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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8226 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/45648
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa RT AN E' TA,
a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2024 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
AN, 30 ottobre 2025
Il Giudice
RT AN E' TA
N. R.G. 2024/45648
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RT AN E' TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 45648/2024, promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale RI Cartoleria di ZZ MM (P.IVA ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Sauro Pedoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
Studio in Garbagnate Milanese (MI), via Verdi 2.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli (C.F. CP_2
) funzionario delegato dal Dott. (C.F. C.F._3 CP_3
) dirigente dell' di AN presso i cui uffici in C.F._4 Controparte_4
AN, via Tarchetti 6 è domiciliato.
RESISTENTE/I
OGGETTO: Opposizione a decreto sanzionatorio ex art. 22 e ss. L. 689/1981
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 18.12.2024, il , in proprio e nella sua qualità Pt_1 di rappresentante della ditta individuale RI Cartoleria di ZZ MM, ha impugnato il decreto sanzionatorio n° 855673/A, del 28.11.2024, con il quale il
[...] Contr
di AN (di seguito , ha ingiunto di pagare, entro Controparte_5 trenta giorni dalla notifica, l'importo di € 9.020,00, per aver violato l'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231, modificato e integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n. 90, per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo di euro 660.441,07.
Il ha dedotto la seguente vicenda. Pt_1
Il sig. MM ZZ è titolare della ditta individuale RI Cartoleria di ZZ MM ed esercita l'attività di “Money Tranfer” nel Phone Center sito a Limbiate (MB), in via RI 178. In particolare, il ricorrente riceve soldi dai clienti e, tramite società appositamente autorizzate di cui è mandatario, ordina i versamenti di denaro al destinatario straniero;
le società mandanti, ricevuti gli ordini, eseguono i pagamenti al destinatario straniero e riconoscono una provvigione al su ogni transazione. Pt_1
In data 5.10.2023 la Guardia di Finanza ha consegnato all'odierno ricorrente verbale con cui ha accertato la violazione dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 231/2007, per esecuzione di plurimi trasferimenti di denaro sopra-soglia, contestando numerosi pagamenti frazionati di importi inferiori a € 1.000, ma eseguiti da senders diversi a beneficio di un unico destinatario che nella stessa giornata o in prossimità ha ricevuto complessivamente più di € 1.000.
In data 18.10.2023 il ha trasmesso scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81; all'esito del Pt_1 Contr procedimento il ha emesso e notificato il provvedimento oggi impugnato.
La difesa del ha dedotto la mancata prova dei fatti contestati, dal momento che sono stati Pt_1 identificati i senders, ma non i soggetti esteri riceventi, con la conseguenza che potrebbero sussistere due soggetti diversi ma omonimi;
ha poi dedotto un errore nella determinazione del pagamento in misura ridotta, in violazione dell'art. 16 L. 689/1981, il mancato accertamento dei limiti ai versamenti vigenti nei paesi di destinazione.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato o, in subordine la riduzione del dovuto nei limiti della minor somma ritenuta di giustizia.
Con decreto del 15.01.2025 il Giudice fissava l'udienza di comparizione all'8.04.2025, onerando parte ricorrente delle rituali notifiche.
Si è costituito, con comparsa depositata telematicamente in data 20.03.2025, il
[...]
, eccependo in via preliminare l'incompetenza di questo giudice a Controparte_1 favore del Tribunale di Monza, atteso che gli accertamenti di cui è causa sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Monza;
ha poi dedotto l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto impugnato e nel merito ha impugnato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, argomentando in ordine alla regolarità di tutto il procedimento amministrativo che ha portato all'emissione del decreto sanzionatorio e deducendo l'assoluta infondatezza e contrasto con il dettato legislativo delle tesi poste dalla difesa del a fondamento dell'opposizione. Pt_1
Ha, pertanto, concluso chiedendo, via preliminare, di respingere l'istanza cautelare proposta e nel merito, di respingere il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conferma del decreto sanzionatorio e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
All'esito dell'udienza del 8.04.2025, il giudice si riservava in particolare sull'eccezione Contr d'incompetenza formulata dalla difesa del con ordinanza in pari data, respingeva l'eccezione d'incompetenza e constatata la natura documentale della controversia rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio del 16.10.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza, assegnando altresì termine fino al 30.09.2025 per il deposito di memorie conclusive e nota spese. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2025 il giudice, lette le note conclusive delle parti, ha pronunciato sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza.
