Articolo 2026 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2026. Durata della ferma di leva 1. La durata della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza e' di dieci mesi, prolungabili con decreto del Ministro della difesa se si renda necessario in considerazione delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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