Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio – Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore Dott. Federico Ria - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello n. 1075/2023, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.1.2025,
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Bambina Stefania Masci, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di appello, domiciliata presso il suo indirizzo PEC;
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Stefania Valeri e Mario Battaglia, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in L'Aquila, via Buccio snc. Appellata
e in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_2
Del Re, domiciliata presso lo studio del difensore in Vasto, via San Giovanni da Capestrano n. 4.
Appellata
avverso la sentenza n. 277/2023 pubblicata dal Tribunale di Vasto il 14.09.23, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, così decidere:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare nulla la sentenza n° 277/2023 pubblicata un data
14.09.2023 emessa dal Tribunale di Vasto a firma della dott.ssa Elisa Ciabattani;
IN VIA SUBORDINATA: riformare la sentenza nel capo 3 sull'an debeatur della richiesta risarcitoria, dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa della CP_1
e dell'Ente Provincia di Chieti, per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro
[...] titolo, per le ragioni di cui in premessa, a risarcire i danni subiti dalla parte attrice, Parte_1
, in conseguenza del sinistro di cui è causa.
[...]
Con vittoria di spese e competenze.”
Per appellata: Controparte_2
“Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita: 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello nei confronti della ex art. 342 c.p.c., per il formarsi del giudicato interno al capo Controparte_2 n. 2 della sentenza impugnata;
2) Nel merito respingere l'appello proposto dalla quanto Pt_1 infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza gravata per le ragioni sopraesposte;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che, all'uopo, si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , Parte_1 Controparte_1 quantificate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e oneri come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_2 quantificate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e oneri come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Questi lo svolgimento del processo e i fatti come sintetizzati dal Primo Giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 18.2.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la , in persona del Controparte_1 Presidente p.t., e la in persona del Presidente p.t., per ottenere l'integrale ristoro Controparte_2 dei danni conseguiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.6.2017, alle ore 5.15 circa, in agro del Comune di San Buono a causa dell'impatto con un cinghiale che improvvisamente attraversava la sede stradale andando ad impattare con il mezzo condotto dalla stessa. Chiedeva, previo accertamento della responsabilità degli Enti convenuti nella causazione del sinistro, la condanna degli stessi, ciascuno per il loro titolo, al risarcimento integrale del danno patito, quantificato in complessivi € 23.786,65 (€ 20.786,65 per lesioni alla persona ed € 3.000,00 per danni materiali), oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta depositata presso la Cancelleria in data 30.3.2020 si è costituita in giudizio la , in persona del Presidente p.t., che, in via preliminare, ha evidenziato Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva, spettante alla a cui sono demandate Controparte_2 le funzioni amministrative e gestionali attinenti alla fauna selvatica. Nel merito, ha contestato le pretese attoree sia nell'an che nel quantum, ritenendole infondate e comunque eccessive e sproporzionate.
Con comparsa di risposta depositata il 26.10.2020 si è costituita in giudizio la Controparte_2 che, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo responsabile al controllo della fauna selvatica, in via esclusiva, la Nel merito ha contestato CP_1 la fondatezza della domanda, in mancanza di allegazione e prova dei presupposti ex art. 2043 c.c., e il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno. Sotto il profilo del quantum debeatur, ha contestato la pretesa risarcitoria in quanto eccessiva e sproporzionata La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.09.23 con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; quindi è stata definita con il rigetto della domanda di risarcimento di parte attrice, in quanto il Tribunale adito, dopo aver individuato nella il soggetto responsabile di eventuali danni da CP_1 fauna selvatica, ha rilevato che non risultassero provati né il fatto storico, né l'esatta dinamica del sinistro.
La sentenza è stata impugnata da , la quale ne ha chiesto la riforma reiterando la Parte_1 domanda di risarcimento sulla base di un unico motivo.
