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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2931/2022 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTA Parte_1 C.F._1
NOLITA
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI NT P.IVA_1
ELENA
ER TI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DELLA CROCE C.F._2
MARCO
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 22 gennaio 2025:
per l'attore “Voglia: - preliminarmente ed in via istruttoria, ammettere tutti i Parte_1
mezzi di prova capitolati e richiesti con la memoria n' 2 ex art. 183 c.p.c. VI c. ed ammettere, quindi, la
CTU cinematica integrativa;
- NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o prevalente della Sig.ra BE ED quale proprietaria e conducente dell'autovettura Citroen DS 3 targata EA 162 GG per il sinistro del 27.08.2013, condannarla in solido con la NT
quale assicuratrice per la R.C.A. della suddetta autovettura, a dare e pagare in favore dell'attore la
[...]
somma risultata di Giustizia o altra che il Sig. Giudice Istruttore vorrà determinare, oltre interessi di
Legge e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi pagina 1 di 8 professionali”;
per la convenuta TI ER: “In via istruttoria, ammettere CTU medico legale volta a determinare la misura in cui i postumi permanenti dell'attore siano ridotti dall'uso della protesi. In tesi, riconosciuto il prevalente concorso di colpa dell'attore nel verificarsi del sinistro, contenere l'importo complessivo del danno risarcibile entro il limite delle somme a lui già corrisposte da
[...]
(€ 259.360,00 in totale) e di quelle ad egli erogate e da erogare in futuro da parte di NT
, rigettando la domanda dell'attore di condanna al pagamento. In denegata ipotesi: - previo CP_2 riconoscimento del paritario concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 co. 2 c.c. e conformemente a quanto disposto dalla sentenza di appello n. 23/2020 del 13/11/2020 con cui il Tribunale penale di
Livorno ha confermato la sentenza n. 48/2019 del 27/9/2019 del Giudice di Pace di Piombino, condannare in solido con BE ED a risarcire a NT Parte_1
l'importo del danno che dovesse superare le suddette somme da egli già percepite e da percepire, escludendo le poste risarcitorie non allegate e provate, nonché ogni duplicazione delle stesse;
- condannare a tenere BE ED indenne ex art. 1917 c.c. ed a NT
rimborsarle le somme che costei dovesse essere obbligata a pagare a in conseguenza Parte_1
del sinistro per cui è causa, incluse le spese legali di costui (c.d. spese di soccombenza). Con condanna di a rifondere all'assicurata BE ED pure le spese di resistenza ai sensi Controparte_3 dell'art. 1917 comma 3 cpc, comprese quelle di CTU e CTP, nonché compensi di avvocato aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, nonché accessori di legge;
il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.";
per la convenuta : “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed NT
eccezione, voglia il Tribunale: A) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la richiesta CTU medico legale volta ad accertare l'incidenza della protesizzazione sulla complessiva quantificazione del danno non patrimoniale secondo quanto eccepito dalla comparente in comparsa di risposta. Il riconoscimento di tale danno senza tenere conto della riduzione dello stesso in conseguenza dell'utilizzo delle protesi e del costo di queste ultime, determinerebbe infatti una indebita duplicazione di identiche poste risarcitorie;
B) NEL MERITO: - in tesi respingere la domanda poiché infondata in ragione del prevalente o paritario concorso di colpa dell'attore, delle somme corrisposte all'attore ante causam, delle prestazioni erogate ed erogande da parte di e di tutto quanto ulteriormente contestato ed CP_2
eccepito; - in ipotesi accogliere la domanda nella misura che risulterà rigorosamente provata in corso di pagina 2 di 8 causa tenendo conto del prevalente o paritario concorso di colpa dell'attore, delle somme già corrisposte dall'attore ante causam, delle prestazioni erogate ed erogande da parte di e di tutto CP_2 quanto ulteriormente contestato ed eccepito. Con vittoria di spese legali, di CTU e di CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a ER TI il 19 settembre 2022 e a NT
il 21 settembre 2022, l'attore citava dinanzi al Tribunale di Livorno i
[...] Parte_1
convenuti ER TI e per domandare il risarcimento del NT
danno patrimoniale e non patrimoniale patito il 27 agosto 2013 a seguito del sinistro della strada addebitabile ad esclusiva colpa della ER TI, la quale, alla guida del veicolo con tg.
EA162GG, non dava la precedente all'attore, che conduceva il motociclo tg. AF01230 e in Campiglia
Marittima, Via delle Lavorierine, svoltava a sinistra, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'attore e provocava l'urto con il motociclo dell'attore.
A causa del delitto delle gravissime lesioni personali patito dall'attore veniva svolto un procedimento penale nei confronti della convenuta ER TI, che si concludeva con la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Piombino n.48/2019, confermata in grado di Appello dal Tribunale di
Livorno, con la sentenza n.23/2020, che condannava l'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.
II. Con comparsa depositata in data 29 dicembre 2022, si costituiva in giudizio ER TI, la quale eccepiva che il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attore era stata cagionato principalmente dall'errata condotta di guida dell'attore, che conduceva il motociclo ad una velocità molto alta e molto superiore al limite di velocità vigente nella strada condotta dalla convenuta, e che il danno doveva essere liquidato in misura non superiore all'importo di euro 259.360 già corrisposto dalla
. NT
III. Con comparsa depositata in data 22 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale domandava il rigetto della domanda ed eccepiva che: NT
nel processo penale nei confronti della convenuta ER TI, concluso con la sentenza di appello del Tribunale di Livorno n.23/2020 del 13 novembre 2020, era stato accertato il rilevante concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale dal parte dell'attore in Parte_1
pagina 3 di 8 quanto la consulenza tecnica aveva evidenziato che l'odierno attore procedeva ad una velocità di circa
90 Km/H a fronte del limite di 30 Km./H;
in base al disposto dell'art. 2054 II comma cc sussistenza comunque una presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro della strada;
nel processo penale era stata svolta anche una consulenza medico legale per accertare i postumi delle lesioni patite dall'attore e il CTU aveva accertato una invalidità permanente del 60%, che scendeva al
40% per l'utilizzo della protesi;
era stata già corrisposta all'attore la somma di euro 259.360,00;
l'attore aveva anche goduto delle prestazioni pensionistiche dell' . CP_2
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla sentenza dibattimentale penale di appello del Tribunale di Livorno n. 23/2020 risulta in via documentale che l'odierno attore si è costituito parte civile e ha quindi Parte_1
partecipato alla formazione delle prove, che sono quindi utilizzabili nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023: “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte
EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito Persona_1
penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante”.
Fatta questa necessaria premessa, le prove tecniche raccolte nel processo penale sono esaustive, convincenti e sufficienti a raggiungere la decisione anche nell'ambito del presente processo civile.
Orbene, sulla relazione del CTU dott. in data 25 luglio 2028 si legge a pagina 16 che Persona_2 al momento dell'urto il motociclo dell'attore viaggiava ad una velocità di 75-80 Km/h.
pagina 4 di 8 Il limite di velocità della strada percorsa dall'attore era di 30 Km/h (cfr pagina 3 della relazione).
Il dato probatorio è sicuramente decisivo per poter affermare che le gravi lesioni personali patite dall'attore a seguito del sinistro della strada siano riconducibili per la maggior parte alla sua condotta di guida del motociclo.
Più precisamente, il sinistro della strada è riconducibile alla condotta di guida della convenuta che, svoltando a sinistra con l'autovettura, invadeva la carreggiata del convenuto, ma i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti all'urto sono stati causati dalla velocità con la quale l'attore arrivava all'impatto con il suo motociclo, velocità alta e in violazione del codice della strada.
E' evidente, in base alla comune esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc, che la velocità del motociclo al momento dell'urto è stata la causa delle gravi lesioni perché se l'attore avesse condotto il motociclo alla velocità di 30 Km/h non avrebbe sicuramente subito un danno biologico grave come quello emergente dagli atti (amputazione della gamba).
In sede di CTU medico legale, come da relazione del dott. del 5 giugno 2019, svolta Persona_3
sempre nel processo penale, è stata accertata una invalidità permanente del 60% (cfr. pagina 13).
Le lesioni patite dall'attore costringevano i medici il 3 settembre 2013 ad amputare la gamba destra.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, in base all'età di 35 anni al momento del sinistro della strada, della invalidità permanente del 60%, della sofferenza fisica e morale connessa al grave infortunio e al lungo periodo di riabilitazione, nonché della sofferenza morale patita, testimoniata anche dai testi all'udienza del giorno 11 aprile 2024, il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 650.000,00.
Tale danno comprende il danno biologico, il danno morale e il danno alla capacità lavorativa generica.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023: “nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini pagina 5 di 8 di "appesantimento" del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro)”.
L'invalidità temporanea, in base alle conclusioni della predetta CTU a pagina 14) deve invece essere liquidata nella misura di euro 32.250,00 (euro 100 x 200, euro 75 x 100, euro 50 x 70 ed euro 25 x 50).
Le spese mediche sono state quantificate dalla predetta CTU a pagina 14 nella misura di euro 2.864,75.
L'attore domanda anche il risarcimento della capacità di lavoro specifica nella misura di euro
106.322,00.
Il CTU ha riferito che l'attore non sarebbe più in grado di svolgere un'attività lavorativa richiedente la stazione eretta.
L'attore, però, non ha dedotto in giudizio né nell'atto di citazione né nella memoria depositata in data
19 ottobre 2023 quale fosse la sua professione prima del sinistro della strada o quale concretamente avrebbe potuto essere in futuro la sua professione e che non potrà più svolgere a causa della menomazione subita.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2644 del 05/02/2013: “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia,
l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato”.
Occorre a questo punto evidenziare che la compagnia di assicurazione ha eccepito che all'attore l' CP_2 ha riconosciuto l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità a seguito del sinistro della strada del
27 agosto 2013 e che tali somme, previa capitalizzazione, debbono essere detratte dalla somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno.
Sul punto l'attore, solo a seguito dell'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 12 aprile 2024, ha depositato le comunicazioni dell' , che hanno a lui riconosciuto a seguito dell'incidente stradale CP_2
l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità civile.
In base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di risarcimento del danno che va a pagina 6 di 8 compensare la perdita della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare il risarcimento con la pensione di invalidità.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019: “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita
(vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante”.
La pensione di invalidità deve ritenersi abbia per intero compensato l'attore della perdita della capacità di lavoro specifica alla luce della genericità della domanda di risarcimento sul punto.
L'attore domanda, infine, il risarcimento del danno nella misura di euro 408.551,07 per spese mediche future finalizzate al rinnovo e all'adattamento della protesi.
Il danno non può essere riconosciuto perché a pagina 12 della CTU medico – legale si legge che tale spesa sarà a carico per la maggior parte del servizio sanitario nazionale.
In conclusione, quindi, il danno può essere liquidato nella misura complessiva di euro 685.114,75.
Il risarcimento deve essere diminuito per il fatto colposo dell'attore nella misura di due terzi, tenuto conto dell'elevata velocità di conduzione del motociclo al momento del sinistro della strada, in violazione del codice della strada, fino ad euro 228.371,58.
In relazione a questa decisione è opportuno richiamare le parole del CTU a pagina 18: “i calcoli cinematici dicono che l'incidente sarebbe stato evitabile grazie a un'azione frenante, sia se il motociclo avesse tenuto una velocità di 30 Km/h (arresto in circa 16 metri con 1,3 s di reazione) che di 50 Km/h
(arresto in 33 metri con lo stesso tempo di reazione). Quanto detto è sufficiente a stabilire che esiste un nesso anche fra la velocità di marcia del motociclo e il verificarsi dell'incidente”.
Con la memoria depositata in data 17 novembre 2023 la difesa dell'attore ha chiesto di ripetere una seconda consulenza sulla ricostruzione della dinamica del sinistro della strada, ma la richiesta deve essere respinta perché la consulenza svolta nel procedimento penale, nel contraddittorio con la parte civile, è pienamente esaustiva e convincente.
pagina 7 di 8 Risulta che l'attore ha già ricevuto la somma di euro 259.360,00, versata a titolo di liquidazione del danno dalla compagnia di assicurazione convenuta (cfr. pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta).
La domanda giudiziale, in conclusione, deve essere respinta.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di ER TI, spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura NT
di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ER TI e , ogni diversa domanda, deduzione ed NT
eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a ER Parte_1
TI la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle NT
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 14 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2931/2022 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTA Parte_1 C.F._1
NOLITA
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI NT P.IVA_1
ELENA
ER TI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DELLA CROCE C.F._2
MARCO
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 22 gennaio 2025:
per l'attore “Voglia: - preliminarmente ed in via istruttoria, ammettere tutti i Parte_1
mezzi di prova capitolati e richiesti con la memoria n' 2 ex art. 183 c.p.c. VI c. ed ammettere, quindi, la
CTU cinematica integrativa;
- NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o prevalente della Sig.ra BE ED quale proprietaria e conducente dell'autovettura Citroen DS 3 targata EA 162 GG per il sinistro del 27.08.2013, condannarla in solido con la NT
quale assicuratrice per la R.C.A. della suddetta autovettura, a dare e pagare in favore dell'attore la
[...]
somma risultata di Giustizia o altra che il Sig. Giudice Istruttore vorrà determinare, oltre interessi di
Legge e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi pagina 1 di 8 professionali”;
per la convenuta TI ER: “In via istruttoria, ammettere CTU medico legale volta a determinare la misura in cui i postumi permanenti dell'attore siano ridotti dall'uso della protesi. In tesi, riconosciuto il prevalente concorso di colpa dell'attore nel verificarsi del sinistro, contenere l'importo complessivo del danno risarcibile entro il limite delle somme a lui già corrisposte da
[...]
(€ 259.360,00 in totale) e di quelle ad egli erogate e da erogare in futuro da parte di NT
, rigettando la domanda dell'attore di condanna al pagamento. In denegata ipotesi: - previo CP_2 riconoscimento del paritario concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 co. 2 c.c. e conformemente a quanto disposto dalla sentenza di appello n. 23/2020 del 13/11/2020 con cui il Tribunale penale di
Livorno ha confermato la sentenza n. 48/2019 del 27/9/2019 del Giudice di Pace di Piombino, condannare in solido con BE ED a risarcire a NT Parte_1
l'importo del danno che dovesse superare le suddette somme da egli già percepite e da percepire, escludendo le poste risarcitorie non allegate e provate, nonché ogni duplicazione delle stesse;
- condannare a tenere BE ED indenne ex art. 1917 c.c. ed a NT
rimborsarle le somme che costei dovesse essere obbligata a pagare a in conseguenza Parte_1
del sinistro per cui è causa, incluse le spese legali di costui (c.d. spese di soccombenza). Con condanna di a rifondere all'assicurata BE ED pure le spese di resistenza ai sensi Controparte_3 dell'art. 1917 comma 3 cpc, comprese quelle di CTU e CTP, nonché compensi di avvocato aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, nonché accessori di legge;
il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.";
per la convenuta : “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed NT
eccezione, voglia il Tribunale: A) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la richiesta CTU medico legale volta ad accertare l'incidenza della protesizzazione sulla complessiva quantificazione del danno non patrimoniale secondo quanto eccepito dalla comparente in comparsa di risposta. Il riconoscimento di tale danno senza tenere conto della riduzione dello stesso in conseguenza dell'utilizzo delle protesi e del costo di queste ultime, determinerebbe infatti una indebita duplicazione di identiche poste risarcitorie;
B) NEL MERITO: - in tesi respingere la domanda poiché infondata in ragione del prevalente o paritario concorso di colpa dell'attore, delle somme corrisposte all'attore ante causam, delle prestazioni erogate ed erogande da parte di e di tutto quanto ulteriormente contestato ed CP_2
eccepito; - in ipotesi accogliere la domanda nella misura che risulterà rigorosamente provata in corso di pagina 2 di 8 causa tenendo conto del prevalente o paritario concorso di colpa dell'attore, delle somme già corrisposte dall'attore ante causam, delle prestazioni erogate ed erogande da parte di e di tutto CP_2 quanto ulteriormente contestato ed eccepito. Con vittoria di spese legali, di CTU e di CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a ER TI il 19 settembre 2022 e a NT
il 21 settembre 2022, l'attore citava dinanzi al Tribunale di Livorno i
[...] Parte_1
convenuti ER TI e per domandare il risarcimento del NT
danno patrimoniale e non patrimoniale patito il 27 agosto 2013 a seguito del sinistro della strada addebitabile ad esclusiva colpa della ER TI, la quale, alla guida del veicolo con tg.
