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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1268 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LA PLACA LUIGI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71 e l'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ESITI DI
RIPARAZIONE VALVOLA MITRALICA PER INSUFFICIENZA ED ENDOCARDITE BATTERICA.
FLUTTER ATRIALE. SEPSI DA ENTEROCOCCO FECALE. ESITI DI LESIONE DEL TENDINE
DEL MUSCOLO SOVRASPINOSO SPALLA DESTRA E SINISTRA. SINDROME DEL TUNNEL
CARPALE SINISTRO. LOMBALGIA RICORRENTE.
AMNESIA GLOBALE TRANDSITORIA.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 62 anni, che in data 24/05/2023 presentava domanda all' e in CP_2 data 18/07/2023 veniva sottoposto a visita dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: ESITI DI
INTERVENTO DI PLASTICA DELLA VALVOLA MITRALE PER INSUFFICIENZA MITRALICA
SEVERA ED ENDOCARDITE INFETTIVA. PREGRESSO ICTUS CEREBRI. IPERTENSIONE
ARTERIOSA. POLIARTROSI. LESIONE CUFFIA DEI ROTATORI SOVRASPINOSO
BILATERALMENTE. riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 34% al 73% (art.2
e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88). Percentuale 46 % data decorrenza 24/05/2023. in data 24/05/2023 presentava domanda per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap legge 104/92 all' in data 18/07/2023 veniva sottoposta a visita della Commissione Medica per CP_2
l'accertamento dell'handicap e con diagnosi di “ESITI DI INTERVENTO DI PLASTICA DELLA
VALVOLA MITRALE PER INSUFFICIENZA MITRALICA SEVERA ED ENDOCARDITE
INFETTIVA. PREGRESSO ICTUS CEREBRI. IPERTENSIONE ARTERIOSA. POLIARTROSI.
LESIONE CUFFIA DEI ROTATORI SOVRASPINOSO BILATERALMENTE” veniva riconosciuto portatore di handicap (comma1 art.3).
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza. Riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravita' (comma 3 art. 3 L. 104/92)”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare: I. LESIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI E DEL TENDINE SOVRASPINOSO SINISTRO.
COME DA LINEE GUIDA INPS ESCURSIONE ARTICOLARE DELLA SCAPOLOOMERALE
LIMITATA GLOBALMENTE DELLA METÀ 15%. ASSEGNO IL 15%
II. LESIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI E DEL TENDINE SOVRASPINOSO DESTRO.
COME DA LINEE GUIDA INPS ESCURSIONE ARTICOLARE DELLA SCAPOLOOMERALE
LIMITATA GLOBALMENTE DELLA METÀ 15%. ASSEGNO IL 15% III. Voce 6442
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA DI MO (II
CLASSE NYHA) DAL 41 AL 50 %. ASSEGNO IL 50%.
Applicando alle prime due voci il calcolo Salomonico per patologie dello stesso organo o apparato ed il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi per la terza voce si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sul Sig. è del 64%. Vista la incidenza sulle occupazioni confacenti Parte_1 alle attitudini del soggetto e sulla capacita lavorativa specifica, il ricorrente svolgeva come attivita' lavorativa il parrucchiere, appare obbligo applicare la consentita oscillazione fino a 5 punti sul punteggio tabellare in senso maggiorativo. Per cui la percentuale invalidante che si apprezza sul sig.
e' del 69%. Parte_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.
ha una riduzione della capacita' lavorativa del 69% per cui ha non diritto Parte_1 all'assegno di invalidità.
Riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravita' (comma 3 art. 3 L.
104/92). Il ricorrente non ha diritto allo status di portatore di handicap grave (comma 3 art. 3).
Sambuca di Sicilia 12/07/2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LA PLACA LUIGI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71 e l'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ESITI DI
RIPARAZIONE VALVOLA MITRALICA PER INSUFFICIENZA ED ENDOCARDITE BATTERICA.
FLUTTER ATRIALE. SEPSI DA ENTEROCOCCO FECALE. ESITI DI LESIONE DEL TENDINE
DEL MUSCOLO SOVRASPINOSO SPALLA DESTRA E SINISTRA. SINDROME DEL TUNNEL
CARPALE SINISTRO. LOMBALGIA RICORRENTE.
AMNESIA GLOBALE TRANDSITORIA.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 62 anni, che in data 24/05/2023 presentava domanda all' e in CP_2 data 18/07/2023 veniva sottoposto a visita dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: ESITI DI
INTERVENTO DI PLASTICA DELLA VALVOLA MITRALE PER INSUFFICIENZA MITRALICA
SEVERA ED ENDOCARDITE INFETTIVA. PREGRESSO ICTUS CEREBRI. IPERTENSIONE
ARTERIOSA. POLIARTROSI. LESIONE CUFFIA DEI ROTATORI SOVRASPINOSO
BILATERALMENTE. riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 34% al 73% (art.2
e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88). Percentuale 46 % data decorrenza 24/05/2023. in data 24/05/2023 presentava domanda per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap legge 104/92 all' in data 18/07/2023 veniva sottoposta a visita della Commissione Medica per CP_2
l'accertamento dell'handicap e con diagnosi di “ESITI DI INTERVENTO DI PLASTICA DELLA
VALVOLA MITRALE PER INSUFFICIENZA MITRALICA SEVERA ED ENDOCARDITE
INFETTIVA. PREGRESSO ICTUS CEREBRI. IPERTENSIONE ARTERIOSA. POLIARTROSI.
LESIONE CUFFIA DEI ROTATORI SOVRASPINOSO BILATERALMENTE” veniva riconosciuto portatore di handicap (comma1 art.3).
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza. Riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravita' (comma 3 art. 3 L. 104/92)”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare: I. LESIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI E DEL TENDINE SOVRASPINOSO SINISTRO.
COME DA LINEE GUIDA INPS ESCURSIONE ARTICOLARE DELLA SCAPOLOOMERALE
LIMITATA GLOBALMENTE DELLA METÀ 15%. ASSEGNO IL 15%
II. LESIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI E DEL TENDINE SOVRASPINOSO DESTRO.
COME DA LINEE GUIDA INPS ESCURSIONE ARTICOLARE DELLA SCAPOLOOMERALE
LIMITATA GLOBALMENTE DELLA METÀ 15%. ASSEGNO IL 15% III. Voce 6442
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA DI MO (II
CLASSE NYHA) DAL 41 AL 50 %. ASSEGNO IL 50%.
Applicando alle prime due voci il calcolo Salomonico per patologie dello stesso organo o apparato ed il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi per la terza voce si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sul Sig. è del 64%. Vista la incidenza sulle occupazioni confacenti Parte_1 alle attitudini del soggetto e sulla capacita lavorativa specifica, il ricorrente svolgeva come attivita' lavorativa il parrucchiere, appare obbligo applicare la consentita oscillazione fino a 5 punti sul punteggio tabellare in senso maggiorativo. Per cui la percentuale invalidante che si apprezza sul sig.
e' del 69%. Parte_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.
ha una riduzione della capacita' lavorativa del 69% per cui ha non diritto Parte_1 all'assegno di invalidità.
Riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravita' (comma 3 art. 3 L.
104/92). Il ricorrente non ha diritto allo status di portatore di handicap grave (comma 3 art. 3).
Sambuca di Sicilia 12/07/2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini