TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 121
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato; violazione o falsa applicazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza; violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 TUSP

    Il Tribunale ha ritenuto che la clausola generale dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P. si riferisce alle disposizioni che hanno come destinatario diretto le società e non le amministrazioni pubbliche. Pertanto, anche le amministrazioni socie di società quotate rimangono soggette agli obblighi del T.U.S.P. per la gestione delle proprie partecipazioni, inclusa l'acquisizione indiretta di partecipazioni tramite società quotate. L'inerzia dei Comuni nel non adottare gli atti deliberativi motivati viola le norme a tutela della concorrenza.

  • Accolto
    Mancato adeguamento al parere motivato dell'Autorità

    Poiché il ricorso è stato accolto nel merito, il Tribunale ha condannato il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo entro un termine stabilito.

  • Accolto
    Nota di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune, in quanto il ricorso è stato accolto nel merito, con conseguente condanna del Comune ad adeguarsi al parere motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 121
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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