Ordinanza cautelare 29 febbraio 2024
Decreto cautelare 30 luglio 2025
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 28/04/2026, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Laboratorio Analisi S. Giuseppe del Dottor Alessandro Bifulco & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone e Angelo Proverbio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl 106 - NA 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola e Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Diagnostico Varelli S.r.l. in Sigla "I.D.V. S.r.l.", non costituito in giudizio;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DGRC 800 del 29/12/2023 “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”;
- dell'avviso pervenuto via p.e.c. in data 19/01/2024 con il quale l'Asl NA 1 Centro ha convocato il legale rapp.te del Laboratorio ricorrente a sottoscrivere i contratti 2023 e 2024;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. l’8.11.2024:
per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 543 del 12/06/2024 con il quale la Regione Campania ha preso atto dei dati consuntivi 2023 dell’assistenza specialistica ambulatoriale, in uno all’allegato n. 6;
- del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 876 del 03/10/2024 con il quale la Regione Campania ha rettificato i dati consuntivi del 2023, in uno all’allegato n. 6;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 15.3.2025:
per l’annullamento
- della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 757 del 27/12/2024, pubblicata su BURC n. 3 del 13/01/2025 ad oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. determinazioni” e dei relativi allegati;
- della nota prot. 0614135 del 23/12/2024 e l’allegato “indicazioni operative per l’applicazione dell’allegato B alla DGRC 215/2022 e s.m.i.”, richiamati nella DGRC 757/2024;
nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
IV: Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 7.6.2025:
per l’annullamento
- della DGRC 175 del 02/05/2025 recante “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale – Determinazioni” e dei relativi allegati;
- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi;
V. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 29.7.2025:
per l’annullamento, previa sospensione anche ex art. 56 c.p.a:
- della nota prot. 179854/u del 30/05/2025 dell’Asl NA 1 Centro ad oggetto “invio schemi con gli indicatori di performance relativi ad ogni struttura, i dati consuntivi relativi all’esercizio 2024 nonché gli schemi dei tetti di spesa definitivi per l’esercizio 2024 e provvisori per l’esercizio 2025 – branca di laboratorio” e delle allegate tabelle;
- della Deliberazione 1365/2025 del Direttore Generale dell’Asl NA 1 Centro ad oggetto “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Medicina Nucleare, Radioterapia, Diabetologia - Esercizio 2024 e in via provvisoria Esercizio 2025”, nonché di tutti gli allegati;
- della nota, priva di protocollo, pervenuta il 28/07/2025 con la quale l’Asl NA 1 Centro ha convocato il ricorrente per la sottoscrizione del contratto, nonché dello schema contrattuale ivi allegato;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
VI. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 31 dicembre 2025:
- del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 26 del 22/10/2025 recante “Consuntivo 2024 dei limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale” e dei relativi allegati;
- degli atti presupposti ivi richiamati e sconosciuti al ricorrente, segnatamente:
- la nota del Direttore Generale dell’ASL NA 1 Centro Prot. 0161416/u del 15/05/2025 e Prot. 0208040/u del 25/06/2025;
- la delibera del Direttore Generale n. 1432 del 07.07.2025;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Asl 106 - NA 1;
Vista la nota del 26 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa SA MA nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Considerato che con il ricorso introduttivo, come implementato da plurimi atti per motivi aggiunti, il Laboratorio ricorrente ha impugnato le delibere regionali di determinazione dei volumi e dei limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per le annualità 2023-2024 e 2024-2025, unitamente alle determinazioni regionali di approvazione degli schemi di contratto e agli atti regionali ed aslini connessi e consequenziali;
Rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 26 gennaio 2026, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio;
Ritenuto che a fronte della specifica ed univoca dichiarazione concernente il venir meno dell’interesse all’impugnativa non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse;
-che, invero, in ossequio al principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso (in termini, Consiglio di Stato sez. II, 9 agosto 2021, n.5813);
-che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
-che sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite tenuto conto dell’esito in rito della controversia e dell’accordo delle parti sul punto (quale risultante dal verbale di udienza);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG SS Di NA, Presidente
SA MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| SA MA | UG SS Di NA |
IL SEGRETARIO