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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2311/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 2311 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 17.9.2024, e vertente tra
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Mastracci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Latina via Petrarca 38;
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
( ), in persona del suo Procuratore Speciale Controparte_2 P.IVA_1
Dott. , quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di Controparte_3 [...]
(doc. 1 e 2), in persona del suo preposto alla sede principale e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Parte_2
Maggi- Tasso e dall'avv. Massimiliano Costantini e dall'avv. Pierluca Meloni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Albano
Laziale via Tacito 5;
CONVENUTA
E
1 , nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_5
Federico Ianaro e dall'Avv. Arturo Principe, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, alla Via Cartagine n. 38;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che in data 14.1.2020 Parte_1 alle 15,30 l'attore si trovava quale terzo trasportato sul motociclo targato ER82769 di proprietà e condotto dal sig. ; che quest'ultimo aveva perso il controllo del mezzo all'altezza CP_1 dell'incrocio tra via Campoleone e via Santa Marinella a Nettuno a causa della presenza di breccia sul manto stradale;
che l'attore era caduto a terra riportando gravi danni integrati da “frattura lievemente scomposta del III distale della diafisi femorale sx al di sopra dello stelo protesico.
Prognosi di giorni 40, trasferito presso Casa di Cura Madonna delle Grazie Velletri “, come da referto del PS;
che l'attore era stato ricoverato dal 14.1.20 sino al 24.1.20 presso la Casa di Cura Madonna delle Grazie ed era stato sottoposto nelle more a intervento di revisione di frattura con placca e viti femore sx;
che l'attore si era sottoposto a visita medica in data 4.3.20 come da referto allegato in atti;
che l'attore era stato nuovamente ricoverato in data 4.5.20 ed aveva subito nelle more ad ulteriore intervento di revisione artoprotesi oncologica ginocchio sinistro;
che seguivano le ulteriori visite di controllo come documentate in atti, con prescrizione di terapia fisioterapica e giorni di riposo;
che a causa delle lesioni riportate a causa del sinistro residuava in capo all'attore un danno di carattere permanente come da perizia di parte (Danno biologico 20% Invalidità permanente;
inabilità temporanea totale pari a 40 giorni, invalidità temporanea parziale al 75% pari a 60 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% pari a 80 gironi;
invalidità temporanea parziale al 25% pari a 60 giorni );
che parte attrice aveva inviato diffida di pagamento e risarcimento inviata in data 17.2.2020 alla compagnia assicuratrice convenuta;
che l'attore era stato visitato dal medico legale della convenuta;
che quest'ultima aveva quindi offerto all'attore la somma di € 42.719,00 oltre € 1.676,00 a titolo di onorari in data 11.1.21; che tale somma era stata accettata dall'attore quale acconto sul maggior dovuto;
che l'attore aveva sostenuto spese per € 915,00 come da documentazione depositata in atti;
che sussisteva anche il diritto dell'attore al risarcimento del danno morale subito.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la esclusiva responsabilità di per il sinistro oggetto di causa CP_1
e per l'effetto di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, al netto dell'acconto già ricevuto.
Si è costituita la compagnia assicuratrice indicata in epigrafe deducendo che era incontestata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro;
che si contestava il quantum del risarcimento chiesto da parte attrice, non avendo efficacia probatoria la perizia di parte depositata in atti;
che era congrua la somma già offerta all'attore sulla base della perizia redatta nell'interesse della convenuta;
che trattandosi di invalidità macropermanente, dovevano applicarsi le Tabelle di Milano;
che ci si opponeva alla liquidazione del danno morale non trattandosi di voce di danno automaticamente riconoscibile;
che non sussistevano i presupposti per la personalizzazione del
2 danno;
che ci si opponeva al riconoscimento delle spese mediche allegate in quanto già liquidate e non provate.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
, regolarmente citato in giudizio mediante notifica ex art. 140 c.p.c., è rimasto CP_1 contumace.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. E' stata disposta
CTU medico legale al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con comparsa del 5.2.23 è intervenuta in giudizio allegando di essere creditrice Controparte_5 dell'attore e chiedendo di dichiarare ammissibile l'intervento e nel merito riservandosi di formulare domanda all'esito della visibilità del fascicolo. All'udienza del 17.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato nell'interesse di dal momento che quest'ultima non ha validamente spiegato alcuna Controparte_5 domanda in relazione al giudizio oggetto di causa né in sede di comparsa di costituzione (ove ha chiesto nel merito “avendo dato contezza all'Ecc.mo Giudice che vi è un interesse a partecipare al giudizio si formula espressa riserva di avanzare specifiche richieste all'esito della visibilità del fascicolo” ) né nelle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. relative all'udienza del 17.9.24 (laddove ha chiesto “ si riporta al proprio atto di intervento precisando le conclusioni in esso riportate e chiede ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la concessione dei termini per la redazione delle comparse conclusionali”).
Deve quindi ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la domanda spiegata nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. primo termine tesa alla assegnazione alla intervenuta della somma eventualmente liquidata in favore dell'attore nel presente giudizio.
Venendo al merito, la domanda spiegata dall'attore è parzialmente fondata.
L'attore ha domandato di accertare la responsabilità del convenuto per il sinistro CP_1 occorsogli in data 14.1.2020 alle 15,30 quale conducente del motociclo sul quale l'attore viaggiava e per l'effetto condannare quest'ultimo insieme alla società convenuta, quale impresa assicuratrice del veicolo condotto dall'attore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Parte attrice ha correttamente agito nei confronti del responsabile civile, conducente e proprietario del veicolo sul quale era trasportato, e della sua compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni, e non ai sensi dell'art. 141 come sostenuto dalla compagnia assicuratrice convenuta, essendo il sinistro oggetto di causa non frutto di uno scontro tra veicoli
(disciplinato dall'art. 141 Codice assicurazioni).
Ciò posto va rilevato che l'art. 141 Codice assicurazione prevede una tutela rafforzata per il terzo trasportato in quanto prescinde dalla responsabilità dei conducenti coinvolti salvo il limite del sinistro cagionato dal caso fortuito sicché, sotto il profilo dell'onere della prova, spetta al terzo danneggiato solo allegare e provare il danno e il nesso causale tra quest'ultimo e il sinistro e al conducente proprietario del veicolo trasportante dare la prova del “caso fortuito” da identificarsi con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (cfr. in tal senso ex multis Cass. Civ. Sez. III, ord.
1044/2024, Cass. Civ., Sez. III, n. 17963/2021).
3 Tale regime probatorio è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi di danno subito dal terzo trasportato non in conseguenza di un sinistro/scontro tra veicoli ma anche in caso di incidente autonomo dell'autovettura trasportante e risulta applicabile quindi anche al caso in esame. In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto che “nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall' art.2054 , comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria
"di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito" (Cass. Civ. Sez. III, ord. 1044/2024, conforme Cass. Civ., Sez. III, ord.
n. 21021/2024).
In questo contesto normativo, va rilevato che parte attrice ha dedotto che il convenuto, CP_1
aveva perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava a causa del brecciolino presente su
[...] strada facendo quindi cadere l'attore sul suolo e procurandogli le lesioni personali meglio descritte in citazione. Tale dinamica non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita.
Ne consegue che risulta adempiuto dall'attore l'onere della prova sullo stesso gravante, come sopra delineato, e sussiste quindi il suo diritto , quale terzo trasportato sul veicolo di proprietà del convenuto contumace ed assicurato con la società convenuta (fatto questo pacifico e non contestato CP_1 dalle parti ex art. 115 c.p.c.), ad ottenere il risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni private in occasione del sinistro occorso in data 14.1.2020 alle 15,30.
Non appare in questo contesto data da parte dei convenuti la prova liberatoria del fatto fortuito, esimente la responsabilità del convenuto contumace, non potendo rientrare nel concetto di fatto fortuito la presenza di brecciolino sul manto stradale, fatto questo di per sè non imprevedibile e non inevitabile (nulla avendo sul punto specificatamente allegato la società convenuta indicata in epigrafe) da parte del conducente del mezzo sul quale era trasportato l'attore.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza del sinistro.
Sotto il primo profilo, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico subito, come quantificato dal proprio consulente di parte quantificarsi secondo le Tabelle di Milano, e del danno morale.
Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale
4 non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita
(che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n.
4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord.
23469/2018).
Su tali premesse, va rilevato che parte attrice ha chiesto il risarcimento dell'eventuale danno morale, senza invero formulare richiesta di riconoscimento di una eventuale personalizzazione del danno, senza tuttavia allegare né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
Dovendo liquidare il solo danno biologico , deve prendersi in considerazione l'esito della CTU medico legale disposta in corso di causa.
Il CTU, previo esame della documentazione medica allegata dall'attore e l'esame di quest'ultimo, ha riscontrato quale postumo, oramai permanente, compatibile con il sinistro oggetto di causa “esiti di trauma arto inferiore sinistro con frattura periprotesica di femore sinistro, consistenti in deficit algofunzionale alla motilità e deficit deambulatorio in soggetto già operato di protesi oncologica ginocchio sinistro per osteosarcoma di tibia (1987)” e ha quindi determinato, sulla base dei parametri
SIMLA, nel 25% il danno biologico permanente riportato e il danno da inabilità temporanea patito
5 dall'attrice in 60 giorni di ITA e in 40 giorni di ITP al 50%, ritenendo congrue e necessarie le spese mediche allegate.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico sopra individuato dal CTU secondo criteri e parametri del tutto condivisibili nonché non oggetto di specifica e tempestiva contestazione delle parti.
Venendo alla liquidazione del danno biologico in esame, vanno prese in considerazione le c.d. Tabelle di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, secondo la giurisprudenza prevalente cui si aderisce, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato invero “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.” (C.d.A. Roma, Sez. V, sent. 27.1.2023, cfr. ex multis
Cass., 17018/2018; cfr. anche, più di recente, Cass. 38077/2021). Ancora recentemente sul punto si
è espressa la Suprema Corte ritenendo che “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal
Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. Civ., Sez. III, n.19506/2024).
Sulla base di tali principi, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico da quantificarsi sulla base delle Tabelle di Milano 2024 in €
91.315,00 (dei quali € 82.115,00 per il danno del 25%, € 6900 per ITA di 60 giorni, € 2300 per ITP al 50% di 40 senza riconoscimento del danno morale per i motivi sopra esposti).
Ne consegue che, avendo parte attrice agito in via diretta ex art. 144 d.ls. n. 209/2005 nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.528,64 (pari alla differenza tra la somma sopra indicata devalutata dal 2024 al gennaio 2011 - € 78.247,64 – sottratta la somma di € 42.719,00 versata in data 11.1.21 dalla convenuta costituita all'attore e da quest'ultimo ricevuta) oltre rivalutazione annuale anno per anno dal gennaio 2021 e quindi interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto la ripetizione delle spese mediche documentate sostenute in conseguenza del sinistro che sono state ritenute congrue e necessarie dal
CTU nella relazione in atti. Ne consegue che la domanda in esame accolta e i convenuti in solido vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore pari ad € 915,00, oltre interessi legali come da domanda.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attore, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno subito quantificato in € 35.528,64 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno dal gennaio 2021 ed interessi dal sinistro al saldo, e in € 915,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda, dovendo essere rigettate per il resto le ulteriori domande spiegate.
6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi e il valore effettivo della causa come risultato provato nel corso del giudizio (pari alla differenza tra l'importo liquidato in favore dell'attore in data 11.1.2021 e quello effettivamente spettante all'esito del presente giudizio), unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico della compagnia assicuratrice convenuta in base al principio della soccombenza. La terza intervenuta va invece condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite (per sola fase decisionale, essendo la costituzione occorsa ad istruttoria conclusa – tenuto conto del valore del credito posto dalla terza intervenuta a fondamento dell'atto di intervento ed applicati per tale ragione anche i minimi tariffari) in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
2) condanna la società convenuta indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni private, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.528,64 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno dal gennaio 2021 ed interessi dal sinistro al saldo, e di € 915,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda, subiti in conseguenza del sinistro del 14.1.2020 alle 15,30;
3) rigetta per il resto le domande spiegate dall'attore;
4) condanna la società convenuta alla ripetizione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 815,19 per spese vive e in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) condanna la terza intervenuta alla ripetizione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 1.453per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri , 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 2311 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 17.9.2024, e vertente tra
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Mastracci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Latina via Petrarca 38;
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
( ), in persona del suo Procuratore Speciale Controparte_2 P.IVA_1
Dott. , quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di Controparte_3 [...]
(doc. 1 e 2), in persona del suo preposto alla sede principale e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Parte_2
Maggi- Tasso e dall'avv. Massimiliano Costantini e dall'avv. Pierluca Meloni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Albano
Laziale via Tacito 5;
CONVENUTA
E
1 , nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_5
Federico Ianaro e dall'Avv. Arturo Principe, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, alla Via Cartagine n. 38;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che in data 14.1.2020 Parte_1 alle 15,30 l'attore si trovava quale terzo trasportato sul motociclo targato ER82769 di proprietà e condotto dal sig. ; che quest'ultimo aveva perso il controllo del mezzo all'altezza CP_1 dell'incrocio tra via Campoleone e via Santa Marinella a Nettuno a causa della presenza di breccia sul manto stradale;
che l'attore era caduto a terra riportando gravi danni integrati da “frattura lievemente scomposta del III distale della diafisi femorale sx al di sopra dello stelo protesico.
Prognosi di giorni 40, trasferito presso Casa di Cura Madonna delle Grazie Velletri “, come da referto del PS;
che l'attore era stato ricoverato dal 14.1.20 sino al 24.1.20 presso la Casa di Cura Madonna delle Grazie ed era stato sottoposto nelle more a intervento di revisione di frattura con placca e viti femore sx;
che l'attore si era sottoposto a visita medica in data 4.3.20 come da referto allegato in atti;
che l'attore era stato nuovamente ricoverato in data 4.5.20 ed aveva subito nelle more ad ulteriore intervento di revisione artoprotesi oncologica ginocchio sinistro;
che seguivano le ulteriori visite di controllo come documentate in atti, con prescrizione di terapia fisioterapica e giorni di riposo;
che a causa delle lesioni riportate a causa del sinistro residuava in capo all'attore un danno di carattere permanente come da perizia di parte (Danno biologico 20% Invalidità permanente;
inabilità temporanea totale pari a 40 giorni, invalidità temporanea parziale al 75% pari a 60 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% pari a 80 gironi;
invalidità temporanea parziale al 25% pari a 60 giorni );
che parte attrice aveva inviato diffida di pagamento e risarcimento inviata in data 17.2.2020 alla compagnia assicuratrice convenuta;
che l'attore era stato visitato dal medico legale della convenuta;
che quest'ultima aveva quindi offerto all'attore la somma di € 42.719,00 oltre € 1.676,00 a titolo di onorari in data 11.1.21; che tale somma era stata accettata dall'attore quale acconto sul maggior dovuto;
che l'attore aveva sostenuto spese per € 915,00 come da documentazione depositata in atti;
che sussisteva anche il diritto dell'attore al risarcimento del danno morale subito.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la esclusiva responsabilità di per il sinistro oggetto di causa CP_1
e per l'effetto di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, al netto dell'acconto già ricevuto.
Si è costituita la compagnia assicuratrice indicata in epigrafe deducendo che era incontestata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro;
che si contestava il quantum del risarcimento chiesto da parte attrice, non avendo efficacia probatoria la perizia di parte depositata in atti;
che era congrua la somma già offerta all'attore sulla base della perizia redatta nell'interesse della convenuta;
che trattandosi di invalidità macropermanente, dovevano applicarsi le Tabelle di Milano;
che ci si opponeva alla liquidazione del danno morale non trattandosi di voce di danno automaticamente riconoscibile;
che non sussistevano i presupposti per la personalizzazione del
2 danno;
che ci si opponeva al riconoscimento delle spese mediche allegate in quanto già liquidate e non provate.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
, regolarmente citato in giudizio mediante notifica ex art. 140 c.p.c., è rimasto CP_1 contumace.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. E' stata disposta
CTU medico legale al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con comparsa del 5.2.23 è intervenuta in giudizio allegando di essere creditrice Controparte_5 dell'attore e chiedendo di dichiarare ammissibile l'intervento e nel merito riservandosi di formulare domanda all'esito della visibilità del fascicolo. All'udienza del 17.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato nell'interesse di dal momento che quest'ultima non ha validamente spiegato alcuna Controparte_5 domanda in relazione al giudizio oggetto di causa né in sede di comparsa di costituzione (ove ha chiesto nel merito “avendo dato contezza all'Ecc.mo Giudice che vi è un interesse a partecipare al giudizio si formula espressa riserva di avanzare specifiche richieste all'esito della visibilità del fascicolo” ) né nelle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. relative all'udienza del 17.9.24 (laddove ha chiesto “ si riporta al proprio atto di intervento precisando le conclusioni in esso riportate e chiede ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la concessione dei termini per la redazione delle comparse conclusionali”).
Deve quindi ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la domanda spiegata nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. primo termine tesa alla assegnazione alla intervenuta della somma eventualmente liquidata in favore dell'attore nel presente giudizio.
Venendo al merito, la domanda spiegata dall'attore è parzialmente fondata.
L'attore ha domandato di accertare la responsabilità del convenuto per il sinistro CP_1 occorsogli in data 14.1.2020 alle 15,30 quale conducente del motociclo sul quale l'attore viaggiava e per l'effetto condannare quest'ultimo insieme alla società convenuta, quale impresa assicuratrice del veicolo condotto dall'attore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Parte attrice ha correttamente agito nei confronti del responsabile civile, conducente e proprietario del veicolo sul quale era trasportato, e della sua compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni, e non ai sensi dell'art. 141 come sostenuto dalla compagnia assicuratrice convenuta, essendo il sinistro oggetto di causa non frutto di uno scontro tra veicoli
(disciplinato dall'art. 141 Codice assicurazioni).
Ciò posto va rilevato che l'art. 141 Codice assicurazione prevede una tutela rafforzata per il terzo trasportato in quanto prescinde dalla responsabilità dei conducenti coinvolti salvo il limite del sinistro cagionato dal caso fortuito sicché, sotto il profilo dell'onere della prova, spetta al terzo danneggiato solo allegare e provare il danno e il nesso causale tra quest'ultimo e il sinistro e al conducente proprietario del veicolo trasportante dare la prova del “caso fortuito” da identificarsi con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (cfr. in tal senso ex multis Cass. Civ. Sez. III, ord.
1044/2024, Cass. Civ., Sez. III, n. 17963/2021).
3 Tale regime probatorio è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi di danno subito dal terzo trasportato non in conseguenza di un sinistro/scontro tra veicoli ma anche in caso di incidente autonomo dell'autovettura trasportante e risulta applicabile quindi anche al caso in esame. In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto che “nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall' art.2054 , comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria
"di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito" (Cass. Civ. Sez. III, ord. 1044/2024, conforme Cass. Civ., Sez. III, ord.
n. 21021/2024).
In questo contesto normativo, va rilevato che parte attrice ha dedotto che il convenuto, CP_1
aveva perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava a causa del brecciolino presente su
[...] strada facendo quindi cadere l'attore sul suolo e procurandogli le lesioni personali meglio descritte in citazione. Tale dinamica non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita.
Ne consegue che risulta adempiuto dall'attore l'onere della prova sullo stesso gravante, come sopra delineato, e sussiste quindi il suo diritto , quale terzo trasportato sul veicolo di proprietà del convenuto contumace ed assicurato con la società convenuta (fatto questo pacifico e non contestato CP_1 dalle parti ex art. 115 c.p.c.), ad ottenere il risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni private in occasione del sinistro occorso in data 14.1.2020 alle 15,30.
Non appare in questo contesto data da parte dei convenuti la prova liberatoria del fatto fortuito, esimente la responsabilità del convenuto contumace, non potendo rientrare nel concetto di fatto fortuito la presenza di brecciolino sul manto stradale, fatto questo di per sè non imprevedibile e non inevitabile (nulla avendo sul punto specificatamente allegato la società convenuta indicata in epigrafe) da parte del conducente del mezzo sul quale era trasportato l'attore.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza del sinistro.
Sotto il primo profilo, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico subito, come quantificato dal proprio consulente di parte quantificarsi secondo le Tabelle di Milano, e del danno morale.
Sul punto, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, del danno morale, inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale
4 non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita
(che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n.
4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020). In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord.
23469/2018).
Su tali premesse, va rilevato che parte attrice ha chiesto il risarcimento dell'eventuale danno morale, senza invero formulare richiesta di riconoscimento di una eventuale personalizzazione del danno, senza tuttavia allegare né i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale né le circostanze diverse da quello “id quoad plerumque accidit” atte a fondare una eventuale personalizzazione del danno. Sul punto, è stato infatti osservato che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
Dovendo liquidare il solo danno biologico , deve prendersi in considerazione l'esito della CTU medico legale disposta in corso di causa.
Il CTU, previo esame della documentazione medica allegata dall'attore e l'esame di quest'ultimo, ha riscontrato quale postumo, oramai permanente, compatibile con il sinistro oggetto di causa “esiti di trauma arto inferiore sinistro con frattura periprotesica di femore sinistro, consistenti in deficit algofunzionale alla motilità e deficit deambulatorio in soggetto già operato di protesi oncologica ginocchio sinistro per osteosarcoma di tibia (1987)” e ha quindi determinato, sulla base dei parametri
SIMLA, nel 25% il danno biologico permanente riportato e il danno da inabilità temporanea patito
5 dall'attrice in 60 giorni di ITA e in 40 giorni di ITP al 50%, ritenendo congrue e necessarie le spese mediche allegate.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico sopra individuato dal CTU secondo criteri e parametri del tutto condivisibili nonché non oggetto di specifica e tempestiva contestazione delle parti.
Venendo alla liquidazione del danno biologico in esame, vanno prese in considerazione le c.d. Tabelle di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, secondo la giurisprudenza prevalente cui si aderisce, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato invero “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.” (C.d.A. Roma, Sez. V, sent. 27.1.2023, cfr. ex multis
Cass., 17018/2018; cfr. anche, più di recente, Cass. 38077/2021). Ancora recentemente sul punto si
è espressa la Suprema Corte ritenendo che “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal
Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. Civ., Sez. III, n.19506/2024).
Sulla base di tali principi, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto dell'attore al risarcimento del danno biologico da quantificarsi sulla base delle Tabelle di Milano 2024 in €
91.315,00 (dei quali € 82.115,00 per il danno del 25%, € 6900 per ITA di 60 giorni, € 2300 per ITP al 50% di 40 senza riconoscimento del danno morale per i motivi sopra esposti).
Ne consegue che, avendo parte attrice agito in via diretta ex art. 144 d.ls. n. 209/2005 nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.528,64 (pari alla differenza tra la somma sopra indicata devalutata dal 2024 al gennaio 2011 - € 78.247,64 – sottratta la somma di € 42.719,00 versata in data 11.1.21 dalla convenuta costituita all'attore e da quest'ultimo ricevuta) oltre rivalutazione annuale anno per anno dal gennaio 2021 e quindi interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto la ripetizione delle spese mediche documentate sostenute in conseguenza del sinistro che sono state ritenute congrue e necessarie dal
CTU nella relazione in atti. Ne consegue che la domanda in esame accolta e i convenuti in solido vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore pari ad € 915,00, oltre interessi legali come da domanda.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attore, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno subito quantificato in € 35.528,64 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno dal gennaio 2021 ed interessi dal sinistro al saldo, e in € 915,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda, dovendo essere rigettate per il resto le ulteriori domande spiegate.
6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi e il valore effettivo della causa come risultato provato nel corso del giudizio (pari alla differenza tra l'importo liquidato in favore dell'attore in data 11.1.2021 e quello effettivamente spettante all'esito del presente giudizio), unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico della compagnia assicuratrice convenuta in base al principio della soccombenza. La terza intervenuta va invece condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite (per sola fase decisionale, essendo la costituzione occorsa ad istruttoria conclusa – tenuto conto del valore del credito posto dalla terza intervenuta a fondamento dell'atto di intervento ed applicati per tale ragione anche i minimi tariffari) in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
2) condanna la società convenuta indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni private, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.528,64 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione anno per anno dal gennaio 2021 ed interessi dal sinistro al saldo, e di € 915,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda, subiti in conseguenza del sinistro del 14.1.2020 alle 15,30;
3) rigetta per il resto le domande spiegate dall'attore;
4) condanna la società convenuta alla ripetizione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 815,19 per spese vive e in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) condanna la terza intervenuta alla ripetizione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 1.453per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri , 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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