Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3208/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Stefanoni
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta contumace- in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 2/4/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte appellante:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: - in via principale e nel merito: considerati i 6 mesi di sospensione della patente già scontati dal ricorrente, nonché l'esito pienamente positivo del processo penale, come da sentenza n. 133/25 del Tribunale di Modena che si allega a far parte integrante del presente verbale, riformare integralmente, in accoglimento dei motivi di appello, la sentenza impugnata;
- in via subordinata: considerati i 6 mesi di sospensione della patente già scontati dal ricorrente, nonché l'esito pienamente positivo del processo penale, come da sentenza n. 133/25 del Tribunale di Modena che si allega a far parte integrante del presente verbale, rideterminare il periodo di sospensione della patente nella misura massima già scontata di mesi 6, essendo venuta meno l'esigenza cautelare alla base del provvedimento prefettizio irrogato che, nel caso di specie, resta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello ritualmente notificato ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1268/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di in CP_1
data 13-20/12/2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione promossa dal predetto ai sensi dell'art. 205 C.d.S. avverso il decreto prefettizio del 20/2/2023 di sospensione della patente di guida per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno effettivo del ritiro, per violazione dell'art. 189, commi 1-6, C.d.S. in occasione del sinistro avvenuto il 23/12/2022 a OL (MO), a cui sono seguite lesioni personali (doc.
n. 1 fasc. primo grado).
2. La convenuta che in primo grado si era costituita con Controparte_1
comparsa di risposta chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente in rito, va ribadito che l'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 C.p.c., sussistendo secondo l'appellante pregiudizialità con il processo penale in corso (Proc. pen. n. 1296/2019 R.G. Mod. 21) avente ad oggetto l'accertamento del fatto di reato contestato da cui deriva la sanzione accessoria della sospensione della patente, non è superata dall'avvenuta definizione del procedimento in questione, poiché la sentenza penale depositata all'udienza di discussione non è ancora divenuta definitiva e il procedimento non è, quindi, concluso.
In proposito va, quindi, ribadito che l'istanza di sospensione non è fondata, come da ordinanza a verbale del 27/9/2024.
Non sussistono i presupposti della sospensione -richiesta fino all'esito del giudizio penale- in quanto il presente giudizio non rientra tra quelli indicati dall'art. 654 C.p.p.; secondo condivisibile orientamento interpretativo, infatti: <nel procedimento di opposizione a ordinanza sanzionatoria illecito amministrativo>(nella specie ordinanza prefettizia di sospensione della patente per guida in stato di
2 ebbrezza) non può essere opposto dal trasgressore il giudicato penale di assoluzione, atteso che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il giudicato penale (di condanna o di assoluzione) non è opponibile, nei giudizi civili o amministrativi non di danno (qual è quello di opposizione in oggetto), nei confronti dei soggetti non intervenuti nel giudizio penale, e la p.a. può far valere solo autonomamente la sua pretesa sanzionatoria>> (Cass. I, 16/3/2005, n. 5725; in senso sostanzialmente conforme cfr.
Cass. 20/1/2005 n. 1218).
In materia è definitivamente consolidato il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 c. strad. è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale (così fin da: Cass. II,
11/04/2006, n. 8466); principio integrato dalla considerazione che “Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 c. strad. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri” (Cass. sez. un., 06/06/2007, n. 13226; per la giurisprudenza di questo ufficio: Trib. Modena -Cividali- 18/4/2018, n, 692).
D'altronde, nella presente sede si esamina la correttezza della valutazione effettuata dal Prefetto, nell'esercizio dei suoi poteri di emanazione della sospensione della patente a scopi preventivi, indipendente dall'accertamento del fatto di reato, come anche di seguito evidenziato.
4. Nel merito, i motivi concernono il difetto o contraddittorietà di motivazione circa la persistenza o meno dei gravi motivi, legittimanti la sospensiva del provvedimento cautelare prefettizio, precedentemente già ritenuti sussistenti, nonché la violazione di legge per avere il giudice errato nell'ignorare che, nel caso di specie, non sussiste
3 alcun pericolo concreto e attuale di recidiva della condotta del ricorrente, avendo il medesimo documentato l'accoglimento -con provvedimento del 23.5.2024- dell'istanza di messa alla prova da parte del GIP (doc. n. 11 appellante), nonché, nel merito, l'insussistenza degli addebiti contestati, in quanto all'appellante non è stato comunicato alcun ferimento da parte della coinvolta nel sinistro , la Controparte_2 quale è uscita autonomamente dall'abitacolo, senza lamentare alcun dolore e/o lesione, con conseguente assenza di consapevolezza del ferimento della stessa, inimputabilità di alcuna condotta omissiva e, in ogni caso, insussistenza dell'elemento soggettivo.
5. Su questi punti il giudice di prime cure ha così motivato: <si osserva in primo luogo che a questo giudicante compete esclusivamente un controllo di legittimit formale del decreto prefettizio non potendo entrare nel merito dell contestato competenza esclusiva tribunale penale composizione monocratica ai sensi della legge quanto fattispecie reato.>L'accertamento della prova della sussistenza della fattispecie di reato contestata non può essere effettuato dinanzi all'intestato Ufficio.
Si rammenta che il provvedimento amministrativo di sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto ha natura cautelare ed è autonomo rispetto a quello che verrà irrogato all'esito del giudizio penale.
Il presupposto richiesto per l'applicazione, in via provvisoria da parte del Prefetto, della sospensione della patente di guida, quando tale sanzione accessoria sia comminata per determinate infrazioni al codice della strada o connesse alla causazione di sinistri stradali dai quali siano derivati danni alle persone, non è
l'accertamento della responsabilità del guidatore, che è demandato al giudice competente, essendo sufficiente che il Prefetto ravvisi la sussistenza di fondati ed evidenti elementi di responsabilità.
La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria fa sì che il
Prefetto ben possa procedere alla sua emissione prima che il giudice abbia accertato l'esistenza di un reato.
4 Tale provvedimento integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata e alla misura, e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito al Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati previsti dall'art. 223 C.d.S. (Cass. Civ. Sez. I n. 10176 del
26.7.01)>>.
La motivazione è congrua e, in diritto, in linea con l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità sia penale che civile, circa l'autonomia ed indipendenza dei relativi giudizi, che hanno oggetti diversi e finalità distinte.
Al riguardo è, in particolare, condivisibile la premessa metodologica del primo giudicante, secondo cui: <a questo giudicante compete esclusivamente un controllo di legittimit formale del decreto prefettizio non potendo entrare nel merito dell contestato competenza esclusiva tribunale penale in composizione monocratica ai sensi della legge quanto fattispecie reato.>L'accertamento della prova della sussistenza della fattispecie di reato contestata non può essere effettuato dinanzi all'intestato Ufficio>>.
Da ciò discende il successivo percorso motivazionale, parimenti condivisibile.