Si sono costituite la , eccependo la infondatezza del gravame nel merito per difetto Controparte_1 di sostegno probatorio della domanda, e la Provincia di Chieti, la quale ha eccepito, oltre al difetto di allegazione probatoria, anche il giudicato interno sul suo difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza dell'8.1.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto quanto appresso.
“Orbene, passando all'esame del caso di specie, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. In particolare, risulta dagli atti di causa e dalla prova orale espletata che non vi sia alcun testimone oculare del sinistro per cui è causa. In particolare, il teste che ha prestato le prime cure all'attrice, ha dichiarato di non Testimone_1 aver assistito all'impatto e di aver notato la carcassa di un cinghiale solo dopo due ore dall'incidente, a cento metri di distanza dal punto in cui aveva visto l'auto dell'attrice ferma, mentre ripercorreva la strada nello stesso senso di marcia della Anche Pt_1 Tes_2
, marito dell'attrice, all'udienza del 14.1.2022, ha dichiarato di aver raggiunto il luogo
[...] del sinistro solo in un momento successivo al sinistro, dopo almeno tre quarti d'ora (“Son dovuto prima rientrare a casa, dalla piazza, per prendere l'autovettura; il luogo del sinistro, un po' prima di dista circa tre quarti d'ora da casa mia”) e ha aggiunto di non aver visto alcun cinghiale Per_1 sulla carreggiata (“Tanto mi è stato riferito dal signore che ha soccorso mia moglie. Preciso di non aver visto alcun cinghiale”). L'assenza di testimoni e/o di riscontri nel presente procedimento circa le modalità del sinistro rende assolutamente incerta la ricostruzione della dinamica e, dunque, il fatto storico come narrato dall'attrice. In virtù dei principi di diritto sopra espressi, peraltro, non risulta provato che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto, in concreto, un carattere di imprevedibilità e irrazionalità tale da rendere inevitabile l'impatto. Anzi, il teste , recatosi sul luogo del Tes_2 sinistro dopo il presunto impatto, ha dichiarato “Quando io sono sopraggiunto sul luogo del sinistro vi erano buone condizioni di visibilità”. Peraltro, dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo (doc. 1 fascicolo parte attrice) risulta che l'incidente sia avvenuto, con tempo sereno, in una strada rettilinea e pianeggiante, asfaltata e senza anomalie, in presenza di segnaletica verticale di pericolo di attraversamento fauna selvatica. Dalle dichiarazioni della in sede di interrogatorio formale emerge, inoltre, una notevole Pt_1 confusione in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro: “Avevo il sole di fronte, ho intravisto qualcosa, ho rallentato e poi ho sentito un colpo. Non ricordo se per rallentare ho schiacciato il pedale del freno” e “non ricordo perché io ho perso i sensi e sono stata soccorsa. Preciso che prima del colpo ho visto la sagoma di un cinghiale, però non posso dire che il cinghiale sia proprio quello delle foto agli atti”.” Il gravame, oltre a prospettare un nullità della sentenza poiché la motivazione non consentirebbe di comprendere il fondamento della decisione (censura che non significa nulla), è teso, in realtà, a contrastare il punto della sentenza impugnata che avrebbe erroneamente accertato l'insufficienza probatoria offerta sia dalla documentazione fotografica allegata, sia dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio;
in particolare, l'appellante stigmatizza a motivo di nullità della sentenza il riferimento in essa contenuto ad un inesistente verbale di accertamento redatto da carabinieri, che in realtà non sono mai intervenuti. Più in particolare, deduce che dall'istruttoria sarebbero emersi comunque una pluralità di Pt_1 indizi precisi e concordanti, tali da rendere possibile la ricostruzione per via logica del nesso di causa tra l'evento e il cinghiale, in quanto, a suo dire, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile quello ignoto, secondo un criterio di normalità, alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plermque accidit.
Il gravame non merita accoglimento per le ragioni di seguito.
