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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10655/2024 promossa da:
nato in [...] l'[...], CF , residente in [...] C.F._1
Mariano Tuccella n. 1, con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: previa sospensione del provvedimento impugnato, del Decreto del Questore, numero di protocollo MIPG nr. 00117888/2024 datato 31 maggio 2024 e notificato l'11 luglio 2024, con il quale la Questura di Bologna emetteva un provvedimento denegativo, a seguito di parere sfavorevole, datato 28.05.2024, della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Bologna, in merito all'istanza (n. 23BO013143) intesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per Protezione speciale ai sensi dell'art. 19, Comma 1.1, D.Lgs 286/98 presentata dal sig. Pt_1
, per l'effetto riconoscere a favore del signor un permesso per protezione speciale per la durata di due
[...] Parte_1 anni e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente ricorso, tempestivamente depositato il 20 luglio 2024, ha ad oggetto il decreto con il quale la Questura di Bologna ha negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A fondamento della domanda di annullamento del suddetto provvedimento e di riconoscimento del titolo, il ricorrente rappresenta di essere in Italia almeno dal 2016; di essere affetto da patologie gravi, sia di natura pagina 1 di 7 fisica che psichica;
di avere in Italia una sorella ed un nipote e di aver radicato la sua vita sul territorio;
che, dunque, un suo rimpatrio comporterebbe una lesione grave ai suoi diritti inviolabili.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso per l'assenza dei presupposti di cui Controparte_1 all'art. 19 TUI in quanto “ai fini della concessione della misura della protezione speciale, non basta considerare isolatamente né il livello di integrazione sociale raggiunto nel Paese di accoglienza e né la generica situazione di instabilità socio-politica del Paese di provenienza. Al contrario, deve effettuarsi una valutazione comparativa tra la situazione oggettiva e soggettiva (cioè di specifica compromissione dei diritti umani) in cui il richiedente viveva nel Paese di provenienza ed il suo livello di integrazione sociale raggiunto in Italia. Ai fini della protezione speciale, la suddetta valutazione comparativa deve consentire di concludere che il richiedente versi una condizione di vulnerabilità personale, in quanto, tutto considerato, il suo allontanamento dal territorio nazionale sarebbe gravemente lesivo di un avvenuto radicamento e rappresenterebbe perciò una indebita compressione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.” Il ha poi fatto riferimento a pregiudizi penali ostativi senza indicarli specificamente. CP_1
Sentito dal giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria, il ricorrente ha dichiarato: Test
arla italiano?
R Un po'.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. 10 anni.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_2
R. No.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. No.
A questo punto, con l'ausilio dell'interprete, vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande:
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Tramite gli assistenti sociali da sei mesi sono in tirocinio. Soffro di asma e non posso fare lavori pesanti. Assemblo articoli in metallo per i piccioni, sono punte così non si appoggiano sulle finestre. Il tirocinio finirà il 30 giugno. Mi pagano a pezzo, faccio 250-300 pezzi al giorno e mi pagano circa 30 euro al giorno. Lavoro tre o quattro giorni a settimana dalle 10 alle 16.30. Ho lavorato in nero. Questo è il primo lavoro in regola.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. No. Quello che faccio lo faccio tramite gli assistenti sociali.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)
R. No, vorrei fare tante cose ma nessuno mi aiuta. Anche gli assistenti sociali non mi aiutano, mi hanno lasciato in strada. Sono in un dormitorio, qui a Bologna, si chiama centro Beltrame, pagina 2 di 7 D. In Italia ha familiari?
R. Si una sorella a Latina che ha una figlia disabile. Loro sono in regola con i documenti, anche io prima ho abitato a Latina, per tre anni. Poi sono venuto a Bologna perché è grande, Latina è in campagna.
ha una relazione affettiva? CP_2
R. No.
D. Ha relazioni sociali stabili, legami o contatti in Italia?
R. Ho amici.
D. Dove li ha conosciuti?
R. Al bar, in strada.
D. Dove vive e con chi?
R. Vivo al centro da due mesi, adesso sono fisso, prima ero in un altro dormitorio, casa Willy. AL dormitorio ci si Pt_2 può stare al massimo 15 giorni ma io ho problemi di salute e ora sono fisso.
D. Che problemi ha di salute?
R. Ho il diabete, l'asma, ho avuto due interventi per delle cisti, una in fronte e una dietro. Ora devo fare una visita al cuore. Prendo medicine di Rivotril che mi ha dato lo psicologo e prendo medicine per il diabete e per l'asma.
Il ricorrente mostra le medicine.
D. Sta andando anche ora dallo psicologo?
R. Si. Vado in una struttura per stranieri, a Corticella. Per_1
D. Per quale motivo va dallo psicologo.
R. Ho delle paranoie. Penso troppo.
D. Da quanto tempo va dallo psicologo?
R. Da sei anni. Anche a Latina andavo. Sono molto stressato anche perché in Marocco sono morte mia mamma e mia sorella.
D. In Marocco ha dei famigliari?
R. Si tre sorelle?
D. Le sente?
R. Si sempre con whatsapp.
D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Si ho amici su facebook.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
R. No.
Dai documenti allegati dalla parte resistente, risultano due sentenze del GDP per la violazione delle norme pagina 3 di 7 in materia di soggiorno irregolare ed una citazione diretta a giudizio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione commesso in Bologna il 10.12.2022 per i quali reati, ritenuti in continuazione tra loro, il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di mesi sei di reclusione con sentenza del 10.3.2025 resa dal Tribunale di Bologna.
Acquisita ulteriore documentazione depositata dalla difesa del ricorrente, all'udienza del 7.10.2025, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
2.
La domanda merita accoglimento.
Intanto deve premettersi che, sulla base della data di presentazione della domanda, anteriore all'entrata in vigore del decreto nr. 20 del 2023, si applica nel caso di specie l'art. 19 D.L.vo n. 286/1998 nella versione di cui al D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il quale prevede al co. 1.1: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954 n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co. 1.2, ove ricorrano i casi di cui ai co. 1 e co. 1.1, la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati poi confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal pagina 4 di 7 d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalladurata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, è indubbio che, nei quasi 10 anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: egli ha vissuto per alcuni anni a Latina, dove ha una sorella che ha la sua famiglia, si è poi trasferito a Bologna in cerca di migliori opportunità lavorative. Purtroppo il ricorrente ha delle indubbie fragilità, anche psicologiche, oltre che di salute fisica, che lo hanno portato ad incontrare molti ostacoli nel suo percorso di integrazione. Al momento però, anche grazie all'aiuto di volontari e dei servizi sociali operanti sul territorio è riuscito a trovare una collocazione lavorativa ed abitativa. In particolare, egli è stato ammesso ad un tirocinio formativo come assemblatore di materiali in gomma della durata di un anno organizzato dalla Regione Emilia-Romagna che terminerà a giugno del 2026 e grazie al quale ha ritrovato una certa stabilità e serenità anche emotiva (cfr. doc. 8 progetto personalizzato di tirocinio di orientamento formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione). Il 6.3.2025 il ricorrente ha poi frequentato un corso di formazione per lavoratori – formazione generale della società OPEN GROUP Cooperativa sociale, il che denota la sua volontà di inserirsi stabilmente nel tessuto socio-lavorativo della Regione che lo ospita. Al momento è ospitato dal Comune di Bologna. Vero è che nei lunghi anni di vita in Italia il ricorrente non ha dimostrato una grande capacità di integrazione (non conosce ancora bene la lingua italiana), ma è vero anche che, come detto, le sue difficoltà di inserimento sono dovute a cause specifiche indipendenti dalla sua volontà, come dimostrato dalla copiosa documentazione medica depositata, tra cui:
- referto specialistico del 6 maggio 2025 rilasciato dal Policlinico Sant'Orsola – Ambulatorio di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria Divisionale – Nava ove risulta che il ricorrente è affetto da patologie concomitanti (asma bronchiale grave, diabete mellito e pervietà del dotto arterioso di Botallo);
- referto specialistico Ospedale Sant'Orsola Dipartimento Testa, Collo e Organi di senso – Chirurgia plastica del 01.06.2022;
- pro-memoria Per_2
- certificato medico del 15.03.2023; Per_2
- certificato medico per problematiche psichiatriche datato 29.03.2023; Per_2
- lettera di dimissione Ospedale Sant'Orsola del 12.06.2023 – problematiche respiratorie;
- scheda di pronto soccorso Ospedale Sant'Orsola – Malpighi datata 10.03.2024;
- scheda individuale in pronto soccorso Ospedale Sant'Orsola Malpighi datata 21.04.2024.
- certificazione per il riconoscimento del diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (Ticket);
pagina 5 di 7 - ultimi certificati medici (anno 2025);
- scheda individuale di pronto soccorso Policlinico S. Orsola-Malpighi - ricovero del 25.04.2025;
- verbale di pronto soccorso Policlinico S. Orsola-Malpighi - ricovero dell'1 maggio 2024;
- verbale di pronto soccorso Policlinico S. Orsola-Malpighi - ricovero dell' 30 maggio 2024;
- richiesta di invalidità civile per asma e prervietà dotto arterioso di e riconoscimento dell'invalidità Per_3 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%. Percentuale 46%.
Da tali atti risulta che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo 2, asma bronchiale , ha bisogno di terapie continuative a seguito di un intervento cardio chirurgico di chiusura del dotto di , soffre di Per_3 emicrania continuativa e di depressione.
In tali condizioni di fragilità è chiaro che un rientro in patria potrebbe essere per lui gravemente pregiudizievole. Del resto egli non ha mantenuto legami significativi con il suo paese, lasciato anni addietro ed in cui non ha più fatto ritorno. Ed allora, nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Il ricorrente ha infatti riportato, nonostante il periodo di irregolarità e le difficoltà che ha incontrato, una sola condanna penale per resistenza a PU e ricettazione di un telefono, che avrebbe ricevuto da un connazionale alla fermata di un bus cittadino. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto manifestatosi in Italia, come diritto ad essere riconosciuto secondo le proprie caratteristiche individuali, e del suo diritto al rispetto del domicilio inteso come spazio fisico in cui ha condotto il tratto centrale della sua vita ed anche alla sua salute, avendo egli qui iniziato un periodo di cura, anche mentale che sta finalmente dando i suoi frutti. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 6 di 7 La peculiarità del caso e la recente sentenza penale di condanna, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32 co.3 Parte_1
D.lgs 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese. Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice rel dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Luca Minniti
pagina 7 di 7
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10655/2024 promossa da:
nato in [...] l'[...], CF , residente in [...] C.F._1
Mariano Tuccella n. 1, con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: previa sospensione del provvedimento impugnato, del Decreto del Questore, numero di protocollo MIPG nr. 00117888/2024 datato 31 maggio 2024 e notificato l'11 luglio 2024, con il quale la Questura di Bologna emetteva un provvedimento denegativo, a seguito di parere sfavorevole, datato 28.05.2024, della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Bologna, in merito all'istanza (n. 23BO013143) intesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per Protezione speciale ai sensi dell'art. 19, Comma 1.1, D.Lgs 286/98 presentata dal sig. Pt_1
, per l'effetto riconoscere a favore del signor un permesso per protezione speciale per la durata di due
[...] Parte_1 anni e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente ricorso, tempestivamente depositato il 20 luglio 2024, ha ad oggetto il decreto con il quale la Questura di Bologna ha negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A fondamento della domanda di annullamento del suddetto provvedimento e di riconoscimento del titolo, il ricorrente rappresenta di essere in Italia almeno dal 2016; di essere affetto da patologie gravi, sia di natura pagina 1 di 7 fisica che psichica;
di avere in Italia una sorella ed un nipote e di aver radicato la sua vita sul territorio;
che, dunque, un suo rimpatrio comporterebbe una lesione grave ai suoi diritti inviolabili.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso per l'assenza dei presupposti di cui Controparte_1 all'art. 19 TUI in quanto “ai fini della concessione della misura della protezione speciale, non basta considerare isolatamente né il livello di integrazione sociale raggiunto nel Paese di accoglienza e né la generica situazione di instabilità socio-politica del Paese di provenienza. Al contrario, deve effettuarsi una valutazione comparativa tra la situazione oggettiva e soggettiva (cioè di specifica compromissione dei diritti umani) in cui il richiedente viveva nel Paese di provenienza ed il suo livello di integrazione sociale raggiunto in Italia. Ai fini della protezione speciale, la suddetta valutazione comparativa deve consentire di concludere che il richiedente versi una condizione di vulnerabilità personale, in quanto, tutto considerato, il suo allontanamento dal territorio nazionale sarebbe gravemente lesivo di un avvenuto radicamento e rappresenterebbe perciò una indebita compressione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.” Il ha poi fatto riferimento a pregiudizi penali ostativi senza indicarli specificamente. CP_1
Sentito dal giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria, il ricorrente ha dichiarato: Test
arla italiano?
