Art. 24. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell' articolo 51 della direttiva 78/660/CEE , dell' articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio , coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 , alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati:
a) individuazione delle societa' obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE , in modo da garantire l'idoneita' professionale dei revisori;
c) disciplina del regime della responsabilita' civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualita' e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalita' della responsabilita' dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;
d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;
e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina piu' stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE , negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonche', in sede di prima applicazione del numero 13) dell' articolo 2 della direttiva 2006/43/CE , nelle imprese di investimento;
f) previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all' articolo 41 della direttiva 2006/43/CE , di soluzioni che consentano alle societa' di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;
g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;
h) previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;
i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.
2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell' articolo 51 della direttiva 78/660/CEE , dell' articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio , coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 , alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati:
a) individuazione delle societa' obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE , in modo da garantire l'idoneita' professionale dei revisori;
c) disciplina del regime della responsabilita' civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualita' e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalita' della responsabilita' dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;
d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;
e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina piu' stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE , negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonche', in sede di prima applicazione del numero 13) dell' articolo 2 della direttiva 2006/43/CE , nelle imprese di investimento;
f) previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all' articolo 41 della direttiva 2006/43/CE , di soluzioni che consentano alle societa' di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;
g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;
h) previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;
i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.
2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.