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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale Ordinario di
Bari, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 12257, avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 32 D.lgs. 150/2011”, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa Parte_1 ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
-attrice/opponente-
E
in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Impedovo Monica e Strada Alessia;
-convenuta/opposta -
///
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate per l' udienza del 09.01.2025 celebrata in forma cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato l' proponeva opposizione ex Parte_1 art. 32 del D.lgs. 150/2011 avverso l'Ingiunzione fiscale, emanata ai sensi del R.D. 639/1910 prot. 0086621 del 29.06.2016, con la quale la Controparte_2 le aveva intimato il pagamento della somma di € 5.281.983,61 a titolo di rimborso delle
[...] somme versate per la locazione degli immobili adibiti a sede dell' a partire Parte_2 dall'entrata in vigore della L.n.508/1999 e fino al primo trimestre dell'anno 2016.
1.1.Nello specifico l'opponente deduceva che:
- in attuazione della legge n. 23/96, che onerava le Province (e successivamente le
[...]
) di sostenere le spese di manutenzione degli edifici delle Accademie di Arti e CP_2 Pt_1 dei Conservatori , erano stati trasferiti alla Provincia di i contratti di locazione n. 2745/1/A Pt_1
(registrato a il 04.04.1991) e n. 8408/A (registrato a il 18.11.1992) relativi ai locali siti in Pt_1 Pt_1 alla via Re David nn. 181 c/d/e, 185, 185 a/b/c, 189 a^/c ang. via De Ruggiero, di proprietà Pt_1 della (successivamente e sedi dell' Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 opponente;
- a seguito del recesso anticipato dai suddetti contratti, la Provincia di Bari aveva stipulato con la il contratto n. rep. 48181 del 23.10.2003 per la locazione del suddetto immobile Controparte_4 nonché del locale di via Gobetti n. 8;
- successivamente all'entrata in vigore della L.n.508/1999 di riforma dei Conservatori e delle
Accademie di Belle Arti e che aveva elevato tali istituzioni a sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca, con autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, la , ritenendo che tale legge avesse abolito l'onere Controparte_2 di sostenere i costi dei canoni di locazione ed oneri accessori precedentemente sostenuti ai sensi dell'art 3 della L. n. 23 /1996, le aveva notificato l'Ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 prot.
0086621 del 29.06.2016 con la quale le aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti dall'entrata in vigore della L.n.508/99 sino all'anno 2015 per complessivi €5.281.983,61, di cui € 5.203.368,87 a titolo di canoni di locazione, oneri condominiali, imposta di registro e spese di ripristino immobile ,
€1.236,00 a titolo di imposta di registro anno 2016 ed €77.378,74 per canoni di locazione primo trimestre 2016;
- tale pretesa restitutoria si fondava su presupposti giuridici errati in quanto la L.n.508/1999, ed il successivo D.P.R. n. 132/2003, non avevano disposto alcunché in merito alle spese di gestione di tali istituzioni né avevano abrogato gli oneri di cui all'art. 3 della L.n.23/1996, oltre a porsi in contrasto con la ratio della stessa legge n. 508/1999 finalizzata esclusivamente ad equiparare i soli titoli di studio delle accademie e dei conservatori a quelli universitari per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per i quali ne era previsto il possesso e non anche a modificare la disciplina giuridica degli istituti, significativamente diversa;
- l'erroneità della pretesa creditoria emergeva anche dai pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato, nn. 77337/8/9 del 20.07 2000 e 72441 del 17.05.2004, menzionati nell'ordinanza opposta, e dall'interpretazione del M.i.u.r., conforme al parere dell'Avvocatura, oltre che dal comportamento della stessa Provincia la quale, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 508/1999, aveva stipulato a proprio nome il contratto di locazione n. rep. 48181 del 23.10.2003, convinta di ottemperare ai propri adempimenti , tanto da rifiutarsi di fornirne copia all'opponente ritenendola priva di interesse giuridicamente rilevante;
- la pretesa risarcitoria si appalesava, altresì, carente dei presupposti di cui all'art. 2034 c.c. trattandosi di debito proprio e non essendo l' il debitore, oltre che errata nel quantum sia ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 c.c. ( limitativo del risarcimento all'entità dell'arricchimento, da computarsi in base al valore locativo di immobili analoghi nel periodo di validità del contratto) sia in quanto relativa ad importi precedenti all'occupazione del locale, avvenuta nel 2003, e ad annualità ormai prescritte.
1.2. Ciò premesso, concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'ingiunzione opposta e, in via subordinata, l'annullamento parziale della stessa con esclusione degli importi prescritti e limitatamente al solo arricchimento conseguito, con vittoria di spese di lite.
2.La costituitasi in giudizio, eccepiva la fondatezza della propria pretesa Controparte_2 precisando di avere attivato, con la determina n. 6041/15, le procedure per la disdetta del contratto di locazione, la voltura delle utenze idriche ed elettriche ed il recupero delle somme non dovute corrisposte in favore delle in ragione delle pronunce n. 19287/14 della Corte di Cassazione Parte_2
Civile e n. 2401/14 del Consiglio di Stato che avevano statuito la sussistenza dell'onere in capo al
[...]
, ai sensi della L.n.508/1999, di provvedere alle spese ordinarie e straordinarie di gestione dei Controparte_5
Conservatori statali e delle Parte_2
Aggiungeva di avere messo in mora l'opponente per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte
(in ottemperanza al parere n. 77337/8/9 del 20.07.2000 dell'Avvocatura Generale dello Stato) con le note n.
148510 del 09.11.2015, n. 11751 del 27.01.2016, 22237 del 16.02.2016 e n. 45211 del 04.04.2016.
Evidenziava, infine, che l'opponente aveva riconosciuto la propria posizione debitoria prestandovi acquiescenza, chiedendo il rinnovo del contratto di cui era a conoscenza e consapevole dell'onere sostenuto dalla Provincia.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
3.Concessi i termini per le memorie istruttorie, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza, celebrata in forma cartolare, del 09.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
///
4.L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
5.Al riguardo occorre preliminarmente evidenziare che il procedimento di ingiunzione di cui al R.D. n.
639/1910 prevede che la pubblica amministrazione possa predisporre ex se il titolo esecutivo per la tutela e la realizzazione del proprio credito ed intimare, di conseguenza, il precetto realizzando i presupposti per procedere all'esecuzione forzata, salva l'opposizione del debitore.
Osserva la giurisprudenza che quest'ultima, prevista dall' art. 3 del citato R.D. n. 639 del 1910, “(…)non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante pertanto la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione eventualmente dedotti ma involge , pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto- forma della stessa” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
3843 del 08/02/2023).
Quanto alla natura del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di cui al R.D. , la Cassazione così si esprime: “Sull'oggetto di tale controversia, superando pregresse oscillazioni ermeneutiche,
l'orientamento del giudice della nomofilachia è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per
l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (sul tema, cfr. Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass. 31/07/2020, n. 16470; Cass. 12/12/2017, n.
29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792)”.
Si è, quindi, ritenuto che “ L'ingiunzione c.d. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale). Le descritte, complesse caratteristiche dell'ingiunzione in parola importano, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativi (ad esempio,
l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiedono altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l'esistenza e la determinazione quantitativa di quest'ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U, 25/05/2009, n. 11992) (Cass. civ., ord. 23344/2022).
Riguardo agli oneri probatori , la PR Corte, in conformità al precedente consolidato orientamento, ha precisato che “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali
e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie. (Cass., 16/05/2016, n. 9989, ma anche Cass., 26/09/2019, n. 24040, in cui si chiarisce che tale posizione di attore sostanziale vale, come inevitabile nella ricostruita chiave ermeneutica, sia in tema di entrate tributarie, pubbliche, che in ambito privatistico (Ord. n. 9381/21).
6.Nel caso di specie l' ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione prot. 0086621 del 29.06.2016 emessa dalla ai sensi del D.R.639/10 Controparte_2 eccependo l'insussistenza del credito restitutorio vantato dalla controparte per mancanza dei relativi presupposti ed asserendo di non essere debitrice delle somme intimate alla luce della previsione di cui all'art
3 della L.n. 23 /96 ancora vigente.
Ha, pertanto, contestato il credito nell'an e nel quantum.
7. Di diverso avviso è la secondo la quale la pretesa restitutoria sottesa all'ingiunzione Controparte_2 troverebbe il suo fondamento inequivoco sulla L. 508/1999 e, quanto all'importo , sulle somme indebitamente versate con riferimento ai contratti di locazione.
8.Ebbene, facendo applicazione dei suesposti principi dettati dalla PR Corte e dovendo, pertanto, delibare la pretesa sostanziale vantata dall'opposta , deve dirsi che il credito posto a base dell'ordinanza ingiunzione impugnata appare privo dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ed invero, anche volendo aderire all'interpretazione fornita dalla PR Corte , peraltro con un unico ed isolato arresto in materia (sentenza n. 19287/2014), secondo la quale l'onere di provvedere alle spese di manutenzione delle sedi dei conservatori e delle accademie di belle arti posto a carico delle Province ai sensi dell'art. 3 della L n. 23/96 sarebbe venuto meno per effetto della riforma attuata con la l.n.508/1999, va evidenziato che, dalla documentazione in atti e posta a sostegno della pretesa della Controparte_2
non sono emersi elementi idonei a far ritenere sussistenti i necessari requisiti di certezza, liquidità ed
[...] esigibilità del credito vantato, il cui onere probatorio è posto a carico dell'opposta ai sensi dell'art.2697 c.c .
A tal proposito va evidenziato che la ha intimato con l'ordinanza ingiunzione in oggetto Controparte_2 la restituzione dell'importo di € 5.281.983,61 complessivi, di cui € 5.203.368,87 a titolo di canoni di locazione, oneri condominiali, imposta di registro e spese di ripristino immobile a far data dall'entrata in vigore della L.n.508/99, fino all'anno 2015; €1.236,00 a titolo di imposta di registro anno 2016 ed
€77.378,74 per canoni di locazione del primo trimestre 2016.
Essa, tuttavia, non ha esibito i contratti di locazione n. 2745/1/A (reg. a il 04.04.1991) e n. 8408/A (reg. Pt_1
a il 18.11.1992) pur essendo essi il titolo su cui si fonda una parte dell'asserito credito. Pt_1
Ad avviso della scrivente si tratta di un'omissione probatoria di non poco conto se si considera che detti documenti disciplinano decorrenza ed importo del canone dovuto e dettano, più in generale, le clausole di regolamentazione del rapporto. La loro produzione rileva , infatti , non solo ai fini della prova del titolo della pretesa restitutoria, ma anche ai fini della determinazione dell'importo esatto delle somme versate con riferimento ai contratti anteriori a quello del 2003 e ad essi imputabili.
Analogamente la non ha fornito alcun elemento attestante l'avvenuto pagamento degli Controparte_2 importi richiesti né il titolo degli importi dovuti ed eventualmente pagati a titolo di oneri accessori o di imposta di registro.
E ciò , ancora una volta, a discapito della prova della certezza del credito.
Né può sopperire a tale carenza il prospetto riepilogativo delle somme versate dall'anno 2000 al 2015 per la locazione degli immobili sedi dell' allegato all'ordinanza ingiunzione atteso che tale Parte_1 nota è frutto di elaborazione unilaterale e discrezionale dell'amministrazione, è generica, e non è accompagnata da alcuna documentazione di prova dell'effettivo pagamento degli importi ivi indicati.
Peraltro, l'importo portato nell'ordinanza ingiunzione con riferimento all'imposta di registro anno 2016 e canoni di locazione I trimestre 2016 (rispettivamente € 1236,00 ed € 77.378,74) non trova conforto nel contratto esibito (quello del 23.10.2003) dove si fa riferimento ad una rata trimestrale di € 62.500,00 e di €
2000,00 per spese accessorie .
Di conseguenza, in assenza di documentazione probatoria ed esplicativa dei citati importi , non può considerarsi né certo né liquido neppure il credito riferito al rapporto di locazione fondato sul contratto del
2003.
Analogamente neppure è possibile evincere dal prospetto allegato all'ordinanza l'effettiva sussistenza del credito relativo alle spese di ripristino immobile, genericamente quantificate in € 100.000,00.
Né tale certezza è rinvenibile dalle note di sollecito inviate dall'opposta all' Parte_1 esibite in atti atteso che le uniche note di sollecito del 27.01.2016, 16.02.2016 e 04.04.2016 fanno riferimento ai soli importi di €1.236,00, per imposta di registro ed € 77.378,74 per canoni di locazione del primo trimestre 2016.
Diversamente da quanto affermato dall'opposta, secondo la quale il credito sarebbe incontestato nel suo ammontare, l' ha invero eccepito la prescrizione quantomeno decennale ritenendo, pertanto, non Parte_1 dovuti gli importi maturati antecedentemente al 22.10.2005 considerando la nota del 22.10.2015 il primo ed unico atto interruttivo.
A tali considerazioni deve, in ogni caso, aggiungersi che l'opposta ha affermato di avere provveduto al pagamento delle spese di gestione relative agli anni 2015 e 2016 pur sapendo di non essere debitrice delle somme versate ed esclusivamente per garantire lo svolgimento dell'attività didattica e, dunque, senza l'erronea convinzione di essere parte debitrice, requisito necessario ai sensi dell'art. 2036 c.c. per il diritto alla ripetizione dell'indebito soggettivo.
Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che “non sussiste indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore, salva la surrogazione del solvens nei diritti del creditore” ( Cass. civ. n. 17120/02; n. 1981/95). Sulla scorta delle suesposte considerazioni l'opposizione va, quindi, accolta.
In buona sostanza la , assumendo che vi sia stato un indebito soggettivo e che Controparte_2 erroneamente abbia pagato un debito altrui , ha chiesto all' la restituzione di Parte_2 quanto corrisposto a titolo di canoni di locazione , spese accessorie e di ristrutturazione.
A sostegno della pretesa ha invocato la novella del 1999 corredando l'ingiunzione di un prospetto riepilogativo.
Deve, tuttavia, osservarsi che, in sede di giudizio di opposizione, il compito del giudice è quello di verificare la fondatezza del credito sotteso all'atto impositivo.
Nel caso di specie non viene, quindi, tanto in rilievo la questione della portata innovativa del 1999 , quanto piuttosto quella dell'esistenza del credito vantato nei suoi imprescindibili caratteri della certezza e determinazione.
Tanto fa parte dell'onere probatorio a carico dell'opposta-attrice in senso sostanziale e da esso non può prescindersi.
A tal proposito deve sottolinearsi come, pur a fronte della citata legge, la Provincia abbia continuato a pagare il canone di locazione ed a sostenere le spese giungendo anche a stipulare un nuovo contratto nel
2003.
Pertanto appare difficilmente invocabile l'errore scusabile richiesto dall'art. 2036 cc , per vero neppure convintamente invocato dall'opposta.
Quanto all'ingiustificato arricchimento, fattispecie a cui l'opposto sembrerebbe ricondurre la vicenda sia pure in estremo subordine (vedasi memoria conclusionale), deve evidenziarsi il difetto di prova.
Infatti, nel caso di versamento di somme di denaro, la parte che ne chiede la restituzione deve dimostrare in maniera rigorosa gli elementi costitutivi della sua pretesa, ossia la consegna della somma ed il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della restituzione.
Sotto tale profilo si è già detto delle plurime carenze probatorie.
9.Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione n. prot. 0086621 del 29.06.2016 deve essere annullata in quanto illegittima.
10.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, (scaglione di riferimento ricompreso tra € 4.000.000,00 e € 8.000.000,00 ), calcolati con applicazione dei minimi tariffari in ragione della bassa complessità della causa (avente natura documentale) e dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 fiscale n.0086021 del 29.06.2016, emessa dalla nella causa civile di Controparte_1 primo grado iscritta al n. R.G. 12257/16, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.0086021 del 29.06.2016; 2) condanna la in persona del legale rappresentante pt, alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali sostenute dall'opponente che liquida in € 1713,00 per esborsi ed € 26.123,20 per compensi professionali, rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 4.04.2025
Il giudice
Cristina Fasano