R Un po'.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. 10 anni.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_2
R. No.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. No.
A questo punto, con l'ausilio dell'interprete, vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande:
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Tramite gli assistenti sociali da sei mesi sono in tirocinio. Soffro di asma e non posso fare lavori pesanti. Assemblo articoli in metallo per i piccioni, sono punte così non si appoggiano sulle finestre. Il tirocinio finirà il 30 giugno. Mi pagano a pezzo, faccio 250-300 pezzi al giorno e mi pagano circa 30 euro al giorno. Lavoro tre o quattro giorni a settimana dalle 10 alle 16.30. Ho lavorato in nero. Questo è il primo lavoro in regola.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. No. Quello che faccio lo faccio tramite gli assistenti sociali.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)
R. No, vorrei fare tante cose ma nessuno mi aiuta. Anche gli assistenti sociali non mi aiutano, mi hanno lasciato in strada. Sono in un dormitorio, qui a Bologna, si chiama centro Beltrame, pagina 2 di 7 D. In Italia ha familiari?
R. Si una sorella a Latina che ha una figlia disabile. Loro sono in regola con i documenti, anche io prima ho abitato a Latina, per tre anni. Poi sono venuto a Bologna perché è grande, Latina è in campagna.
ha una relazione affettiva? CP_2
R. No.
D. Ha relazioni sociali stabili, legami o contatti in Italia?
R. Ho amici.
D. Dove li ha conosciuti?
R. Al bar, in strada.
D. Dove vive e con chi?
R. Vivo al centro da due mesi, adesso sono fisso, prima ero in un altro dormitorio, casa Willy. AL dormitorio ci si Pt_2 può stare al massimo 15 giorni ma io ho problemi di salute e ora sono fisso.
D. Che problemi ha di salute?
R. Ho il diabete, l'asma, ho avuto due interventi per delle cisti, una in fronte e una dietro. Ora devo fare una visita al cuore. Prendo medicine di Rivotril che mi ha dato lo psicologo e prendo medicine per il diabete e per l'asma.
Il ricorrente mostra le medicine.
D. Sta andando anche ora dallo psicologo?
R. Si. Vado in una struttura per stranieri, a Corticella. Per_1
D. Per quale motivo va dallo psicologo.
R. Ho delle paranoie. Penso troppo.
D. Da quanto tempo va dallo psicologo?
R. Da sei anni. Anche a Latina andavo. Sono molto stressato anche perché in Marocco sono morte mia mamma e mia sorella.
D. In Marocco ha dei famigliari?
R. Si tre sorelle?
D. Le sente?
R. Si sempre con whatsapp.
D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Si ho amici su facebook.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
R. No.
Dai documenti allegati dalla parte resistente, risultano due sentenze del GDP per la violazione delle norme pagina 3 di 7 in materia di soggiorno irregolare ed una citazione diretta a giudizio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione commesso in Bologna il 10.12.2022 per i quali reati, ritenuti in continuazione tra loro, il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di mesi sei di reclusione con sentenza del 10.3.2025 resa dal Tribunale di Bologna.
Acquisita ulteriore documentazione depositata dalla difesa del ricorrente, all'udienza del 7.10.2025, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
2.
La domanda merita accoglimento.
Intanto deve premettersi che, sulla base della data di presentazione della domanda, anteriore all'entrata in vigore del decreto nr. 20 del 2023, si applica nel caso di specie l'art. 19 D.L.vo n. 286/1998 nella versione di cui al D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il quale prevede al co. 1.1: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954 n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co. 1.2, ove ricorrano i casi di cui ai co. 1 e co. 1.1, la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati poi confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal pagina 4 di 7 d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalladurata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, è indubbio che, nei quasi 10 anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: egli ha vissuto per alcuni anni a Latina, dove ha una sorella che ha la sua famiglia, si è poi trasferito a Bologna in cerca di migliori opportunità lavorative. Purtroppo il ricorrente ha delle indubbie fragilità, anche psicologiche, oltre che di salute fisica, che lo hanno portato ad incontrare molti ostacoli nel suo percorso di integrazione. Al momento però, anche grazie all'aiuto di volontari e dei servizi sociali operanti sul territorio è riuscito a trovare una collocazione lavorativa ed abitativa. In particolare, egli è stato ammesso ad un tirocinio formativo come assemblatore di materiali in gomma della durata di un anno organizzato dalla Regione Emilia-Romagna che terminerà a giugno del 2026 e grazie al quale ha ritrovato una certa stabilità e serenità anche emotiva (cfr. doc. 8 progetto personalizzato di tirocinio di orientamento formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione). Il 6.3.2025 il ricorrente ha poi frequentato un corso di formazione per lavoratori – formazione generale della società OPEN GROUP Cooperativa sociale, il che denota la sua volontà di inserirsi stabilmente nel tessuto socio-lavorativo della Regione che lo ospita. Al momento è ospitato dal Comune di Bologna. Vero è che nei lunghi anni di vita in Italia il ricorrente non ha dimostrato una grande capacità di integrazione (non conosce ancora bene la lingua italiana), ma è vero anche che, come detto, le sue difficoltà di inserimento sono dovute a cause specifiche indipendenti dalla sua volontà, come dimostrato dalla copiosa documentazione medica depositata, tra cui:
- referto specialistico del 6 maggio 2025 rilasciato dal Policlinico Sant'Orsola – Ambulatorio di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria Divisionale – Nava ove risulta che il ricorrente è affetto da patologie concomitanti (asma bronchiale grave, diabete mellito e pervietà del dotto arterioso di Botallo);
- referto specialistico Ospedale Sant'Orsola Dipartimento Testa, Collo e Organi di senso – Chirurgia plastica del 01.06.2022;
- pro-memoria Per_2
- certificato medico del 15.03.2023; Per_2
- certificato medico per problematiche psichiatriche datato 29.03.2023; Per_2
- lettera di dimissione Ospedale Sant'Orsola del 12.06.2023 – problematiche respiratorie;
- scheda di pronto soccorso Ospedale Sant'Orsola – Malpighi datata 10.03.2024;
- scheda individuale in pronto soccorso Ospedale Sant'Orsola Malpighi datata 21.04.2024.
- certificazione per il riconoscimento del diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (Ticket);
pagina 5 di 7 - ultimi certificati medici (anno 2025);
- scheda individuale di pronto soccorso Policlinico S. Orsola-Malpighi - ricovero del 25.04.2025;
- verbale di pronto soccorso Policlinico S. Orsola-Malpighi - ricovero dell'1 maggio 2024;
- verbale di pronto soccorso Policlinico S. Orsola-Malpighi - ricovero dell' 30 maggio 2024;
- richiesta di invalidità civile per asma e prervietà dotto arterioso di e riconoscimento dell'invalidità Per_3 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%. Percentuale 46%.
Da tali atti risulta che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo 2, asma bronchiale , ha bisogno di terapie continuative a seguito di un intervento cardio chirurgico di chiusura del dotto di , soffre di Per_3 emicrania continuativa e di depressione.
In tali condizioni di fragilità è chiaro che un rientro in patria potrebbe essere per lui gravemente pregiudizievole. Del resto egli non ha mantenuto legami significativi con il suo paese, lasciato anni addietro ed in cui non ha più fatto ritorno. Ed allora, nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Il ricorrente ha infatti riportato, nonostante il periodo di irregolarità e le difficoltà che ha incontrato, una sola condanna penale per resistenza a PU e ricettazione di un telefono, che avrebbe ricevuto da un connazionale alla fermata di un bus cittadino. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto manifestatosi in Italia, come diritto ad essere riconosciuto secondo le proprie caratteristiche individuali, e del suo diritto al rispetto del domicilio inteso come spazio fisico in cui ha condotto il tratto centrale della sua vita ed anche alla sua salute, avendo egli qui iniziato un periodo di cura, anche mentale che sta finalmente dando i suoi frutti. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 6 di 7 La peculiarità del caso e la recente sentenza penale di condanna, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32 co.3 Parte_1
D.lgs 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese. Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice rel dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Luca Minniti
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