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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13136/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata tra le parti: da
nella causa sopra indicata tra le parti:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Linda Maria Chironi e l'Avv. Lucio Alfonso Liguori presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Pomarici e l'avv. Alessia Platania presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali, in data 07.10.1995 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI)
(atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, n. 508, anno 1995, parte
II, serie A, volume R07), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
□ separati con sentenza n. 8360/2024 del 25.09.24, pubblicata il 26.09.24
(passata in giudicato in data v. 26.03.25 documenti in atti) FATTO
A seguito di ricorso giudiziale depositato dal sig. e dell'avvenuta costituzione in giudizio Parte_1 della sig.ra le parti, in data 19.06.2024, depositavano istanza congiunta di trasformazione del Pt_2 rito da contenzioso a congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., proponendo cumulativamente la domanda di separazione e divorzio ex art. 473 bis 49 c.p.c. e chiedendo concordemente di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dando atto che gli stessi sono economicamente autosufficienti.
2) Le spese di lite e causa sono compensate tra le parti.
Pertanto, il Tribunale di Milano con sentenza n. 8360/2024, emessa il 25.09.24 e pubblicata in data 26.09.24, dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con separata ordinanza emessa e pubblicata in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti il termine fino al 09.04.25 per il deposito di note scritte.
Le parti, nell'ambito delle note scritte del 09.04.25, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 III comma c.p.c. e 473 bis 12 III comma c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate di seguito ritrascritte:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2) Le spese di lite e causa sono compensate tra le parti,
rinunciando altresì all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 07.10.1995, in Milano (MI), tra i signori e atto Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, n. 508, anno 1995, parte
II, serie A, volume R07.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata tra le parti: da
nella causa sopra indicata tra le parti:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Linda Maria Chironi e l'Avv. Lucio Alfonso Liguori presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Pomarici e l'avv. Alessia Platania presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali, in data 07.10.1995 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI)
(atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, n. 508, anno 1995, parte
II, serie A, volume R07), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
□ separati con sentenza n. 8360/2024 del 25.09.24, pubblicata il 26.09.24
(passata in giudicato in data v. 26.03.25 documenti in atti) FATTO
A seguito di ricorso giudiziale depositato dal sig. e dell'avvenuta costituzione in giudizio Parte_1 della sig.ra le parti, in data 19.06.2024, depositavano istanza congiunta di trasformazione del Pt_2 rito da contenzioso a congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., proponendo cumulativamente la domanda di separazione e divorzio ex art. 473 bis 49 c.p.c. e chiedendo concordemente di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dando atto che gli stessi sono economicamente autosufficienti.
2) Le spese di lite e causa sono compensate tra le parti.
Pertanto, il Tribunale di Milano con sentenza n. 8360/2024, emessa il 25.09.24 e pubblicata in data 26.09.24, dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con separata ordinanza emessa e pubblicata in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti il termine fino al 09.04.25 per il deposito di note scritte.
Le parti, nell'ambito delle note scritte del 09.04.25, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 III comma c.p.c. e 473 bis 12 III comma c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate di seguito ritrascritte:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2) Le spese di lite e causa sono compensate tra le parti,
rinunciando altresì all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 07.10.1995, in Milano (MI), tra i signori e atto Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, n. 508, anno 1995, parte
II, serie A, volume R07.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG