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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/07/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
MICROSOFT Pt_1
R.G. 151/2022
Oggi 9 luglio 2025 ore 10.00 innanzi al got Vincenzo IA Di Fiore sono comparsi:
Per l'opponente è presente la dott.ssa Giovanna Sagliano per delega dell'avv.
Costelli. Per l'opposta è presente l'avv. Spada M. Rosaria. Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza. I difensori ribadiscono le conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il got Fatte precisare le conclusioni, Autorizza la discussione orale nella odierna udienza ai fini della contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c.. I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio. I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto. Il giudice onorario si ritira alle ore 10.13 per deliberare;
dispensa le parti dal comparire nuovamente in videoconferenza all'esito della
Camera di consiglio
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo IA Di Fiore in prosecusione dell'udienza del 9 luglio 2025 e all'esito della Camera di consiglio ha pronunciato alle ore 18.15 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 151/20222
promossa da
C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COSTELLI ENRICO elettivamente domiciliata in Villa Literno (CE) al Corso Umberto I, 219 OPPONENTE
contro (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SPADA MARIA ROSARIA elettivamente domiciliata in Norcia Via Anicia 101/B 06046 OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I difensori hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale che precede.
2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
La seguente “synopsis” include il tracciato esplicativo ed argomentativo che, nei limiti del thema decidendum, ha contraddistinto l'odierna decisione.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 3.1.22 con cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2048/2021 emesso il Parte_2
25.11.21 dal Tribunale di Perugia in favore della società Controparte_1
per € € 31.747,45 oltre accessori e compensi di monitorio a titolo di corrispettivo del
[...] prezzo per vendita di calcestruzzo e sosta di betoniera in base alle fatture richiamate nel predetto decreto.
Con atto di opposizione la società ha formulato le seguenti conclusioni: Pt_2
In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi e le causali tutte di cui al presente atto di opposizione, l'inesistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'accoglimento della istanza ex art. 648 c.p.c. del D.I. n. 2048/2021 che, in via ipotetica ed eventuale, la società opposta intendesse proporre nel presente giudizio, e, per l'effetto, rigettarla;
Nel merito: - nel merito, dichiarare risolto il contratto, per grave inadempimento del venditore ex art. 1497 c.c. in combinato disposto con l'art. 1495 c.c. per tutti i motivi di cui al capo 3 del presente atto di citazione in opposizione;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, in forza delle causali di cui ai motivi di opposizione, e, per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione;
- annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 2048/2021 e ciò per insussistenza del credito azionato, attesa l'inutilizzabilità della fornitura effettuata dalla odierna opposta, ritenendo lo stesso non dovuto per le causali di cui ai paragrafi precedenti ed il danno subito dalla opponente;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità della società opposta ex art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, da quantificarsi nella somma di € 6.512,00 o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui in Giudice ritenesse sussistente un eventuale credito della società opposta, nonostante i vizi della fornitura e l'inutilizzabilità della stessa, porre in
3 compensazione l'importo oggetto della domanda riconvenzionale rispetto alla domanda proposta in via monitoria ovvero l'importo ritenuto di giustizia.
Con tardiva comparsa costitutiva del 17.9.22 (v. udienza in citazione 5.5.22 differita ex Cont art. 168 bis, c. 5° c.p.c. al successivo 22.9.22), la opposta ha ribadito le ragioni fondanti della pretesa creditoria e, in particolare, ha sinteticamente chesto quanto segue: in via preliminare, concedere, ex art 648 cpc, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 2048/2021 del 25 novembre 2021, depositato in cancelleria il 26 novembre 2021, reso nel procedimento monitorio iscritto al RG 5760/2021, notificato alla debitrice a mezzo PEC il 26.11.2021; Nel merito, rigettare tutte le domande proposte nel merito dalla con atto di citazione in opposizione a Parte_2 decreto ingiuntivo notificata a mezzo PEC il 03.01.2022, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 2048/2021 del 25 novembre
2021, depositato in cancelleria il 26 novembre 2021, reso nel procedimento monitorio iscritto al RG 5760/2021, notificato alla debitrice a mezzo PEC il 26.11.2021, rigettare tutte le domande proposte in via riconvenzionale e/o subordinata dalla Parte_2 con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata a mezzo PEC il 03.01.2022, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 2048/2021 del
25 novembre 2021, depositato in cancelleria il 26 novembre 2021, reso nel procedimento monitorio iscritto al RG 5760/2021, notificato alla debitrice a mezzo PEC il 26.11.2021,
Poichè l'opposizione proposta dalla è palesemente dilatoria, si Parte_2 chiede la condanna ex art 96 cpc al risarcimento del danno da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
In seno alla prima udienza di comparizione, il Giudice Dott. E. Postacchini ha munito il monitorio di calusola di esecutorietà ed ha concesso alle parti il triplo termine di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c..