Il ricorso proposto dal è solo in parte fondato e può trovare accoglimento nei seguenti termini. Pt_1
Quanto all'eccezione preliminare d'incompetenza di questo Giudice a favore del Tribunale di Monza, Contr formulata dalla difesa del n sede di costituzione, si osserva che la stessa non è fondata atteso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 150/2011 asserisce testualmente che “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”. Dal Processo Verbale di Accesso e controllo del 20.07.2023 emerge che il ha commesso la violazione presso il luogo Pt_1 d'esercizio della ditta individuale “RI cartoleria di ZZ MM”, in Limbiate (MB) alla via RI n. 178, comune che pur appartenendo geograficamente alla provincia di Monza e Brianza, ricade nella competenza del Tribunale di AN. In punto d'individuazione del giudice territorialmente competente a giudicare in materia di sanzioni amministrative la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha indicato una presunzione semplice di coincidenza tra il luogo della commissione dell'illecito e il luogo dell'accertamento dell'infrazione, specificando poi, però, che si deve tenere conto del “…luogo della commissione del fatto quando questo risulta pacificamente diverso da quello dell'accertamento”; in particolare, l'operatività della presunzione indicata deve essere esclusa allorquando dal verbale di contestazione risulti un luogo della consumazione dell'illecito diverso da quello dell'accertamento, da intendersi quale mero luogo di reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (Cass. 10917/2003). La Suprema Corte ha chiarito che “allorquando tale unicità logica si spezzi – perché la commissione del fatto è pacificamente avvenuta in luogo diverso dall'accertamento – è il luogo della commissione del fatto a prevalere, rispetto a quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commessa infrazione rivive il criterio dell'accertamento, unico a poter ricondurre ad unità i
“diversi luoghi” in cui sono state commesse le varie infrazioni” (Cass. sez. VI civ. n. 7397/2014).
Nella fattispecie in esame, il luogo della commissione del fatto come risultante dalla documentazione allegata, si trova innegabilmente presso la Ditta del ZZ, in via RI n. 178 a Limbiate, con radicamento della competenza presso il Tribunale di AN.
Quanto al merito, parte ricorrente ha impugnato il decreto sanzionatorio contestando di avere superato la soglia identificata come limite massimo di movimentazione del denaro ed in particolare l'attività di accertamento posta in essere dalla Guardia di Finanza.
L'art. 49 D. Lgs. 231/2007, rubricato “Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore” stabilisce, al primo comma, che: “È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche
o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati
e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta Controparte_7 elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del D. Lgs. 27.01.2010 n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma c.c. e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.” Il secondo comma dell'articolo citato recita “Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1.09.1993, n. 385, la soglia è di 1.000 euro.” Dalla documentazione agli atti emerge che il , nella sua qualità - tramite la propria ditta Pt_1 individuale - di agente in attività finanziaria nei servizi di rimessa di denaro (cd. money transfer), è stato oggetto, in data 20.07.2023, di un accertamento da parte della Guardia di Finanza, che gli ha contestato la violazione dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. 231/2007, per avere effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo di euro 660.441,07.
La normativa vigente specifica che la soglia fissata per il trasferimento di denaro contante in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (di cui all'art. 49, comma 1 citato), è pari a 1.000 euro e che il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati, ai sensi dell'art. 49, comma 1. L'art. 1, comma 2, lett. v) del decreto 231/2007 definisce “operazione frazionata”: “un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
In particolare, in sede d'accertamento la Guardia di Finanza ha rilevato che nel periodo oggetto di verifica, l'odierno ricorrente aveva effettuato n. 347 rimesse di denaro contante verso l'estero, mediante operazioni frazionate, eseguite nell'arco di sette giorni, avvalendosi di diversi istituti di pagamento, quindi, in un arco temporale fino a sette giorni e/o tra intermediari diversi, consentendo ai propri clienti, in tal modo, l'elusione del limite stabilito dalla norma antiriciclaggio.
Quanto alle contestazioni elevate a carico del e alle rilevazioni compiute dalla Guardia di Pt_1
Finanza occorre richiamare i seguenti principi:
- la ratio della normativa antiriciclaggio è contrastare il fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecite;
la violazione della normativa è oggettiva e si realizza ogni qualvolta viene attuato il comportamento vietato dalla norma, indipendentemente dallo scopo perseguito dai soggetti e dalla loro eventuale buona fede. Gli illeciti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo citato sono illeciti di pericolo astratto, in quanto hanno la funzione di prevenire spostamenti di denaro non tracciabili, a prescindere dalla liceità dell'operazione economica ad essi sottesa, con la conseguenza che l'attivazione della reazione punitiva statuale consegue non alla lesione dell'interesse finale che il legislatore ha avuto di mira, ma alla violazione di norme che concretizzano interessi strumentali alla protezione del bene tutelato;
- in base all'art. 2700 c.c., i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno fede sino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di aver personalmente compiuto o contestato e, pertanto, l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza rende incontrovertibile l'avvenuta infrazione. L'applicazione dei principi enunciati alla fattispecie concreta determina che la violazione della norma contestata debba ritenersi integrata.
Contr Nel redigere il verbale di contestazione del 20.07.2023 (doc. 1 del , infatti, gli Agenti della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività ispettiva, hanno puntualmente richiamato la normativa di riferimento, con l'indicazione delle specifiche norme violate e delle corrispondenti norme sanzionatorie, la ratio e le finalità della normativa violata, le diverse possibili tecniche di Contr frazionamento utilizzate a scopo elusivo, le diverse circolari del che hanno esplicitato i criteri in base ai quali valutare l'ammontare delle singole operazioni di trasferimento;
con foglio n. 65633/2008 il Ministero ha evidenziato che rientra comunque nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla norma. Il verbale di contestazione ha dato atto delle autorizzazioni di cui era in possesso la ditta del ricorrente e di tutte le acquisizioni documentali effettuate in sede di accertamento.
Con particolare riferimento all'esame delle operazioni di rimessa di denaro, il verbale dà atto che delle singole fasi di controllo è stato redatto verbale giornaliero una copia del quale è stata consegnata al , è stato identificato un periodo oggetto d'interesse (1.0.2021 – 20.07.2023); il verbale Pt_1 contiene l'indicazione puntuale del metodo utilizzato per effettuare i rilievi, consistente in una procedura di aggregazione sul complesso dei dati informatici relativi alle rimesse di denaro (n.15.695 operazioni per complessivi €. 5.980.476,60) perfezionati dalla ditta individuale del ZZ, nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente con i prestatori di servizi di Pagamento specificamente indicati nello stesso verbale al punto 3 nel periodo considerato. Il verbale attesta che i dati acquisiti sono stati privati di eventuali duplicati, normalizzati ed elaborati per individuare le eventuali operazioni frazionate. Le operazioni oggettivamente frazionate sono state individuate estrapolando le transazioni aventi ad oggetto i trasferimenti di denaro per un importo al di sotto della soglia consentita, che nell'arco temporale di sette giorni sono stati inviati verso il medesimo ricevente.
Attraverso l'applicazione dei principi enunciati gli agenti della Guardia di Finanza hanno rilevato casi emblematici di trasferimento di denaro operati lo stesso giorno o in orari ravvicinati o in giorni ravvicinati da parte di diversi mittenti, ma a favore del medesimo beneficiario;
in particolare hanno contestato all'odierno opponente 347 operazioni frazionate, per un importo frazionato complessivo di €. 660.441,07. Tali operazioni sono poi state elencate nella Tabella A, allegata sub doc. 2 al verbale di contestazione.
Alla luce dei rilievi effettuati e della precisa identificazione del procedimento di rilevazione degli illeciti, si ritiene che risulti correttamente accertata la violazione dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 a carico del , per aver trasferito denaro contante tramite il servizio di rimessa di Pt_1 denaro oltre la soglia consentita di euro 1.000,00.
Non coglie nel segno la deduzione di parte ricorrente che vorrebbe vedere esclusa qualsiasi responsabilità per la mancata prova dei fatti contestati, sull'assunto che sono stati identificati i senders, ma non i soggetti esteri riceventi, che potrebbero essere soggetti diversi ma omonimi.
Negli illeciti derivanti dalla violazione delle norme antiriciclaggio ed in particolare nell'art. 49, comma 2, il comportamento da sanzionare viene individuato già nell'avere suddiviso l'importo sopra soglia in trasferimenti sottosoglia intercorsi tra il singolo cliente e l'agente , Pt_1 indipendentemente dai soggetti esteri riceventi, nel periodo di riferimento (7 giorni), con la conseguenza che l'operazione è da considerarsi unitaria, al di là delle motivazioni sottese, seppure lecite, che hanno necessitato il trasferimento complessivo. I trasferimenti di denaro contante all'estero, tramite money transfer sono stati effettuati da ciascun cliente presso lo stesso gestore nell'arco di sette giorni e ciò basta ad integrare la prova della negligenza del , che era tenuto Pt_1 all'osservanza degli obblighi a suo carico e all'adozione di misure organizzative e informatiche utili ad evitare l'elusione delle disposizioni legislative vigenti in materia di antiriciclaggio.
Si ricorda infatti che la violazione della normativa antiriciclaggio è oggettiva e si realizza ogni qualvolta venga attuato il comportamento vietato dalla norma, indipendentemente dallo scopo perseguito dai soggetti e dalla loro eventuale buona fede.
Né può assumere rilevanza alcuna la normativa vigente nei paesi di residenza dei destinatari delle rimesse di denaro verso l'estero, dal momento che, intuitivamente, rileva solo la normativa italiana – in questo caso in tema di antiriciclaggio – che trova applicazione ai soggetti che in Italia attuano trasferimenti di denaro contante tramite money transfer. A conclusioni diverse si deve invece giungere con riferimento alla determinazione del quantum della sanzione comminata.
L'art. 63, commi 1 e 1 ter del D. Lgs. N. 231/2007, che determina i limiti sanzionatori, stabilisce che:
“Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro…….
1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.
Il comma 1 ter dell'articolo citato è stato introdotto dall'art. 18, comma 1 lettera b) del D.L. 26.10.2019 n. 124 ed il dettato legislativo è chiaro nell'indicare l'applicazione alla fattispecie in esame di limiti edittali inferiori a quello applicato nella determinazione del quantum della sanzione, atteso che per le violazioni e contestazioni successive al 1.01.2022 il minimo edittale è fissato in euro
1.000,00 e non in euro 3.000,00.
Pertanto, nella vicenda in questione, tenuto conto che la Guardia di Finanza ha contestato al Pt_1 l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 della legge n. 689/81, la sanzione viene applicata in misura pari al triplo di quella minima edittale stabilita dalla normativa stessa e deve essere rideterminata in euro 3.000,00 anziché in euro 9.000,00 atteso che, lo si ribadisce, il minimo edittale applicabile è pari ad euro 1.000,00.
Del resto dalle allegazioni documentali di parte resistente emerge che il Nucleo di Polizia Finanziaria della Guardia di Finanza di Monza ha dato indicazioni contrastanti dal punto di vista dei limiti della Contr sanzione applicabile già nel verbale di contestazione (all.1 del;
infatti al punto 5 dello stesso la GDF indica che la norma violata è l'art. 49, comma 2 del novellato D. Lgs. 231/2007 e che la norma sanzionatoria è l'art. 63 comma 1 e 1 ter del novellato D. Lgs. 231/2007, specificando poi – sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 50.000,00. Anzi, nello stesso paragrafo la GDF specifica che “Ai fini dell'individuazione del minimo edittale trova applicazione il comma 1ter dell'art. 63 del D. Lgs. 231/2007, che fissa il minimo edittale per le violazioni commesse e contestate dopo il 1.01.2022 ad €. 1.000,00 – in luogo del comma 1 del medesimo articolo – che fissa invece un minimo edittale pari ad € 3.000,00.” Salvo poi, al paragrafo 6 del verbale di contestazione indicare nuovamente i limiti edittali in €. 3.000,00 e €. 150.000,00, con indicazione nel decreto sanzionatorio dell'errata cifra di €. 9.000,00.
Quanto, infine, all'oblazione si rileva che anch'essa è stata effettivamente indicata in misura errata, perché calcolata sulla base dell'errato minimo edittale, tuttavia, si rileva che già negli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981 il ha contestato la mancata prova dei fatti e la mancata integrazione Pt_1 della violazione, con ciò escludendo l'intenzione di pagare l'oblazione. La parte, per propria scelta, quindi, non ha aderito al pagamento della sanzione in misura ridotta, ex art. 16 della legge n. 689/81.
Per quanto attiene alle spese di lite, questo giudice ritiene che sussistano validi motivi che giustificano la decisione di compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio, ex art. 92 c.p.c., atteso che da un lato il provvedimento opposto è risultato fondato, quanto all'an debeatur, dall'altra, l'errore nell'indicazione del minimo edittale applicabile ha determinato l'accoglimento della domanda subordinata formulata dal di rideterminazione in riduzione dell'ammontare della Pt_1 sanzione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da MM ZZ in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale RI Cartoleria di ZZ MM avverso il decreto sanzionatorio n. 855673/A emesso dal dell'Economia e delle Finanze in data CP_1 28.11.2024, rideterminando l'importo della sanzione amministrativa in €.3.000,00;
- spese compensate.
AN, 30 ottobre 2025
Il Giudice
RT AN E' TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa RT AN E' TA,
a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2024 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
AN, 30 ottobre 2025
Il Giudice
RT AN E' TA
N. R.G. 2024/45648
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RT AN E' TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 45648/2024, promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale RI Cartoleria di ZZ MM (P.IVA ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Sauro Pedoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
Studio in Garbagnate Milanese (MI), via Verdi 2.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli (C.F. CP_2
) funzionario delegato dal Dott. (C.F. C.F._3 CP_3
) dirigente dell' di AN presso i cui uffici in C.F._4 Controparte_4
AN, via Tarchetti 6 è domiciliato.
RESISTENTE/I
OGGETTO: Opposizione a decreto sanzionatorio ex art. 22 e ss. L. 689/1981
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 18.12.2024, il , in proprio e nella sua qualità Pt_1 di rappresentante della ditta individuale RI Cartoleria di ZZ MM, ha impugnato il decreto sanzionatorio n° 855673/A, del 28.11.2024, con il quale il
[...] Contr
di AN (di seguito , ha ingiunto di pagare, entro Controparte_5 trenta giorni dalla notifica, l'importo di € 9.020,00, per aver violato l'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231, modificato e integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n. 90, per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo di euro 660.441,07.
Il ha dedotto la seguente vicenda. Pt_1
Il sig. MM ZZ è titolare della ditta individuale RI Cartoleria di ZZ MM ed esercita l'attività di “Money Tranfer” nel Phone Center sito a Limbiate (MB), in via RI 178. In particolare, il ricorrente riceve soldi dai clienti e, tramite società appositamente autorizzate di cui è mandatario, ordina i versamenti di denaro al destinatario straniero;
le società mandanti, ricevuti gli ordini, eseguono i pagamenti al destinatario straniero e riconoscono una provvigione al su ogni transazione. Pt_1
In data 5.10.2023 la Guardia di Finanza ha consegnato all'odierno ricorrente verbale con cui ha accertato la violazione dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 231/2007, per esecuzione di plurimi trasferimenti di denaro sopra-soglia, contestando numerosi pagamenti frazionati di importi inferiori a € 1.000, ma eseguiti da senders diversi a beneficio di un unico destinatario che nella stessa giornata o in prossimità ha ricevuto complessivamente più di € 1.000.
In data 18.10.2023 il ha trasmesso scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81; all'esito del Pt_1 Contr procedimento il ha emesso e notificato il provvedimento oggi impugnato.
La difesa del ha dedotto la mancata prova dei fatti contestati, dal momento che sono stati Pt_1 identificati i senders, ma non i soggetti esteri riceventi, con la conseguenza che potrebbero sussistere due soggetti diversi ma omonimi;
ha poi dedotto un errore nella determinazione del pagamento in misura ridotta, in violazione dell'art. 16 L. 689/1981, il mancato accertamento dei limiti ai versamenti vigenti nei paesi di destinazione.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato o, in subordine la riduzione del dovuto nei limiti della minor somma ritenuta di giustizia.
Con decreto del 15.01.2025 il Giudice fissava l'udienza di comparizione all'8.04.2025, onerando parte ricorrente delle rituali notifiche.
Si è costituito, con comparsa depositata telematicamente in data 20.03.2025, il
[...]
, eccependo in via preliminare l'incompetenza di questo giudice a Controparte_1 favore del Tribunale di Monza, atteso che gli accertamenti di cui è causa sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Monza;
ha poi dedotto l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto impugnato e nel merito ha impugnato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, argomentando in ordine alla regolarità di tutto il procedimento amministrativo che ha portato all'emissione del decreto sanzionatorio e deducendo l'assoluta infondatezza e contrasto con il dettato legislativo delle tesi poste dalla difesa del a fondamento dell'opposizione. Pt_1
Ha, pertanto, concluso chiedendo, via preliminare, di respingere l'istanza cautelare proposta e nel merito, di respingere il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conferma del decreto sanzionatorio e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
All'esito dell'udienza del 8.04.2025, il giudice si riservava in particolare sull'eccezione Contr d'incompetenza formulata dalla difesa del con ordinanza in pari data, respingeva l'eccezione d'incompetenza e constatata la natura documentale della controversia rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio del 16.10.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza, assegnando altresì termine fino al 30.09.2025 per il deposito di memorie conclusive e nota spese. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2025 il giudice, lette le note conclusive delle parti, ha pronunciato sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza.
Il ricorso proposto dal è solo in parte fondato e può trovare accoglimento nei seguenti termini. Pt_1
Quanto all'eccezione preliminare d'incompetenza di questo Giudice a favore del Tribunale di Monza, Contr formulata dalla difesa del n sede di costituzione, si osserva che la stessa non è fondata atteso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 150/2011 asserisce testualmente che “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”. Dal Processo Verbale di Accesso e controllo del 20.07.2023 emerge che il ha commesso la violazione presso il luogo Pt_1 d'esercizio della ditta individuale “RI cartoleria di ZZ MM”, in Limbiate (MB) alla via RI n. 178, comune che pur appartenendo geograficamente alla provincia di Monza e Brianza, ricade nella competenza del Tribunale di AN. In punto d'individuazione del giudice territorialmente competente a giudicare in materia di sanzioni amministrative la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha indicato una presunzione semplice di coincidenza tra il luogo della commissione dell'illecito e il luogo dell'accertamento dell'infrazione, specificando poi, però, che si deve tenere conto del “…luogo della commissione del fatto quando questo risulta pacificamente diverso da quello dell'accertamento”; in particolare, l'operatività della presunzione indicata deve essere esclusa allorquando dal verbale di contestazione risulti un luogo della consumazione dell'illecito diverso da quello dell'accertamento, da intendersi quale mero luogo di reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (Cass. 10917/2003). La Suprema Corte ha chiarito che “allorquando tale unicità logica si spezzi – perché la commissione del fatto è pacificamente avvenuta in luogo diverso dall'accertamento – è il luogo della commissione del fatto a prevalere, rispetto a quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commessa infrazione rivive il criterio dell'accertamento, unico a poter ricondurre ad unità i
“diversi luoghi” in cui sono state commesse le varie infrazioni” (Cass. sez. VI civ. n. 7397/2014).
Nella fattispecie in esame, il luogo della commissione del fatto come risultante dalla documentazione allegata, si trova innegabilmente presso la Ditta del ZZ, in via RI n. 178 a Limbiate, con radicamento della competenza presso il Tribunale di AN.
Quanto al merito, parte ricorrente ha impugnato il decreto sanzionatorio contestando di avere superato la soglia identificata come limite massimo di movimentazione del denaro ed in particolare l'attività di accertamento posta in essere dalla Guardia di Finanza.
L'art. 49 D. Lgs. 231/2007, rubricato “Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore” stabilisce, al primo comma, che: “È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche
o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati
e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta Controparte_7 elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del D. Lgs. 27.01.2010 n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma c.c. e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.” Il secondo comma dell'articolo citato recita “Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1.09.1993, n. 385, la soglia è di 1.000 euro.” Dalla documentazione agli atti emerge che il , nella sua qualità - tramite la propria ditta Pt_1 individuale - di agente in attività finanziaria nei servizi di rimessa di denaro (cd. money transfer), è stato oggetto, in data 20.07.2023, di un accertamento da parte della Guardia di Finanza, che gli ha contestato la violazione dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. 231/2007, per avere effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo di euro 660.441,07.
La normativa vigente specifica che la soglia fissata per il trasferimento di denaro contante in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (di cui all'art. 49, comma 1 citato), è pari a 1.000 euro e che il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati, ai sensi dell'art. 49, comma 1. L'art. 1, comma 2, lett. v) del decreto 231/2007 definisce “operazione frazionata”: “un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
In particolare, in sede d'accertamento la Guardia di Finanza ha rilevato che nel periodo oggetto di verifica, l'odierno ricorrente aveva effettuato n. 347 rimesse di denaro contante verso l'estero, mediante operazioni frazionate, eseguite nell'arco di sette giorni, avvalendosi di diversi istituti di pagamento, quindi, in un arco temporale fino a sette giorni e/o tra intermediari diversi, consentendo ai propri clienti, in tal modo, l'elusione del limite stabilito dalla norma antiriciclaggio.
Quanto alle contestazioni elevate a carico del e alle rilevazioni compiute dalla Guardia di Pt_1
Finanza occorre richiamare i seguenti principi:
- la ratio della normativa antiriciclaggio è contrastare il fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecite;
la violazione della normativa è oggettiva e si realizza ogni qualvolta viene attuato il comportamento vietato dalla norma, indipendentemente dallo scopo perseguito dai soggetti e dalla loro eventuale buona fede. Gli illeciti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo citato sono illeciti di pericolo astratto, in quanto hanno la funzione di prevenire spostamenti di denaro non tracciabili, a prescindere dalla liceità dell'operazione economica ad essi sottesa, con la conseguenza che l'attivazione della reazione punitiva statuale consegue non alla lesione dell'interesse finale che il legislatore ha avuto di mira, ma alla violazione di norme che concretizzano interessi strumentali alla protezione del bene tutelato;
- in base all'art. 2700 c.c., i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno fede sino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di aver personalmente compiuto o contestato e, pertanto, l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza rende incontrovertibile l'avvenuta infrazione. L'applicazione dei principi enunciati alla fattispecie concreta determina che la violazione della norma contestata debba ritenersi integrata.
Contr Nel redigere il verbale di contestazione del 20.07.2023 (doc. 1 del , infatti, gli Agenti della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività ispettiva, hanno puntualmente richiamato la normativa di riferimento, con l'indicazione delle specifiche norme violate e delle corrispondenti norme sanzionatorie, la ratio e le finalità della normativa violata, le diverse possibili tecniche di Contr frazionamento utilizzate a scopo elusivo, le diverse circolari del che hanno esplicitato i criteri in base ai quali valutare l'ammontare delle singole operazioni di trasferimento;
con foglio n. 65633/2008 il Ministero ha evidenziato che rientra comunque nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla norma. Il verbale di contestazione ha dato atto delle autorizzazioni di cui era in possesso la ditta del ricorrente e di tutte le acquisizioni documentali effettuate in sede di accertamento.
Con particolare riferimento all'esame delle operazioni di rimessa di denaro, il verbale dà atto che delle singole fasi di controllo è stato redatto verbale giornaliero una copia del quale è stata consegnata al , è stato identificato un periodo oggetto d'interesse (1.0.2021 – 20.07.2023); il verbale Pt_1 contiene l'indicazione puntuale del metodo utilizzato per effettuare i rilievi, consistente in una procedura di aggregazione sul complesso dei dati informatici relativi alle rimesse di denaro (n.15.695 operazioni per complessivi €. 5.980.476,60) perfezionati dalla ditta individuale del ZZ, nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente con i prestatori di servizi di Pagamento specificamente indicati nello stesso verbale al punto 3 nel periodo considerato. Il verbale attesta che i dati acquisiti sono stati privati di eventuali duplicati, normalizzati ed elaborati per individuare le eventuali operazioni frazionate. Le operazioni oggettivamente frazionate sono state individuate estrapolando le transazioni aventi ad oggetto i trasferimenti di denaro per un importo al di sotto della soglia consentita, che nell'arco temporale di sette giorni sono stati inviati verso il medesimo ricevente.
Attraverso l'applicazione dei principi enunciati gli agenti della Guardia di Finanza hanno rilevato casi emblematici di trasferimento di denaro operati lo stesso giorno o in orari ravvicinati o in giorni ravvicinati da parte di diversi mittenti, ma a favore del medesimo beneficiario;
in particolare hanno contestato all'odierno opponente 347 operazioni frazionate, per un importo frazionato complessivo di €. 660.441,07. Tali operazioni sono poi state elencate nella Tabella A, allegata sub doc. 2 al verbale di contestazione.
Alla luce dei rilievi effettuati e della precisa identificazione del procedimento di rilevazione degli illeciti, si ritiene che risulti correttamente accertata la violazione dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 a carico del , per aver trasferito denaro contante tramite il servizio di rimessa di Pt_1 denaro oltre la soglia consentita di euro 1.000,00.
Non coglie nel segno la deduzione di parte ricorrente che vorrebbe vedere esclusa qualsiasi responsabilità per la mancata prova dei fatti contestati, sull'assunto che sono stati identificati i senders, ma non i soggetti esteri riceventi, che potrebbero essere soggetti diversi ma omonimi.
Negli illeciti derivanti dalla violazione delle norme antiriciclaggio ed in particolare nell'art. 49, comma 2, il comportamento da sanzionare viene individuato già nell'avere suddiviso l'importo sopra soglia in trasferimenti sottosoglia intercorsi tra il singolo cliente e l'agente , Pt_1 indipendentemente dai soggetti esteri riceventi, nel periodo di riferimento (7 giorni), con la conseguenza che l'operazione è da considerarsi unitaria, al di là delle motivazioni sottese, seppure lecite, che hanno necessitato il trasferimento complessivo. I trasferimenti di denaro contante all'estero, tramite money transfer sono stati effettuati da ciascun cliente presso lo stesso gestore nell'arco di sette giorni e ciò basta ad integrare la prova della negligenza del , che era tenuto Pt_1 all'osservanza degli obblighi a suo carico e all'adozione di misure organizzative e informatiche utili ad evitare l'elusione delle disposizioni legislative vigenti in materia di antiriciclaggio.
Si ricorda infatti che la violazione della normativa antiriciclaggio è oggettiva e si realizza ogni qualvolta venga attuato il comportamento vietato dalla norma, indipendentemente dallo scopo perseguito dai soggetti e dalla loro eventuale buona fede.
Né può assumere rilevanza alcuna la normativa vigente nei paesi di residenza dei destinatari delle rimesse di denaro verso l'estero, dal momento che, intuitivamente, rileva solo la normativa italiana – in questo caso in tema di antiriciclaggio – che trova applicazione ai soggetti che in Italia attuano trasferimenti di denaro contante tramite money transfer. A conclusioni diverse si deve invece giungere con riferimento alla determinazione del quantum della sanzione comminata.
L'art. 63, commi 1 e 1 ter del D. Lgs. N. 231/2007, che determina i limiti sanzionatori, stabilisce che:
“Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro…….
1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.
Il comma 1 ter dell'articolo citato è stato introdotto dall'art. 18, comma 1 lettera b) del D.L. 26.10.2019 n. 124 ed il dettato legislativo è chiaro nell'indicare l'applicazione alla fattispecie in esame di limiti edittali inferiori a quello applicato nella determinazione del quantum della sanzione, atteso che per le violazioni e contestazioni successive al 1.01.2022 il minimo edittale è fissato in euro
1.000,00 e non in euro 3.000,00.
Pertanto, nella vicenda in questione, tenuto conto che la Guardia di Finanza ha contestato al Pt_1 l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 della legge n. 689/81, la sanzione viene applicata in misura pari al triplo di quella minima edittale stabilita dalla normativa stessa e deve essere rideterminata in euro 3.000,00 anziché in euro 9.000,00 atteso che, lo si ribadisce, il minimo edittale applicabile è pari ad euro 1.000,00.
Del resto dalle allegazioni documentali di parte resistente emerge che il Nucleo di Polizia Finanziaria della Guardia di Finanza di Monza ha dato indicazioni contrastanti dal punto di vista dei limiti della Contr sanzione applicabile già nel verbale di contestazione (all.1 del;
infatti al punto 5 dello stesso la GDF indica che la norma violata è l'art. 49, comma 2 del novellato D. Lgs. 231/2007 e che la norma sanzionatoria è l'art. 63 comma 1 e 1 ter del novellato D. Lgs. 231/2007, specificando poi – sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 50.000,00. Anzi, nello stesso paragrafo la GDF specifica che “Ai fini dell'individuazione del minimo edittale trova applicazione il comma 1ter dell'art. 63 del D. Lgs. 231/2007, che fissa il minimo edittale per le violazioni commesse e contestate dopo il 1.01.2022 ad €. 1.000,00 – in luogo del comma 1 del medesimo articolo – che fissa invece un minimo edittale pari ad € 3.000,00.” Salvo poi, al paragrafo 6 del verbale di contestazione indicare nuovamente i limiti edittali in €. 3.000,00 e €. 150.000,00, con indicazione nel decreto sanzionatorio dell'errata cifra di €. 9.000,00.
Quanto, infine, all'oblazione si rileva che anch'essa è stata effettivamente indicata in misura errata, perché calcolata sulla base dell'errato minimo edittale, tuttavia, si rileva che già negli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981 il ha contestato la mancata prova dei fatti e la mancata integrazione Pt_1 della violazione, con ciò escludendo l'intenzione di pagare l'oblazione. La parte, per propria scelta, quindi, non ha aderito al pagamento della sanzione in misura ridotta, ex art. 16 della legge n. 689/81.
Per quanto attiene alle spese di lite, questo giudice ritiene che sussistano validi motivi che giustificano la decisione di compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio, ex art. 92 c.p.c., atteso che da un lato il provvedimento opposto è risultato fondato, quanto all'an debeatur, dall'altra, l'errore nell'indicazione del minimo edittale applicabile ha determinato l'accoglimento della domanda subordinata formulata dal di rideterminazione in riduzione dell'ammontare della Pt_1 sanzione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da MM ZZ in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale RI Cartoleria di ZZ MM avverso il decreto sanzionatorio n. 855673/A emesso dal dell'Economia e delle Finanze in data CP_1 28.11.2024, rideterminando l'importo della sanzione amministrativa in €.3.000,00;
- spese compensate.
AN, 30 ottobre 2025
Il Giudice
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