Art. 3.
La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'art. 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.
La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'art. 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.