Decreto cautelare 23 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 23/12/2021, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 01603/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2021 90006875 71/000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di-OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 26 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 199.523,23 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 12420080046955726000 asseritamente notificata il 11 novembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2004/2005 cui è stato assegnato il nuovo numero 12420207280254413000 (doc. 1);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compresi:
2.1. - l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. 12420080046955726000 - non conosciuta;
2.2. - il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta;
2.3. - l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 543 c.p.c.)”, intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di-OMISSIS- comunicato a mani il 15.12.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva: 124/2021/2343 (doc. 2) nella parte in cui è stato eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra sub 1;
2.4. - l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 543 c.p.c.)”, intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di-OMISSIS- comunicato a mani il 15.12.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva: 124/2021/2345 (doc. 3) nella parte in cui è stato eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra sub 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che sulla base dell’ingiunzione di pagamento qui impugnata sono già state intraprese procedure esecutive;
che pertanto sono ravvisabili i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari monocratiche, in modo tale da non pregiudicare, nel necessario bilanciamento, gli interessi di parte ricorrente nelle more della trattazione collegiale della richiesta di sospensiva ex art. 55 c.p.a.;
P.Q.M.
ACCOGLIE la richiesta di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 23 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO