Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1950, n. 1017
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30 dicembre 1950
Art. 3.
La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'art. 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1950