Il Tribunale ha correttamente sottoposto a vaglio quanto emerso in istruttoria e ne ha tratto condivisibili conclusioni. Innanzitutto, la documentazione fotografica dei luoghi è priva di attitudine rappresentativa di quegli elementi oggettivi minimi, da cui, secondo quanto dedotto dalla , si possa dimostrare il Pt_1 nesso causale tra l'evento di danno e l'animale selvatico, che l'abbia asseritamente provocato, secondo giudizio di probabilità e verosimiglianza. Essa, infatti, non è in grado di contestualizzare il possibile punto d'impatto tra il veicolo e l'animale: in realtà, contrariamente a quanto asserito dalla parte, nelle foto non è visibile alcuna traccia di sangue, né sono visibili tracce di qualsivoglia natura, che siano utili ad individuare sul terreno il punto d'impatto – come, ad esempio, potrebbero essere tracce di frenata, in questo caso del tutto inesistenti fino al punto in cui l'autovettura ha concluso la propria marcia contro il muro di contenimento stradale – al fine di poter ricostruire la dinamica degli eventi. Anche l'unica fotografia del cinghialetto morto è del tutto priva di valore per ciò che necessita in questa sede, poiché essa è affatto fuori contesto con il luogo circostante. Non è possibile, infatti, collocare l'animale nel tratto di strada percorso dell'autovettura. In verità, da detta fotografia si evincono i seguenti dati da cui trarre le necessarie deduzioni. A destra dell'immagine si intravede, sullo stesso piano su cui giace il cinghiale, il bordo dell'asfalto della strada;
se ne dovrebbe dedure che esso, a seguito dell'impatto col veicolo, fosse finito proprio a ridosso del ciglio della carreggiata, e non dentro alla canaletta che la costeggia, come dichiarato dal teste Questo rileva in ordine alla ben chiara visibilità dell'animale stesso per chi fosse Tes_1 sulla strada, contraddicendo però quanto affermato dal teste , coniuge dell'appellante: egli Tes_2 ha sostenuto, infatti, di non aver visto alcun animale sulla strada, e questo nonostante il fatto di essere rimasto per ulteriore tempo sul luogo, dopo il trasporto della moglie in ambulanza al Pronto Soccorso, in attesa del carro attrezzi necessario a rimuovere l'auto incidentata. Il del resto, ha riferito: “posso solo dire che è stata soccorsa dal 118 la signora, io sono Tes_1 andato via poi sono ripassato dopo due ore circa percorrendo lo stesso senso di marcia della
[...] notavo sull'asfalto del sangue e precisamente a 100 metri prima di dove avevo visto l'auto Pt_1 dell'attrice ferma. Mi sono fermato, sono sceso ed ho visto dentro la cunetta un cinghialetto morto di circa 7-8-10 chili.”: non vi sono, però, foto che dimostrino la presenza di sangue sull'asfalto e la carcassa dell'animale raffigurata dalla foto rende palese solo l'esistenza di un leggero taglio alla testa, lesione incompatibile con l'impatto con una vettura, il che non consente di reputare la tardiva scoperta del corpo dell'animale prova del fatto asserito dall'appellante. In realtà, ancora, confrontando con attenzione detta fotografia con le altre, scattate in direzione del margine stradale all'altezza del segnale di pericolo per manto sdrucciolevole nel caso di pioggia, non sembra corrispondere neanche il tipo di vegetazione erbosa presente: accanto al cinghiale, infatti, predominano piantine a foglia larga con fiori di colore indaco: tipo di vegetazione e fiori, questi, assenti nelle altre fotografie, dove l'erba è piuttosto filiforme, compatta e priva di infiorescenze di alcun tipo. Anche il danno visibile all'autovettura suggerisce delle considerazioni tutt'altro che univoche, tali da condurre ad una ricostruzione del fatto probabile e verosimile. L'autovettura, infatti, risulta essere danneggiata non soltanto nella parte anteriore destra in coincidenza dell'impatto col muretto di contenimento stradale, ma anche nella parte anteriore sinistra, e non sono visibili per tutto quel tratto di strada opere poste sul lato sinistro della carreggiata che ne possano coerentemente spiegarne l'origine. In definitiva, dalla documentazione fotografica nulla emerge che possa dar prova, nemmeno sotto il profilo indiziario, della dinamica del sinistro come asserita dall'appellante. Riguardo la prova testimoniale, s'impongono ulteriori considerazioni. I due testi escussi, e , non erano presenti al momento dell'incidente, essendo Tes_1 Tes_2 entrambi giunti, in tempi e modalità diversi, solo successivamente.