6. In sintesi, posto che tutte le argomentazioni poste a base del ricorso in primo grado attenevano all'analisi della sussistenza -o meglio insussistenza- degli elementi di reato nella condotta del ricorrente, la decisione gravata ha evidenziato l'irrilevanza delle stesse, sottolineando che <il provvedimento amministrativo di sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ha natura cautelare ed autonomo rispetto a quello che verr irrogato all del giudizio penale>>; infatti, <il provvedimento amministrativo di sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ha natura cautelare ed autonomo rispetto a quello che verr irrogato all del giudizio penale>>; presupposto che in questo caso sono integrati dall'emanazione della sanzione contestata -ai sensi dell'art. 189 C.d.S.-, rispetto alla quale nell'attività prefettizia <esula ogni valutazione sull soggettivo essendo consentito al> 5 Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati previsti dall'art. 223 C.d.S. (Cass. Civ. Sez. I n. 10176 del 26.7.01)>>. Presupposto che, in fatto, è nella specie indiscutibile, essendo l'irrogazione della sanzione, come dato storico, riconosciuta dalla stessa parte ricorrente e appellante,
Al riguardo, con la menzionata ordinanza del 27/09/2024 era già stato rilevato che la ragione di tale impianto normativo risiede nelle esigenze che la sospensione prefettizia è volta a soddisfare, per gli interessi che è finalizzata a tutelare: <la sospensione provvisoria della patente di guida cui all cds un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare esclusiva spettanza prefettizia che trova giustificazione nella necessit impedire nell prima ancora sia accertata la responsabilit penale il conducente del veicolo nei confronti quale sussistono fondati elementi in ordine ad eventi lesivi dell altrui continui una condotta pu arrecare pericolo altri si afferma infatti conserva sua autonomia sul piano finalit quanto volto a tutelare immediatezza l e pubblico impedendo al reso responsabile alcuni reati inerenti alla circolazione continuare ritenuta potenzialmente pericolosa ne consegue da lato verso tale immediatamente ed autonomamente proponibile giurisdizionale sanzione amministrativa>(ai sensi degli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 e succ. modd.), d'altro lato la descritta autonomia comporta che l'oggetto dell'impugnazione concerne esclusivamente vizi propri del provvedimento di sospensione, e non può essere riportato alla verifica circa la sussistenza o meno della violazione stradale, oltretutto di rilevanza penale;
l'autonomia del giudizio penale rispetto alle valutazioni prefettizie è stata, del resto, esplicitata anche nella motivazione della sentenza di primo grado;
al riguardo, in particolare, occorre fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza penale, in ordine al quale è stata prevista la competenza esclusiva in capo al Prefetto, anche nell'ipotesi in cui la sanzione venga - primariamente- applicata al termine dell'esito positivo del processo penale: “Nel caso di sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza
6 all'irrogazione della stessa all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, del codice della strada, in capo al Prefetto”. (Cass. Pen., IV, n. 40069 del 17/09/2015); in quest'ottica, nemmeno l'auspicato esito positivo del procedimento di messa alla prova consentirebbe al Giudice penale di disporre la revoca della sanzione amministrativa accessoria, in quanto materia di competenza inderogabile del
Prefetto; ritenuto, pertanto, che, nel caso in esame il ricorrente non allega alcun profilo di censura al provvedimento impugnato, che non sia riproduttivo di argomentazioni attinenti alla sussistenza degli elementi del reato, che sono, appunto, sottratti alla cognizione del giudice civile dell'opposizione; nello specifico, infatti, il ricorrente fin dal primo grado ha proposto l'opposizione sul duplice assunto difensivo della pendenza del parallelo giudizio penale, e del grave pregiudizio che la pronuncia in questione starebbe sortendo nei riguardi del prevenuto, senza tuttavia formulare alcuna censura alla legittimità del provvedimento -in sé e per sé- emanato dal Prefetto;
tali argomentazioni avrebbero -se mai- potuto legittimare una richiesta di rideterminazione del periodo di sospensione, ma non sono idonee a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, poiché non riguardano il tema della legittimità del provvedimento;
parimenti, nemmeno le -comprensibili- esigenze di recupero della patente di guida, sono idonee a giustificare la sospensione della misura amministrativa in parola, considerato che, anche nell'ipotesi di esito positivo del processo penale, la valutazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicabilità della misura amministrativa della sospensione della patente di guida verrebbe rimessa al
Giudice penale>>. Sul punto non vi è altro da aggiungere, se non l'ulteriore irrilevanza, della sentenza emessa in sede penale a fini di una declaratoria di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, atteso che, come già rilevato, la decisione penale non risulta ancora essere definitiva.
7. L'appello è, quindi, infondato nei vari motivi proposti e va, pertanto, rigettato.
7 In assenza di costituzione le spese processuali del grado non sono ripetibili verso il contumace e restano a carico dell'appellante che le ha sostenute.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da nei confronti della sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 1268/2023 del 13-20/12/2023; CP_1 dichiara non ripetibili le spese processuali del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, L. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 17 legge 24 dicembre 2012 numero 228, ove dovuto, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Modena, il 2/4/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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