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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19984/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19984/2024
Oggi 24 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per Parte_1
l'avv. BREVI CARLO PAOLO
- per l'avv. EP CO nessuno compare
Il Giudice, verificata la rituale notifica dell'ordinanza di mutamento rito a EP
CO, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Brevi dichiara che ad oggi non sono stati pagati i canoni di febbraio e marzo 2025 per € 396,30 e insiste per la risoluzione richiamando le conclusioni di cui alla memoria integrativa.
Il Giudice invita l'avv. Brevi a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19984/2024 promossa da:
PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI (p.iva Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BREVI CARLO PAOLO, in forza di procura P.IVA_1 generale alle liti del 3.09.2024
ATTRICE contro
EP CO (C.F. ) C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 24.03.2025
CONCLUSIONI
Per PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contraris rejectis,
• Dichiarare risolto il contratto di locazione;
• Pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
• Ordinare al sig. PE NZ di pagare immediatamente all'esponente la somma di € 396,30 per canoni, spese oltre ad € 625,80 per riscaldamento stagione invernale
2024/2025 oltre ad un indennizzo pari all'importo del canone di locazione per ogni mese successivo fino al rilascio.
• Con il favore delle spese e degli onorari di lite, oltre rimborso forfettario 15% T.F., IVA
e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo, PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI
pagina 2 di 5 esponeva di (i) aver concesso in locazione, a uso Parte_1 commerciale, all'Avv. EP CO l'immobile sito in Torino, C.so Trapani 25 ang. Via Bardonecchia - Fg. 1225 Particella n. 403 sub 55 - piano rialzato – locale n. 24 - per totale 20,86 mq;
(ii) che il contratto di locazione, stipulato in data 1.03.2021 e registrato in data 2.04.2021, prevedeva la durata di anni 6, per un corrispettivo di €
1.752,00 annui in rate mensili di € 146,00, oltre a € 52,15 per spese accessorie;
(iii) che
EP CO si era reso moroso per l'importo di € 1.358,42 per canoni di locazione, di € 639,07 per spese accessorie, nonché per € 625,80 a titolo di spese di riscaldamento, per un totale di € 2.623,29. Chiedeva, dunque, che fosse convalidato lo sfratto e che venisse ingiunto all'Avv. EP CO di pagare immediatamente la somma di € 2.623,29.
L'intimato nel corso del procedimento di convalida provvedeva a sanare la morosità e a corrispondere un acconto delle spese legali.
PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE insisteva per la risoluzione del contratto di locazione, specificando nella memoria integrativa del
24.02.2025 che l'avv. EP CO risultava nuovamente moroso delle rate del canone riferite alle mensilità di gennaio e febbraio 2025, oltre ai costi di riscaldamento della stagione invernale 2024-2025.
All'udienza odierna parte attrice precisava le conclusioni così come riportate in epigrafe, con la precisazione che le morosità erano riferite ai mesi di febbraio e marzo 2025.
2. La domanda di parte attrice di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI ha provato Parte_1 documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (docc. 1 e 2) da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuale di € 1.752,00, da pagarsi in rate mensili di € 146,00, oltre a € 52,15 in acconto spese condominiali nonché l'onere a carico del conduttore di pagare le spese di riscaldamento, ed ha allegato l'inadempimento di controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone né delle spese accessorie, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr.
Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Peraltro, nonostante il conduttore abbia sanato la morosità oggetto di intimazione all'udienza del 13.11.2024, lo stesso si è reso nuovamente moroso del pagamento delle successive mensilità da gennaio a marzo 2025, oltre che dei costi di riscaldamento della pagina 3 di 5 stagione invernale 2024-2025. L'inadempimento non può, quindi, ritenersi escluso in virtù del versamento eseguito all'udienza del 13.11.2024. È principio pacifico in giurisprudenza che il pagamento delle morosità intimate dopo l'introduzione del contraddittorio non costituisce sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. La purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto non è infatti ostativa, ai sensi del citato articolo 1453 c.c., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento della parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti.
Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente confermato il proprio costante orientamento statuendo che “A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta
l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene”. (Cass.
Sez. 3, 29/12/2023, n. 36494).
L'inadempimento dedotto è quindi di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 1455 c.c.), tenuto conto della morosità maturata dal conduttore prima dell'intimazione e dal perpetrarsi dell'inadempimento stesso successivamente al mutamento del rito;
esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, si stima equo fissare la data del
24.04.2025.
4. L'avv. EP CO va inoltre condannato al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 396,30 per canoni di locazione e oneri accessori, maturati da febbraio 2025 a marzo 2025, nonché al pagamento di € 146,00 mensili per ogni successiva mensilità dal pagina 4 di 5 mese di aprile 2025 e fino all'effettivo rilascio. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna del conduttore al pagamento delle spese di riscaldamento della stagione 2024/2025 non essendovi prova né del loro ammontare, né dell'avvenuto anticipo delle spese da parte della locatrice.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause da €
1.100,01 a € 5.200,00, da liquidarsi ai valori minimi alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 852,00 per compensi oltre a € 146,00 per esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per inadempimento del conduttore EP CO il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.03.2021 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate in data 2.04.2021, relativo all'immobile sito in Torino, C.so Trapani 25 ang. Via
Bardonecchia - Fg. 1225 Particella n. 403 sub 55 - piano rialzato – locale n. 24;
DA EP CO al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, nella disponibilità della ricorrente;
FISSA per l'esecuzione la data del 24.04.2025;
DA EP CO a corrispondere a
[...] la somma di € 396,30 per Parte_1 canoni di locazione e oneri accessori impagati fino a marzo 2025, nonché al pagamento di € 146,00 mensili per ogni mensilità dal mese di aprile 2025 e sino all'effettivo rilascio;
DA EP CO, al rimborso in favore di
[...] delle spese del presente Parte_1 giudizio liquidate in € 852,00 per compensi, oltre a € 146,00 per esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19984/2024
Oggi 24 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per Parte_1
l'avv. BREVI CARLO PAOLO
- per l'avv. EP CO nessuno compare
Il Giudice, verificata la rituale notifica dell'ordinanza di mutamento rito a EP
CO, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Brevi dichiara che ad oggi non sono stati pagati i canoni di febbraio e marzo 2025 per € 396,30 e insiste per la risoluzione richiamando le conclusioni di cui alla memoria integrativa.
Il Giudice invita l'avv. Brevi a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19984/2024 promossa da:
PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI (p.iva Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BREVI CARLO PAOLO, in forza di procura P.IVA_1 generale alle liti del 3.09.2024
ATTRICE contro
EP CO (C.F. ) C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 24.03.2025
CONCLUSIONI
Per PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contraris rejectis,
• Dichiarare risolto il contratto di locazione;
• Pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
• Ordinare al sig. PE NZ di pagare immediatamente all'esponente la somma di € 396,30 per canoni, spese oltre ad € 625,80 per riscaldamento stagione invernale
2024/2025 oltre ad un indennizzo pari all'importo del canone di locazione per ogni mese successivo fino al rilascio.
• Con il favore delle spese e degli onorari di lite, oltre rimborso forfettario 15% T.F., IVA
e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo, PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI
pagina 2 di 5 esponeva di (i) aver concesso in locazione, a uso Parte_1 commerciale, all'Avv. EP CO l'immobile sito in Torino, C.so Trapani 25 ang. Via Bardonecchia - Fg. 1225 Particella n. 403 sub 55 - piano rialzato – locale n. 24 - per totale 20,86 mq;
(ii) che il contratto di locazione, stipulato in data 1.03.2021 e registrato in data 2.04.2021, prevedeva la durata di anni 6, per un corrispettivo di €
1.752,00 annui in rate mensili di € 146,00, oltre a € 52,15 per spese accessorie;
(iii) che
EP CO si era reso moroso per l'importo di € 1.358,42 per canoni di locazione, di € 639,07 per spese accessorie, nonché per € 625,80 a titolo di spese di riscaldamento, per un totale di € 2.623,29. Chiedeva, dunque, che fosse convalidato lo sfratto e che venisse ingiunto all'Avv. EP CO di pagare immediatamente la somma di € 2.623,29.
L'intimato nel corso del procedimento di convalida provvedeva a sanare la morosità e a corrispondere un acconto delle spese legali.
PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE insisteva per la risoluzione del contratto di locazione, specificando nella memoria integrativa del
24.02.2025 che l'avv. EP CO risultava nuovamente moroso delle rate del canone riferite alle mensilità di gennaio e febbraio 2025, oltre ai costi di riscaldamento della stagione invernale 2024-2025.
All'udienza odierna parte attrice precisava le conclusioni così come riportate in epigrafe, con la precisazione che le morosità erano riferite ai mesi di febbraio e marzo 2025.
2. La domanda di parte attrice di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DEI ha provato Parte_1 documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (docc. 1 e 2) da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuale di € 1.752,00, da pagarsi in rate mensili di € 146,00, oltre a € 52,15 in acconto spese condominiali nonché l'onere a carico del conduttore di pagare le spese di riscaldamento, ed ha allegato l'inadempimento di controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone né delle spese accessorie, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr.
Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Peraltro, nonostante il conduttore abbia sanato la morosità oggetto di intimazione all'udienza del 13.11.2024, lo stesso si è reso nuovamente moroso del pagamento delle successive mensilità da gennaio a marzo 2025, oltre che dei costi di riscaldamento della pagina 3 di 5 stagione invernale 2024-2025. L'inadempimento non può, quindi, ritenersi escluso in virtù del versamento eseguito all'udienza del 13.11.2024. È principio pacifico in giurisprudenza che il pagamento delle morosità intimate dopo l'introduzione del contraddittorio non costituisce sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. La purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto non è infatti ostativa, ai sensi del citato articolo 1453 c.c., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento della parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti.
Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente confermato il proprio costante orientamento statuendo che “A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta
l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene”. (Cass.
Sez. 3, 29/12/2023, n. 36494).
L'inadempimento dedotto è quindi di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 1455 c.c.), tenuto conto della morosità maturata dal conduttore prima dell'intimazione e dal perpetrarsi dell'inadempimento stesso successivamente al mutamento del rito;
esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, si stima equo fissare la data del
24.04.2025.
4. L'avv. EP CO va inoltre condannato al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 396,30 per canoni di locazione e oneri accessori, maturati da febbraio 2025 a marzo 2025, nonché al pagamento di € 146,00 mensili per ogni successiva mensilità dal pagina 4 di 5 mese di aprile 2025 e fino all'effettivo rilascio. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna del conduttore al pagamento delle spese di riscaldamento della stagione 2024/2025 non essendovi prova né del loro ammontare, né dell'avvenuto anticipo delle spese da parte della locatrice.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause da €
1.100,01 a € 5.200,00, da liquidarsi ai valori minimi alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 852,00 per compensi oltre a € 146,00 per esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per inadempimento del conduttore EP CO il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.03.2021 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate in data 2.04.2021, relativo all'immobile sito in Torino, C.so Trapani 25 ang. Via
Bardonecchia - Fg. 1225 Particella n. 403 sub 55 - piano rialzato – locale n. 24;
DA EP CO al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, nella disponibilità della ricorrente;
FISSA per l'esecuzione la data del 24.04.2025;
DA EP CO a corrispondere a
[...] la somma di € 396,30 per Parte_1 canoni di locazione e oneri accessori impagati fino a marzo 2025, nonché al pagamento di € 146,00 mensili per ogni mensilità dal mese di aprile 2025 e sino all'effettivo rilascio;
DA EP CO, al rimborso in favore di
[...] delle spese del presente Parte_1 giudizio liquidate in € 852,00 per compensi, oltre a € 146,00 per esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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