La causa è stata differita per gli incombenti ex art. 184 c.p.c. al successivo 17.10.24.
In data 5.1.24 il fascicolo è stato assegnato a questo giudice onorario, il quale ha disposto l'interrogatorio non formale delle parti con rinvio al 21.5.24.
La consequenziale ordinanza ha avuto ad oggetto la nomina del CTU ingegnere E. Per_1
4 La rinunzia all'incarico del CTU ha dato luogo alla sostituzione e alla nomina del nuovo
CTU ingegnere Persona_2
A seguito di proroga del termine di deposito della relazione tecnica è stato depositato il report da parte del predetto ausiliare in data 19.2.25.
In data 7.7.25 l'avv. Costelli, difensore della parte opponente , ha depositato la Pt_2 rinunzia al mandato, tuttavia, senza allegare nuova procura alle liti del sostituto e, dunque, provocando gli effetti di persistenza del mandato ex art. 85 ultimo alinea c.p.c..
In data 8.7.25 è stato emesso decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU.
In data 9.7.25 è stata celebrata l'udienza per la precisaizone delle conclusioni a seguito della quale il giudice ha ordinato la contestuale discussione orale ai fini della odierna lettura del dispositivo e della parte motiva della decisione (ex art. 281 sexies c.p.c.).
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Prioritariamente questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della disciplina di cui alla vendita di aliud pro alio.
L'anzidetta qualificazione, peraltro, indicata dalla parte opponente dà luogo, in ogni caso, al doveroso rilievo ex officio (v. Cass. 5884/2024).
Tale inquadramento riflette l'atto di opposizione di che ha natura contrattuale e si Pt_2 incunea in una ampia prospettazione difensiva contraddistina dall'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., peraltro, contraddistinta dalla inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione dettati dall'art. 1495 c.c. che, invece, caratterizzano la paventata ulteriore azione qualificata dall'opponente sulla base della mancanza delle qualità promesse.
In generale, nel diverso caso afferente alla vendita di aliud pro alio il bene consegnato risulta ex sé completamente eterogeneo per natura, individualità, consistenza e destinazione e deve rivelarsi funzionalmente inidoneo.
La fattispecie delineata si contrappone alle ipotesi, pure prospettate dalla parte opponente
, relativamente agli ulteriori vizi redibitori ed ancora della mancanza delle qualità Pt_2 promesse.
I vizi redibitori si differenziano a loro volta dalla mancanza delle qualità promesse.
I primi si concretizzano in imperfezioni e difetti inerenti al processo di fabbricazione della cosa. La mancanza delle qualità promesse attiene alla natura della merce e concerne gli
5 elementi essenziali che consentono di attribuire il bene ad una specie piuttosto che ad un'altra.
Queste due azioni si incentrano su differenti requisiti: “la garanzia per vizi ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale, indipendentemente dalla colpa del venditore;
l'azione ex art. 1497 c.c. rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c. postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza ed inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art.1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il
Giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è normalmente destinata” (v. Cass.
33149/19; Cass. 10285/10 e Cass. 6596/16).
Tornando al caso in esame, corre obbligo precisare che la parte opponente ha allegato il documento datato 24.5.2020 a mezzo del quale la creditrice-opposta chiese a di Pt_2 apporre la firma alla proposta di vendita di calcestruzzo afferente alla pattutizione del tipo di calcestruzzo RCK 20 e del prezzo per metro cubo.
Tale proposta è rimasta priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società opponente . Pt_2
In altri termini, il fatto della pattuizione del tipo di calcestruzzo non ha trovato riscontro in rango probatorio in relazione alla accettazione della proposta contrattuale della opposta in mancanza di apposizione della firma della società opponente sullo stesso modulo del
24.5.20.
Ciononostante, i documenti di trasporto allegati dalla creditrice-opposta non sono mai stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente (art. 115, c. 1° c.p.c.). Pt_2
Tali documenti costituiscono piena prova delle circostanze afferenti alla accettazione del tipo di calcestruzzo effettivamente fornito, così come ha ribadito la stessa opponente alla pagina quattro della 4 memoria seconda ex art. 183, co. 6° c.p.c..
Il fatto può dirsi provato ed il contenuto di tale evidenza afferisce alla consegna del tipo di calcestruzzo di cui ai rispettivi documenti di trasporto prodotti dalla creditrice-opposta a
6 fronte dei quali non vi è mai stata contestazione alcuna da parte di (ex art. 115, co.1° Pt_2
c.p.c.) (v. fra multis, Trib. Roma, Sez. XVI, 6.12.19).
In via consequenziale, le prove orali articolate dalla parte opponente sono state ritenute irrilevanti, ininfluenti e inammissibili.
In particolare, va osservato che il contenuto delle prove orali dedotte da ha avuto Pt_2 ad oggetto circostanze vietate ai sensi dell'art. 2722 c.c. in quanto le stesse miravano alla dimostrazione di patti contrari -anteriori/contemporanei- ai documenti contabili e di trasposto prodotti dalla opposta ed ampiamente oggetto di esplicito riconoscimento giudiziale da parte dell'opponente.
Sul punto questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della Cassazione secondo cui la fattura commerciale allorchè accettata dal destinatario costituisce prova, in uno ai documenti di trasporto, del rapporto obbligatorio intercorso tra i contendenti così come si evince dalla annotazione delle scritture contabili versate in atti (v. Cass. 3581/24).
Inoltre, la qualificazione odierna, afferente alla sussunzione del caso in esame nell'ambito della vedita di aliud pro alio, ha reso vieppiù ininfluenti, irrilevanti ed inammissibili le prove orali di riflettenti circostanze attinenti al termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c. Pt_2 in quanto quest'ultima norma è inapplicabile al regime della vendita di aliud pro alio.
Del pari si assume ininfluente, irrilevante ed inammissibile la prova orale di in Pt_2 riferimento alla gravità dell'inadempimento coniugabile con la diversa ed ugualmente esclusa fattispecie delineata dal diverso art. 1453 c.c..
Fatte queste premesse, il Tribunale ha passato in rassegna i riscontri documentali versati in atti sulla base, altresì, delle risultanze di cui alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ingegnere Persona_3
Corre obbligo precisare che l'articolato tecnico, unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi oggetto di valutazione per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass. 5487/19).
Tutte le indagini tecniche sono state, pertanto, reputate da questo giudice onorario assolutamente idonee ai fini della formazione dell'odierno convincimento in considerazione delle ulteriori prove documentali acquisite agli atti dell'odierno processo per effetto, altresì,
7 della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate dal CTU in pieno contraddittorio (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. Cass.
5 agosto 1982, n. 4398).
I punti dirimenti di cui alla relazione tecnica depositata il 19.2.25 sono qui di seguito riportati e trascritti.
Pagina quattordici della CTU:
Il CTU, sull'argomento, può solo ribadire che la mancata informazione, nei rapporti intercorsi tra le parti, circa le caratteristiche sostanziali del cls, emerge sia nella fase di ordine del materiale che in quella successiva dell'offerta.
Pagina undici della CTU:
Il calcestruzzo consegnato, come detto, è quello di cui ai DDT versati in atti, quindi è quello riepilogato nella Tab. 1 che precede, cioè di tipo RCK 20, oltre una minor parte di tipo RCK 15, ed una residua esigua parte di tipo RCK 10; quest'ultimi (RCK 15 e RCK
10) similari quindi al tipo RCK 15.
Pagina dieci della CTU: sono stati acquisiti dal sottoscritto i certificati relativi al controllo della produzione di c.l.s. in fabbrica (detti anche brevemente “certificati FCP del calcestruzzo” o “certificati rilasciati dall'organismo di certificazione ICMQ”). Si riferisce, preliminarmente, che tali certificati FCP costituiscono un sistema di controllo interno permanente della produzione effettuato dal fabbricante (del materiale) e documentato sistematicamente al fine di garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto. Ciò premesso, raffrontando i certificati prodotti dall'opposta on le sigle dei certificati indicate nei CP_2
D.D.T. risulta che il materiale consegnato dall'opposta, riepilogatoper tipologia nella
Tab. 1, è dotato delle certificazioni di legge (v. DPR 21 aprile 1993 n. 246, art. 7, recante:
“Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”).
L'erosione della tesi difensiva della parte opponente discende, altresì, dalla risposta ai quesiti formulati dal predetto CTU.
Ma v'è di più, giacchè questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della Cassazione alla stregua del quale il compratore , in ordine all'azione afferente alla vendita di Pt_2
8 aliud pro alio, avrebbe dovuto offrire piena prova, mai acquisita nell'odierno fascicolo, delle seguenti circostanze obiettive:
1. la diversità tra la cosa pattuita e quella consegnata;
2. l'incidenza sulla natura e sulla individualità, consistenza e destinazione del calcestruzzo;
3. l'inconsitenza specifica del tipo di calcestruzzo anche a mezzo, ad esempio, accertamento tecnico prevenivo (non già in base alla allegata relazione del consulente di , come tale, priva del necessario contraddittorio con la Pt_2 venditrice e perciò ininfluente e irrilevante);
4. la consistenza della degradazione in una sottospecie del tutto diversa di calcestruzzo rispetto a quella dedotta in contratto (benchè la proposta datata
25.5.20 sia risultata priva di sottoscrizione da parte di ritendendo, Pt_2 dunque, validi i soli documenti di consegna prodotti dalla opposta unitamente alle correlate fatture).
In altri termini, questo giudice onorario ha riscontrato la carenza di prova in ordine ai quattro elementi che precedono giacchè l'opponente -in mancanza della dimostrazione dell'originaria pattuizione- ha oscurato ogni evidenza circa la inidoneità del calcestruzzo ad assolvere allo scopo economico-sociale della “res” promessa mancando in atti, più esattamente, il dato obiettivo di ciò che sarebbe stato ab origine promesso.
Invece, il fatto primario o costitutivo è apparso pienamente provato dal lato della società attrice sostanziale quale parte creditrice verso . Pt_2
In altri termini, il diritto di credito vantato dalla n Controparte_3 sede monitoria ha trovato ampia conferma in seno al procedimento ordinario di cognizione indicato in epigrafe sulla base della evidenza probatoria sussumibile nella seguente sintetica argomentazione:
La convergenza probatoria tra documenti contabili sottesi dal monitorio ed i documenti di consegna comprovanti la consegna giudizialmente riconosciuta da del tipo specifico di calcestruzzo accettato in mancanza, altresì, di prova Pt_2 scritta basata su un differente tipo di accordo o di prodotto dà luogo alla incontrovertibile conferma del decreto ingiuntivo n. 2048/21.
9 Quanto al regime delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., questo giudice onorario, tenuto conto dei parametri di cui alle Tariffe forensi (DM 147/22), ha applicato i valori medi in ragione delle articolate questioni di merito introdotte dalla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'atto di opposizione di Parte_3
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2048/2 emesso il 25.11.21;
CONDANNA parte opponente al Parte_2 pagamento dei compensi di avvocato, in favore della società opposta
[...] che liquida in € 7.616,00 (in aggiunta al 15% TF, iva e cap); Controparte_3
PONE definitivamente i compensi di CTU a totale carico della parte opponente
Parte_2
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 9 luglio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo IA Di Fiore
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