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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2024, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 430/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 430/2019 promossa da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Clemente che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
contro
), elettivamente domiciliato (c.f. C.F. 1 Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Stefano Romei, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE -
nonché contro
Controparte_2 (c.f. P.IVA 1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita.
PARTE APPELLATA CONTUMACE- trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.04.2024 sulle seguenti conclusioni:
Parte 1Per l'appellante conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale: "Voglia l'ecc.ma Corte d'appello adita, per i motivi esposti in corso di causa, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, respinta ogni domanda riconvenzionale, ed ogni allegazione, deduzione, eccezione ed istanza, preliminare, di merito ed istruttoria, accogliere le conclusioni già rassegnate da questa difesa, e precisamente: Riformare la sentenza non definitiva a verbale del Tribunale di Firenze, n. 2777/2018, nonché la sentenza definitiva a verbale del Tribunale di Firenze, n. 276/2019, rese inter partes nel giudizio r.g.a.c. n. 13912/2014, e quindi: condannare il geom.
-
a restituire alla sig.ra Parte 1Controparte 1 quanto ricevuto in eccedenza rispetto al dovuto, nella misura indicata in primo grado o altra di giustizia;
In subordine, accertare e dichiarare che la sig.ra [...] nulla deve al geom. Parte 1 e/o alla [...] Controparte_1
Parte 2 ovvero riquantificare il debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15% come per legge.
Controparte_1 conclusioniPer l'appellato e appellante incidentale rassegnate in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale:
"conclude affinché la Corte d'Appello di Firenze voglia: - Anzitutto disporre una nuova CTU per rielaborare e correggere la CTU di primo grado (qualora non ritenga di poterla sovranamente correggere autonomamente in accoglimento delle considerazioni e dei motivi di appello incidentale qui proposti) - Nel merito:
a) respingere l'appello principale sulla sentenza non definitiva;
b) in accoglimento dei motivi di appello incidentale sopra proposti ed in riforma della sentenza di primo grado non definitiva n. 2777/2018 condannare la signora
Pt 1 Parte 1 al pagamento di complessivi € 1.270.612,38
(capitale, spese generali, CAP ed IVA inclusi) da cui detrarre gli acconti ricevuti di
€ 200.052,86 (CAP ed IVA compresi) e quindi al pagamento di € 1.070.559,52
(vedi n. 29 che precede); respingere l'appello principale sulla sentenza definitiva ed in accoglimento del qui proposto appello incidentale su tale sentenza, condannare l'appellante all'integrale rimborso e pagamento delle spese legali e delle spese di CTU e di CTP di entrambi i gradi del giudizio (incluse quelle relative al sub procedimento di inibitoria promosso in questo grado da controparte e debitamente respinto).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
conveniva innanzi al Tribunale di Firenze il geometra Controparte_1 nonché la società Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare che la medesima nulla doveva al professionista per le prestazioni di cui alla notule n. 1 e n. 2 datate 08.05.2014, rispettivamente dell'importo di €
903.652,30 e di € 415.196,21, nonché la condanna del medesimo alla restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione alle prestazioni effettivamente svolte per un importo non inferiore ad euro 40.000,00.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice allegava: che con "scrittura privata per conferimento di incarico professionale" sottoscritta
-
in data 23.05.2007 (sub doc. n. 1) affidava al geometra CP 1 l'incarico di effettuare "tutte le attività professionali indicate ed elencate nell'allegata relazione metodologica" necessarie per "effettuare la stima analitica" dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, in Piazza Margana n. 19 (c.d. Palazzo
Maccarani-Odescalchi) “e successivo studio per la regolarizzazione delle opere eseguite senza autorizzazione compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Roma" (sub doc. n. 2); che in data 21.05.2007, per le attività professionali relative alla fase 1, punto 2, di cui al predetto elenco era stato stabilito il preventivo di spesa nell'importo complessivo di € 17.500,00; importo che la medesima provvedeva a versare al geometra quale primo acconto;
che, successivamente, corrispondeva al geometra, in più tranches di pagamento,
-
la somma complessiva di € 222.006,18 a titolo di compenso e saldo per l'attività
svolta;
che, tuttavia, nonostante l'avvenuto pagamento, con raccomandata del
-
, per il tramite del 12.05.2014, il CP_1 e la società Controparte_3
loro legale, le intimavano il pagamento della somma di € 903.652,30 per le attività professionali descritte nel PROGETTO DI NOTULA n. 1 ("progetto di notula afferente la stima analitica delle unità immobiliari costituenti il Palazzo
Maccaroni-Odescalchi"), e la somma di € 415.196,21 per le attività descritte nel
PROGETTO DI NOTULA n. 2 ("progetto di notula relativo alle attività tecniche e di consulenza per la divisione patrimoniale e la formazione delle quote relative ai Per beni immobili di Sua proprietà posti nel Comune di Roma, di RA, di di
Ladispoli ed in Londra (GB)"; che con lettera del 21.05.14, tramite il proprio procuratore, premettendo di aver già compensato il geometra per l'attività effettivamente svolta, contestava le pretese creditorie di controparte. Nello specifico, quanto alla notula n. 1, contestava al geometra di non aver effettivamente svolto la "stima analitica" che gli era stata richiesta, ma di aver applicato una metodologia più semplice di cd. stima per comparazione diretta, e di non aver espletato tutte le prestazioni concordate che invece risultavano indicate nella notula. Con riferimento alle attività di cui alla notula n. 2, l'attrice evidenziava di non aver conferito alcun incarico al professionista e che quest'ultimo non aveva comunque svolto le attività notulate "a parte la collaborazione prestata al fine della, mera, proposta di formazione di quote divisionali;
e gli incontri (quattro o cinque al massimo) a ciò finalizzati".
Infine, parte attrice negava di aver intrattenuto alcun tipo di rapporto con la
Pt 2 che aveva emesso parte delle fatture contestate;
concludeva quindi affinché, all'esito dell'accertamento negativo del debito, CP 1 e/o per fossero condannati a restituirle quantoquanto di ragione Controparte_2
indebitamente percepito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva il geometra CP 1 contestando la domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, condanna dell'attrice al pagamento dell'importo complessivo di € la
1.318.848,51, a saldo dell'attività professionale svolta, oltre interessi legali, in applicazione della tariffa professionale L.144/49 e successive integrazioni. Al riguardo, il convenuto evidenziava di aver provveduto, in adempimento dell'incarico scritto del 23.05.2007, al rilievo complessivo e alla stima analitica del Palazzo Maccarani-Odescalchi sito in Roma, procedendo all'acquisizione della relativa documentazione catastale e di Conservatoria;
attività poi sfociata nella redazione della Perizia Tecnica Estimativa datata 12.01.2012 (vd. doc. n. 4) e comprovata dai documenti nn. 5 - 32 versati in atti;
aggiungeva di aver successivamente, a seguito di delega verbale, ricevuto dalla sig.ra Parte 1 un secondo incarico avente ad oggetto l'attività di stima e di divisione patrimoniale del restante suo patrimonio immobiliare (immobili siti in Roma, RA -
Per località San Liberato, Ladispoli, oltre ad un quartiere a Londra) per consentirne la divisione fra i figli a fini testamentanti, e a sostegno dell'espletamento di tale secondo incarico produceva i documenti nn. 33 - 51.
Precisava, infine, di aver ricevuto acconti per l'importo di € 128.974,69 (e non di
€ 222.006,18 come ex adverso dedotto), che tale importo era già stato scomputato dal totale richiesto e che la società Pt 2 ad esso riferibile, non aveva interesse a resistere nella causa, tant'è che la stessa aveva provveduto a stornare la fattura n. 5/2014 ad essa intestata che, comunque, era rimasta impagata.
A seguito della prima udienza, nella quale veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, si costituiva in giudizio anche la convenuta Pt 2 il cui legale rappresentante era il convenuto CP 1 affermando di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con la Parte 1 che del tutto spontaneamente le aveva pagato taluni acconti essendosi essa limitata a collaborare col CP 1
-
nell'esecuzione del suo incarico, su richiesta del medesimo;
si associava per il resto alle difese di merito del CP 1 e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante prova per testi e ctu tecnica al fine di "descrivere l'attività professionale effettuata dal geom. CP 1 e di "quantificare il compenso spettante secondo tariffa professionale, tenendo conto: 1) della natura (sintetica od analitica) della stima dell'immobile in Roma Piazza Morgana (mandato 23/5/2007) e dell'ulteriore attività di cui alla seconda notula in atti;
2) dell'eventuale espletamento di parte di tale attività in relazione ad altri e precedenti incarichi già retribuiti."
All'esito, il Tribunale disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, con sentenza a verbale n. 2777/2018 del 16.10.2018, non definitivamente pronunciando, respingeva la domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito proposta dalla condannandola al pagamento in favoreParte 1 del Geometra CP 1 della somma complessiva di € 148.032,41 oltre interessi.
In particolare, per quanto concerneva la notula n. 1 relativa all'onorario per l'attività di stima del Palazzo Maccarini-Odescalchi, il Giudice di prime cure, condividendo e facendo proprie le risultanze della espletata ctu, accertava che l'attività svolta dal geometra andava qualificata come “stima sintetica", "perché ottenuta con il prodotto fra i mq. e il valore unitario (a mq.)", anziché come
"stima analitica" (cfr. p.
3-4 sentenza primo grado), e determinava il complessivo compenso del professionista nella minor somma di € 202.824,51, a cui aggiungeva il rimborso delle spese pari ad € 56.517,61, per un totale di €
259.342,12 (202.824,51+56.517,61) oltre oneri di legge.
Al riguardo, il Tribunale condivideva integralmente il calcolo effettuato dal consulente d'ufficio e provvedeva a liquidare le seguenti somme (per chiarezza e completezza si ritrascrive il relativo passaggio della sentenza, pag. 4-5):
"1) Stima del palazzo di Piazza Margana 19 Roma: € 62.540,72
2) Rilievo del Palazzo stesso € 60.307,27
3) Tabelle millesimali delle unità immobiliari del Palazzo € 15.600,00
4a) Acquisizione di documentazione varia (foto aeree, catasto, condoni, PRG, storia), documentazione fotografica e ricerche € 18.650,00 oltre ad € 5.595,00 per spese forfettarie del 30% per un totale di € 24.245,00.
e inoltre
4b) € 19.768,50 (onorari a vacazione) ed € 5.930,55 applicando l'importo onorario che usa il geom. CP 1 di € 43,93 orarie (tot. € 25.699,05),
5) Divisione patrimoniale e formazione delle quote per la divisione del Palazzo €
14.432,47
Per un totale di € 202.824,51."
Tale valutazione dell'ausiliare viene fatta propria dal giudicante in quanto congruamente argomentata, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte, priva di vizi logici, e fondata sull'esame dei documenti versati in atti dal convenuto. Al suddetto importo va poi aggiunto il rimborso delle spese, predeterminato nel 30% dell'ammontare dei compensi relativi alla stima del
Persona 2 (pari ad € 188.392,04), così come previsto al punto 6) del contratto scritto di mandato professionale (doc. 3 CP 1 voce di credito che il CTU non ha computato, e che ammonta ad € 56.517,61, oltre accessori di legge. Il credito spettante a tale titolo ascende pertanto ad € 259.342,12
(202.824,51+56.517,61) oltre oneri di legge".
Il Tribunale specificava, inoltre, che il compenso sopra liquidato era relativo
"anche alla proposta di divisione testamentaria del Palazzo Maccarani-Odescalchi, attività oggetto della bozza di notula n. 2 del convenuto".
Per quanto concerneva, invece, i compensi richiesti dal professionista con il secondo progetto di notula, il giudice di prime cure, pur in assenza di formale mandato professionale, riteneva provato il conferimento dell'incarico; in ordine alla quantificazione dei relativi compensi professionali, riteneva, in primo luogo, non condivisibili le argomentazioni addotte dal CTU sulla impossibilità di accertare e liquidare in coerenza ai criteri di tariffa l'attività divisionale inerente il compendio immobiliare di RA (San Liberato), e sul punto disponeva integrazione della CTU, con remissione della causa in istruttoria. Quanto poi al punto 3 della notula 2 (redazione di elaborati grafici e calcolo di superfici e valori ai fini divisionali con numerose sessioni con la cliente ed i di lei figli), premettendo che la suddetta attività per buona parte poteva ritenersi ricompresa in quella di cui alla notula 1 (stima Persona 2 di Roma), riconosceva al professionista, "a discrezione", ai sensi dell'art. 60 della tariffa professionale,
l'ulteriore compenso di € 10.000,00, mentre veniva quantificato in € 5.000,00 il compenso per l'assistenza tecnica prestata al notaio _3 .
Nessuna somma veniva invece riconosciuta al professionista per il rimborso delle spese (punto 5 della seconda notula).
Quantificato il credito complessivo del CP_1 per compensi e spese in €
274.342,12 oltre oneri di legge (€ 10.973,68 per contributo previdenziale ed €
62.769,47 per IVA al 22%), per un totale complessivo di € 348.085,27, il primo
Giudice riteneva, infine, che dalla documentazione versata in atti risultava versato al CP 1 e/o ad _2 , società nella piena disponibilità del medesimo, l'importo di € 200.052,86 a titolo di acconti, residuando a saldo del professionista la somma di € 148.032,41 (€ 348.085,27 - 200.052,86) comprensiva di oneri di legge.
Con separata ordinanza, la causa veniva poi rimessa sul ruolo per l'integrazione della CTU al fine di quantificare il compenso spettante al professionista per l'attività inerente la predisposizione del progetto divisionale dei beni di RA;
tuttavia, all'udienza del 14.12.2018, su sollecitazione dell'Ufficio, le parti quantificavano concordemente, ferma ed impregiudicata ogni altra questione, in
€ 5.000,00 oltre oneri di legge il compenso spettante al geometra per l'attività professionale in esame, così da rendere superflua l'integrazione della CTU.
Veniva disposta discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, con sentenza definitiva n. 276/2019 del 25.01.2019, il Tribunale di Firenze condannava l'attrice Parte 1 al pagamento in favore del geometra dell'ulteriore somma di € 5.000,00.
Per quanto concerneva infine la regolamentazione delle spese di lite, in ragione del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale (€ 150.000,00 circa a fronte di una richiesta di condanna per € 1.318.348,00) e quindi della parziale soccombenza reciproca, il primo Giudice compensava le spese di lite tra
Parte 1 e CP 1 per 2/3, con il residuo terzo a carico della Parte 1
stante la sua prevalente soccombenza;
analogamente, le spese di CTU venivano poste per 2/3 a carico dell'attrice e per il residuo terzo a carico dei convenuti, con spese di CTP interamente compensate. Infine, “in considerazione della posizione defilata e remissiva" di il Tribunale compensava Parte 2
interamente le spese tra essa e l'attrice.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Firenze il geometra Controparte 4 censurando, in primo luogo, la sentenza non definitiva n.
[...] '
2777/2018 del 16.10.2018 per i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea quantificazione dei compensi relativi all'attività di stima del [...] Per 2 di Piazza Margana 19 di cui alla notula n. 1 e, nello specifico, errore del primo Giudice laddove, dopo aver recepito le conclusioni del CTU che aveva quantificato i compensi nell'importo totale di € 202.824,51, ha poi aggiunto a tale somma quella ulteriore di € 56.517,61 a titolo di rimborso spese predeterminato nella misura del 30% degli onorari, benché i singoli importi stabiliti dal consulente d'ufficio fossero già comprensivi del rimborso spese 30%, come risultava nella parte espositiva della relazione peritale (par. 2,5); 2) sempre con riferimento alla notula n. 1, errore del ctu, e conseguente errore del giudice di prime cure che aveva recepito le sue risultanze, nell'aver quantificato in € 60.307,27 il compenso professionale per l'attività di rilievo del Palazzo, sebbene dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni della teste [...]
Testimone_1 (segretaria che curava l'amministrazione della Parte 1
risultasse provato che per la fase 1 punto 2 dell'incarico, afferente i rilievi del
Palazzo, le parti avevano stabilito un preventivo di spesa nell'importo complessivo di € 17.500,00, che risultava essere stato versato al geometra;
3) erronea quantificazione delle somme versate dalla Parte_1 al CP 1 a titolo di acconto.
Parte appellante ha provveduto quindi a ricalcolare i compensi spettanti al geometra, rilevando che "emendato il conteggio degli errori del (n.d.r. primo)
Giudice, e quindi detraendo dal totale dovuto per € 222.061,86 l'intera somma di
€ 222.006,18 - documentata dalla sig.ra Parte 1 con precisione certosina, e confermata in parte qua dal teste sig.ra Tes 1 - risulta un debito della sig.ra Parte 1 di € 55,68" (vd. pag. 18 atto di appello).
L'appellante ha censurato, altresì, la sentenza definitiva n. 276/2019 depositata dal Tribunale di Firenze in data 25.01.19, lamentando l'errata regolamentazione delle spese di lite e di quelle di ctu che, stante la minima soccombenza della
Parte 1 (55 euro a fronte di una richiesta originaria che superava il milione e seicentomila euro), dovevano essere poste interamente a carico del geometra.
Radicatosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n.
2777/2018 per i seguenti motivi:
1) erroneità della ctu, con conseguente errore del primo Giudice nella quantificazione dei compensi professionali per le attività di cui alla notula n. 1 e, nello specifico: a) errata determinazione del valore del cespite immobiliare cui applicare la tariffa professionale, operata dal CTU in € 32.500.000,00 anziché in complessivi € 56.000.000,00 (vd. doc. n. 4 fascicolo primo grado); b) errore nell'aver applicato la tariffa professionale dei Geometri ad una sola valutazione riferita all'intero cespite, anziché a tante valutazioni riferite a ciascuna singola unità immobiliare (in totale 24); c) errore nell'aver considerato la stima di Palazzo Maccarani-Odescalchi effettuata dal geometra come una stima "sintetica" anziché "analitica" e conseguente errata applicazione dei parametri tariffari;
2) sempre con riferimento alla prima notula, sentenza erronea laddove, recependo le risultanze della ctu, per il rilievo del palazzo Maccarani-Odescalchi e gli onorari a vacazione (voci 2 e 4B della sentenza impugnata) il primo giudice aveva riconosciuto in favore del professionista la somma complessiva di € 86.006,32, anziché quella maggiore di € 251.796,22 (già compreso il 30% di spese a forfait contrattualmente pattuito) pari alla sommatoria delle voci indicate alle pagine 4-
9-10-11-12-13-14-15 del documento n. 53;
3) con riferimento alla notula n. 1, erronea quantificazione del compenso spettante per l'attività di redazione delle tabelle millesimali in € 15.600,00, anziché nella maggior somma di € 31.200,00 considerando la particolarità del Palazzo, delle varie unità immobiliari e dei componenti di correlazioni tra le stesse (piazzali, scale, etc);
4) con riferimento alla notula n. 1, erronea quantificazione dei compensi spettanti per l'attività di acquisizione di documentazione varia (voce 4a della sentenza ivi impugnata);
5) infine, con riferimento alla notula n. 2, erronea determinazione delle voci tariffarie e dei compensi professionali (ad esclusione del quantum afferente all'attività di valutazione dei beni siti in RA essendo stato concordato tra le parti in € 5.000,00 all'udienza del 14.12.2018).
In sintesi, secondo la ricostruzione del Geometra, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, dovrebbero essere riconosciute le seguenti somme in aumento:
- 1) Stima del palazzo di Piazza Margana 19 Roma: da 62.540,72 a €
492.190,15;
- 2) e 4b) Rilievo del palazzo stesso e onorari a vacazione da € 36.006,32 a €
251.796,22;
- 3) Tabelle millesimali delle unità immobiliari del palazzo: da € 15.600,00 a €
31.200,00;
- 4a) Acquisizione di documentazione varia (foto aeree, catasto, condoni, PRG, storia), documentazione fotografica e ricerche da € 24.245,00 ad € 34.840,00; - 5) Divisione patrimoniale e formazione delle quote per la divisione del palazzo da € 14.432,47 a € 147.657,05:
ed inoltre:
Per
- Acquisizione di documentazione dei beni di Ladispoli e da € 10.000,00 a €
13.000,00 in virtù di applicazione spese generali 30%;
- Assistenza a notaio _3 da € 5.000 a € 6.500.
L'appellante incidentale, in considerazione dei lamentati errori e delle incongruenze della ctu espletata in primo grado, ne ha chiesto in via istruttoria la rinnovazione. Il CP 1 ha poi proposto un ulteriore motivo d'appello incidentale in punto di spese di lite, rilevando l'erroneità della compensazione parziale disposta dal tribunale ed il suo diritto ad ottenere l'integrale refusione delle spese, sia perché la domanda della Parte 1 di restituzione della somma di euro 40.000,00 a suo dire indebitamente pagata era stata integralmente respinta ed era, anzi, stato accertato un residuo credito professionale, sia perché il tribunale in limine litis aveva proposto alle parti la definizione della lite con il "pagamento da parte dell'attrice a favore del convenuto della somma omnicomprensiva di €
200.000,00 (IVA e CAP compresi)", ed egli aveva accettato tale proposta, che aveva un costo non inferiore a quello delle due sentenze di primo grado (parziale e definitiva), se si consideravano i relativi importi capitali (appena ricordati) aumentati degli interessi così come liquidati in sentenza con riferimento all'art. 1284 c.c.
Con ordinanza in data 17.5.2019, veniva respinta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata proposta dalla Parte 1 per difetto del requisito del periculum in mora.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, alla prima udienza del 06.05.2021 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata [...]
Controparte_5 non costituita, e la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 03.03.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione. Tuttavia, successivamente al deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 26.07.2022, veniva ritenuto necessario un rinnovo peritale e, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado nominando quale consulente l'arch. Controparte_6 la quale provvedeva a depositare la versione definitiva della ctu in data 25.01.2024.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.04.2024, dopo il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 04.04.24, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa: il perimetro del presente giudizio e le questioni passate in giudicato.
Al fine di circoscrivere il perimetro della decisione, occorre chiarire l'oggetto della presente impugnazione e individuare le censure mosse dall'appellante principale e dall'appellante incidentale avverso le due sentenze di primo grado, nonché le statuizioni che non risultano più in discussione poiché non censurate dalle parti e quindi coperte dal giudicato.
Per quanto concerne la sentenza non definitiva, si evidenzia che l'appello promosso dalla Parte 1 non ha investito tutti i capi di essa.
Più precisamente, l'appellante principale non ha mosso alcuna censura avverso la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico professionale di cui alla notula n. 2 (di talché è del tutto irrilevante la breve disquisizione a p. 7 della comparsa conclusionale della Parte 1 in cui la stessa torna a contestare d'aver conferito tale incarico), né avverso la determinazione dei relativi compensi.
Con riferimento, invece, alla notula n. 1, I' Parte 1 ha censurato la statuizione con cui il primo Giudice, recependo la ctu, ha determinato nella somma di €
60.307,27 il compenso per l'attività relativa ai rilievi del palazzo, non però contestando la conformità di tale somma alle tariffe applicabili né la relativa quantificazione peritale, bensì sostenendo che per tale attività vi fosse un accordo tra le parti secondo cui il compenso dovuto era di euro 17.500,00
(invocando al riguardo il preventivo prodotto sub doc. n.3 Parte 1
Non ha poi contestato la congruità di alcuna delle altre voci. Solo, ha rilevato che sull'importo stimato dal ctu il giudice aveva aggiunto il rimborso delle spese predeterminato nel 30% per € 56.517,61, senonché gli importi stabiliti dal CTU erano già comprensivi del rimborso spese 30%, come chiaramente risultava nella parte espositiva della relazione peritale (par. 2,5).
Al contrario, l'appello incidentale del geometra CP_1 ha riguardato tutte le somme riconosciute a suo favore dal Tribunale perché, secondo la sua tesi, inferiori rispetto a quanto dovuto, con conseguente richiesta di riforma della quantificazione in misura a sé più favorevole, ad esclusione della sola voce 4b pari ad € 25.699,05 (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado non definitiva).
Entrambi gli appellanti, principale e incidentale, hanno poi censurato la sentenza definitiva n. 276/2019 soltanto in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Risulta quindi non più in discussione, poiché non censurato dalle parti e dunque coperto ormai dal giudicato, che la sig.ra Parte 1 abbia conferito incarico al professionista CP 1 anche per le attività di cui alla notula n. 2.
Ovviamente, non risulta più in discussione poiché transatta dalle parti medesime anche la quantificazione del compenso spettante per la redazione del progetto divisionale sul compendio di RA quantificata concordemente in € 5.000,00 oltre interessi ed oneri di legge. Al riguardo, va però fatta una doverosa precisazione alla luce di quanto emerso in sede di operazioni peritali.
La Ctu arch. CP 6 riferisce che "In occasione della sessione peritale del
14/12/2023 il Geom. CP 1 precisava che tutte le prestazioni relative a
RA fossero state transatte, con la sola esclusione dell'attività descritta nell'allegato 54 alla pagina 7 (per un importo richiesto dal CP 1 di euro
4.832,30 oltre accessori)", inerente l'attività relativa ai terreni boschivi posti nel comune di RA, e che "In ogni caso i legali oggi presenti concordano con la
CTU ed i CCTTPP sul fatto che l'interpretazione della transazione (ovvero se comprenda o meno i boschi di RA ed i comparti relativi) è una questione giuridica, e non tecnica". (vd. pagina 77-78 relazione ctu).
Ebbene, tale querelle va sin d'ora risolta nel senso che tutte le prestazioni relative a RA sono oggetto della transazione raggiunta inter partes, e quindi anche l'attività relativa ai terreni boschivi.
- dopo che ilInvero, all'udienza del 14.12.2018 innanzi al dott. Ghelardini
medesimo (che aveva già quantificato con sentenza parziale tutto il restante credito, rimettendo la causa in istruttoria per un supplemento di ctu solo in punto di determinazione del compenso del Geom. CP_1 per l'attività inerente il riparto a fini divisionali del compendio di RA) aveva sollecitato attrice e convenuto a concordare tale parte del compenso professionale - le parti avevano così verbalizzato: "l'avvocato Perugini, per conto della sua assistita, dichiara di accettare, ferma e impregiudicata ogni altra questione, la quantificazione del compenso in ipotesi spettante al Geom. CP 1 per l'attività di riparto divisionale del compendio di RA, in € 5.000,00 oltre accessori ed oneri di legge. Il Geom. CP_1 dichiara anch'egli di accettare la suddetta quantificazione del compenso per tale voce".
Sulla base di tale (peraltro ben chiara) concorde dichiarazione, il primo giudice ha (correttamente) liquidato la somma di euro 5.000,00 per ogni attività relativa a RA, ed ove il CP_1 avesse inteso sostenere una più limitata portata dell'accordo avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto. Non avendolo fatto, ogni questione al riguardo è ormai preclusa.
Infine, è incontroverso (in difetto di appello sul punto) che ogni somma corrisposta dalla Parte 1 alla Controparte_3 sia da imputare al pagamento del suo debito verso il CP 1 (posto che il tribunale nel conteggio dei complessivi pagamenti effettuati ha inserito anche quelli materialmente effettuati a Controparte_3 ).
2. Il secondo motivo dell'appello principale: sul preventivo di euro
17.500,00 riferito al compimento dei rilievi del Palazzo.
Col secondo motivo di gravame, I' Parte 1 censura la sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale, recependo le risultante della ctu espletata in primo grado, ha quantificato nella somma di € 60.307,27 il compenso professionale per l'attività di rilievo del di Piazza Margana 19 (voce 2 della Persona 2
sentenza di primo grado), sebbene dal preventivo del 21.5.2007 (prodotto quale doc. 3) e dalle deposizioni della teste Testimone 1 (segretaria che curava l'amministrazione della Parte 1 risultasse, a suo dire, provato che per la fase
1 punto 2 dell'incarico, afferente proprio i rilievi del Palazzo, le parti avevano stabilito un preventivo di spesa nell'importo complessivo di € 17.500,00.
In particolare, l'appellante principale sostiene che tale preventivo, seppure presenti soltanto la sottoscrizione della Parte 1 "per accettazione", sarebbe comunque riferibile al geometra CP_1 sia perché la teste Tes_1
segretaria della sig.ra Parte 1 interrogata all'udienza del 21.06.2016 - aveva confermato la circostanza (in risposta al capitolo 1 "Vero che il 21 maggio 2007 il geom. CP 1 ha presentato il preventivo, che si mostra al teste, per €
17.500,00 relativo alla fase 1, punto 2 dell'incarico conferito il 23 maggio 2007" la teste rispondeva "Si, è vero, ho visto il documento ai tempi in quanto, come ho detto, io mi occupavo di amministrazione"), sia perché tale somma era stata anche effettivamente pagata al geometra mediante assegni.
L'appellato CP 1 ha contestato tali argomentazioni, sostenendo che tale preventivo non sarebbe a lui riferibile, non riportando la sua firma, che molto probabilmente era stato redatto da altro professionista, tale geom. Per 4, che si era occupato di taluni rilievi del palazzo su incarico della Parte 1 e che comunque l'attività da lui svolta con riferimento alla prima notula era disciplinata esclusivamente dall'incarico del 23 maggio 2007, in cui era stato espressamente concordato il pagamento "in base alle tariffe professionali” e non un "prezzo a corpo" come indicato nel preventivo.
Le argomentazioni del CP 1 sono fondate, ed il motivo d'appello va respinto.
Non solo, infatti, a ben vedere, dal complessivo tenore della deposizione sul cap.
1 parrebbe che la teste Tes 1 non abbia assistito alla consegna del preventivo da parte del CP 1 e, solo, lo abbia visto in amministrazione, ma soprattutto al riguardo è dirimente che tale preventivo reca la data (non contestata dalla
Parte 1 del 21.5.2007 e il 23.5.2007 (v. doc. 3 CP 1 anche tale data
è incontestata) le parti hanno dettagliatamente concordato il compenso dell'appellato, pattuendo per ogni attività professionale l'applicazione della tariffa professionale (e dunque non un "prezzo a corpo" come previsto in tale preventivo).
In particolare, tale scrittura (doc. 1 Parte 1 e doc. 3 CP_1 al punto 6 prevede che "Per l'espletamento delle prestazioni indicate nella relazione metodologica" tra le quali è espressamente annoverata anche l'attività di
-
Persona_2rilievo del
- "le parti convengono di definire il compenso spettante al professionista in base alle tariffe professionali sia per le attività svolte a vacazione che per le attività determinabili a percentuale. Oltre agli onorari compete al professionista il rimborso vacazione ed a percentuale. Gli importi saranno maggiorati del contributo del 4 % dovuto per contributo Cassa
Previdenza ed Assistenza di cui alla legge vigente;
sul totale verrà calcolata l'IVA
dovuta per legge".
Dunque, ove anche vi fosse stato un precedente accordo difforme, esso sarebbe stato modificato dal nuovo accordo.
3. Il primo motivo dell'appello principale e i quattro motivi dell'appello incidentale: le risultanze della ctu sulla notula n. 1.
3 a) Le risultanze peritali in relazione alla notula n. 1.
Con ordinanza in data 26.07.2022 questa Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo il rinnovo della ctu a firma dell'arch. Per 5 espletata in primo in particolare, rilevava grado e nominando all'uopo l'architetto Controparte_6 aveva sottolineato lache lo stesso ctu (di primo grado) arch. Per 5 peculiarità della fattispecie e segnalato come non fossero ad essa applicabili alla lettera né il criterio di stima analitica né quello di stima sintetica (salvo poi però applicare quello di stima sintetica), e quindi domandato all'arch. Persona 6 di dar conto dell'effettivo operato del geom. CP 1 avuto riguardo sia all'incarico ricevuto (che era obiettivamente di stima analitica del complessivo fabbricato) sia alle modalità d'espletamento dello stesso, evidenziando altresì se oltre alla stima del complessivo palazzo fosse stata redatta un'autonoma stima delle singole unità immobiliari, e nel caso chiarendo se ciò implicasse l'adozione di un diverso parametro liquidatorio, come sostenuto dal professionista.
Al riguardo, la consulente nominata dalla Corte ha affermato che "sebbene il Geom. CP 1 nella sua notula, non faccia espresso riferimento alla norma vigente, l'attività di stima di fabbricati era normata, nella tariffa LEGGE 2 MARZO
1949, N. 144, dall'Art. 51 STIME, INVENTARI E CONSEGNE DI FABBRICATI:
L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si procede con uno dei seguenti criteri: a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G." (pag. 47 relazione).
Dopo aver esposto la normativa di riferimento, la Ctu ha poi precisato che nel caso di specie: la metodologia (non ortodossa) del Geom. CP_1 per la stima del fabbricato consisteva in: stima sintetica dell'intero stabile, e ripartizione dell'importo ottenuto sulla base delle tabelle millesimali. CP 1 non aveva effettuato la stima delle singole unità
- il Geom.
immobiliari;
- il Geom. CP 1 non aveva nemmeno indicato il costo al mq. da lui valutato per le singole unità immobiliari.
Ha dunque concluso che tale metodologia inequivocabilmente imponeva di ritenere che, nonostante nel frontespizio della lettera d'incarico si facesse riferimento a un lavoro di stima analitica del fabbricato, in realtà si era trattato di una stima "sintetica e non analitica" (p. 8 CTU).
L'appellante incidentale ha contestato gli esiti della ctu espletata in questa sede, rilevando che la stima di Palazzo Maccarani-Odescalchi operata dal geom. CP 1 attraverso la dettagliata relazione presente in atti e tutti i documenti prodotti (rilievi, fotografie, ricerche, etc.), doveva considerarsi ad ogni effetto
(soprattutto tariffario) una stima analitica e non sintetica, o che comunque, in ipotesi, doveva essergli liquidato un compenso intermedio tra quello previsto per la stima sintetica (euro 49.301,20, poi arrotondata ad euro 50.000,00) e quello previsto per la stima analitica (euro 81.433,71).
Tuttavia, non ha speso alcun concreto argomento per confutare il chiarissimo giudizio dell'arch. CP_6 e d'altro canto il discrimine tra l'una e l'altra modalità di stima sta proprio nel fatto che il professionista è partito dalla stima dell'intero stabile, poi rapportando ad essa quella delle singole unità immobiliari,
e non il contrario, di talché non v'è spazio alcuno per il preteso aumento.
Non solo: l'appellante incidentale è arrivato a sostenere che, secondo un estratto del libro di "Estimo Civile" del prof. Persona_7 e dott. Persona 8
si dovrebbe ritenere che "non esiste una differenza tra stima analitica e stima sommaria"; la deduzione è palesemente inconferente, posto che è la stessa legge
2 marzo 1949 N. 144 che, all'art. 51, pone, chiara, la distinzione (peraltro del tutto ovvia, comportando l'uno e l'altro metodo un impegno ben diverso per il professionista ed un risultato di diverso valore per il cliente).
Le ulteriori critiche mosse da CP_1 alla ctu, parimenti, non colgono nel segno.
Che la consulente avrebbe impiegato un tempo eccessivo per redigere la perizia
è considerazione di cui non si comprende il senso pratico: premesso che essa ha dovuto lavorare un enorme mole di dati e documenti, e che parte del tempo trascorso è stato necessario per reperire contratti notarili relativi ad immobili omogenei a quello oggetto di stima (per comprenderne l'effettivo valore, costituendo la base di riferimento su cui poi parametrare il compenso a percentuale), e che per questo la Ctu ha ottenuto regolari e legittime proroghe, non si vede come l'impiego di tale tempo sarebbe sintomatico di un'erroneità delle valutazioni peritali posto che, volendo proprio attribuire a tale profilo un qualche rilievo, al più se ne potrebbe desumere l'esatto contrario (essendo il lungo tempo stato fattivamente impiegato nella ricerca di soluzioni approfondite e ponderate).
L'appellante incidentale ha poi operato una serie di rilievi critici in merito ai risultati cui la consulente era giunta in sede di stima del valore di mercato di
Persona_9 utilizzando il metodo della capitalizzazione dei redditi (o Income Approach), ma si tratta di questione irrilevante, posto che l'arch. CP_6 che in un primo momento aveva proceduto con tale metodologia in mancanza di sufficienti dati relativi alle compravendite di immobili simili nel periodo d'interesse per effettuare una stima comparativa (ed avendo invece a disposizione i contratti di locazione di molte delle unità immobiliari in oggetto), in un secondo momento, poiché è riuscita ad acquisire tali contratti, ha proceduto alla stima con metodo comparativo, inserendo il precedente conteggio solo per completezza.
Quanto, poi, alle modalità con cui ha proceduto alla stima con metodo comparativo, esse appaiono congrue e fondate su dati oggettivi, di cui la ctu ha dato pieno conto, anche in replica ai rilievi delle parti.
CP_1 ha infine anche dedotto che la Consulente avrebbe commesso errori di calcolo, ma si tratta a ben vedere di cifre marginali (nell'ordine di poche centinaia di euro), che non assumono alcun rilievo per quanto si va ad esporre sub 3b), trattandosi di differenze che attengono a voci di stima operate dal ctu di Per 5 in misura nettamente e sostanzialmente superiore rispettoprimo grado a quanto indicato dalla ctu CP_6 e come tali recepite dalla sentenza appellata.
3 b) Il divieto di reformatio in peius.
Assunta, infatti, come valida la ricostruzione operata dalla Ctu arch. [...]
CP_6 perché coerente e ben motivata, si deve richiamare quanto indicato sub 1, relativamente al quantum appellatum.
Invero, in applicazione dei principi di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del divieto di reformatio in peius (secondo cui "la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata": cfr. Cass. Ord. 25.5.2021 n.
14359), poiché l'appellante incidentale ha censurato la stima delle voci di compenso operata dal primo giudice e l'appellante principale no, da un lato, le voci incrementate dalla CTU svolta in appello rispetto a quelle della CTU di primo grado dovranno essere riformate (in aumento) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP 1 (che ha puntualmente attinto ogni singola voce del conteggio) e, dall'altro, nessuna delle voci ridotte dalla ctu di questo grado rispetto a quelle di cui alla ctu di primo grado potrà essere determinata in diminuzione.
"taglia e cuci", come sostenutoCiò, lungi dal costituire un'inammissibile dall'appellante principale (che, poiché complessivamente l'architetto CP_6 ha quantificato il compenso in misura minore rispetto al primo grado, ritiene che non si potrebbe riconoscere per singole voci invece stimate in modo più elevato un maggior compenso), è invece, proprio, la conseguenza delle censure avanzate
CP_1 che riguardano ogni singola voce del proprio compenso.dal
Si ricorda che, invece, la Parte 1 non aveva censurato la stima peritale ma,
solo:
a) sostenuto che essa non dovesse applicarsi ai rilievi del palazzo essendovi un accordo sul compenso;
b) sostenuto che su di essa non dovesse computarsi la maggiorazione del 30% per le spese perché già compresa nella quantificazione del ctu.
Già respinta la prima censura, sub a), va invece accolta la seconda, sub b). Ben emerge, infatti (v. par. 5 relazione Per 5 , che nella quantificazione operata con la perizia di primo grado il ctu già ha tenuto conto della maggiorazione in esame, e che dunque per la parte in cui si va a confermare (per ragioni di giudicato) la quantificazione del ctu recepita in sentenza, su di essa non dovrà essere disposta alcuna ulteriore maggiorazione a titolo di rimborso delle spese (invece erroneamente riconosciuta dal tribunale per complessivi euro
56.517,61, pari al 30% dell'ammontare dei compensi relativi alla stima del
Persona 2 pari ad € 188.392,04).
Si deve dunque procedere ad un raffronto tra le singole voci che porta, con tutta evidenza, ad affermare che, se per la prima notula la maggior parte delle
CP 6 sono più determinazioni peritali effettuate in questo grado (arch.
Per 5 , è tuttavia contenute rispetto a quelle effettuate in primo grado (arch. possibile riconoscere un maggior credito del professionista per la stima del
Palazzo, che la seconda ctu con congrua motivazione ha quantificato nella somma di euro 50.000 + 30% di spese, per complessivi euro 65.000,00 (p. 88),
e per l'esecuzione delle fotografie, che la seconda ctu ha quantificato nella somma di euro 2.053,52 + 30% di spese, per complessivi euro 2.669,57 (p. 88).
Viceversa per tutte le altre voci la ctu CP 6 quantifica un credito del professionista inferiore a quello quantificato dalla Ctu Per 5 e recepito nella sentenza appellata, ma appunto tale ultima valutazione deve essere tenuta ferma ai fini della decisione per il principio del divieto di reformatio in peius.
Si rimanda, per una miglior comprensione del raffronto, allo specchietto che segue, dove è evidenziata in grassetto la quantificazione più elevata, tra quella operata dalla consulenza di primo grado - recepita dalla sentenza appellata (che come premesso vi ha erroneamente aggiunto pure la somma di euro 56.517,61, che va eliminata) - e quella operata dalla consulenza di secondo grado. VOCI CTU Per 5
DEL48.108,25 + 30%
[...]
62.540,72 Per_2
Parte 3 (41.028,00+ 30%
CON VACAZIONIetc.)
INTEGRATIVE 60.307,27 Per 11 (12.000,00 +30%)
Parte 4 15.600,00
ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZION
E
VARIA IGM (600,00 +30%)
780,00 RICERCA (5.000,00 + 30%)
DOCUMENTAZIONE 6.500,00
PRG
COMUNE [...]
E(5.000,00 + 30%) CP 7
CONDONI 6.500,00 RICERCA (2.000,00 + 30%)
ELABORAZIONE 2.600,00
DOCUMENT.
STORICA
FOTOGRAFIE 1.500,00
E(5.000,00 + 30%) CALCOLO SUP. VOLUME E/06.500,00
CTU Persona 10 SENTENZA DI 1°
[...]
48.108,25 + 30% (50.000,00
30%) 62.540,72
65.000,00
(41.028,00+ 30% 32.792,76 + 30%
42.630,58etc.)
60.307,27
(12.000,00 +7.675,50 + 30%
30%) 9.978,15
15.600,00
(600,00+30%) 586,72 + 30%
780,00 762,73
(5.000,00 +2.053,52 + 30%=
30%) 2669,57
6.500,00
(5.000,00 +1.320,12 + 30 %
30%) =1.716,15
6.500,00
(2.000,00 +880,08 +30%
30%) =1.144,10
2.600,00
(2.053,52 1.500,00
30%)
2.669,57
+1.760,16 + 30% = (5.000,00
30%) 2.288,20 INQUADRAMENTO 6.500,00
CATASTALE
VACAZIONI 25.699,05 25.699,05 2.596,24 +30%
INTEGRATIVE 3.375,11
2° NOTULA
DIVISIONE 14.432,47 14.432,47
PATRIMONIALE 50.176,28
PALAZZO
DIVISIONE
PATRIMONIALE 10.000,00
[...]
Per 12
[...]
ASSISTENZA 5.000,00
ΝΟΤΑΙΟ Per 3
DIVISIONE 5.000,00
PATRIMONIALE CIFRA
BRACCIANO CONCORDATA IN
PRIMO GRADO
4. L'appello incidentale del CP 1 sulla quantificazione dei compensi professionali per l'attività di divisione patrimoniale di cui alla seconda notula.
Il geometra CP 1 censura la sentenza non definitiva anche per quanto concerne la determinazione dei compensi professionali per le attività di cui alla notula n. 2 e, precisamente, per le seguenti attività:
"Divisione patrimoniale e formazione delle quote per la divisione del Palazzo di piazza Margana", quantificata dal primo Giudice nella somma di € 14.432,47
(voce n. 5 di cui a pag. 5 della sentenza non definitiva) anziché nella maggior somma di € 147.657,05 (spese generali 30% incluse;
vd. doc. n. 18) Per "Acquisizione di documentazione dei beni di Ladispoli, e Londra, quantificata dal Tribunale in € 10.000,00 anziché € 13.000,00 in virtù dell'applicazione della percentuale del 30% quale rimborso forfettario delle cd. spese generali"; "Assistenza tecnica prestata al Notaio Per 3 quantificata in € 5.000,00 anziché
€ 6.500,00 stante l'aggiunta della misura forfettaria del 30% per le spese generali.
La censura relativa alle ultime due voci con la quale CP_1 pretende la maggiorazione del 30% per spese forfettarie - è infondata;
come evidenziato anche dalla ctu svolta in questo grado, ai sensi dell'art. 21 della Legge n.
144/1949 (Testo Unico della Tariffa per le prestazioni professionali dei Geometri) tale rimborso avrebbe dovuto essere oggetto di "particolari accordi con il committente", come infatti era avvenuto per la notula 1; in mancanza di espressa pattuizione, pertanto, per le prestazioni oggetto della notula n. 2 "tale voce NON è applicabile" (v. pag. 13 relazione definitiva).
Per il resto, come evidenziato nello specchietto che precede (sub 3), la ctu, con motivazione coerente e condivisibile, dettagliatamente esposta da p. 75 a p. 83, anche in replica alle osservazioni delle parti - sia per quanto attiene al valore dei beni oggetto di stima, per la parte liquidata a percentuale, sia per l'impegno profuso, per la parte liquidata a vacazioni - ha quantificato il compenso del professionista in misura maggiore (euro 50.176,28) rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata (in adesione alla ctu di primo grado: euro 14.432,47),
e tale maggior misura deve dunque essere riconosciuta.
5. Il complessivo credito del CP_1 tra giudicato e nuove statuizioni.
In definitiva, per determinare a quanto ammontasse il credito del CP 1 al lordo degli acconti ricevuti occorre partire dalla considerazione che il primo giudice aveva affermato che tale credito era pari ad euro 274.342,12 (oltre cassa previdenziale al 4% e Iva al 22%, per complessivi euro 348.085,27), di cui euro
259.342,12 per la notula n. 1 (somma comprensiva della formazione delle quote per la divisione del Palazzo), euro 10.000 per la restante attività di divisione dell'intero patrimonio immobiliare (al netto degli immobili di RA, per i quali le parti hanno poi concordato l'ulteriore somma di euro 5.000,00) ed euro
5.000,00 per assistenza tecnica prestata al notaio _3
Tuttavia, la somma di euro 259.342,12 il tribunale l'aveva individuata aggiungendo alla somma di euro 202.824,51 determinata dal ctu quella di euro
56.517,61 pari al 30% di spese. Poiché, come premesso, l'aggiunta di tali 56.517,61 euro costituisce un'indebita duplicazione del credito (posto che già il ctu aveva considerato tale maggiorazione), in forza dell'accoglimento del primo motivo d'appello principale il credito intangibile in forza del giudicato sceso sulla sentenza non definitiva è pari ad euro 202.824,51, più euro 15.000,00, oltre oneri di legge;
dunque, ad
276.375,74 (euro 217.824,51 + iva e cassa nella misura determinata dal primo giudice ed incontestata, ovvero 4% cassa e 22% IVA).
In forza del giudicato sceso sulla sentenza non definitiva, che ha recepito l'accordo sulla somma capitale di euro 5.000,00 per gli immobili di RA, maggiorando tale somma di IVA e cassa, per complessivi euro 6.344,00, il credito intangibile dell'appellato è quindi di complessivi euro 282.719,74 (oltre interessi legali come determinati dal tribunale: v. sub 7).
Per quanto premesso, a tale somma vanno aggiunte le maggiori somme riconosciute dalla ctu espletata in questo grado (ovvero la differenza tra quanto intangibilmente liquidato dal tribunale e quanto riconosciuto per singole voci in aumento dalla ctu arch. CP 6 , pari a:
a) Euro 2.459,28, per la stima del Palazzo (65.000 - 62.540,72);
b) Euro 1.169,57, per le fotografie (2.669,57 - 1.500,00);
c) Euro 35.743,81, per la divisione patrimoniale (50.176,28 - 14.432,47).
Dunque, alla somma di euro 282.719,74 va aggiunta la complessiva somma di euro 39.372,66 (2.459,28 + 1.169,57 + 35.743,81), anch'essa da maggiorare dell'iva al 22% e del contributo previdenziale al 4%, come già affermato dal primo giudice, per complessivi euro 49.956,03 (euro 8.661,98 per iva ed euro
1.921,39 per cassa previdenziale).
Il credito finale del professionista ammonta pertanto a complessivi euro
332.675,77 (282.719,74 + 49.956,03)
6. Il secondo motivo dell'appello principale: la quantificazione degli acconti corrisposti dalla Parte_1 al geometra CP_1
Col secondo motivo di gravame, la Parte 1 censura la sentenza non definitiva nella parte in cui il tribunale ha determinato gli acconti corrisposti al geometra nella somma complessiva di € 200.052,86, ritenendo a dire dell'appellante
- erroneamente non provata la corresponsione dell'ulteriore importo di €
-
21.248,00. Al riguardo, primo Giudice ha così argomentato: "dalla documentazione di spesa depositata da Parte 1 (copie assegni dati in pagamento con correlativi estratti conto da cui risulta il relativo addebito) emerge la prova del pagamento di acconti per € 200.052,86 in favore di parte convenuta (v. docc. 2-38, parte attrice).
Si precisa che ai fini del suddetto computo sono stati esclusi tutti gli assegni in cui è riportata dicitura "annullato" nonché quelli comunque "sbarrati", in quanto non corroborati da corrispondente fattura, né riportati all'interno dell'elenco delle movimentazioni di conto corrente.
Ancora, con riferimento agli assegni CP 8 (v. docc. 39 e 40, parte attrice), non c'è prova che essi siano stati emessi a favore del CP_1 né vi è prova della loro ricezione, non essendovi alcuna sottoscrizione oltre l'appunto di mano propria dell'attrice.
Testimone 1 sentita quale segretaria della Parte 1 ed introdotta D'altra parte, dalla deposizione della teste nel giudizio proprio da quest'ultima, emerge che l'assegno individuato come doc. 40 sia stato dalla stessa consegnato
Per ad un collaboratore di tale Geometra e non al CP 1 Dunque, non emergendo alcuna collaborazione tra i
CP 1 (pp.
9-10 due tecnici, non è possibile imputare tale pagamento alla prestazione svolta dal sentenza primo grado).
La Parte 1 ha censurato tali argomentazioni rilevando di aver già escluso nel suo conteggio gli importi di cui agli assegni sbarrati e annullati, e che la corresponsione al CP 1 dell'ulteriore importo di € 21.480,00 risultava documentalmente provata poiché pagata a mezzo dei seguenti assegni bancari:
- intestato a m.m. dalla Parte 1 e da€ 5.200,00 assegno CP 8
-
essa girato n. 0189167464-05 datato 23.05.2007 (doc. n. 40);
Parte 1 e da
€ 3.500,00 assegno CP 8 intestato a m.m. dalla
-
essa girato - n. 0189167465-06 (doc. n. 39);
€ 1.248,00 assegno CP 8 n. 01891747731 intestato al geometra
-
Per 4 nella qualità di collaboratore del CP_1 a saldo della fattura recante quale causale la dicitura "Rilievi plano altimetrici all'immobile sito in Roma, Piazza Margana" (doc. n. 43), posto che l'art. 3, n. 3 co. 2, della scrittura di conferimento dell'incarico prevedeva la possibilità per il professionista di avvalersi di collaboratori "...per le operazioni di rilievo, di redazione di elaborati grafici, relazioni, ed altro...";
- € 5.500,00 assegno CP 8 - intestato a m.m. dalla Parte 1 e da essa girato - n. 01891747732 emesso sul c/c n. 10445B; Parte 1 e da
- € 5.750,00 assegno CP 8 - intestato a m.m. dalla essa girato n. 0189174733 emesso sul c/c n. 10445B.
Ha evidenziato, inoltre, che la materiale traditio al geometra degli CP_1 assegni intestati a CP_9 era stata confermata dalla teste Testimone 1
Parte 1 (vd. verbale informata sui fatti di causa in quanto segretaria della udienza del 21.06.2016). Il CP_1 ha contestato quanto ex adverso sostenuto, chiedendo di confermare sul punto la sentenza di primo grado che aveva determinato gli acconti ricevuti in € 200.052,86.
Quanto sostenuto dall'appellante principale è solo parzialmente fondato.
Invero, gli assegni invocati dalla Parte 1 sono intestati a lei medesima e le girate sono in bianco (non piene: cioè non indicano specificamente la persona del giratario), di talché in sé considerati non provano alcunché.
Tuttavia, ove si rinvenga la prova che uno o più dei suddetti titoli, con l'apposizione della firma di girata, fu consegnato dalla Parte 1 proprio al
CP 1 allora si deve affermare che la somma ivi indicata costituisce oggetto di un ulteriore pagamento in favore di questi (cfr. Cass. 23/01/2019 n. 1871).
Occorre allora esaminare la deposizione della teste Testimone 1
(segretaria della Parte 1 che, a ben vedere, ha un contenuto parzialmente diverso da quello attribuitole dal primo giudice.
In particolare, quanto al tema dei pagamenti, i capitoli d'interesse sono il 2, il 3 e il 4.
Il n. 2 è così formulato:
"Vero che il geom. CP 1 ha percepito l'importo preventivato per la fase 1
punto 2, come d'uso presso il locale-amministrazione della odierna attrice, in
Roma, piazza Margana n. 19: quanto a € 5.250,00 a mezzo assegno CP 8 c/c 10447D emesso a m.m dalla sig.ra Parte 1 e da essa girato, n. 0189167464-05, che si mostra al teste (doc.n.40 del fascicolo di parte attrice) contestualmente alla firma della scrittura privata del 23 maggio 2007;
• quanto ad € 5.500,00, il 19.07.2007 a mezzo assegno CP 8
n.0189174732 sul c/c 10445B intestato a CP_9 dalla sig.ra Parte 1 e da essa girato;
quanto ad € 5.750,00 il 19.07.2007 a mezzo assegno emesse n.0189174733 sul c/c n.10445/B emesso il 19.07.2007 a CP 8
m.m. dalla sig.ra Parte 1
Su di esso la teste ha risposto: cap. 2) "Sì, è vero, vedo il documento n. 40 riferito al primo assegno di euro 5.500,00, lo riconosco in quanto l' ho compilato io e la sig.ra Odescalchi lo ha firmato, per il secondo e il terzo assegno io ho visto solo le matrici perché la sig.ra Odescalchi mi ha detto di annotarli, in quanto fatti precedentemente a RA, non alla mia presenza. Posso dire che il primo assegno è stato consegnato alla mia presenza, il secondo e il terzo non li ho visti personalmente";
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il primo di tali assegni, per euro 5.250,00, non è stato consegnato dalla Parte 1 ad un collaboratore di tale Geometra Per 4 (il primo giudice si confonde con l'assegno di cui al successivo cap. 3), ma proprio al CP 1 e tale consegna di un assegno girato a favore del prenditore assume proprio il significato di pagamento. Del resto, il CP 1 non ha dedotto che pur avendo ricevuto tale assegno per qualche ragione non lo abbia incassato.
Il cap. 3 è così formulato: "Vero che la sig.ra Parte 1 su indicazione del geom. il 19.07.2007 ha consegnato a Controparte 1
n. 0189174731 c/c quest'ultimo € 1248,00 a mezzo assegno CP 8
10445/B destinato al geom. Per 4, al quale il geom. si era rivolto per CP_1
l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici dell'immobile di Piazza Margana n.19) per l'esecuzione della fase 1 punto 2 di cui al preventivo in data 21.05.2007".
La teste ha risposto: cap. 3) "Sì, è vero, ho consegnato io l'assegno ad un aiutante del Geom. Riggio, sig. CA Berna, a fronte di una fattura di quest'ultimo che mi è stata consegnata contestualmente";
Al di là della generica conferma, emerge con evidenza che la teste ha solo assistito alla consegna del titolo al Per 4 e nulla può dire circa il fatto che con tale corresponsione in realtà la Parte 1 avrebbe pagato parte delle prestazioni svolte dal CP_1 per cui è causa.
Il cap. 4 è così formulato: "Vero che il geom. Controparte_1 ha percepito €
3.500,00, quale anticipo previsto dall'art.7 della scrittura privata del 23.05.2007, con assegno n.0189167465-06 che si Tes_2 teste (doc.n.39 CP 8
del fascicolo di parte attrice); presso il locale-amministrazione della odierna attrice, in Roma, piazza Margana n. 19"
La teste ha risposto: cap. 4) "sì, ho compilato io anche questo assegno che è stato firmato dalla Odescalchi, ed è stato consegnato contestualmente all'assegno di cui al documento 40, e al capitolo 1), alla mia presenza".
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, anche per l'assegno in questione (doc. 39) vi è la prova della dazione in pagamento al CP_1
Quindi, gli acconti complessivamente pagati dall'appellante ammontano alla somma di euro 200.052,86 già riconosciuta dal tribunale, cui è da aggiungersi la somma di euro 5.250,00 e la somma di euro 3.500,00, per complessivi euro
208.802,86.
Allora, in conclusione, il residuo credito di CP 1 è pari ad euro 123.872,91
(euro 332.675,77 - 208.802,86).
7. Gli interessi legali.
Nel proprio atto d'appello la Parte 1 non aveva in alcun modo censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui gli interessi sul credito del
CP_1 andavano computati come da lui chiesti, "dalla data di introduzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 1284, IV c., c.c.".
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha invece dedotto che tale maggior tasso d'interesse non fosse applicabile ratione temporis al credito dell'appellato, posto che le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 1284 c.c., che avevano esteso a tutti i crediti pecuniari la disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali, introdotti ad opera dell'art. 17, comma 1 del d.l. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10/11/ 2014, erano entrati in vigore il 10 dicembre
2014, e si applicavano soltanto ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre il giudizio di primo grado nel caso di specie era iniziato il 6 agosto
2014 (con la notifica del l'atto di citazione al convenuto), senza che si potesse attribuire rilievo alla data di proposizione della domanda riconvenzionale ad opera del professionista. Ha altresì sostenuto che la riqualificazione del credito in ragione dell'accoglimento anche di uno o più motivi d'appello comportava ex se la necessità di rivalutare il criterio applicativo degli interessi, trattandosi di debito accessorio.
Tale ultima deduzione, tuttavia, non è condivisibile e le argomentazioni in punto di tasso degli interessi applicati sono precluse all'appellante, in difetto di un tempestivo motivo d'appello sul punto. Invero, sull'applicazione dello speciale tasso d'interesse ex art. 1284 comma quarto la Parte 1 è risultata soccombente ed aveva dunque l'onere di proporre uno specifico motivo d'appello, posto che la rideterminazione del credito, se certamente trascina con sé il quantum degli interessi in proporzione alla somma capitale, tuttavia non coinvolge il criterio determinativo di tali accessori.
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 31/05/2017 n. 13780;
11/01/2017 n. 500), nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario, oltre interessi (e in ipotesi rivalutazione), qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza,
contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sulle dette statuizioni accessorie, al giudice del gravame è inibito il riesame di queste ultime, rispetto alle quali, per effetto dell'indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione, deve ritenersi vi sia stata acquiescenza dell'appellante.
8. I contrapposti appelli in punto di spese di lite.
I motivi d'appello (principale ed incidentale) in punto di spese di lite sono assorbiti dalla riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 3,
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Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
9. Le spese di lite Tanto premesso, nel regolare tali spese si deve muovere dalla premessa che
Parte 1 è all'esito del giudizio la domanda di accertamento negativo della stata respinta e quella di riconoscimento di un residuo credito del CP 1 è
stata accolta, seppur in misura inferiore a quella richiesta.
La circostanza che il compenso riconosciuto al professionista sia inferiore a quello preteso, d'altro canto, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi).
Piuttosto, assume rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite la circostanza che nella propria comparsa di costituzione e risposta CP 1 riconosceva pagamenti in acconto per soli euro 128.974,69, mentre all'esito dei due gradi è stato accertato che tali pagamenti ammontano a 208.802,86 euro.
Ciò integra effettivamente una ragione di parziale soccombenza del creditore e giustifica una compensazione delle spese dei due gradi per un terzo, con condanna della Parte 1 a corrispondere al CP 1 i residui due terzi di esse
(senza che tale parziale compensazione possa essere impedita dall'accettazione da parte del CP_1 della proposta ex art. 185 bis c.p.c. effettuata dal primo giudice con ordinanza del 24.9.2015, invece rifiutata dalla Parte 1 posto che tale proposta era di importo superiore al credito qui riconosciuto al professionista
- avuto riguardo agli interessi maturati fino a tale data - dunque, la scelta della debitrice di non accoglierla era legittima).
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, vanno liquidati a CP 1 sulla base dei valori medi:
• euro 9.402,00 per il primo grado (14.103 x 2/3);
• euro 10.878,00 per il secondo grado [(14.317 per il merito + 2.000 per l'inibitoria) x 2/3].
Parimenti le spese delle ctu di entrambi i gradi vanno poste per 1/3 a carico del
CP_1 e per 2/3 a carico della Parte 1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello e sull'appello proposto da Parte 1
, ogni altra domanda, incidentale proposto da Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale, ed in parziale riforma delle sentenze appellate:
. condanna Parte 1 a corrispondere a CP 1 a titolo di compenso professionale, la (residua) somma di euro 123.872,91
(anziché la diversa somma complessivamente quantificata dal tribunale), oltre interessi legali dalla data di introduzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.; compensa per un terzo le spese di lite per entrambi i gradi e
• condanna Parte_1 a corrispondere a CP 1 i residui due terzi di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 9.402,00 per il primo grado e di euro 10.878,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu, tanto del primo grado quanto
•
per 2/3 e sul dell'appello, in via definitiva gravino sulla Parte 1
CP 1 per 1/3.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.7.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Dania Mori dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 430/2019 promossa da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Clemente che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
contro
), elettivamente domiciliato (c.f. C.F. 1 Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Stefano Romei, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE -
nonché contro
Controparte_2 (c.f. P.IVA 1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita.
PARTE APPELLATA CONTUMACE- trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.04.2024 sulle seguenti conclusioni:
Parte 1Per l'appellante conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale: "Voglia l'ecc.ma Corte d'appello adita, per i motivi esposti in corso di causa, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, respinta ogni domanda riconvenzionale, ed ogni allegazione, deduzione, eccezione ed istanza, preliminare, di merito ed istruttoria, accogliere le conclusioni già rassegnate da questa difesa, e precisamente: Riformare la sentenza non definitiva a verbale del Tribunale di Firenze, n. 2777/2018, nonché la sentenza definitiva a verbale del Tribunale di Firenze, n. 276/2019, rese inter partes nel giudizio r.g.a.c. n. 13912/2014, e quindi: condannare il geom.
-
a restituire alla sig.ra Parte 1Controparte 1 quanto ricevuto in eccedenza rispetto al dovuto, nella misura indicata in primo grado o altra di giustizia;
In subordine, accertare e dichiarare che la sig.ra [...] nulla deve al geom. Parte 1 e/o alla [...] Controparte_1
Parte 2 ovvero riquantificare il debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15% come per legge.
Controparte_1 conclusioniPer l'appellato e appellante incidentale rassegnate in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale:
"conclude affinché la Corte d'Appello di Firenze voglia: - Anzitutto disporre una nuova CTU per rielaborare e correggere la CTU di primo grado (qualora non ritenga di poterla sovranamente correggere autonomamente in accoglimento delle considerazioni e dei motivi di appello incidentale qui proposti) - Nel merito:
a) respingere l'appello principale sulla sentenza non definitiva;
b) in accoglimento dei motivi di appello incidentale sopra proposti ed in riforma della sentenza di primo grado non definitiva n. 2777/2018 condannare la signora
Pt 1 Parte 1 al pagamento di complessivi € 1.270.612,38
(capitale, spese generali, CAP ed IVA inclusi) da cui detrarre gli acconti ricevuti di
€ 200.052,86 (CAP ed IVA compresi) e quindi al pagamento di € 1.070.559,52
(vedi n. 29 che precede); respingere l'appello principale sulla sentenza definitiva ed in accoglimento del qui proposto appello incidentale su tale sentenza, condannare l'appellante all'integrale rimborso e pagamento delle spese legali e delle spese di CTU e di CTP di entrambi i gradi del giudizio (incluse quelle relative al sub procedimento di inibitoria promosso in questo grado da controparte e debitamente respinto).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
conveniva innanzi al Tribunale di Firenze il geometra Controparte_1 nonché la società Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare che la medesima nulla doveva al professionista per le prestazioni di cui alla notule n. 1 e n. 2 datate 08.05.2014, rispettivamente dell'importo di €
903.652,30 e di € 415.196,21, nonché la condanna del medesimo alla restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione alle prestazioni effettivamente svolte per un importo non inferiore ad euro 40.000,00.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice allegava: che con "scrittura privata per conferimento di incarico professionale" sottoscritta
-
in data 23.05.2007 (sub doc. n. 1) affidava al geometra CP 1 l'incarico di effettuare "tutte le attività professionali indicate ed elencate nell'allegata relazione metodologica" necessarie per "effettuare la stima analitica" dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, in Piazza Margana n. 19 (c.d. Palazzo
Maccarani-Odescalchi) “e successivo studio per la regolarizzazione delle opere eseguite senza autorizzazione compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Roma" (sub doc. n. 2); che in data 21.05.2007, per le attività professionali relative alla fase 1, punto 2, di cui al predetto elenco era stato stabilito il preventivo di spesa nell'importo complessivo di € 17.500,00; importo che la medesima provvedeva a versare al geometra quale primo acconto;
che, successivamente, corrispondeva al geometra, in più tranches di pagamento,
-
la somma complessiva di € 222.006,18 a titolo di compenso e saldo per l'attività
svolta;
che, tuttavia, nonostante l'avvenuto pagamento, con raccomandata del
-
, per il tramite del 12.05.2014, il CP_1 e la società Controparte_3
loro legale, le intimavano il pagamento della somma di € 903.652,30 per le attività professionali descritte nel PROGETTO DI NOTULA n. 1 ("progetto di notula afferente la stima analitica delle unità immobiliari costituenti il Palazzo
Maccaroni-Odescalchi"), e la somma di € 415.196,21 per le attività descritte nel
PROGETTO DI NOTULA n. 2 ("progetto di notula relativo alle attività tecniche e di consulenza per la divisione patrimoniale e la formazione delle quote relative ai Per beni immobili di Sua proprietà posti nel Comune di Roma, di RA, di di
Ladispoli ed in Londra (GB)"; che con lettera del 21.05.14, tramite il proprio procuratore, premettendo di aver già compensato il geometra per l'attività effettivamente svolta, contestava le pretese creditorie di controparte. Nello specifico, quanto alla notula n. 1, contestava al geometra di non aver effettivamente svolto la "stima analitica" che gli era stata richiesta, ma di aver applicato una metodologia più semplice di cd. stima per comparazione diretta, e di non aver espletato tutte le prestazioni concordate che invece risultavano indicate nella notula. Con riferimento alle attività di cui alla notula n. 2, l'attrice evidenziava di non aver conferito alcun incarico al professionista e che quest'ultimo non aveva comunque svolto le attività notulate "a parte la collaborazione prestata al fine della, mera, proposta di formazione di quote divisionali;
e gli incontri (quattro o cinque al massimo) a ciò finalizzati".
Infine, parte attrice negava di aver intrattenuto alcun tipo di rapporto con la
Pt 2 che aveva emesso parte delle fatture contestate;
concludeva quindi affinché, all'esito dell'accertamento negativo del debito, CP 1 e/o per fossero condannati a restituirle quantoquanto di ragione Controparte_2
indebitamente percepito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva il geometra CP 1 contestando la domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, condanna dell'attrice al pagamento dell'importo complessivo di € la
1.318.848,51, a saldo dell'attività professionale svolta, oltre interessi legali, in applicazione della tariffa professionale L.144/49 e successive integrazioni. Al riguardo, il convenuto evidenziava di aver provveduto, in adempimento dell'incarico scritto del 23.05.2007, al rilievo complessivo e alla stima analitica del Palazzo Maccarani-Odescalchi sito in Roma, procedendo all'acquisizione della relativa documentazione catastale e di Conservatoria;
attività poi sfociata nella redazione della Perizia Tecnica Estimativa datata 12.01.2012 (vd. doc. n. 4) e comprovata dai documenti nn. 5 - 32 versati in atti;
aggiungeva di aver successivamente, a seguito di delega verbale, ricevuto dalla sig.ra Parte 1 un secondo incarico avente ad oggetto l'attività di stima e di divisione patrimoniale del restante suo patrimonio immobiliare (immobili siti in Roma, RA -
Per località San Liberato, Ladispoli, oltre ad un quartiere a Londra) per consentirne la divisione fra i figli a fini testamentanti, e a sostegno dell'espletamento di tale secondo incarico produceva i documenti nn. 33 - 51.
Precisava, infine, di aver ricevuto acconti per l'importo di € 128.974,69 (e non di
€ 222.006,18 come ex adverso dedotto), che tale importo era già stato scomputato dal totale richiesto e che la società Pt 2 ad esso riferibile, non aveva interesse a resistere nella causa, tant'è che la stessa aveva provveduto a stornare la fattura n. 5/2014 ad essa intestata che, comunque, era rimasta impagata.
A seguito della prima udienza, nella quale veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, si costituiva in giudizio anche la convenuta Pt 2 il cui legale rappresentante era il convenuto CP 1 affermando di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con la Parte 1 che del tutto spontaneamente le aveva pagato taluni acconti essendosi essa limitata a collaborare col CP 1
-
nell'esecuzione del suo incarico, su richiesta del medesimo;
si associava per il resto alle difese di merito del CP 1 e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante prova per testi e ctu tecnica al fine di "descrivere l'attività professionale effettuata dal geom. CP 1 e di "quantificare il compenso spettante secondo tariffa professionale, tenendo conto: 1) della natura (sintetica od analitica) della stima dell'immobile in Roma Piazza Morgana (mandato 23/5/2007) e dell'ulteriore attività di cui alla seconda notula in atti;
2) dell'eventuale espletamento di parte di tale attività in relazione ad altri e precedenti incarichi già retribuiti."
All'esito, il Tribunale disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, con sentenza a verbale n. 2777/2018 del 16.10.2018, non definitivamente pronunciando, respingeva la domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito proposta dalla condannandola al pagamento in favoreParte 1 del Geometra CP 1 della somma complessiva di € 148.032,41 oltre interessi.
In particolare, per quanto concerneva la notula n. 1 relativa all'onorario per l'attività di stima del Palazzo Maccarini-Odescalchi, il Giudice di prime cure, condividendo e facendo proprie le risultanze della espletata ctu, accertava che l'attività svolta dal geometra andava qualificata come “stima sintetica", "perché ottenuta con il prodotto fra i mq. e il valore unitario (a mq.)", anziché come
"stima analitica" (cfr. p.
3-4 sentenza primo grado), e determinava il complessivo compenso del professionista nella minor somma di € 202.824,51, a cui aggiungeva il rimborso delle spese pari ad € 56.517,61, per un totale di €
259.342,12 (202.824,51+56.517,61) oltre oneri di legge.
Al riguardo, il Tribunale condivideva integralmente il calcolo effettuato dal consulente d'ufficio e provvedeva a liquidare le seguenti somme (per chiarezza e completezza si ritrascrive il relativo passaggio della sentenza, pag. 4-5):
"1) Stima del palazzo di Piazza Margana 19 Roma: € 62.540,72
2) Rilievo del Palazzo stesso € 60.307,27
3) Tabelle millesimali delle unità immobiliari del Palazzo € 15.600,00
4a) Acquisizione di documentazione varia (foto aeree, catasto, condoni, PRG, storia), documentazione fotografica e ricerche € 18.650,00 oltre ad € 5.595,00 per spese forfettarie del 30% per un totale di € 24.245,00.
e inoltre
4b) € 19.768,50 (onorari a vacazione) ed € 5.930,55 applicando l'importo onorario che usa il geom. CP 1 di € 43,93 orarie (tot. € 25.699,05),
5) Divisione patrimoniale e formazione delle quote per la divisione del Palazzo €
14.432,47
Per un totale di € 202.824,51."
Tale valutazione dell'ausiliare viene fatta propria dal giudicante in quanto congruamente argomentata, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte, priva di vizi logici, e fondata sull'esame dei documenti versati in atti dal convenuto. Al suddetto importo va poi aggiunto il rimborso delle spese, predeterminato nel 30% dell'ammontare dei compensi relativi alla stima del
Persona 2 (pari ad € 188.392,04), così come previsto al punto 6) del contratto scritto di mandato professionale (doc. 3 CP 1 voce di credito che il CTU non ha computato, e che ammonta ad € 56.517,61, oltre accessori di legge. Il credito spettante a tale titolo ascende pertanto ad € 259.342,12
(202.824,51+56.517,61) oltre oneri di legge".
Il Tribunale specificava, inoltre, che il compenso sopra liquidato era relativo
"anche alla proposta di divisione testamentaria del Palazzo Maccarani-Odescalchi, attività oggetto della bozza di notula n. 2 del convenuto".
Per quanto concerneva, invece, i compensi richiesti dal professionista con il secondo progetto di notula, il giudice di prime cure, pur in assenza di formale mandato professionale, riteneva provato il conferimento dell'incarico; in ordine alla quantificazione dei relativi compensi professionali, riteneva, in primo luogo, non condivisibili le argomentazioni addotte dal CTU sulla impossibilità di accertare e liquidare in coerenza ai criteri di tariffa l'attività divisionale inerente il compendio immobiliare di RA (San Liberato), e sul punto disponeva integrazione della CTU, con remissione della causa in istruttoria. Quanto poi al punto 3 della notula 2 (redazione di elaborati grafici e calcolo di superfici e valori ai fini divisionali con numerose sessioni con la cliente ed i di lei figli), premettendo che la suddetta attività per buona parte poteva ritenersi ricompresa in quella di cui alla notula 1 (stima Persona 2 di Roma), riconosceva al professionista, "a discrezione", ai sensi dell'art. 60 della tariffa professionale,
l'ulteriore compenso di € 10.000,00, mentre veniva quantificato in € 5.000,00 il compenso per l'assistenza tecnica prestata al notaio _3 .
Nessuna somma veniva invece riconosciuta al professionista per il rimborso delle spese (punto 5 della seconda notula).
Quantificato il credito complessivo del CP_1 per compensi e spese in €
274.342,12 oltre oneri di legge (€ 10.973,68 per contributo previdenziale ed €
62.769,47 per IVA al 22%), per un totale complessivo di € 348.085,27, il primo
Giudice riteneva, infine, che dalla documentazione versata in atti risultava versato al CP 1 e/o ad _2 , società nella piena disponibilità del medesimo, l'importo di € 200.052,86 a titolo di acconti, residuando a saldo del professionista la somma di € 148.032,41 (€ 348.085,27 - 200.052,86) comprensiva di oneri di legge.
Con separata ordinanza, la causa veniva poi rimessa sul ruolo per l'integrazione della CTU al fine di quantificare il compenso spettante al professionista per l'attività inerente la predisposizione del progetto divisionale dei beni di RA;
tuttavia, all'udienza del 14.12.2018, su sollecitazione dell'Ufficio, le parti quantificavano concordemente, ferma ed impregiudicata ogni altra questione, in
€ 5.000,00 oltre oneri di legge il compenso spettante al geometra per l'attività professionale in esame, così da rendere superflua l'integrazione della CTU.
Veniva disposta discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, con sentenza definitiva n. 276/2019 del 25.01.2019, il Tribunale di Firenze condannava l'attrice Parte 1 al pagamento in favore del geometra dell'ulteriore somma di € 5.000,00.
Per quanto concerneva infine la regolamentazione delle spese di lite, in ragione del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale (€ 150.000,00 circa a fronte di una richiesta di condanna per € 1.318.348,00) e quindi della parziale soccombenza reciproca, il primo Giudice compensava le spese di lite tra
Parte 1 e CP 1 per 2/3, con il residuo terzo a carico della Parte 1
stante la sua prevalente soccombenza;
analogamente, le spese di CTU venivano poste per 2/3 a carico dell'attrice e per il residuo terzo a carico dei convenuti, con spese di CTP interamente compensate. Infine, “in considerazione della posizione defilata e remissiva" di il Tribunale compensava Parte 2
interamente le spese tra essa e l'attrice.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Firenze il geometra Controparte 4 censurando, in primo luogo, la sentenza non definitiva n.
[...] '
2777/2018 del 16.10.2018 per i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea quantificazione dei compensi relativi all'attività di stima del [...] Per 2 di Piazza Margana 19 di cui alla notula n. 1 e, nello specifico, errore del primo Giudice laddove, dopo aver recepito le conclusioni del CTU che aveva quantificato i compensi nell'importo totale di € 202.824,51, ha poi aggiunto a tale somma quella ulteriore di € 56.517,61 a titolo di rimborso spese predeterminato nella misura del 30% degli onorari, benché i singoli importi stabiliti dal consulente d'ufficio fossero già comprensivi del rimborso spese 30%, come risultava nella parte espositiva della relazione peritale (par. 2,5); 2) sempre con riferimento alla notula n. 1, errore del ctu, e conseguente errore del giudice di prime cure che aveva recepito le sue risultanze, nell'aver quantificato in € 60.307,27 il compenso professionale per l'attività di rilievo del Palazzo, sebbene dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni della teste [...]
Testimone_1 (segretaria che curava l'amministrazione della Parte 1
risultasse provato che per la fase 1 punto 2 dell'incarico, afferente i rilievi del
Palazzo, le parti avevano stabilito un preventivo di spesa nell'importo complessivo di € 17.500,00, che risultava essere stato versato al geometra;
3) erronea quantificazione delle somme versate dalla Parte_1 al CP 1 a titolo di acconto.
Parte appellante ha provveduto quindi a ricalcolare i compensi spettanti al geometra, rilevando che "emendato il conteggio degli errori del (n.d.r. primo)
Giudice, e quindi detraendo dal totale dovuto per € 222.061,86 l'intera somma di
€ 222.006,18 - documentata dalla sig.ra Parte 1 con precisione certosina, e confermata in parte qua dal teste sig.ra Tes 1 - risulta un debito della sig.ra Parte 1 di € 55,68" (vd. pag. 18 atto di appello).
L'appellante ha censurato, altresì, la sentenza definitiva n. 276/2019 depositata dal Tribunale di Firenze in data 25.01.19, lamentando l'errata regolamentazione delle spese di lite e di quelle di ctu che, stante la minima soccombenza della
Parte 1 (55 euro a fronte di una richiesta originaria che superava il milione e seicentomila euro), dovevano essere poste interamente a carico del geometra.
Radicatosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n.
2777/2018 per i seguenti motivi:
1) erroneità della ctu, con conseguente errore del primo Giudice nella quantificazione dei compensi professionali per le attività di cui alla notula n. 1 e, nello specifico: a) errata determinazione del valore del cespite immobiliare cui applicare la tariffa professionale, operata dal CTU in € 32.500.000,00 anziché in complessivi € 56.000.000,00 (vd. doc. n. 4 fascicolo primo grado); b) errore nell'aver applicato la tariffa professionale dei Geometri ad una sola valutazione riferita all'intero cespite, anziché a tante valutazioni riferite a ciascuna singola unità immobiliare (in totale 24); c) errore nell'aver considerato la stima di Palazzo Maccarani-Odescalchi effettuata dal geometra come una stima "sintetica" anziché "analitica" e conseguente errata applicazione dei parametri tariffari;
2) sempre con riferimento alla prima notula, sentenza erronea laddove, recependo le risultanze della ctu, per il rilievo del palazzo Maccarani-Odescalchi e gli onorari a vacazione (voci 2 e 4B della sentenza impugnata) il primo giudice aveva riconosciuto in favore del professionista la somma complessiva di € 86.006,32, anziché quella maggiore di € 251.796,22 (già compreso il 30% di spese a forfait contrattualmente pattuito) pari alla sommatoria delle voci indicate alle pagine 4-
9-10-11-12-13-14-15 del documento n. 53;
3) con riferimento alla notula n. 1, erronea quantificazione del compenso spettante per l'attività di redazione delle tabelle millesimali in € 15.600,00, anziché nella maggior somma di € 31.200,00 considerando la particolarità del Palazzo, delle varie unità immobiliari e dei componenti di correlazioni tra le stesse (piazzali, scale, etc);
4) con riferimento alla notula n. 1, erronea quantificazione dei compensi spettanti per l'attività di acquisizione di documentazione varia (voce 4a della sentenza ivi impugnata);
5) infine, con riferimento alla notula n. 2, erronea determinazione delle voci tariffarie e dei compensi professionali (ad esclusione del quantum afferente all'attività di valutazione dei beni siti in RA essendo stato concordato tra le parti in € 5.000,00 all'udienza del 14.12.2018).
In sintesi, secondo la ricostruzione del Geometra, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, dovrebbero essere riconosciute le seguenti somme in aumento:
- 1) Stima del palazzo di Piazza Margana 19 Roma: da 62.540,72 a €
492.190,15;
- 2) e 4b) Rilievo del palazzo stesso e onorari a vacazione da € 36.006,32 a €
251.796,22;
- 3) Tabelle millesimali delle unità immobiliari del palazzo: da € 15.600,00 a €
31.200,00;
- 4a) Acquisizione di documentazione varia (foto aeree, catasto, condoni, PRG, storia), documentazione fotografica e ricerche da € 24.245,00 ad € 34.840,00; - 5) Divisione patrimoniale e formazione delle quote per la divisione del palazzo da € 14.432,47 a € 147.657,05:
ed inoltre:
Per
- Acquisizione di documentazione dei beni di Ladispoli e da € 10.000,00 a €
13.000,00 in virtù di applicazione spese generali 30%;
- Assistenza a notaio _3 da € 5.000 a € 6.500.
L'appellante incidentale, in considerazione dei lamentati errori e delle incongruenze della ctu espletata in primo grado, ne ha chiesto in via istruttoria la rinnovazione. Il CP 1 ha poi proposto un ulteriore motivo d'appello incidentale in punto di spese di lite, rilevando l'erroneità della compensazione parziale disposta dal tribunale ed il suo diritto ad ottenere l'integrale refusione delle spese, sia perché la domanda della Parte 1 di restituzione della somma di euro 40.000,00 a suo dire indebitamente pagata era stata integralmente respinta ed era, anzi, stato accertato un residuo credito professionale, sia perché il tribunale in limine litis aveva proposto alle parti la definizione della lite con il "pagamento da parte dell'attrice a favore del convenuto della somma omnicomprensiva di €
200.000,00 (IVA e CAP compresi)", ed egli aveva accettato tale proposta, che aveva un costo non inferiore a quello delle due sentenze di primo grado (parziale e definitiva), se si consideravano i relativi importi capitali (appena ricordati) aumentati degli interessi così come liquidati in sentenza con riferimento all'art. 1284 c.c.
Con ordinanza in data 17.5.2019, veniva respinta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata proposta dalla Parte 1 per difetto del requisito del periculum in mora.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, alla prima udienza del 06.05.2021 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata [...]
Controparte_5 non costituita, e la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 03.03.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione. Tuttavia, successivamente al deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 26.07.2022, veniva ritenuto necessario un rinnovo peritale e, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado nominando quale consulente l'arch. Controparte_6 la quale provvedeva a depositare la versione definitiva della ctu in data 25.01.2024.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.04.2024, dopo il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 04.04.24, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa: il perimetro del presente giudizio e le questioni passate in giudicato.
Al fine di circoscrivere il perimetro della decisione, occorre chiarire l'oggetto della presente impugnazione e individuare le censure mosse dall'appellante principale e dall'appellante incidentale avverso le due sentenze di primo grado, nonché le statuizioni che non risultano più in discussione poiché non censurate dalle parti e quindi coperte dal giudicato.
Per quanto concerne la sentenza non definitiva, si evidenzia che l'appello promosso dalla Parte 1 non ha investito tutti i capi di essa.
Più precisamente, l'appellante principale non ha mosso alcuna censura avverso la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico professionale di cui alla notula n. 2 (di talché è del tutto irrilevante la breve disquisizione a p. 7 della comparsa conclusionale della Parte 1 in cui la stessa torna a contestare d'aver conferito tale incarico), né avverso la determinazione dei relativi compensi.
Con riferimento, invece, alla notula n. 1, I' Parte 1 ha censurato la statuizione con cui il primo Giudice, recependo la ctu, ha determinato nella somma di €
60.307,27 il compenso per l'attività relativa ai rilievi del palazzo, non però contestando la conformità di tale somma alle tariffe applicabili né la relativa quantificazione peritale, bensì sostenendo che per tale attività vi fosse un accordo tra le parti secondo cui il compenso dovuto era di euro 17.500,00
(invocando al riguardo il preventivo prodotto sub doc. n.3 Parte 1
Non ha poi contestato la congruità di alcuna delle altre voci. Solo, ha rilevato che sull'importo stimato dal ctu il giudice aveva aggiunto il rimborso delle spese predeterminato nel 30% per € 56.517,61, senonché gli importi stabiliti dal CTU erano già comprensivi del rimborso spese 30%, come chiaramente risultava nella parte espositiva della relazione peritale (par. 2,5).
Al contrario, l'appello incidentale del geometra CP_1 ha riguardato tutte le somme riconosciute a suo favore dal Tribunale perché, secondo la sua tesi, inferiori rispetto a quanto dovuto, con conseguente richiesta di riforma della quantificazione in misura a sé più favorevole, ad esclusione della sola voce 4b pari ad € 25.699,05 (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado non definitiva).
Entrambi gli appellanti, principale e incidentale, hanno poi censurato la sentenza definitiva n. 276/2019 soltanto in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Risulta quindi non più in discussione, poiché non censurato dalle parti e dunque coperto ormai dal giudicato, che la sig.ra Parte 1 abbia conferito incarico al professionista CP 1 anche per le attività di cui alla notula n. 2.
Ovviamente, non risulta più in discussione poiché transatta dalle parti medesime anche la quantificazione del compenso spettante per la redazione del progetto divisionale sul compendio di RA quantificata concordemente in € 5.000,00 oltre interessi ed oneri di legge. Al riguardo, va però fatta una doverosa precisazione alla luce di quanto emerso in sede di operazioni peritali.
La Ctu arch. CP 6 riferisce che "In occasione della sessione peritale del
14/12/2023 il Geom. CP 1 precisava che tutte le prestazioni relative a
RA fossero state transatte, con la sola esclusione dell'attività descritta nell'allegato 54 alla pagina 7 (per un importo richiesto dal CP 1 di euro
4.832,30 oltre accessori)", inerente l'attività relativa ai terreni boschivi posti nel comune di RA, e che "In ogni caso i legali oggi presenti concordano con la
CTU ed i CCTTPP sul fatto che l'interpretazione della transazione (ovvero se comprenda o meno i boschi di RA ed i comparti relativi) è una questione giuridica, e non tecnica". (vd. pagina 77-78 relazione ctu).
Ebbene, tale querelle va sin d'ora risolta nel senso che tutte le prestazioni relative a RA sono oggetto della transazione raggiunta inter partes, e quindi anche l'attività relativa ai terreni boschivi.
- dopo che ilInvero, all'udienza del 14.12.2018 innanzi al dott. Ghelardini
medesimo (che aveva già quantificato con sentenza parziale tutto il restante credito, rimettendo la causa in istruttoria per un supplemento di ctu solo in punto di determinazione del compenso del Geom. CP_1 per l'attività inerente il riparto a fini divisionali del compendio di RA) aveva sollecitato attrice e convenuto a concordare tale parte del compenso professionale - le parti avevano così verbalizzato: "l'avvocato Perugini, per conto della sua assistita, dichiara di accettare, ferma e impregiudicata ogni altra questione, la quantificazione del compenso in ipotesi spettante al Geom. CP 1 per l'attività di riparto divisionale del compendio di RA, in € 5.000,00 oltre accessori ed oneri di legge. Il Geom. CP_1 dichiara anch'egli di accettare la suddetta quantificazione del compenso per tale voce".
Sulla base di tale (peraltro ben chiara) concorde dichiarazione, il primo giudice ha (correttamente) liquidato la somma di euro 5.000,00 per ogni attività relativa a RA, ed ove il CP_1 avesse inteso sostenere una più limitata portata dell'accordo avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto. Non avendolo fatto, ogni questione al riguardo è ormai preclusa.
Infine, è incontroverso (in difetto di appello sul punto) che ogni somma corrisposta dalla Parte 1 alla Controparte_3 sia da imputare al pagamento del suo debito verso il CP 1 (posto che il tribunale nel conteggio dei complessivi pagamenti effettuati ha inserito anche quelli materialmente effettuati a Controparte_3 ).
2. Il secondo motivo dell'appello principale: sul preventivo di euro
17.500,00 riferito al compimento dei rilievi del Palazzo.
Col secondo motivo di gravame, I' Parte 1 censura la sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale, recependo le risultante della ctu espletata in primo grado, ha quantificato nella somma di € 60.307,27 il compenso professionale per l'attività di rilievo del di Piazza Margana 19 (voce 2 della Persona 2
sentenza di primo grado), sebbene dal preventivo del 21.5.2007 (prodotto quale doc. 3) e dalle deposizioni della teste Testimone 1 (segretaria che curava l'amministrazione della Parte 1 risultasse, a suo dire, provato che per la fase
1 punto 2 dell'incarico, afferente proprio i rilievi del Palazzo, le parti avevano stabilito un preventivo di spesa nell'importo complessivo di € 17.500,00.
In particolare, l'appellante principale sostiene che tale preventivo, seppure presenti soltanto la sottoscrizione della Parte 1 "per accettazione", sarebbe comunque riferibile al geometra CP_1 sia perché la teste Tes_1
segretaria della sig.ra Parte 1 interrogata all'udienza del 21.06.2016 - aveva confermato la circostanza (in risposta al capitolo 1 "Vero che il 21 maggio 2007 il geom. CP 1 ha presentato il preventivo, che si mostra al teste, per €
17.500,00 relativo alla fase 1, punto 2 dell'incarico conferito il 23 maggio 2007" la teste rispondeva "Si, è vero, ho visto il documento ai tempi in quanto, come ho detto, io mi occupavo di amministrazione"), sia perché tale somma era stata anche effettivamente pagata al geometra mediante assegni.
L'appellato CP 1 ha contestato tali argomentazioni, sostenendo che tale preventivo non sarebbe a lui riferibile, non riportando la sua firma, che molto probabilmente era stato redatto da altro professionista, tale geom. Per 4, che si era occupato di taluni rilievi del palazzo su incarico della Parte 1 e che comunque l'attività da lui svolta con riferimento alla prima notula era disciplinata esclusivamente dall'incarico del 23 maggio 2007, in cui era stato espressamente concordato il pagamento "in base alle tariffe professionali” e non un "prezzo a corpo" come indicato nel preventivo.
Le argomentazioni del CP 1 sono fondate, ed il motivo d'appello va respinto.
Non solo, infatti, a ben vedere, dal complessivo tenore della deposizione sul cap.
1 parrebbe che la teste Tes 1 non abbia assistito alla consegna del preventivo da parte del CP 1 e, solo, lo abbia visto in amministrazione, ma soprattutto al riguardo è dirimente che tale preventivo reca la data (non contestata dalla
Parte 1 del 21.5.2007 e il 23.5.2007 (v. doc. 3 CP 1 anche tale data
è incontestata) le parti hanno dettagliatamente concordato il compenso dell'appellato, pattuendo per ogni attività professionale l'applicazione della tariffa professionale (e dunque non un "prezzo a corpo" come previsto in tale preventivo).
In particolare, tale scrittura (doc. 1 Parte 1 e doc. 3 CP_1 al punto 6 prevede che "Per l'espletamento delle prestazioni indicate nella relazione metodologica" tra le quali è espressamente annoverata anche l'attività di
-
Persona_2rilievo del
- "le parti convengono di definire il compenso spettante al professionista in base alle tariffe professionali sia per le attività svolte a vacazione che per le attività determinabili a percentuale. Oltre agli onorari compete al professionista il rimborso vacazione ed a percentuale. Gli importi saranno maggiorati del contributo del 4 % dovuto per contributo Cassa
Previdenza ed Assistenza di cui alla legge vigente;
sul totale verrà calcolata l'IVA
dovuta per legge".
Dunque, ove anche vi fosse stato un precedente accordo difforme, esso sarebbe stato modificato dal nuovo accordo.
3. Il primo motivo dell'appello principale e i quattro motivi dell'appello incidentale: le risultanze della ctu sulla notula n. 1.
3 a) Le risultanze peritali in relazione alla notula n. 1.
Con ordinanza in data 26.07.2022 questa Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo il rinnovo della ctu a firma dell'arch. Per 5 espletata in primo in particolare, rilevava grado e nominando all'uopo l'architetto Controparte_6 aveva sottolineato lache lo stesso ctu (di primo grado) arch. Per 5 peculiarità della fattispecie e segnalato come non fossero ad essa applicabili alla lettera né il criterio di stima analitica né quello di stima sintetica (salvo poi però applicare quello di stima sintetica), e quindi domandato all'arch. Persona 6 di dar conto dell'effettivo operato del geom. CP 1 avuto riguardo sia all'incarico ricevuto (che era obiettivamente di stima analitica del complessivo fabbricato) sia alle modalità d'espletamento dello stesso, evidenziando altresì se oltre alla stima del complessivo palazzo fosse stata redatta un'autonoma stima delle singole unità immobiliari, e nel caso chiarendo se ciò implicasse l'adozione di un diverso parametro liquidatorio, come sostenuto dal professionista.
Al riguardo, la consulente nominata dalla Corte ha affermato che "sebbene il Geom. CP 1 nella sua notula, non faccia espresso riferimento alla norma vigente, l'attività di stima di fabbricati era normata, nella tariffa LEGGE 2 MARZO
1949, N. 144, dall'Art. 51 STIME, INVENTARI E CONSEGNE DI FABBRICATI:
L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si procede con uno dei seguenti criteri: a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G." (pag. 47 relazione).
Dopo aver esposto la normativa di riferimento, la Ctu ha poi precisato che nel caso di specie: la metodologia (non ortodossa) del Geom. CP_1 per la stima del fabbricato consisteva in: stima sintetica dell'intero stabile, e ripartizione dell'importo ottenuto sulla base delle tabelle millesimali. CP 1 non aveva effettuato la stima delle singole unità
- il Geom.
immobiliari;
- il Geom. CP 1 non aveva nemmeno indicato il costo al mq. da lui valutato per le singole unità immobiliari.
Ha dunque concluso che tale metodologia inequivocabilmente imponeva di ritenere che, nonostante nel frontespizio della lettera d'incarico si facesse riferimento a un lavoro di stima analitica del fabbricato, in realtà si era trattato di una stima "sintetica e non analitica" (p. 8 CTU).
L'appellante incidentale ha contestato gli esiti della ctu espletata in questa sede, rilevando che la stima di Palazzo Maccarani-Odescalchi operata dal geom. CP 1 attraverso la dettagliata relazione presente in atti e tutti i documenti prodotti (rilievi, fotografie, ricerche, etc.), doveva considerarsi ad ogni effetto
(soprattutto tariffario) una stima analitica e non sintetica, o che comunque, in ipotesi, doveva essergli liquidato un compenso intermedio tra quello previsto per la stima sintetica (euro 49.301,20, poi arrotondata ad euro 50.000,00) e quello previsto per la stima analitica (euro 81.433,71).
Tuttavia, non ha speso alcun concreto argomento per confutare il chiarissimo giudizio dell'arch. CP_6 e d'altro canto il discrimine tra l'una e l'altra modalità di stima sta proprio nel fatto che il professionista è partito dalla stima dell'intero stabile, poi rapportando ad essa quella delle singole unità immobiliari,
e non il contrario, di talché non v'è spazio alcuno per il preteso aumento.
Non solo: l'appellante incidentale è arrivato a sostenere che, secondo un estratto del libro di "Estimo Civile" del prof. Persona_7 e dott. Persona 8
si dovrebbe ritenere che "non esiste una differenza tra stima analitica e stima sommaria"; la deduzione è palesemente inconferente, posto che è la stessa legge
2 marzo 1949 N. 144 che, all'art. 51, pone, chiara, la distinzione (peraltro del tutto ovvia, comportando l'uno e l'altro metodo un impegno ben diverso per il professionista ed un risultato di diverso valore per il cliente).
Le ulteriori critiche mosse da CP_1 alla ctu, parimenti, non colgono nel segno.
Che la consulente avrebbe impiegato un tempo eccessivo per redigere la perizia
è considerazione di cui non si comprende il senso pratico: premesso che essa ha dovuto lavorare un enorme mole di dati e documenti, e che parte del tempo trascorso è stato necessario per reperire contratti notarili relativi ad immobili omogenei a quello oggetto di stima (per comprenderne l'effettivo valore, costituendo la base di riferimento su cui poi parametrare il compenso a percentuale), e che per questo la Ctu ha ottenuto regolari e legittime proroghe, non si vede come l'impiego di tale tempo sarebbe sintomatico di un'erroneità delle valutazioni peritali posto che, volendo proprio attribuire a tale profilo un qualche rilievo, al più se ne potrebbe desumere l'esatto contrario (essendo il lungo tempo stato fattivamente impiegato nella ricerca di soluzioni approfondite e ponderate).
L'appellante incidentale ha poi operato una serie di rilievi critici in merito ai risultati cui la consulente era giunta in sede di stima del valore di mercato di
Persona_9 utilizzando il metodo della capitalizzazione dei redditi (o Income Approach), ma si tratta di questione irrilevante, posto che l'arch. CP_6 che in un primo momento aveva proceduto con tale metodologia in mancanza di sufficienti dati relativi alle compravendite di immobili simili nel periodo d'interesse per effettuare una stima comparativa (ed avendo invece a disposizione i contratti di locazione di molte delle unità immobiliari in oggetto), in un secondo momento, poiché è riuscita ad acquisire tali contratti, ha proceduto alla stima con metodo comparativo, inserendo il precedente conteggio solo per completezza.
Quanto, poi, alle modalità con cui ha proceduto alla stima con metodo comparativo, esse appaiono congrue e fondate su dati oggettivi, di cui la ctu ha dato pieno conto, anche in replica ai rilievi delle parti.
CP_1 ha infine anche dedotto che la Consulente avrebbe commesso errori di calcolo, ma si tratta a ben vedere di cifre marginali (nell'ordine di poche centinaia di euro), che non assumono alcun rilievo per quanto si va ad esporre sub 3b), trattandosi di differenze che attengono a voci di stima operate dal ctu di Per 5 in misura nettamente e sostanzialmente superiore rispettoprimo grado a quanto indicato dalla ctu CP_6 e come tali recepite dalla sentenza appellata.
3 b) Il divieto di reformatio in peius.
Assunta, infatti, come valida la ricostruzione operata dalla Ctu arch. [...]
CP_6 perché coerente e ben motivata, si deve richiamare quanto indicato sub 1, relativamente al quantum appellatum.
Invero, in applicazione dei principi di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del divieto di reformatio in peius (secondo cui "la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata": cfr. Cass. Ord. 25.5.2021 n.
14359), poiché l'appellante incidentale ha censurato la stima delle voci di compenso operata dal primo giudice e l'appellante principale no, da un lato, le voci incrementate dalla CTU svolta in appello rispetto a quelle della CTU di primo grado dovranno essere riformate (in aumento) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP 1 (che ha puntualmente attinto ogni singola voce del conteggio) e, dall'altro, nessuna delle voci ridotte dalla ctu di questo grado rispetto a quelle di cui alla ctu di primo grado potrà essere determinata in diminuzione.
"taglia e cuci", come sostenutoCiò, lungi dal costituire un'inammissibile dall'appellante principale (che, poiché complessivamente l'architetto CP_6 ha quantificato il compenso in misura minore rispetto al primo grado, ritiene che non si potrebbe riconoscere per singole voci invece stimate in modo più elevato un maggior compenso), è invece, proprio, la conseguenza delle censure avanzate
CP_1 che riguardano ogni singola voce del proprio compenso.dal
Si ricorda che, invece, la Parte 1 non aveva censurato la stima peritale ma,
solo:
a) sostenuto che essa non dovesse applicarsi ai rilievi del palazzo essendovi un accordo sul compenso;
b) sostenuto che su di essa non dovesse computarsi la maggiorazione del 30% per le spese perché già compresa nella quantificazione del ctu.
Già respinta la prima censura, sub a), va invece accolta la seconda, sub b). Ben emerge, infatti (v. par. 5 relazione Per 5 , che nella quantificazione operata con la perizia di primo grado il ctu già ha tenuto conto della maggiorazione in esame, e che dunque per la parte in cui si va a confermare (per ragioni di giudicato) la quantificazione del ctu recepita in sentenza, su di essa non dovrà essere disposta alcuna ulteriore maggiorazione a titolo di rimborso delle spese (invece erroneamente riconosciuta dal tribunale per complessivi euro
56.517,61, pari al 30% dell'ammontare dei compensi relativi alla stima del
Persona 2 pari ad € 188.392,04).
Si deve dunque procedere ad un raffronto tra le singole voci che porta, con tutta evidenza, ad affermare che, se per la prima notula la maggior parte delle
CP 6 sono più determinazioni peritali effettuate in questo grado (arch.
Per 5 , è tuttavia contenute rispetto a quelle effettuate in primo grado (arch. possibile riconoscere un maggior credito del professionista per la stima del
Palazzo, che la seconda ctu con congrua motivazione ha quantificato nella somma di euro 50.000 + 30% di spese, per complessivi euro 65.000,00 (p. 88),
e per l'esecuzione delle fotografie, che la seconda ctu ha quantificato nella somma di euro 2.053,52 + 30% di spese, per complessivi euro 2.669,57 (p. 88).
Viceversa per tutte le altre voci la ctu CP 6 quantifica un credito del professionista inferiore a quello quantificato dalla Ctu Per 5 e recepito nella sentenza appellata, ma appunto tale ultima valutazione deve essere tenuta ferma ai fini della decisione per il principio del divieto di reformatio in peius.
Si rimanda, per una miglior comprensione del raffronto, allo specchietto che segue, dove è evidenziata in grassetto la quantificazione più elevata, tra quella operata dalla consulenza di primo grado - recepita dalla sentenza appellata (che come premesso vi ha erroneamente aggiunto pure la somma di euro 56.517,61, che va eliminata) - e quella operata dalla consulenza di secondo grado. VOCI CTU Per 5
DEL48.108,25 + 30%
[...]
62.540,72 Per_2
Parte 3 (41.028,00+ 30%
CON VACAZIONIetc.)
INTEGRATIVE 60.307,27 Per 11 (12.000,00 +30%)
Parte 4 15.600,00
ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZION
E
VARIA IGM (600,00 +30%)
780,00 RICERCA (5.000,00 + 30%)
DOCUMENTAZIONE 6.500,00
PRG
COMUNE [...]
E(5.000,00 + 30%) CP 7
CONDONI 6.500,00 RICERCA (2.000,00 + 30%)
ELABORAZIONE 2.600,00
DOCUMENT.
STORICA
FOTOGRAFIE 1.500,00
E(5.000,00 + 30%) CALCOLO SUP. VOLUME E/06.500,00
CTU Persona 10 SENTENZA DI 1°
[...]
48.108,25 + 30% (50.000,00
30%) 62.540,72
65.000,00
(41.028,00+ 30% 32.792,76 + 30%
42.630,58etc.)
60.307,27
(12.000,00 +7.675,50 + 30%
30%) 9.978,15
15.600,00
(600,00+30%) 586,72 + 30%
780,00 762,73
(5.000,00 +2.053,52 + 30%=
30%) 2669,57
6.500,00
(5.000,00 +1.320,12 + 30 %
30%) =1.716,15
6.500,00
(2.000,00 +880,08 +30%
30%) =1.144,10
2.600,00
(2.053,52 1.500,00
30%)
2.669,57
+1.760,16 + 30% = (5.000,00
30%) 2.288,20 INQUADRAMENTO 6.500,00
CATASTALE
VACAZIONI 25.699,05 25.699,05 2.596,24 +30%
INTEGRATIVE 3.375,11
2° NOTULA
DIVISIONE 14.432,47 14.432,47
PATRIMONIALE 50.176,28
PALAZZO
DIVISIONE
PATRIMONIALE 10.000,00
[...]
Per 12
[...]
ASSISTENZA 5.000,00
ΝΟΤΑΙΟ Per 3
DIVISIONE 5.000,00
PATRIMONIALE CIFRA
BRACCIANO CONCORDATA IN
PRIMO GRADO
4. L'appello incidentale del CP 1 sulla quantificazione dei compensi professionali per l'attività di divisione patrimoniale di cui alla seconda notula.
Il geometra CP 1 censura la sentenza non definitiva anche per quanto concerne la determinazione dei compensi professionali per le attività di cui alla notula n. 2 e, precisamente, per le seguenti attività:
"Divisione patrimoniale e formazione delle quote per la divisione del Palazzo di piazza Margana", quantificata dal primo Giudice nella somma di € 14.432,47
(voce n. 5 di cui a pag. 5 della sentenza non definitiva) anziché nella maggior somma di € 147.657,05 (spese generali 30% incluse;
vd. doc. n. 18) Per "Acquisizione di documentazione dei beni di Ladispoli, e Londra, quantificata dal Tribunale in € 10.000,00 anziché € 13.000,00 in virtù dell'applicazione della percentuale del 30% quale rimborso forfettario delle cd. spese generali"; "Assistenza tecnica prestata al Notaio Per 3 quantificata in € 5.000,00 anziché
€ 6.500,00 stante l'aggiunta della misura forfettaria del 30% per le spese generali.
La censura relativa alle ultime due voci con la quale CP_1 pretende la maggiorazione del 30% per spese forfettarie - è infondata;
come evidenziato anche dalla ctu svolta in questo grado, ai sensi dell'art. 21 della Legge n.
144/1949 (Testo Unico della Tariffa per le prestazioni professionali dei Geometri) tale rimborso avrebbe dovuto essere oggetto di "particolari accordi con il committente", come infatti era avvenuto per la notula 1; in mancanza di espressa pattuizione, pertanto, per le prestazioni oggetto della notula n. 2 "tale voce NON è applicabile" (v. pag. 13 relazione definitiva).
Per il resto, come evidenziato nello specchietto che precede (sub 3), la ctu, con motivazione coerente e condivisibile, dettagliatamente esposta da p. 75 a p. 83, anche in replica alle osservazioni delle parti - sia per quanto attiene al valore dei beni oggetto di stima, per la parte liquidata a percentuale, sia per l'impegno profuso, per la parte liquidata a vacazioni - ha quantificato il compenso del professionista in misura maggiore (euro 50.176,28) rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata (in adesione alla ctu di primo grado: euro 14.432,47),
e tale maggior misura deve dunque essere riconosciuta.
5. Il complessivo credito del CP_1 tra giudicato e nuove statuizioni.
In definitiva, per determinare a quanto ammontasse il credito del CP 1 al lordo degli acconti ricevuti occorre partire dalla considerazione che il primo giudice aveva affermato che tale credito era pari ad euro 274.342,12 (oltre cassa previdenziale al 4% e Iva al 22%, per complessivi euro 348.085,27), di cui euro
259.342,12 per la notula n. 1 (somma comprensiva della formazione delle quote per la divisione del Palazzo), euro 10.000 per la restante attività di divisione dell'intero patrimonio immobiliare (al netto degli immobili di RA, per i quali le parti hanno poi concordato l'ulteriore somma di euro 5.000,00) ed euro
5.000,00 per assistenza tecnica prestata al notaio _3
Tuttavia, la somma di euro 259.342,12 il tribunale l'aveva individuata aggiungendo alla somma di euro 202.824,51 determinata dal ctu quella di euro
56.517,61 pari al 30% di spese. Poiché, come premesso, l'aggiunta di tali 56.517,61 euro costituisce un'indebita duplicazione del credito (posto che già il ctu aveva considerato tale maggiorazione), in forza dell'accoglimento del primo motivo d'appello principale il credito intangibile in forza del giudicato sceso sulla sentenza non definitiva è pari ad euro 202.824,51, più euro 15.000,00, oltre oneri di legge;
dunque, ad
276.375,74 (euro 217.824,51 + iva e cassa nella misura determinata dal primo giudice ed incontestata, ovvero 4% cassa e 22% IVA).
In forza del giudicato sceso sulla sentenza non definitiva, che ha recepito l'accordo sulla somma capitale di euro 5.000,00 per gli immobili di RA, maggiorando tale somma di IVA e cassa, per complessivi euro 6.344,00, il credito intangibile dell'appellato è quindi di complessivi euro 282.719,74 (oltre interessi legali come determinati dal tribunale: v. sub 7).
Per quanto premesso, a tale somma vanno aggiunte le maggiori somme riconosciute dalla ctu espletata in questo grado (ovvero la differenza tra quanto intangibilmente liquidato dal tribunale e quanto riconosciuto per singole voci in aumento dalla ctu arch. CP 6 , pari a:
a) Euro 2.459,28, per la stima del Palazzo (65.000 - 62.540,72);
b) Euro 1.169,57, per le fotografie (2.669,57 - 1.500,00);
c) Euro 35.743,81, per la divisione patrimoniale (50.176,28 - 14.432,47).
Dunque, alla somma di euro 282.719,74 va aggiunta la complessiva somma di euro 39.372,66 (2.459,28 + 1.169,57 + 35.743,81), anch'essa da maggiorare dell'iva al 22% e del contributo previdenziale al 4%, come già affermato dal primo giudice, per complessivi euro 49.956,03 (euro 8.661,98 per iva ed euro
1.921,39 per cassa previdenziale).
Il credito finale del professionista ammonta pertanto a complessivi euro
332.675,77 (282.719,74 + 49.956,03)
6. Il secondo motivo dell'appello principale: la quantificazione degli acconti corrisposti dalla Parte_1 al geometra CP_1
Col secondo motivo di gravame, la Parte 1 censura la sentenza non definitiva nella parte in cui il tribunale ha determinato gli acconti corrisposti al geometra nella somma complessiva di € 200.052,86, ritenendo a dire dell'appellante
- erroneamente non provata la corresponsione dell'ulteriore importo di €
-
21.248,00. Al riguardo, primo Giudice ha così argomentato: "dalla documentazione di spesa depositata da Parte 1 (copie assegni dati in pagamento con correlativi estratti conto da cui risulta il relativo addebito) emerge la prova del pagamento di acconti per € 200.052,86 in favore di parte convenuta (v. docc. 2-38, parte attrice).
Si precisa che ai fini del suddetto computo sono stati esclusi tutti gli assegni in cui è riportata dicitura "annullato" nonché quelli comunque "sbarrati", in quanto non corroborati da corrispondente fattura, né riportati all'interno dell'elenco delle movimentazioni di conto corrente.
Ancora, con riferimento agli assegni CP 8 (v. docc. 39 e 40, parte attrice), non c'è prova che essi siano stati emessi a favore del CP_1 né vi è prova della loro ricezione, non essendovi alcuna sottoscrizione oltre l'appunto di mano propria dell'attrice.
Testimone 1 sentita quale segretaria della Parte 1 ed introdotta D'altra parte, dalla deposizione della teste nel giudizio proprio da quest'ultima, emerge che l'assegno individuato come doc. 40 sia stato dalla stessa consegnato
Per ad un collaboratore di tale Geometra e non al CP 1 Dunque, non emergendo alcuna collaborazione tra i
CP 1 (pp.
9-10 due tecnici, non è possibile imputare tale pagamento alla prestazione svolta dal sentenza primo grado).
La Parte 1 ha censurato tali argomentazioni rilevando di aver già escluso nel suo conteggio gli importi di cui agli assegni sbarrati e annullati, e che la corresponsione al CP 1 dell'ulteriore importo di € 21.480,00 risultava documentalmente provata poiché pagata a mezzo dei seguenti assegni bancari:
- intestato a m.m. dalla Parte 1 e da€ 5.200,00 assegno CP 8
-
essa girato n. 0189167464-05 datato 23.05.2007 (doc. n. 40);
Parte 1 e da
€ 3.500,00 assegno CP 8 intestato a m.m. dalla
-
essa girato - n. 0189167465-06 (doc. n. 39);
€ 1.248,00 assegno CP 8 n. 01891747731 intestato al geometra
-
Per 4 nella qualità di collaboratore del CP_1 a saldo della fattura recante quale causale la dicitura "Rilievi plano altimetrici all'immobile sito in Roma, Piazza Margana" (doc. n. 43), posto che l'art. 3, n. 3 co. 2, della scrittura di conferimento dell'incarico prevedeva la possibilità per il professionista di avvalersi di collaboratori "...per le operazioni di rilievo, di redazione di elaborati grafici, relazioni, ed altro...";
- € 5.500,00 assegno CP 8 - intestato a m.m. dalla Parte 1 e da essa girato - n. 01891747732 emesso sul c/c n. 10445B; Parte 1 e da
- € 5.750,00 assegno CP 8 - intestato a m.m. dalla essa girato n. 0189174733 emesso sul c/c n. 10445B.
Ha evidenziato, inoltre, che la materiale traditio al geometra degli CP_1 assegni intestati a CP_9 era stata confermata dalla teste Testimone 1
Parte 1 (vd. verbale informata sui fatti di causa in quanto segretaria della udienza del 21.06.2016). Il CP_1 ha contestato quanto ex adverso sostenuto, chiedendo di confermare sul punto la sentenza di primo grado che aveva determinato gli acconti ricevuti in € 200.052,86.
Quanto sostenuto dall'appellante principale è solo parzialmente fondato.
Invero, gli assegni invocati dalla Parte 1 sono intestati a lei medesima e le girate sono in bianco (non piene: cioè non indicano specificamente la persona del giratario), di talché in sé considerati non provano alcunché.
Tuttavia, ove si rinvenga la prova che uno o più dei suddetti titoli, con l'apposizione della firma di girata, fu consegnato dalla Parte 1 proprio al
CP 1 allora si deve affermare che la somma ivi indicata costituisce oggetto di un ulteriore pagamento in favore di questi (cfr. Cass. 23/01/2019 n. 1871).
Occorre allora esaminare la deposizione della teste Testimone 1
(segretaria della Parte 1 che, a ben vedere, ha un contenuto parzialmente diverso da quello attribuitole dal primo giudice.
In particolare, quanto al tema dei pagamenti, i capitoli d'interesse sono il 2, il 3 e il 4.
Il n. 2 è così formulato:
"Vero che il geom. CP 1 ha percepito l'importo preventivato per la fase 1
punto 2, come d'uso presso il locale-amministrazione della odierna attrice, in
Roma, piazza Margana n. 19: quanto a € 5.250,00 a mezzo assegno CP 8 c/c 10447D emesso a m.m dalla sig.ra Parte 1 e da essa girato, n. 0189167464-05, che si mostra al teste (doc.n.40 del fascicolo di parte attrice) contestualmente alla firma della scrittura privata del 23 maggio 2007;
• quanto ad € 5.500,00, il 19.07.2007 a mezzo assegno CP 8
n.0189174732 sul c/c 10445B intestato a CP_9 dalla sig.ra Parte 1 e da essa girato;
quanto ad € 5.750,00 il 19.07.2007 a mezzo assegno emesse n.0189174733 sul c/c n.10445/B emesso il 19.07.2007 a CP 8
m.m. dalla sig.ra Parte 1
Su di esso la teste ha risposto: cap. 2) "Sì, è vero, vedo il documento n. 40 riferito al primo assegno di euro 5.500,00, lo riconosco in quanto l' ho compilato io e la sig.ra Odescalchi lo ha firmato, per il secondo e il terzo assegno io ho visto solo le matrici perché la sig.ra Odescalchi mi ha detto di annotarli, in quanto fatti precedentemente a RA, non alla mia presenza. Posso dire che il primo assegno è stato consegnato alla mia presenza, il secondo e il terzo non li ho visti personalmente";
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il primo di tali assegni, per euro 5.250,00, non è stato consegnato dalla Parte 1 ad un collaboratore di tale Geometra Per 4 (il primo giudice si confonde con l'assegno di cui al successivo cap. 3), ma proprio al CP 1 e tale consegna di un assegno girato a favore del prenditore assume proprio il significato di pagamento. Del resto, il CP 1 non ha dedotto che pur avendo ricevuto tale assegno per qualche ragione non lo abbia incassato.
Il cap. 3 è così formulato: "Vero che la sig.ra Parte 1 su indicazione del geom. il 19.07.2007 ha consegnato a Controparte 1
n. 0189174731 c/c quest'ultimo € 1248,00 a mezzo assegno CP 8
10445/B destinato al geom. Per 4, al quale il geom. si era rivolto per CP_1
l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici dell'immobile di Piazza Margana n.19) per l'esecuzione della fase 1 punto 2 di cui al preventivo in data 21.05.2007".
La teste ha risposto: cap. 3) "Sì, è vero, ho consegnato io l'assegno ad un aiutante del Geom. Riggio, sig. CA Berna, a fronte di una fattura di quest'ultimo che mi è stata consegnata contestualmente";
Al di là della generica conferma, emerge con evidenza che la teste ha solo assistito alla consegna del titolo al Per 4 e nulla può dire circa il fatto che con tale corresponsione in realtà la Parte 1 avrebbe pagato parte delle prestazioni svolte dal CP_1 per cui è causa.
Il cap. 4 è così formulato: "Vero che il geom. Controparte_1 ha percepito €
3.500,00, quale anticipo previsto dall'art.7 della scrittura privata del 23.05.2007, con assegno n.0189167465-06 che si Tes_2 teste (doc.n.39 CP 8
del fascicolo di parte attrice); presso il locale-amministrazione della odierna attrice, in Roma, piazza Margana n. 19"
La teste ha risposto: cap. 4) "sì, ho compilato io anche questo assegno che è stato firmato dalla Odescalchi, ed è stato consegnato contestualmente all'assegno di cui al documento 40, e al capitolo 1), alla mia presenza".
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, anche per l'assegno in questione (doc. 39) vi è la prova della dazione in pagamento al CP_1
Quindi, gli acconti complessivamente pagati dall'appellante ammontano alla somma di euro 200.052,86 già riconosciuta dal tribunale, cui è da aggiungersi la somma di euro 5.250,00 e la somma di euro 3.500,00, per complessivi euro
208.802,86.
Allora, in conclusione, il residuo credito di CP 1 è pari ad euro 123.872,91
(euro 332.675,77 - 208.802,86).
7. Gli interessi legali.
Nel proprio atto d'appello la Parte 1 non aveva in alcun modo censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui gli interessi sul credito del
CP_1 andavano computati come da lui chiesti, "dalla data di introduzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 1284, IV c., c.c.".
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha invece dedotto che tale maggior tasso d'interesse non fosse applicabile ratione temporis al credito dell'appellato, posto che le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 1284 c.c., che avevano esteso a tutti i crediti pecuniari la disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali, introdotti ad opera dell'art. 17, comma 1 del d.l. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10/11/ 2014, erano entrati in vigore il 10 dicembre
2014, e si applicavano soltanto ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre il giudizio di primo grado nel caso di specie era iniziato il 6 agosto
2014 (con la notifica del l'atto di citazione al convenuto), senza che si potesse attribuire rilievo alla data di proposizione della domanda riconvenzionale ad opera del professionista. Ha altresì sostenuto che la riqualificazione del credito in ragione dell'accoglimento anche di uno o più motivi d'appello comportava ex se la necessità di rivalutare il criterio applicativo degli interessi, trattandosi di debito accessorio.
Tale ultima deduzione, tuttavia, non è condivisibile e le argomentazioni in punto di tasso degli interessi applicati sono precluse all'appellante, in difetto di un tempestivo motivo d'appello sul punto. Invero, sull'applicazione dello speciale tasso d'interesse ex art. 1284 comma quarto la Parte 1 è risultata soccombente ed aveva dunque l'onere di proporre uno specifico motivo d'appello, posto che la rideterminazione del credito, se certamente trascina con sé il quantum degli interessi in proporzione alla somma capitale, tuttavia non coinvolge il criterio determinativo di tali accessori.
Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 31/05/2017 n. 13780;
11/01/2017 n. 500), nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario, oltre interessi (e in ipotesi rivalutazione), qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza,
contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sulle dette statuizioni accessorie, al giudice del gravame è inibito il riesame di queste ultime, rispetto alle quali, per effetto dell'indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione, deve ritenersi vi sia stata acquiescenza dell'appellante.
8. I contrapposti appelli in punto di spese di lite.
I motivi d'appello (principale ed incidentale) in punto di spese di lite sono assorbiti dalla riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 3,
-
-
'
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
9. Le spese di lite Tanto premesso, nel regolare tali spese si deve muovere dalla premessa che
Parte 1 è all'esito del giudizio la domanda di accertamento negativo della stata respinta e quella di riconoscimento di un residuo credito del CP 1 è
stata accolta, seppur in misura inferiore a quella richiesta.
La circostanza che il compenso riconosciuto al professionista sia inferiore a quello preteso, d'altro canto, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi).
Piuttosto, assume rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite la circostanza che nella propria comparsa di costituzione e risposta CP 1 riconosceva pagamenti in acconto per soli euro 128.974,69, mentre all'esito dei due gradi è stato accertato che tali pagamenti ammontano a 208.802,86 euro.
Ciò integra effettivamente una ragione di parziale soccombenza del creditore e giustifica una compensazione delle spese dei due gradi per un terzo, con condanna della Parte 1 a corrispondere al CP 1 i residui due terzi di esse
(senza che tale parziale compensazione possa essere impedita dall'accettazione da parte del CP_1 della proposta ex art. 185 bis c.p.c. effettuata dal primo giudice con ordinanza del 24.9.2015, invece rifiutata dalla Parte 1 posto che tale proposta era di importo superiore al credito qui riconosciuto al professionista
- avuto riguardo agli interessi maturati fino a tale data - dunque, la scelta della debitrice di non accoglierla era legittima).
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, vanno liquidati a CP 1 sulla base dei valori medi:
• euro 9.402,00 per il primo grado (14.103 x 2/3);
• euro 10.878,00 per il secondo grado [(14.317 per il merito + 2.000 per l'inibitoria) x 2/3].
Parimenti le spese delle ctu di entrambi i gradi vanno poste per 1/3 a carico del
CP_1 e per 2/3 a carico della Parte 1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello e sull'appello proposto da Parte 1
, ogni altra domanda, incidentale proposto da Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale, ed in parziale riforma delle sentenze appellate:
. condanna Parte 1 a corrispondere a CP 1 a titolo di compenso professionale, la (residua) somma di euro 123.872,91
(anziché la diversa somma complessivamente quantificata dal tribunale), oltre interessi legali dalla data di introduzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.; compensa per un terzo le spese di lite per entrambi i gradi e
• condanna Parte_1 a corrispondere a CP 1 i residui due terzi di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 9.402,00 per il primo grado e di euro 10.878,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu, tanto del primo grado quanto
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per 2/3 e sul dell'appello, in via definitiva gravino sulla Parte 1
CP 1 per 1/3.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.7.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Dania Mori dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
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