, come già osservato, non ha visto neanche il cinghiale morto sul ciglio della strada, Tes_2 nonostante sia rimasto a lungo sul luogo: la sua testimonianza è palesemente irrilevante.
oltre ad aver riferito quanto sopra, ha solo aggiunto dati generici di contesto: ha asserito, Tes_1 infatti, che per quanto di sua conoscenza quella zona è abitualmente attraversata da cinghiali, in quanto valico obbligato dalla conformazione orografica del terreno. Ha confermato, ancora, che lungo quel tratto di strada è presente la segnaletica di pericolo di attraversamento animali selvatici, il che, di regola, impone un superiore grado di cautela per chi sta alla guida.
Infine, dal momento che percorreva lo stesso tragitto della , ancorché in senso contrario e Pt_1 con uno scarto di pochi minuti, egli ha potuto confermare che le condizioni di visibilità erano buone. Cionondimeno, l'appellante in sede d'interrogatorio formale non è stata molto coerente nelle sue dichiarazioni, dal momento che in un primo momento ha affermato di aver visto “qualcosa” e solo dopo ha precisato che quel qualcosa fosse la “sagoma di un cinghiale”; né è stata più attendibile allorquando ha addotto l'abbaglio del sole a causa del fatto che non abbia ben visto cosa ci fosse sulla carreggiata: è fatto notorio che in quei luoghi ( provincia di ) e in quel periodo CP_2 dell'anno, fine giugno, il sole sorge non prima delle 5.45, dunque ben dopo l'orario indicato dell'incidente, ossia le 5.15 circa. Orbene, da tutti questi dati (la buona visibilità, la presenza di segnaletica di pericolo per animali selvatici, l'assenza di segni di frenata che indichino il tentativo di governo del veicolo e, infine, il notevole danno da impatto subito dall'autovettura, finita contro un gabbione metallico di pietre di contenimento della scarpata all'uscita di una curva e semi distrutta, con il fontale destro completamente rientrato e quasi in posizione di ribaltamento, indice di velocità di marcia sostenuta, danni cui non corrispondono lesioni compatibili sulla carcassa dell'animale, che non avrebbe potuto presentare solo un lieve taglio alla testa, ma ferite ben più gravi ), emerge solo una probabile condotta non adeguata alla cautela richiesta dalle condizioni di viabilità che ha causato un'autonoma uscita di strada. In ogni caso, è mancata la prova sia del fatto, sia del nesso eziologico tra il sinistro e l'animale in custodia all'appellata se è vero, come è vero, quanto affermato in un recente arresto dalla CP_1 Suprema Corte: “Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.” (Cass. sez. III, ordinanza n. 11107/2023). Per completezza motivazionale, si aggiunge che il riferimento nella sentenza impugnata all'inesistente intervento dei Carabinieri è del tutto inidoneo ad inficiare il percorso logico - argomentativo del Tribunale, che resta comunque ancorato non già al valore rappresentativo dei fatti offerto dal verbale inesistente, ma piuttosto alla deficienza del compendio probatorio offerto dalla . Pt_1 In conclusione, l'appello va interamente respinto. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti, con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione, in ragione della non particolare complessità della questione, e media per altre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 277/2023 data dal Vasto, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere alla le spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
4.888,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
3) condanna l'appellante a rifondere al procuratore della dichiaratosi antistatario Controparte_2 le spese del grado, che liquida in euro 4.888,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
4) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio