Articolo 2 della Legge 22 maggio 1973, n. 294
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 giugno 1973
Art. 2.
Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il contributo verra' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto comitato.
I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta dal presidente del Comitato, il quale provvedera' alla gestione delle somme prelevate.
Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovra' essere versata in entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 30 giugno 1973