EA162GG, non dava la precedente all'attore, che conduceva il motociclo tg. AF01230 e in Campiglia
Marittima, Via delle Lavorierine, svoltava a sinistra, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'attore e provocava l'urto con il motociclo dell'attore.
A causa del delitto delle gravissime lesioni personali patito dall'attore veniva svolto un procedimento penale nei confronti della convenuta ER TI, che si concludeva con la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Piombino n.48/2019, confermata in grado di Appello dal Tribunale di
Livorno, con la sentenza n.23/2020, che condannava l'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.
II. Con comparsa depositata in data 29 dicembre 2022, si costituiva in giudizio ER TI, la quale eccepiva che il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attore era stata cagionato principalmente dall'errata condotta di guida dell'attore, che conduceva il motociclo ad una velocità molto alta e molto superiore al limite di velocità vigente nella strada condotta dalla convenuta, e che il danno doveva essere liquidato in misura non superiore all'importo di euro 259.360 già corrisposto dalla
. NT
III. Con comparsa depositata in data 22 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale domandava il rigetto della domanda ed eccepiva che: NT
nel processo penale nei confronti della convenuta ER TI, concluso con la sentenza di appello del Tribunale di Livorno n.23/2020 del 13 novembre 2020, era stato accertato il rilevante concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale dal parte dell'attore in Parte_1
pagina 3 di 8 quanto la consulenza tecnica aveva evidenziato che l'odierno attore procedeva ad una velocità di circa
90 Km/H a fronte del limite di 30 Km./H;
in base al disposto dell'art. 2054 II comma cc sussistenza comunque una presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro della strada;
nel processo penale era stata svolta anche una consulenza medico legale per accertare i postumi delle lesioni patite dall'attore e il CTU aveva accertato una invalidità permanente del 60%, che scendeva al
40% per l'utilizzo della protesi;
era stata già corrisposta all'attore la somma di euro 259.360,00;
l'attore aveva anche goduto delle prestazioni pensionistiche dell' . CP_2
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla sentenza dibattimentale penale di appello del Tribunale di Livorno n. 23/2020 risulta in via documentale che l'odierno attore si è costituito parte civile e ha quindi Parte_1
partecipato alla formazione delle prove, che sono quindi utilizzabili nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023: “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte
EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito Persona_1
penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante”.
Fatta questa necessaria premessa, le prove tecniche raccolte nel processo penale sono esaustive, convincenti e sufficienti a raggiungere la decisione anche nell'ambito del presente processo civile.
Orbene, sulla relazione del CTU dott. in data 25 luglio 2028 si legge a pagina 16 che Persona_2 al momento dell'urto il motociclo dell'attore viaggiava ad una velocità di 75-80 Km/h.
pagina 4 di 8 Il limite di velocità della strada percorsa dall'attore era di 30 Km/h (cfr pagina 3 della relazione).
Il dato probatorio è sicuramente decisivo per poter affermare che le gravi lesioni personali patite dall'attore a seguito del sinistro della strada siano riconducibili per la maggior parte alla sua condotta di guida del motociclo.
Più precisamente, il sinistro della strada è riconducibile alla condotta di guida della convenuta che, svoltando a sinistra con l'autovettura, invadeva la carreggiata del convenuto, ma i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti all'urto sono stati causati dalla velocità con la quale l'attore arrivava all'impatto con il suo motociclo, velocità alta e in violazione del codice della strada.
E' evidente, in base alla comune esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc, che la velocità del motociclo al momento dell'urto è stata la causa delle gravi lesioni perché se l'attore avesse condotto il motociclo alla velocità di 30 Km/h non avrebbe sicuramente subito un danno biologico grave come quello emergente dagli atti (amputazione della gamba).
In sede di CTU medico legale, come da relazione del dott. del 5 giugno 2019, svolta Persona_3
sempre nel processo penale, è stata accertata una invalidità permanente del 60% (cfr. pagina 13).
Le lesioni patite dall'attore costringevano i medici il 3 settembre 2013 ad amputare la gamba destra.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, in base all'età di 35 anni al momento del sinistro della strada, della invalidità permanente del 60%, della sofferenza fisica e morale connessa al grave infortunio e al lungo periodo di riabilitazione, nonché della sofferenza morale patita, testimoniata anche dai testi all'udienza del giorno 11 aprile 2024, il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 650.000,00.
Tale danno comprende il danno biologico, il danno morale e il danno alla capacità lavorativa generica.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023: “nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini pagina 5 di 8 di "appesantimento" del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro)”.
L'invalidità temporanea, in base alle conclusioni della predetta CTU a pagina 14) deve invece essere liquidata nella misura di euro 32.250,00 (euro 100 x 200, euro 75 x 100, euro 50 x 70 ed euro 25 x 50).
Le spese mediche sono state quantificate dalla predetta CTU a pagina 14 nella misura di euro 2.864,75.
L'attore domanda anche il risarcimento della capacità di lavoro specifica nella misura di euro
106.322,00.
Il CTU ha riferito che l'attore non sarebbe più in grado di svolgere un'attività lavorativa richiedente la stazione eretta.
L'attore, però, non ha dedotto in giudizio né nell'atto di citazione né nella memoria depositata in data
19 ottobre 2023 quale fosse la sua professione prima del sinistro della strada o quale concretamente avrebbe potuto essere in futuro la sua professione e che non potrà più svolgere a causa della menomazione subita.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2644 del 05/02/2013: “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia,
l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato”.
Occorre a questo punto evidenziare che la compagnia di assicurazione ha eccepito che all'attore l' CP_2 ha riconosciuto l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità a seguito del sinistro della strada del
27 agosto 2013 e che tali somme, previa capitalizzazione, debbono essere detratte dalla somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno.
Sul punto l'attore, solo a seguito dell'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 12 aprile 2024, ha depositato le comunicazioni dell' , che hanno a lui riconosciuto a seguito dell'incidente stradale CP_2
l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità civile.
In base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di risarcimento del danno che va a pagina 6 di 8 compensare la perdita della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare il risarcimento con la pensione di invalidità.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019: “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita
(vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante”.
La pensione di invalidità deve ritenersi abbia per intero compensato l'attore della perdita della capacità di lavoro specifica alla luce della genericità della domanda di risarcimento sul punto.
L'attore domanda, infine, il risarcimento del danno nella misura di euro 408.551,07 per spese mediche future finalizzate al rinnovo e all'adattamento della protesi.
Il danno non può essere riconosciuto perché a pagina 12 della CTU medico – legale si legge che tale spesa sarà a carico per la maggior parte del servizio sanitario nazionale.
In conclusione, quindi, il danno può essere liquidato nella misura complessiva di euro 685.114,75.
Il risarcimento deve essere diminuito per il fatto colposo dell'attore nella misura di due terzi, tenuto conto dell'elevata velocità di conduzione del motociclo al momento del sinistro della strada, in violazione del codice della strada, fino ad euro 228.371,58.
In relazione a questa decisione è opportuno richiamare le parole del CTU a pagina 18: “i calcoli cinematici dicono che l'incidente sarebbe stato evitabile grazie a un'azione frenante, sia se il motociclo avesse tenuto una velocità di 30 Km/h (arresto in circa 16 metri con 1,3 s di reazione) che di 50 Km/h
(arresto in 33 metri con lo stesso tempo di reazione). Quanto detto è sufficiente a stabilire che esiste un nesso anche fra la velocità di marcia del motociclo e il verificarsi dell'incidente”.
Con la memoria depositata in data 17 novembre 2023 la difesa dell'attore ha chiesto di ripetere una seconda consulenza sulla ricostruzione della dinamica del sinistro della strada, ma la richiesta deve essere respinta perché la consulenza svolta nel procedimento penale, nel contraddittorio con la parte civile, è pienamente esaustiva e convincente.
pagina 7 di 8 Risulta che l'attore ha già ricevuto la somma di euro 259.360,00, versata a titolo di liquidazione del danno dalla compagnia di assicurazione convenuta (cfr. pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta).
La domanda giudiziale, in conclusione, deve essere respinta.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di ER TI, spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura NT
di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ER TI e , ogni diversa domanda, deduzione ed NT
eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a ER Parte_1
TI la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle NT
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 14 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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