioni civili ed interessi come per legge, con vittoria di spese funzioni ed onorari;
in subordine nell'ipotesi di rigetto della domanda della ricorrente, condannare quest'ultima al pagamento delle spese funzioni ed onorari in favore dell' ”. CP_2
Escussi numerosi testimoni all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Per il periodo che dal 14 settembre 2012 al 10 giugno 2016, che è il periodo rimasto oggetto di causa, alcun contratto è stato prodotto da parte ricorrente, ma l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente emerge dal percorso
PA in atti.
Quanto al periodo non coperto dal verbale di conciliazione va osservato quanto segue.
Ininfluenti appaiono le dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_1 escussa all'udienza del 9 maggio 2023, la quale ha dichiarato di essersi recata nel negozio ove lavorava la ricorrete solo nel periodo 2016/2017, periodo che risulta coperto dal verbale di conciliazione e nulla ha potuto riferire in ordine al periodo antecendente.
La teste ha dichiarato “conosco la ricorrente perché facevo la spesa nel negozio dove lavorava. Non ricordo la via. Nel negozio si vendeva la frutta,
i formaggi, i salumi e il vino.
ADR io andavo al negozio quando tornavo a casa intorno alle 12,30 o la mattina quando uscivo di casa alle 9.00. ADR Andavo una volta alla settimana e trovavo sempre la ricorrente. ADR Vedevo sempre e solo la ricorrente.
ADR io andavo al negozio quando tornavo a casa intorno alle 12,30 o la mattina quando uscivo di casa alle 9.00.
ADR io andavo presso il negozio dal 2016/2017. Ora non ci vado più perché
c'è solo un negozio di frutta
Cap. 7 alle 13.00 mi sbrigavo perché chiudeva. A volte andavo alle 20.10 e il negozio era ancora aperto”.
La teste ha dichiarato di essersi recata a fare la spesa nel Tes_2 negozio in via Manara il negozio si chiamava Cooperativa dell' CP_6 solamente nel periodo nel 2012/2013. ADR vedevo soprattutto la ricorrente anche se a volte mezza giornata veniva sostituita. Nel negozio si vendeva la frutta, la verdura i formaggi e salumi.
ADR io sono andata a fare la spesa lì fino al 2022.
ADR il negozio c'è ancora e vende sempre le stesse cose.
ADR poteva capitare che andassi anche la mattina e il pomeriggio nell'arco della stessa giornata.
La teste per vero abbastanza contraddittoriamente ha dapprima dichiarato che a volte la mattina vedeva la proprietaria e qualche altro e solo il pomeriggio la ricorrente (ADR qualche volta la mattina vedevo la proprietaria o qualche altro e il pomeriggio la ricorrente. ADR se la ricorrente c'era la mattina non c'era il pomeriggio), per poi precisare che ciò capitava solo mezza giornata a settimana (ADR ciò capitava una volta a settimana come se fosse mezza giornata di riposo sennò c'era sempre la ricorrente. ADR il negozio era chiuso a Pasqua e Natale. Qualche festività è stato aperto. Il 25 aprile e il 1 maggio era aperto la mattina.
La teste ha potuto confermare l'orario lavorativo per come dedotto in ricorso (Cap. 8 il locale nel tempo è stato lo stesso;
è cambiata la disposizione della cassa. ADR vedevo che la ricorrente veniva prima verso le 8.00 quando scaricavano. Il negozio chiudeva alle 20.00/20.15; a volte vedevo la ricorrente che passava sotto casa mia a quell'ora).
La teste escussa all'udienza del 24 Ottobre 2023 ha affermato, di Testimone_3 essersi recata a fare la spesa nell'esercizio commerciale della convenuta ove lavorava la ricorrente sin dal 2012 (“ADR io andavo a fare la spese dal 2012 e poi quando la ricorrente è andata via sono andata solo un'altra volta e c'erano dei ragazzi del Bangladesh che vendevano frutta e non era più il negozio di prima.
Adesso il negozio è chiuso); che la ricorrente ivi lavorava tutto il giorno (“
ADR se andavo la mattina e tornavo il pomeriggio trovavo sempre la ricorrente”).
In ordine all'orario lavorativo della ricorrente, la teste ha dapprima chiarito che all'interno del negozio lavorava solo la ricorrente e ha poi dichiarato che
“cap. 4 il negozio apriva dalle 8.00 circa fino alle 13.00 e poi riapriva alle
16.00 circa e chiudeva la sera”.
Nulla ha potuto riferire in ordine alle festività (“Cap. 5 non sono mai andata a Pasqua e Natale o per le altre festività quindi non so se il negozio era chiuso.
ADR io ho visto la ricorrente a lavoro nel negozio dal 2012 al 2022. ADR so che la ricorrente non era la proprietaria ma una dipendente”. L'istruttoria espletata, dunque, ha dato sufficiente supporto alle deduzioni attoree in punto di orario di lavoro osservato.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto allo straordinario, occorre ancora premettere, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass.
1389/2003, 8006/1998).
A tal fine, ritiene questo giudice che la prova testimoniale ha suffragato, con il dovuto grado di certezza processuale, lo svolgimento di attività lavorativa secondo le modalità temporali dedotte in ricorso, e che, pertanto, tra le parti
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata con inquadramento contrattuale della ricorrente al IV livello CCNl per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi, con mansioni di commessa e orario di lavoro dal lunedi al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore
16:30 alle ore 20:00 per il periodo dal dal 14.09.2012 al 10.06.2016. Pacifiche risultano le mansioni svolte, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa, l'assoggettamento al potere direttivo datoriale e di controllo e le spettanze retributive.
Mette conto evidenziare che le circostanze sopra allegate e confermate dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni dei testi non è stata smentita, nella contumacia della società convenuta, da circostanze di segno contrario.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento - sulla base dei conteggi predisposti dal ricorrente sulla tenendo conto dell'orario contrattuale, i quali possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come descritto dal testimone escusso e risultante dalla documentazione in atti - spetta alla lavoratrice, per i titoli sopra indicati, la somma complessiva -detratto quanto corrisposto dal datore di lavoro con riferimento di € 51.99,19 di cui: € 5.291,46 a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto, e la restante somma per differenze retributive
(cfr. conteggi in atti).
In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi si osserva che secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre
2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi, in quanto trattasi di circostanza sulla quale i testimoni escussi non hanno riferito alcunché.
Parte resistente va, poi, condannata al versamento delle differenze contributive evase oltre sanzioni di legge relative ai periodi in contestazione, entro i limiti dei termini di prescrizione contributive.
Le somme oggetto di condanna dovranno essere, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg 550/2022, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 14.09.2012 al 10.06.2016con inquadramento contrattuale della ricorrente al IV livello CCNl per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi, con mansioni di commessa e orario di lavoro dal lunedi al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore
16:30 alle ore 20:00;
2)condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro €
51.99,19 (di cui: € 5.291,46 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto ), per i titoli di cui in motivazione oltre accessori di legge dal dovuto al saldo in favore di parte ricorrente;
3)condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre sanzioni e interessi;
4) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle che liquida in complessivi €
2.800,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi;
CP_ 5) condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in euro 1200,00 oltre IVA e CAP come per legge.
Terni, 15 ottobre 2025
Il giudice
IC CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa IC CO, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 550/2022 posta in deliberazione all'udienza del 15 ottobre 2025 tra:
, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Parte_1
Popolo 47, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1
con sede legale in Roma (RM), Via
[...]
Ercolano n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore
-resistente-contumace
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_2 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della dei Controparte_3 crediti , con sede in Roma, Largo Chigi n.5, rappresentato e CP_2 difeso dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Per_1
Roma del 23 dicembre 2011 rep. n.77778 e del 21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, viale Bramante 13 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 1 luglio 2025 Parte_1 ha riassunto avanti al tribunale di Terni, il procedimento Rg
[...]
550/2022 nei confronti di Controparte_1
” limitatamente al periodo in cui aveva prestato attività
[...] lavorativa presso la predetta Cooperativa (dal 14.09.2012 al 10.06.2016) e ha chiesto, sempre limitatamente al predetto periodo, la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti come da conteggi che depositava.
A sostegno dell'originario ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della
[...]
– con sede legale in Roma, Controparte_4 via Ercolano n. 18 e sedi operative in Terni, Via Tre Venezie 166 A/F, Via
Tre Monumenti, n. 27, Via Mentana, n. 32, Via Montegrappa, n. 19, Via B.
Brin, n. 74, Via del Rivo, n. 147, Via Brodolini, n. 24/A, Via Botondi, n. 12
e via B. Brin, n. 91, in forza dei rapporti contrattuali che seguono(all.to 1 al ricorso): - dal 14.09.2012 al 13.12.2012 con contratto a tempo determinato, tempo parziale 18 ore settimanali, sede lavorativa via Mentana, n. 32; - dal
04.09.2013 al 31.07.2014 con contratto a tempo determinato, tempo parziale
18 ore settimanali, sede lavorativa via Mentana, n. 32; - dal 14.10.2014 con contratto a tempo indeterminato, tempo parziale 18 ore settimanali, sede lavorativa Via Mentana, n. 32; - dal 03.11.2015 al 10.06.2016 con contratto a tempo indeterminato, tempo parziale 18 ore settimanali, sede lavorativa via Mentana, n. 32; che nella realtà, contrariamente a quanto contrattualmente previsto, ella aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
– oggi in liquidazione – dal 14.09.2012 Controparte_4 al 10.06.2016, senza soluzione di continuità, sempre nello stesso punto vendita di Via Mentana, n. 32, in Terni, con orario di lavoro full time, e precisamente dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore
16:30 alle ore 20:00; a decorrere dal 13.06.2016 (all.to 2 al ricorso), fino alla data del 24.02.2022 (all.to 3 e 3bis al ricorso) – data di avvenuto licenziamento per asserita cessazione dell'attività – aveva lavorato alle dipendenze della , con Parte_2 contratto a tempo indeterminato, dapprima a tempo parziale 18 ore settimanali, poi trasformato da part-time a full-time 40 ore settimanali, sempre nello stesso punto vendita di via Mentana, n. 32, in Terni;
nella realtà, anche in tal caso, contrariamente a quanto previsto nel contratto, aveva lavorato alle dipendenze della Parte_2 dal 13.06.2016 al 24.02.2022, senza soluzione di
[...] continuità, sempre nello stesso punto vendita di Via Mentana, n. 32, in
Terni, con orario di lavoro full time, e precisamente dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00; che aveva sempre prestato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi, e ciò per mezza giornata – al mattino -, nonché, a volte, per l'intera giornata (ad es. in occasione della Pasqua), salvo che per le festività di Natale e del 1° gennaio, in cui ha osservato il riposo;
che aveva svolto attività di commessa addetta al banco, vendita di prodotti ortofrutticoli, salumi e formaggi in favore dei clienti della poi Controparte_1 Controparte_5
sempre nello stesso locale – punto vendita di Via Mentana, n.
[...]
32, con uso di strumenti (quali banconi espositivi, bilance, coltelli, affettatrici, involucri e registratore di cassa) forniti dal datore di lavoro, inquadrata al 4° livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi con la qualifica di commessa di negozio.
Ciò premesso la ricorrente rivendica la regolarizzazione dell'intero rapporto di lavoro, come rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, anche per l'illegittimità dei contratti a termine, con inquadramento al predetto 4° livello C.C.N.L. citato e pagamento di tutte le differenze retributive spettanti, anche e soprattutto in relazione all'orario di lavoro come in effetti osservato di 9 ore giornaliere dal lunedì al sabato sin dall'inizio del rapporto
14.09.2012 e fino alla effettiva cessazione 24.02.2022, per asserita chiusura dell'attività.
Aveva concluso così concluso “- accerti e dichiari che tra la ricorrente e le
Cooperative convenute e Controparte_6 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_7 subordinato full-time a tempo indeterminato ab origine, ovvero rispettivamente dal 14.09.2012 al 10.06.2016 senza soluzione di continuità e dal 13.06.2016 al 24.02.2022 sempre senza soluzione di continuità e sempre nello stesso punto vendita di Via Mentana, n. 32, in Terni, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00; - accerti e dichiari che la ricorrente è creditrice di differenze retributive settembre
2012-febbraio 2022, come dedotte in narrativa, per l'importo di € 125.717,87 (così meglio ricostruito dal consulente C. e A. Consulting
S.r.l.s.), oltre a quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, da calcolarsi a mezzo CTU contabile, ed a titolo di indennità di mancato preavviso, quest'ultimo quantificato in € 1.241,46; - accerti e dichiari la configurabilità, nel caso di specie, di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c tra le Cooperative convenute Controparte_6
e e per l'effetto: - Condanni Controparte_7 con sede in Terni, Via Mentana, n. 32, Controparte_6
P. VA , in solido con la P.IVA_1 Controparte_7
corrente in Roma, Via Ercolano Salvi, n. 18, P. VA
[...]
, al pagamento delle retribuzioni settembre 2012 - febbraio P.IVA_2
2022 nella misura di Euro 125.717,87 oltre a quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario ed indennità di mancato preavviso, quest'ultimo quantificato in € 1.241,46, o in quella misura maggiore o minore risultante di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo. In via subordinata, per l'ipotesi di inconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. condanni le resistenti, ognuna per la propria Parte_2 spettanza, al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre ratei di
13°, 14°, ferie, rol ed ex festività, straordinario, indennità di preavviso e
TFR, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo. Con ogni conseguenza in punto di oneri contributivi nei termini richiesti/dedotti in narrativa, e in ogni caso con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Escussi numerosi testimoni, in data 22 maggio 2025, il giudizio veniva interrotto, atteso che la società dell' CP_6 Controparte_7 risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 21 novembre 2022.
Come detto nel ricorso in riassunzione depositato in data I luglio 2025, la ricorrente riassumeva il giudizio nei confronti di “
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, relativamente al periodo di Controparte_1 competenza facente capo a detta Cooperativa (dal 14.09.2012 al 10.06.2016)
La società convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva e all'odierna udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che concludeva chiedendo “nell'ipotesi di accoglimento della tesi della ricorrente, accertato l'obbligo di versamento dei contributi, condannare i convenuti al pagamento in favore dell' CP_2 dell'importo dei contributi relativi al periodo e alle somme rivendicate in ricorso, nei limiti dei termini di prescrizione come sopra precisati, anche in via di condanna generica, oltre sanzioni civili ed interessi come per legge, con vittoria di spese funzioni ed onorari;
in subordine nell'ipotesi di rigetto della domanda della ricorrente, condannare quest'ultima al pagamento delle spese funzioni ed onorari in favore dell' ”. CP_2
Escussi numerosi testimoni all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Per il periodo che dal 14 settembre 2012 al 10 giugno 2016, che è il periodo rimasto oggetto di causa, alcun contratto è stato prodotto da parte ricorrente, ma l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente emerge dal percorso
PA in atti.
Quanto al periodo non coperto dal verbale di conciliazione va osservato quanto segue.
Ininfluenti appaiono le dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_1 escussa all'udienza del 9 maggio 2023, la quale ha dichiarato di essersi recata nel negozio ove lavorava la ricorrete solo nel periodo 2016/2017, periodo che risulta coperto dal verbale di conciliazione e nulla ha potuto riferire in ordine al periodo antecendente.
La teste ha dichiarato “conosco la ricorrente perché facevo la spesa nel negozio dove lavorava. Non ricordo la via. Nel negozio si vendeva la frutta,
i formaggi, i salumi e il vino.
ADR io andavo al negozio quando tornavo a casa intorno alle 12,30 o la mattina quando uscivo di casa alle 9.00. ADR Andavo una volta alla settimana e trovavo sempre la ricorrente. ADR Vedevo sempre e solo la ricorrente.
ADR io andavo al negozio quando tornavo a casa intorno alle 12,30 o la mattina quando uscivo di casa alle 9.00.
ADR io andavo presso il negozio dal 2016/2017. Ora non ci vado più perché
c'è solo un negozio di frutta
Cap. 7 alle 13.00 mi sbrigavo perché chiudeva. A volte andavo alle 20.10 e il negozio era ancora aperto”.
La teste ha dichiarato di essersi recata a fare la spesa nel Tes_2 negozio in via Manara il negozio si chiamava Cooperativa dell' CP_6 solamente nel periodo nel 2012/2013. ADR vedevo soprattutto la ricorrente anche se a volte mezza giornata veniva sostituita. Nel negozio si vendeva la frutta, la verdura i formaggi e salumi.
ADR io sono andata a fare la spesa lì fino al 2022.
ADR il negozio c'è ancora e vende sempre le stesse cose.
ADR poteva capitare che andassi anche la mattina e il pomeriggio nell'arco della stessa giornata.
La teste per vero abbastanza contraddittoriamente ha dapprima dichiarato che a volte la mattina vedeva la proprietaria e qualche altro e solo il pomeriggio la ricorrente (ADR qualche volta la mattina vedevo la proprietaria o qualche altro e il pomeriggio la ricorrente. ADR se la ricorrente c'era la mattina non c'era il pomeriggio), per poi precisare che ciò capitava solo mezza giornata a settimana (ADR ciò capitava una volta a settimana come se fosse mezza giornata di riposo sennò c'era sempre la ricorrente. ADR il negozio era chiuso a Pasqua e Natale. Qualche festività è stato aperto. Il 25 aprile e il 1 maggio era aperto la mattina.
La teste ha potuto confermare l'orario lavorativo per come dedotto in ricorso (Cap. 8 il locale nel tempo è stato lo stesso;
è cambiata la disposizione della cassa. ADR vedevo che la ricorrente veniva prima verso le 8.00 quando scaricavano. Il negozio chiudeva alle 20.00/20.15; a volte vedevo la ricorrente che passava sotto casa mia a quell'ora).
La teste escussa all'udienza del 24 Ottobre 2023 ha affermato, di Testimone_3 essersi recata a fare la spesa nell'esercizio commerciale della convenuta ove lavorava la ricorrente sin dal 2012 (“ADR io andavo a fare la spese dal 2012 e poi quando la ricorrente è andata via sono andata solo un'altra volta e c'erano dei ragazzi del Bangladesh che vendevano frutta e non era più il negozio di prima.
Adesso il negozio è chiuso); che la ricorrente ivi lavorava tutto il giorno (“
ADR se andavo la mattina e tornavo il pomeriggio trovavo sempre la ricorrente”).
In ordine all'orario lavorativo della ricorrente, la teste ha dapprima chiarito che all'interno del negozio lavorava solo la ricorrente e ha poi dichiarato che
“cap. 4 il negozio apriva dalle 8.00 circa fino alle 13.00 e poi riapriva alle
16.00 circa e chiudeva la sera”.
Nulla ha potuto riferire in ordine alle festività (“Cap. 5 non sono mai andata a Pasqua e Natale o per le altre festività quindi non so se il negozio era chiuso.
ADR io ho visto la ricorrente a lavoro nel negozio dal 2012 al 2022. ADR so che la ricorrente non era la proprietaria ma una dipendente”. L'istruttoria espletata, dunque, ha dato sufficiente supporto alle deduzioni attoree in punto di orario di lavoro osservato.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto allo straordinario, occorre ancora premettere, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass.
1389/2003, 8006/1998).
A tal fine, ritiene questo giudice che la prova testimoniale ha suffragato, con il dovuto grado di certezza processuale, lo svolgimento di attività lavorativa secondo le modalità temporali dedotte in ricorso, e che, pertanto, tra le parti
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata con inquadramento contrattuale della ricorrente al IV livello CCNl per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi, con mansioni di commessa e orario di lavoro dal lunedi al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore
16:30 alle ore 20:00 per il periodo dal dal 14.09.2012 al 10.06.2016. Pacifiche risultano le mansioni svolte, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa, l'assoggettamento al potere direttivo datoriale e di controllo e le spettanze retributive.
Mette conto evidenziare che le circostanze sopra allegate e confermate dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni dei testi non è stata smentita, nella contumacia della società convenuta, da circostanze di segno contrario.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento - sulla base dei conteggi predisposti dal ricorrente sulla tenendo conto dell'orario contrattuale, i quali possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come descritto dal testimone escusso e risultante dalla documentazione in atti - spetta alla lavoratrice, per i titoli sopra indicati, la somma complessiva -detratto quanto corrisposto dal datore di lavoro con riferimento di € 51.99,19 di cui: € 5.291,46 a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto, e la restante somma per differenze retributive
(cfr. conteggi in atti).
In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi si osserva che secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre
2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi, in quanto trattasi di circostanza sulla quale i testimoni escussi non hanno riferito alcunché.
Parte resistente va, poi, condannata al versamento delle differenze contributive evase oltre sanzioni di legge relative ai periodi in contestazione, entro i limiti dei termini di prescrizione contributive.
Le somme oggetto di condanna dovranno essere, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg 550/2022, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 14.09.2012 al 10.06.2016con inquadramento contrattuale della ricorrente al IV livello CCNl per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi, con mansioni di commessa e orario di lavoro dal lunedi al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore
16:30 alle ore 20:00;
2)condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro €
51.99,19 (di cui: € 5.291,46 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto ), per i titoli di cui in motivazione oltre accessori di legge dal dovuto al saldo in favore di parte ricorrente;
3)condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre sanzioni e interessi;
4) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle che liquida in complessivi €
2.800,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi;
CP_ 5) condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in euro 1200,00 oltre IVA e CAP come per legge.
Terni, 15 ottobre 2025
Il giudice
IC CO