Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 195/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 195 /2022 promosso da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura Notaio , Rep. 42673, Racc. 30658 del Controparte_2 Persona_1
21/10/2015, rappresentato e difeso dagli Avvocati Bartesaghi Maria Cleme (C.F.
- PEC e Lopez C.F._1 Email_1
De Gonzalo Marco ( - PEC C.F._2 Ema_2 Email_3
, con domicilio eletto in Genova, Piazza Dante 6/4 16121, giusta procura
[...] in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ) nella persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Santaniello Rita (C.F. – PEC C.F._3
e Riva Massimo Giuseppe (C.F. Email_4
– PEC , ed C.F._4 Email_5
elettivamente domiciliata in Milano, Largo Donegani n. 2, giusta procura allegata al fascicolo telematico di primo grado appellata e contro
(C.F. , in persona del Direttore pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
uffici in Genova viale Brigate Partigiane n. 2 è legalmente domiciliata appellata
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 10/7/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) In via principale: in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Genova recante condanna di al pagamento a favore di Controparte_1 [...] dell'importo di euro 60.799,29, oltre a interessi e spese di lite e Controparte_3
quindi: 1a) respingere integralmente le domande di Controparte_3
nei confronti di e 1b) condannare e
[...] Controparte_1 CP_3 [...]
alla restituzione a di quanto da essa versato con CP_3 Controparte_1
riserva in esecuzione della decisione di primo grado.
2) In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto la domanda di manleva di nei confronti dell' e condannare l' Controparte_1 Controparte_4 CP_4
a manlevare e tenere indenne di quanto essa avesse pagato CP_4 CP_1
o fosse tenuta a pagare per l'accoglimento della domanda di Controparte_3
[...]
3) In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza che ha ritenuto irrilevanti le questioni relative alla illegittimità dell' art. 14 T.U. Accise e conseguentemente: 3a) previo occorrendo rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale, dichiarare la illegittimità dell' art. 14 T.U. Accise per le ragioni illustrate da
[...]
nel giudizio di primo grado, ovvero 3b) quanto meno, disporre la CP_1
sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni ad essa sottoposte dall' ordinanza arbitrale del 26 marzo 2021.
pag. 2/19 4) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio anche nei confronti dell' ” Controparte_4
* * *
-parte appellata ha rassegnato le Controparte_3
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
-Per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'appello proposto e le domande tutte formulate, anche in via incidentale o trasversale, dalle controparti contro
[...]
confermando l'ordinanza del 29.01.2022, RG 7077/2020, Controparte_3
emessa dal Tribunale di Genova.
IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese e compensi oltre accessori (15% rimborso spese generali, contributo previdenziale e IVA come per legge) del presente giudizio, con la maggiorazione prevista dal comma 1- bis dell'art. 4 del DM 55/2014, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c.;
-Con riserva di ogni consentita deduzione e produzione, anche documentale.”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_4
conclusioni:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza, confermare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande proposte da CP_1
contro l' in quanto inammissibili e comunque
[...] Controparte_5
infondate per i motivi esposti.
Con ogni consequenziale pronuncia di legge in ordine alle spese di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il presente giudizio trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla per la restituzione dell'importo di Controparte_3
pag. 3/19 60.799,29 euro corrisposto ad a titolo di addizionale Controparte_1 provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 oltre interessi fino al saldo. si costituiva in giudizio chiedendo la dichiarazione del Controparte_1 difetto dei presupposti dell'indebito oggettivo, la disapplicazione dell'art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo n. 504/1995 TUA e la chiamata in causa dell'
[...]
quale soggetto tenuto al rimborso. CP_4
Il Giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa dell' CP_4 che si costituiva eccependo l'inammissibilità della chiamata per difetto di
[...]
giurisdizione e chiedendo il rigetto delle domande della convenuta nei suoi confronti.
Il Tribunale di Genova, ritenuta la causa di natura documentale, con Ordinanza 31 gennaio 2022, emessa nel procedimento n. R.G. 7077/2020 così decideva:
“… in accoglimento del ricorso, accerta che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica oggetto di causa non era dovuto e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., la Parte_1 somma di € 60.799,29, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale. Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite liquidata in € 809,00 per compensi professionali ed in € 189,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e compensando nella restante metà. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_6
in persona del direttore p.t., che si liquidano in € 1.618,00 per compensi
[...] professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali”.
Il Giudice di prime cure osservava, in parte motiva, come fosse diversa la natura dei rapporti tra cliente e fornitore, da un lato, e fornitore e amministrazione, dall'altro, e che quest'ultimo rapporto avesse natura tributaria e non rientrasse nella sfera della propria giurisdizione. Il Tribunale di Genova, ricostruito l'ambito normativo e giurisprudenziale sulle accise e il meccanismo del diritto di rivalsa del Testo Unico Accise (TUA) e della normativa unionale, accoglieva il ricorso di Controparte_3
[...]
* * *
pag. 4/19 2. Sul giudizio di appello. impugnava l'Ordinanza 31 gennaio 2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Genova nel procedimento n. R.G. 7077/2020, Repertorio n. 461/2022 del
24/02/2022 e formulava cinque censure.
e si Controparte_3 Controparte_4
costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma dell'impugnata Ordinanza.
La Corte, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni, e tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
3. Sulla quinta censura di appello.
Occorre esaminare, perché prima in ordine logico, la quinta censura di appello con la quale lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 14 Testo Unico perché il CP_1 Per_2
Tribunale di Genova avrebbe omesso di rinviare la questione alla Corte di Giustizia europea o alla Corte Costituzionale e avrebbe errato nel non sospendere il giudizio di primo grado in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. richiamando le motivazioni addotte dal Giudice di prime Controparte_1
cure sostiene che non avrebbe correttamente interpretato le fonti normative richiamate e che avrebbe mancato di cogliere le ragioni poste a fondamento della propria difesa e non avrebbe nemmeno correttamente valutato la violazione dei principi contenuti negli articoli 3, 24, 27, 41, 97 e 111 della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della CEDU.
L'appellante sostiene che dalla mancata valutazione della violazione dei principi sopra richiamati ne sarebbe scaturita come conseguenza la propria condanna alla restituzione delle spese sulle addizionali sostenute da controparte, che invece avrebbero dovute essere corrisposte dall' Controparte_4
La censura è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la questione in un proprio precedente
(sentenza 786/2024 nel procedimento R.G. 466/2022 C.A. Genova) relativo alla restituzione delle addizionali sulle accise, con un orientamento fatto proprio da pag. 5/19 numerose proprie successive pronunce. Questa Corte ha affermato che “la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'interpretazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, in forza della quale “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989
(applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, co. 2, della l. n. 428 del 1990” (Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 27099 del 23/10/2019, Rv. 655803 - 01), laddove la citata sentenza in motivazione ha stabilito: “il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”, in quanto tale interpretazione del citato art. 14 renderebbe troppo gravoso l'ottenimento del rimborso, subordinandolo al passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la restituzione dell'indebito nei confronti del consumatore finale. Tuttavia è proprio l'art. 14 citato a disporre: «l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata», ma il rimborso - previsto in via generale dall'art. 9, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli
Stati membri - «deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento» e «qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme» (nel testo applicabile a far data dal 01/04/2010). Il diritto al rimborso è, dunque, regolato, in via generale, dall'art. 14 TUA, di cui la citata sentenza della Cassazione ricostruisce presupposti e modalità di applicazione con riferimento alla disciplina delle addizionali in questione, nei termini di seguito sinteticamente riportati: a) il primo soggetto passivo del rapporto pag. 6/19 tributario è il fornitore di energia, che è tenuto verso il fisco per il pagamento della addizionale (come avviene anche per le accise), ma può ribaltarne l'onere rivalendosi nei confronti dell'utente; b) quanto al versamento delle imposte addizionali di cui all'art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988, dette imposte sono dovute, dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 TUA (società fornitrici), al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e «le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica»; c) poiché “l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto”, ne consegue che “quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico” e “che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore”; d) “la Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante,
CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15, che, in mancanza di disciplina Per_3
dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-
35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37)”; e) non è fondata l'eccezione secondo cui il riconoscimento in favore del consumatore del diritto di ripetizione comporterebbe l'efficacia orizzontale tra privati della Direttiva UE;
f) la Corte “ritiene che - a dispetto della formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, TUA («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata»), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati - detta disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta”; g) una siffatta interpretazione “si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (corrente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa (corrente tra fornitore e consumatore), dall'altro non pag. 7/19 considera che la stessa disposizione dell'art. 14, comma 2, TUA, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore”, proprio in quanto “La disposizione … prevede … che una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest'ultimo che ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, attribuendo, quindi, espressamente l'azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l'imposta sul consumatore all'esito dell'azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti” (cfr. C.A. Genova 786/2024).
Le questioni relative alla difficoltà per il fornitore di ottenere il rimborso – in relazione alla quale l'appellante lamenta l'omessa rimessione alla Corte Costituzionale e il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea – sono relative al rapporto tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta addizionale) e l'Amministrazione
Finanziaria, mentre l'azione di ripetizione dell'indebito riguarda il rapporto tra il fornitore e il consumatore finale.
Si osserva ancora che questa Corte nella propria pronuncia sopra richiamata ha rilevato che “Non è vero che la ripetizione di indebito presuppone la possibilità per il fornitore di ottenere il rimborso dell'imposta addizionale. La ripetizione di indebito, prevista dall'art. 14 comma 2 TUA, è fondata sul fatto che l'imposta, di cui gli è stato traslato il costo, non era dovuta. Piuttosto è il diritto al rimborso a essere condizionato, nella prospettazione dell'appellante, al passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'indebito al consumatore. Se tale disciplina rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso da parte del fornitore nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, ciò può assumere rilievo solo nell'ambito del rapporto tra fornitore (soggetto passivo dell'imposta addizionale) e Amministrazione
Finanziaria, mentre non assume alcun rilievo nel rapporto (privatistico) tra consumatore, che chiede la restituzione dell'indebito, e fornitore” (cfr. C.A. Genova
786/2024).
Quanto poi alla violazione del principio di effettività e delle norme comunitarie , si rileva che la Corte di Giustizia Europea con la pronuncia 11 aprile 2024 nella causa pag. 8/19 C.316/22, ha stabilito che “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2)
Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Deve essere rilevato a tale riguardo che, come già affermato da questa Corte di
Appello, “i) che la decisione è stata emessa con riferimento a questione sollevata nell'ambito di controversia tra consumatore finale e Amministrazione finanziaria;
ii) che il punto 1) del dispositivo, pur ribadendo che non è consentita la disapplicazione della direttiva nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale) fa salva l'ipotesi in cui il diritto interno disponga diversamente;
iii) che nella motivazione al punto 25 viene affermato: “Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha,
pag. 9/19 indefinitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”; iv) che nel caso specifico la facoltà in questione è riconosciuta al consumatore finale dalla normativa italiana, come ribadito dalla
Giurisprudenza citata e in particolare da Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31609 del
25/10/2022, Rv. 666099 – 01: “il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea”; v) pertanto, con riferimento al punto 2) del dispositivo della decisione della CGUE, si deve ritenere che sia attribuita, in ossequio al principio di effettività della tutela, una legittimazione passiva concorrente dell'Amministrazione finanziaria che si aggiunge alla legittimazione passiva del fornitore, ma non la esclude, come si ricava dal punto 26 della decisione della CGUE:
“… disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, C.413/15, EU:C:2017:745, punto 33 e la giurisprudenza Per_4 ivi citata) ….” (cfr. C.A. Genova 786/2024)
Questa Corte ritiene di aderire a quanto già espresso nella pronuncia richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., motivo per cui la quinta censura va rigettata.
* * *
pag. 10/19 4. Sulla prima censura di appello.
L'appellante con la prima censura lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione Europea in tema di efficacia delle direttive. Il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, secondo
[...] arebbe affetto da un vizio interpretativo circa l'efficacia dei rapporti CP_1 tra privati così come regolati alla luce della Direttiva 2008/118/CE. L'appellante sostiene che le sentenze della Corte di Giustizia richiamate dal Tribunale di Genova sarebbero relative a ipotesi specifiche e che non ci sarebbe mai stata alcuna pronuncia sulle Addizionali applicate in Italia. Il Giudice nazionale, quindi, avrebbe erroneamente attribuito efficacia orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE in un rapporto tra privati. sostiene dunque che “non era consentito al Tribunale di Controparte_1
disapplicare la norma istitutiva dell'addizionale affermandone l'incompatibilità con la
Direttiva in quanto a ciò ostava il fondamentale principio che esclude la possibilità per il giudice nazionale di attribuire efficacia orizzontale alle direttive” (cfr. pag. 11 appello), con la conseguente necessità di dover riformare la decisione impugnata alla luce delle errate deduzioni a cui sarebbe arrivato il Giudice di primo grado.
La convenuta nvece sostiene che il Controparte_3
Giudice di primo grado avrebbe correttamente applicato la Direttiva Europea disapplicando la disciplina sulla Addizionale, imponendo così ai fornitori la restituzione delle somme illegittimamente percepite.
La prima censura è infondata.
Questa Corte si è già pronunciata sulla questione sollevata da in plurimi CP_1
procedimenti e in particolare nel giudizio sopra richiamato (R.G. 466/2022 C.A.
Genova) avente sempre ad oggetto la restituzione delle Addizionali sulle ed ha Per_2
precisato:
“… non si tratta di attribuire efficacia orizzontale alle direttive UE, quanto di riconoscere al consumatore finale (come previsto dall'art. 14 TUA) la possibilità di esercizio dell'azione di ripetizione di indebito, nei rapporti tra il consumatore finale - al quale è stata addebitata l'imposta che è risultata non dovuta in conseguenza della disapplicazione della Direttiva - e il fornitore, che è l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria: “Le imposte addizionali sul pag. 11/19 consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 14200 del 24/05/2019,
Rv. 654071 – 01) Tale Giurisprudenza è conforme ai principi affermati da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1837 del 01/02/2016 Rv. 638222 – 01, con riferimento all'analogo meccanismo previsto per l'importa di consumo per il gas metano: “Soggetto passivo dell'imposta di consumo per il gas metano è il fornitore, che trasla l'onere all'utente in virtù di un fenomeno meramente economico, sicché l'azione del consumatore verso il fornitore per la ripetizione della quota di prezzo corrispondente al tributo non è un'azione tributaria di rimborso, devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, ma un'azione privatistica, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario”. II) Quanto alla disapplicazione della Direttiva, si richiama la Giurisprudenza della Cassazione secondo la quale: “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par.
2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n.
511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”
(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15198 del 04/06/2019, Rv. 654134 - 01). In motivazione, la
Cassazione, muove dall'assunto che: “Secondo il diritto eurounitario una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove pag. 12/19 tale imposizione aggiuntiva sia … rispondente a una o più finalità specifiche …” e, sotto questo profilo, afferma: i) occorre “che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»
(Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41)”; ii) si esclude che “tra queste finalità specifiche” possa “rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale …”; iii) ne consegue: - che “Le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre
2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. Igs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE” proprio in quanto hanno “come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali”; - “che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”; - che “Le imposte addizionali per cui vi è controversia non sono, dunque, dovute” (cfr. C.A. Genova 786/2024).
Questa Corte ritiene di aderire a quanto già espresso nella pronuncia richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e la prima censura va rigettata.
* * *
5. Sulla seconda e terza censura di appello.
L'appellante con la seconda censura lamenta l'erronea valutazione sulla illegittimità della normativa in tema di addizionale sull'accisa. Le ragioni addotte dal Tribunale di
Genova, secondo non sarebbero state sufficientemente Controparte_1
argomentate e non avrebbero chiarito il motivo per cui l'appellante sarebbe stato il pag. 13/19 soggetto destinatario alla restituzione dell'Addizionale sulle accise e non l'Amministrazione verso cui erano dirette.
L'appellante con la terza censura lamenta, poi, l'omessa pronuncia e la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all'erronea valutazione in merito alla sussistenza della legittimazione passiva di
[...]
La difesa di parte appellante sostiene che la Corte di Giustizia Controparte_1
avrebbe affermato che il cliente avrebbe dovuto pretendere la restituzione delle somme pagate illegittimamente non al fornitore ma allo Stato verso cui era diretta l'imposta.
Entrambe le censure sono infondate.
Si osserva a tale riguardo che la questione sollevata è stata in parte già esaminata nell'ambito del primo motivo, laddove si è richiamata la Giurisprudenza della Corte di
Cassazione che ha ritenuto la contrarietà delle addizionali in rapporto alla normativa comunitaria. Si rileva, inoltre, che anche la seconda censura è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte sempre nel procedimento sopra citato (R.G. 466/2022 C.A.
Genova) relativo alla restituzione delle addizionali sulle accise. Questa Corte nella pronuncia 786/2024 dell'5/6/2024 ha precisato che “In ogni caso, Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 27101 del 23/10/2019 (Rv. 655544 - 01), in motivazione ha preso specificamente in considerazione le modifiche legislative in questione: “2.2. La direttiva n. 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, istituendo in favore dello Stato e delle provincie delle imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse «sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica» (comma 3). …2.3.1. … perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
2.3.2. Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.
pag. 14/19 2.3.3. Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
2.3.4. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (cfr.
C.A. Genova 786/2024).
La Corte di Cassazione ha poi affermato che “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione
Europea” (Cass. Ord. 31609/2022).
Questa Corte nella propria sentenza sopra richiamata ha affermato che “Non sussiste il difetto di legittimazione passiva di in quanto, come già evidenziato nell'ambito CP_1 dell'esame del primo motivo, è il fornitore il soggetto passivo dell'imposta, che pag. 15/19 trasferisce sul consumatore finale il relativo costo. L'oggetto del presente giudizio attiene soltanto al rapporto tra fornitore e consumatore finale che esercita l'azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, non essendo dovuto il costo addebitatogli, corrispondente all'ammontare dell'imposta, che risulta a sua volta non dovuta in conseguenza della disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con la Direttiva comunitaria” (cfr. C.A. Genova 786/2024).
È, quindi, al più possibile individuare, come sopra già indicato, una legittimazione passiva concorrente dell'Amministrazione Finanziaria in ossequio al principio di effettività, a fronte della quale il privato ha però scelto, nel caso in esame, di evocare in giudizio in via diretta il fornitore e non l' Controparte_5
chiamata in causa da . CP_1
La seconda e la terza censure, alla luce di quanto indicato, vanno quindi rigettate in conformità ai precedenti di questa Corte ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
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7. Sulla quarta censura di appello.
L'appellante con la quarta censura lamenta la nullità dell'Ordinanza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per l'erronea valutazione della domanda di manleva formulata da nei confronti dell' e per l'erronea CP_1 Controparte_5
valutazione in merito alla sussistenza della giurisdizione tributaria. CP_1
contesta la decisione del Giudice di primo grado che ha rigettato la domanda di
[...] manleva nei confronti dell' e dichiarato il difetto di giurisdizione Controparte_7
del Tribunale ordinario a favore della giurisdizione tributaria.
L'errore del Tribunale, secondo l'appellante, sarebbe stato quello di valutare erroneamente la questione circa l'an e il quantum della restituzione, poiché il diritto alla restituzione non nascerebbe da un errore del fisco ma dalla dichiarazione di illegittimità del tributo, motivo per cui in virtù del principio di effettività e del principio di non discriminazione, l'azione di ripetizione avrebbe dovuta essere rivolta direttamente all'Amministrazione Fiscale. in buona sostanza, sostiene che Controparte_1
il Giudice di primo grado avrebbe commesso un errore di applicazione delle norme identificando il fornitore e non l' quale soggetto Controparte_4
pag. 16/19 legittimato a far fronte al rimborso delle somme indebitamente corrisposte da
[...]
Controparte_3
La censura è infondata.
Va, in primo luogo, osservato, come già detto, che oggetto del presente giudizio è il rapporto tra consumatore e fornitore, distinto da quello che intercorre tra fornitore, quale soggetto passivo dell'imposta, e l'Amministrazione Finanziaria, così come delineati dalla Giurisprudenza richiamata in sede di esame delle precedenti doglianze di appello.
Risulta, quindi, che il caso in esame non configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, motivo per cui è possibile scindere le posizioni.
Si rileva, in secondo luogo, che la norma di riferimento è l'articolo 14, comma quarto, del testo Unico Accise che dispone “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Risulta cioè previsto uno specifico strumento a favore del fornitore che ha quale presupposto il passaggio in giudicato di una pronuncia di accertamento, e che trova la sua giustificazione sia nella particolare natura del rapporto tra lo stesso e l'Amministrazione, cioè l' sia nell'oggetto della Controparte_5
prestazione che tra costoro è di natura eminentemente tributaria. La disposizione normativa esclude la manleva diretta come formulata e la natura del rapporto CP_1
giustifica anche la giurisdizione esclusiva del Giudice Tributario, risultando immune da vizi sul punto la sentenza impugnata.
Va, quindi, rigettata anche la quarta censura di appello.
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8. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata l'Ordinanza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate pag. 17/19 dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum
(60.799,29 euro), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro
(totale 14.317,00 euro).
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9. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
visti gli artt. 19 D. Lgs. 2011 n. 150 e 702 quater c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, Controparte_1
2. CONFERMA
l'Ordinanza ex art. 702 ter. c.p.c. emessa dal Tribunale di Genova;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore di entrambe le appellate le spese legali del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
pag. 18/19 4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/2/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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